Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 63 GDPR – Meccanismo di coerenza

    Articolo 63 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Meccanismo di coerenza.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 62 GDPR – Operazioni congiunte delle autorità di controllo

    Articolo 62 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Operazioni congiunte delle autorità di controllo.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 61 GDPR – Assistenza reciproca

    Articolo 61 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Assistenza reciproca.

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  • Art. 60 GDPR – Cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate

    Articolo 60 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 59 GDPR – Relazione di attività

    Articolo 59 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Relazione di attività.

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  • Art. 58 GDPR – Poteri

    Articolo 58 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Poteri.

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  • Art. 57 GDPR – Compiti

    Articolo 57 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Compiti.

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  • Come sporgere querela: tempi, modalità e revoca

    La querela è l’atto con cui la persona offesa da un reato manifesta la volontà che l’autore sia perseguito penalmente. Si tratta di una condizione di procedibilità imposta dalla legge per i delitti meno gravi e per quelli che incidono prevalentemente sulla sfera privata. Disciplinata dagli articoli 120 e seguenti del codice penale per i profili sostanziali e dagli articoli 336 e seguenti del codice di procedura penale per quelli formali, la querela soggiace al termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza del fatto e può essere proposta in più modalità. Questa guida ne illustra requisiti, modalità di presentazione, irrevocabilità in alcune ipotesi e conseguenze processuali.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    Sul piano sostanziale l’art. 120 c.p. riconosce il diritto di querela alla persona offesa dal reato. L’esercizio dell’azione penale, di regola officioso, è subordinato in alcuni casi alla manifestazione di volontà punitiva della vittima: il legislatore considera che la lesione del bene giuridico, nelle ipotesi tassativamente previste, non assuma rilievo di interesse pubblico tale da giustificare l’attivazione automatica della macchina giudiziaria. Sono procedibili a querela, ad esempio, le ipotesi di ingiuria depenalizzata, diffamazione non aggravata, minaccia semplice, danneggiamento comune, truffa semplice, molestie e disturbo.

    Sul piano procedurale l’art. 336 c.p.p. prevede la querela come dichiarazione della persona offesa con cui si chiede la procedibilità per un reato perseguibile a querela. La norma è integrata dagli articoli 337-340 c.p.p. che ne disciplinano la forma (art. 337), le ipotesi di querela proposta da rappresentanti e di rimessione, nonché le modalità per la rimessione della querela. L’autorità competente a riceverla è il pubblico ministero, ma può essere validamente presentata anche agli ufficiali di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) e agli agenti consolari italiani all’estero per fatti riguardanti italiani.

    L’art. 124 c.p. fissa il termine: tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Si tratta di termine perentorio e a pena di decadenza: trascorsi i tre mesi, il diritto di querela si estingue e il reato diventa improcedibile, salvo che la legge preveda termini speciali (sei mesi per i reati a sfondo sessuale, dodici mesi per i reati di violenza domestica, un anno per il furto aggravato secondo la recente Riforma Cartabia). Il decorso si computa dal momento in cui la persona offesa ha avuto effettiva conoscenza del fatto e dell’identità del responsabile, ove necessaria per la sussistenza del reato.

    Soggetti legittimati e oggetto della querela

    Il diritto di querela spetta alla persona offesa dal reato, ossia il titolare del bene giuridico tutelato. L’art. 121 c.p. disciplina l’esercizio del diritto da parte di più persone offese: ognuna è legittimata autonomamente; il provvedimento processuale è esteso a tutti i fatti connessi. Per i minori di età, gli interdetti e gli inabilitati l’art. 122 c.p. attribuisce il diritto al rappresentante legale (genitori esercenti la responsabilità genitoriale, tutori, curatori). L’art. 123 c.p. regola la situazione del minore ultraquattordicenne, cui spetta congiuntamente al rappresentante legale il diritto di proporre querela; in caso di contrasto prevale la volontà del minore se favorevole alla procedibilità.

    Oggetto della querela è la richiesta di procedibilità per un fatto specifico. Non occorre la qualificazione giuridica esatta: è sufficiente la descrizione circostanziata della condotta, del tempo, del luogo e, ove possibile, dell’identità del presunto autore. La qualificazione spetta al pubblico ministero. La querela è valida anche se il querelante chiede la procedibilità per un reato diverso da quello che le indagini accerteranno: prevale la volontà punitiva manifestata sui fatti descritti, salvo che la qualificazione comporti procedibilità d’ufficio (in tal caso la querela diventa irrilevante perché l’azione si attiva comunque).

    La querela può riguardare uno o più reati commessi dalla medesima persona o da persone diverse, purché connessi. Va presentata distintamente quando i fatti siano autonomi e indipendenti. È valida anche se proposta contro ignoti, quando la persona offesa non sia in grado di identificare il responsabile: in tal caso la richiesta di procedibilità si estende automaticamente al soggetto che le indagini individueranno come autore. È sempre opportuno indicare nella querela tutti gli elementi utili all’identificazione (descrizione fisica, soprannomi, contesto), gli eventuali testimoni, le circostanze di tempo e luogo, le tracce documentali esistenti.

    Modalità di presentazione: scritta, orale, telematica

    L’art. 337 c.p.p. riconosce tre modalità di presentazione: in forma scritta sottoscritta, in forma orale resa verbalmente all’autorità con redazione di verbale, e – a seguito delle riforme processuali recenti – in forma telematica tramite portale del processo penale o PEC, con sottoscrizione digitale. La forma scritta è quella più diffusa per la sua tracciabilità: consente di articolare puntualmente i fatti, di allegare documenti, di chiedere espressamente il sequestro di cose pertinenti al reato. La forma orale è ammessa presso uffici di polizia giudiziaria, particolarmente utile in situazioni di urgenza (querela in flagranza, immediatamente dopo il fatto).

    Il contenuto della querela deve includere: generalità complete del querelante (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti); identificazione del querelato se nota (o indicazione “contro ignoti”); descrizione minuziosa del fatto (data, ora, luogo, modalità); indicazione delle eventuali fonti di prova (testimoni con generalità e recapiti, documenti, registrazioni video, screenshot); manifestazione espressa della volontà di querela (“chiedo che si proceda penalmente nei confronti di”); eventuale richiesta di restituzione di cose; sottoscrizione autografa (per la forma scritta) o digitale (per quella telematica). È buona prassi chiedere il rilascio di copia conforme della querela ricevuta.

    La querela può essere presentata personalmente o tramite procuratore speciale con procura scritta. Il procuratore è di norma un avvocato; può essere anche un familiare con procura specifica. La procura va allegata in originale o copia autenticata. Per la presentazione da parte del tutore o curatore non è necessaria autorizzazione del giudice, salvo che la legge non disponga diversamente. Negli uffici di polizia la querela è ricevuta dall’agente di turno, che redige verbale con i dati essenziali; la verbalizzazione costituisce a tutti gli effetti modalità valida di proposizione, pur essendo poi inoltrata al pubblico ministero competente.

    Remissione, irrevocabilità e effetti processuali

    La querela, una volta proposta, può essere ritirata mediante remissione. L’art. 125 c.p. disciplina la remissione, definita come dichiarazione del querelante di non voler proseguire nell’azione penale. La remissione è atto formale, recettizio, che produce effetto solo se accettata dal querelato. La forma è quella scritta o verbale, presentata al medesimo organo che ha ricevuto la querela o al giudice procedente. Se accettata, il giudice dichiara non doversi procedere per remissione della querela. L’art. 340 c.p.p. regola il procedimento della remissione e dell’accettazione.

    Esistono ipotesi di irrevocabilità. L’art. 126 c.p. stabilisce che la querela proposta per reati di violenza sessuale, atti persecutori (stalking), maltrattamenti, violenza domestica e altri reati gravi è irrevocabile: una volta proposta, la persona offesa non può ritirarla. La ratio è duplice: evitare pressioni e ritorsioni sulla vittima da parte del colpevole, e garantire l’effettività della tutela in contesti di violenza prevaricatrice. La rimessione tardiva o estorta è inefficace; la giurisprudenza riconosce in alcuni casi anche la possibilità di valutare la genuinità della rimessione, escludendo l’estinzione del reato qualora emerga coercizione.

    Sul piano processuale la querela attiva l’azione penale ai sensi dell’art. 50 c.p.p.: il pubblico ministero, ricevuta la notitia criminis, iscrive il procedimento nel registro previsto dall’art. 405 c.p.p. e svolge le indagini preliminari. Al termine può chiedere l’archiviazione (art. 408), il decreto di citazione a giudizio o il rinvio a giudizio. La persona offesa può opporsi all’archiviazione mediante atto motivato ai sensi dell’art. 410 c.p.p.. La persona offesa, ai sensi dell’art. 90 c.p.p., ha facoltà di nominare un difensore (art. 101 c.p.p.), prendere visione degli atti, depositare memorie, partecipare al procedimento. La costituzione di parte civile presuppone la qualità di danneggiato dal reato e va effettuata in udienza preliminare.

    Articoli chiave da consultare

    Casi pratici e errori frequenti

    Caso 1 – Querela tardiva. Tizio scopre il 1 marzo 2026 che un collega lo ha diffamato in una chat aziendale già il 15 gennaio. Il termine di tre mesi decorre dalla conoscenza del fatto e dell’autore, quindi dal 1 marzo. Tizio ha tempo fino al 1 giugno 2026 per proporre querela. Se attende oltre, la querela è inammissibile per decadenza. Onere della prova della tempestività grava sul querelante: è opportuno conservare ogni elemento utile a dimostrare la data della conoscenza (messaggi, testimoni, registrazione del momento della scoperta).

    Caso 2 – Querela contro ignoti e successivo riconoscimento. Caia, dopo un furto in abitazione, sporge querela “contro ignoti” presso i Carabinieri. Dieci giorni dopo riconosce in un soggetto noto della zona l’autore. La querela rimane efficace: la procedibilità si estende a chiunque le indagini individueranno come autore. Caia integra la querela originaria con dichiarazione sostanziosa di riconoscimento, allegando descrizione e elementi probatori. Non occorre proporre nuova querela, è sufficiente l’integrazione documentata.

    Errore frequente – Confondere querela e denuncia. La denuncia è la mera notitia criminis con cui chiunque (non necessariamente la vittima) porta a conoscenza dell’autorità un fatto che si ritiene costituire reato procedibile d’ufficio. La querela è invece la manifestazione di volontà punitiva della persona offesa per reati procedibili a querela. Non sono equivalenti: presentare una “denuncia” per un reato a querela può comportare l’irrilevanza dell’atto se manca l’espressa manifestazione di volontà punitiva. Verificare sempre presso l’ufficio ricevente che l’atto sia qualificato correttamente.

    Domande frequenti

    Quanto costa sporgere querela?

    La querela è gratuita: non sono dovute marche da bollo, imposte di registro o contributi unificati. L’eventuale assistenza di un avvocato è facoltativa nella fase di proposizione, ma è raccomandata per la costruzione delle prove e per la successiva costituzione di parte civile. Per i non abbienti è prevista l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora il reddito complessivo del nucleo familiare non superi i limiti annualmente aggiornati.

    Dove si presenta la querela?

    Presso il pubblico ministero (Procura della Repubblica), presso qualsiasi ufficio di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale per i fatti di competenza), presso agenti diplomatici e consolari italiani all’estero. In forma telematica tramite portale del processo penale o PEC alla Procura competente, con sottoscrizione digitale. La competenza territoriale segue il luogo di commissione del reato, ma una querela presentata in luogo incompetente è comunque trasmessa d’ufficio.

    Posso ritirare la querela?

    Sì, mediante remissione, salvo i casi di irrevocabilità (violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti, violenza domestica). La remissione produce effetto solo se accettata dal querelato. Una volta accettata, il giudice dichiara non doversi procedere. La remissione non implica ammissione di torto del querelante; può essere estesa o limitata a singoli imputati in caso di pluralità. Sono nulle remissioni estorte o frutto di coazione.

    Cosa succede se il pubblico ministero chiede archiviazione?

    Il querelante persona offesa ha diritto di essere avvisato della richiesta e può proporre opposizione entro venti giorni indicando elementi di prova a sostegno della prosecuzione delle indagini. Il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza: se accoglie l’opposizione, dispone ulteriori indagini o l’imputazione coatta; se la respinge, archivia il procedimento. Contro l’archiviazione è ammesso il ricorso per cassazione nei casi tassativi previsti dalla legge.

    Posso chiedere il risarcimento del danno?

    Sì, mediante costituzione di parte civile nel processo penale o azione autonoma davanti al giudice civile. La costituzione di parte civile va effettuata in udienza preliminare o, nel rito a citazione diretta, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. È necessaria assistenza tecnica obbligatoria di un avvocato. Il giudice penale può condannare l’imputato al risarcimento e a una provvisionale immediatamente esecutiva. L’azione civile autonoma è esperibile in alternativa o cumulativamente.

    Risorse correlate

    Approfondisci con i nostri commenti agli articoli: art. 336 c.p.p., art. 120 c.p., art. 124 c.p.. Per la consultazione del testo integrato visita le categorie codice penale e codice di procedura penale.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Art. 56 GDPR – Competenza dell’autorità di controllo capofila

    Articolo 56 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Competenza dell’autorità di controllo capofila.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 55 GDPR – Competenza

    Articolo 55 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Competenza.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 54 GDPR – Norme sull’istituzione dell’autorità di controllo

    Articolo 54 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Norme sull’istituzione dell’autorità di controllo.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 166 D.Lgs. 42/2004 – Omessa restituzione di documenti per l’esportazione

    Art. 166 D.Lgs. 42/2004 – Omessa restituzione di documenti per l’esportazione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Chi effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CE , non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CE) n. 1081/2012 della Commissione, del 9 novembre 2012 ,recante disposizioni d'applicazione del regolamento CE , è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620.

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