In sintesi
- L'art. 10-bis, in vigore dal 12 aprile 2025, disciplina la revoca della cittadinanza acquisita ai sensi degli artt. 4, comma 2, 5 e 9 in caso di condanna definitiva per gravi reati.
- La revoca opera per i reati indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 4) del codice di procedura penale e per quelli di cui agli artt. 270-ter e 270-quinquies.2 del codice penale.
- Condizione essenziale è che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza: la revoca non può creare apolidia.
- La revoca è adottata entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.
- La norma riguarda solo la cittadinanza acquisita, non quella posseduta per nascita.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 10-bis L. 91/1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza
1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale, a condizione che l’interessato possieda o possa acquisire un’altra cittadinanza. La revoca della cittadinanza è adottata, entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno. articolo precedente articolo successivo
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'introduzione della revoca per gravi reati
L'articolo 10-bis, in vigore dal 12 aprile 2025, introduce nell'ordinamento un'ipotesi di revoca della cittadinanza italiana per chi l'ha acquisita e venga poi condannato in via definitiva per reati di particolare gravità. La disposizione si inserisce in un quadro di tutela dei valori fondamentali dello Stato e si applica esclusivamente alla cittadinanza «acquisita» attraverso determinate vie: quella collegata alla nascita o alla minore età di cui all'articolo 4, comma 2, quella per matrimonio di cui all'articolo 5 e quella per naturalizzazione di cui all'articolo 9. La cittadinanza posseduta per nascita resta estranea al perimetro della norma.
I reati che giustificano la revoca
La revoca presuppone una «condanna definitiva» per reati tassativamente individuati. Il testo richiama, da un lato, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4) del codice di procedura penale e, dall'altro, i delitti di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2 del codice penale, riconducibili all'area dei reati di matrice eversiva e terroristica. Il legame tra la gravità della condanna e la possibilità di revoca esprime la scelta del legislatore di colpire le condotte che incidono in modo più diretto sui valori di sicurezza e coesione dello Stato. Solo una sentenza passata in giudicato, e non una pronuncia ancora soggetta a impugnazione, può attivare il procedimento.
Il divieto di apolidia come condizione necessaria
Un presupposto irrinunciabile della revoca è che l'interessato «possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza». È una clausola di salvaguardia fondamentale: la revoca non può mai trasformare la persona in un apolide, cioè in un soggetto privo di qualsiasi cittadinanza. Il principio è coerente con gli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di riduzione dei casi di apolidia. In concreto, prima di procedere, occorre verificare che il condannato disponga di un'altra nazionalità o sia in condizione di acquisirla: in mancanza, la revoca non può essere disposta.
Il termine decennale dal giudicato
La norma fissa un limite temporale preciso: la revoca è adottata «entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna». Il termine decennale assolve a una funzione di certezza, evitando che la posizione del cittadino resti indefinitamente esposta alla revoca dopo la definitività della condanna. Decorso il decennio, il potere non può più essere esercitato in relazione a quella sentenza. La scelta di ancorare il termine al giudicato, e non alla commissione del fatto, dà rilievo al momento in cui la responsabilità penale è accertata in via definitiva.
Il procedimento: decreto del Presidente della Repubblica
La revoca non è un atto del giudice penale, ma un provvedimento amministrativo di vertice: è adottata con «decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno». La forma solenne del decreto presidenziale, su iniziativa del Ministro competente, sottolinea la rilevanza dell'atto, che incide su uno status personale di primaria importanza. La condanna penale definitiva costituisce il presupposto, ma la decisione sulla revoca matura in sede amministrativa, all'esito della verifica della sussistenza di tutti i requisiti, incluso quello relativo al possesso o alla possibilità di acquisire un'altra cittadinanza.
Distinzione tra cittadinanza acquisita e cittadinanza per nascita
È essenziale sottolineare un confine netto: l'articolo 10-bis riguarda solo la cittadinanza «acquisita» ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9. Chi è cittadino italiano per nascita, in forza dello «ius sanguinis» dell'articolo 1, non è soggetto a questa forma di revoca. La differenziazione riflette la distinzione tradizionale tra il cittadino «originario» e chi ha acquisito lo status in un momento successivo a domanda o per effetto di condizioni sopravvenute. La norma non introduce quindi una generalizzata possibilità di privare della cittadinanza, ma circoscrive il potere ai casi di acquisto e ai reati di estrema gravità indicati nel testo.
Effetti e collocazione sistematica
La revoca della cittadinanza comporta la perdita dello status di cittadino italiano per chi lo aveva acquisito, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano dei diritti connessi. La disposizione va letta in coordinamento con il complesso delle norme sulla perdita e sul riacquisto della cittadinanza, di cui costituisce un'ipotesi speciale, attivata da una vicenda penale e non da una scelta volontaria dell'interessato. Per la sua natura eccezionale, l'articolo 10-bis va interpretato in modo rigoroso: presuppone reati specifici, una condanna definitiva, il rispetto del termine decennale e l'assenza del rischio di apolidia.
Casi pratici
Caso 1: Revoca dopo condanna per terrorismo
Tizio ha acquisito la cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 e viene poi condannato in via definitiva per un reato di matrice terroristica tra quelli richiamati dall'art. 10-bis. Poiché possiede ancora la cittadinanza del Paese di origine, il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, può adottare il decreto di revoca entro dieci anni dal giudicato.
Caso 2: Rischio di apolidia che impedisce la revoca
Caio, naturalizzato italiano, è condannato definitivamente per uno dei reati previsti, ma ha perso la cittadinanza originaria e non può acquisirne un'altra. Mancando il presupposto del possesso o della possibilità di acquisire un'altra cittadinanza, la revoca non può essere disposta: la norma vieta di rendere apolide l'interessato.
Caso 3: Cittadino per nascita non revocabile
Sempronio è cittadino italiano per nascita, in forza dello ius sanguinis. Pur essendo condannato per uno dei reati indicati, non può essergli revocata la cittadinanza ai sensi dell'art. 10-bis, che si applica soltanto a chi l'ha acquisita ai sensi degli artt. 4, comma 2, 5 e 9.
Domande frequenti
A chi si applica la revoca della cittadinanza dell'art. 10-bis?
Solo a chi ha acquisito la cittadinanza ai sensi degli artt. 4, comma 2 (nascita/minore età), 5 (matrimonio) e 9 (naturalizzazione). Non si applica a chi è cittadino italiano per nascita in forza dello ius sanguinis.
Per quali reati si può revocare la cittadinanza?
Per i reati indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 4) del codice di procedura penale e per quelli di cui agli artt. 270-ter e 270-quinquies.2 del codice penale, a fronte di una condanna definitiva.
La revoca può rendere la persona apolide?
No. La revoca è ammessa solo a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza. Il divieto di creare apolidia è un limite invalicabile.
Entro quanto tempo può essere disposta la revoca?
Entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Decorso il termine decennale, il potere di revoca non può più essere esercitato in relazione a quella sentenza.
Chi adotta il provvedimento di revoca?
La revoca è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. La condanna penale è il presupposto, ma la decisione matura in sede amministrativa.
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