Testo dell'articoloVigente
Il contratto a tempo determinato può durare al massimo 24 mesi complessivi con lo stesso datore, sommando proroghe e rinnovi. Oltre i 12 mesi è richiesta una causale prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Le proroghe sono ammesse entro il limite fissato dai contratti collettivi (in assenza, non più di quattro proroghe nel biennio). Superati i limiti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Durata massima totale | 24 mesi (somma di tutti i contratti e proroghe con lo stesso datore, stessa mansione) |
| Causale | Non necessaria entro i 12 mesi; obbligatoria oltre i 12 mesi (motivazioni di legge o da contratto collettivo) |
| Proroghe | Max 4 proroghe nel biennio, salvo limite diverso del contratto collettivo |
| Quota massima in organico | 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio; deroghe contrattuali possibili |
| Superamento dei limiti | Trasformazione automatica a tempo indeterminato dalla data di superamento |
Quando serve la causale
Per i primi 12 mesi il contratto a termine è acausale: le parti non devono indicare alcun motivo. Dalla tredicesima mensilità, e per ogni proroga o rinnovo successivo, occorre indicare una causale. Le causali ammesse sono quelle previste dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015 (esigenze temporanee e oggettive, sostituzione, incrementi temporanei di attività) oppure quelle individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale. Senza causale valida il contratto si considera a tempo indeterminato.
Proroghe: quante e come si contano
La proroga è la prosecuzione dello stesso contratto, senza soluzione di continuità. La legge consente al massimo quattro proroghe nell’arco del biennio; i contratti collettivi possono fissare un numero diverso. Ogni proroga deve essere concordata per iscritto. Il rinnovo è invece un secondo (o ulteriore) contratto distinto, soggetto agli intervalli «stop & go» e al computo del biennio.
Quota massima in azienda
Il numero di lavoratori a termine non può superare il 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno. Per le aziende con meno di cinque dipendenti è sempre possibile assumere almeno un lavoratore a termine. I contratti collettivi possono stabilire percentuali diverse. Il superamento della quota non comporta automaticamente la trasformazione, ma espone il datore a sanzioni amministrative.
Cosa succede se si sforano i limiti
Se il rapporto supera i 24 mesi complessivi, oppure se la proroga avviene senza causale richiesta, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data in cui il limite è stato violato. Il lavoratore ha anche diritto a una maggiorazione contributiva (contributo addizionale ASpI) a carico del datore, che aumenta a ogni rinnovo.
Casi pratici
Tizio è assunto a termine per 10 mesi. Il datore propone una proroga di altri 6 mesi: poiché il totale supererebbe i 12 mesi, è necessario indicare una causale. Senza causale, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data della proroga invalida.
Caia ha lavorato con due contratti a termine di 12 mesi ciascuno con la stessa azienda per la stessa mansione: ha raggiunto il limite di 24 mesi. Un ulteriore rinnovo è possibile solo tramite accordo in sede protetta (sindacato o ITL) per una proroga eccezionale, oppure il rapporto si trasforma automaticamente a indeterminato.
Sempronio è al quarto rinnovo in 20 mesi. Il datore propone una quinta proroga: poiché la legge ammette al massimo quattro proroghe (salvo diversa previsione del CCNL), la quinta non è valida e il contratto si considera a tempo indeterminato.
Domande frequenti
Qual è la durata massima di un contratto a termine?
La durata massima complessiva è di 24 mesi, sommando tutti i contratti e le proroghe con lo stesso datore di lavoro per la stessa mansione. Solo un accordo in sede protetta (sindacato o Ispettorato del lavoro) può consentire un’ulteriore proroga eccezionale.
Quando è obbligatoria la causale?
La causale è obbligatoria quando il singolo contratto o la proroga portano il rapporto oltre i 12 mesi complessivi con lo stesso datore. Nei primi 12 mesi il contratto può essere acausale.
Quante proroghe sono consentite?
La legge fissa un massimo di quattro proroghe nell’arco del biennio, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato.
Il contratto a termine dà diritto alla disoccupazione (NASpI)?
Sì. Alla scadenza del contratto a termine, in presenza dei requisiti contributivi e di involontarietà della disoccupazione, il lavoratore può presentare domanda di NASpI all’INPS.
Cosa succede se il datore supera il limite dei 24 mesi?
Il contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato dalla data in cui è stato superato il limite. Il lavoratore può far valere la trasformazione in giudizio.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il contratto a tempo determinato e' uno strumento di flessibilita', ma la legge lo circonda di limiti precisi per evitare che si trasformi in un'alternativa stabile al lavoro a tempo indeterminato, che resta la forma comune del rapporto. La disciplina e' contenuta negli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. 81/2015, che fissano durata, causali, proroghe, rinnovi e tetti percentuali. Conoscere questi limiti e' essenziale, perché il loro superamento produce effetti automatici a favore del lavoratore.
La durata massima complessiva
La legge fissa un tetto massimo alla durata complessiva del rapporto a termine intercorrente tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore per mansioni di pari livello, sommando tutti i contratti e le proroghe. Raggiunto il limite, il rapporto non può proseguire a termine: o si interrompe o prosegue come tempo indeterminato. Restano salve le diverse durate eventualmente previste dalla contrattazione collettiva.
Il regime delle causali
Per una prima fase il contratto e' acausale: non occorre indicare alcuna ragione. Superata la soglia temporale fissata dalla legge, e per i rinnovi, occorre invece una causale: le esigenze temporanee e oggettive, le sostituzioni, gli incrementi non programmabili dell'attività, oppure le ulteriori ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva. La causale deve essere reale e specificata per iscritto; in sua mancanza il contratto si considera a tempo indeterminato.
Proroghe e forma scritta
La proroga e' la prosecuzione dello stesso contratto, senza interruzione. La legge ammette un numero massimo di proroghe nell'arco del periodo considerato, salvo limite diverso del contratto collettivo, e richiede che ogni proroga sia concordata per iscritto. Il superamento del numero di proroghe consentite determina la conversione del rapporto.
Rinnovi e intervalli stop and go
Il rinnovo e' un nuovo contratto, distinto dal precedente. Tra la scadenza di un contratto e la stipula del successivo devono intercorrere gli intervalli minimi previsti dalla legge (cosiddetto stop and go), differenziati a seconda della durata del contratto scaduto. La riassunzione prima della scadenza dell'intervallo comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.
Il tetto percentuale in organico
I lavoratori a termine non possono superare una quota massima del personale a tempo indeterminato in forza, salvo le deroghe previste dalla contrattazione collettiva e le esclusioni di legge per determinate ipotesi (ad esempio start-up, attività stagionali, sostituzioni). Il rispetto del tetto e' un ulteriore presidio contro l'uso distorto del contratto a termine.
Le conseguenze del superamento dei limiti
La violazione dei limiti di durata, del numero di proroghe, degli intervalli o l'assenza di causale dove richiesta produce la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato dalla data del superamento. Si tratta di una conseguenza automatica, posta a tutela del lavoratore, che può agire per l'accertamento della natura indeterminata del rapporto e per le relative spettanze.
Indicazioni pratiche
Conviene conservare tutti i contratti e le proroghe, verificare la presenza e la concretezza della causale oltre la soglia, controllare il rispetto degli intervalli tra contratti successivi e dei tetti percentuali. Le soglie temporali, il numero di proroghe e gli intervalli puntuali vanno letti nel testo vigente del D.Lgs. 81/2015 e nel CCNL applicato, soggetti ad aggiornamenti normativi.
Domande frequenti
Quanto puo' durare un contratto a termine?
Fino al tetto massimo complessivo fissato dalla legge per i rapporti tra stesso datore e stesso lavoratore con pari mansioni, sommando contratti e proroghe, salve le diverse durate previste dalla contrattazione collettiva. Oltre il limite il rapporto si trasforma a tempo indeterminato.
Quando serve la causale?
Dopo la soglia temporale iniziale e per i rinnovi: occorre indicare per iscritto una causale prevista dalla legge (esigenze temporanee, sostituzioni, incrementi non programmabili) o dalla contrattazione collettiva. In assenza, il contratto si considera a tempo indeterminato.
Quante proroghe sono ammesse?
Un numero massimo entro il periodo considerato, salvo limite diverso del contratto collettivo; ogni proroga va concordata per iscritto. Il superamento del numero consentito comporta la conversione del rapporto.
Cosa sono gli intervalli stop and go?
Sono i periodi minimi che devono intercorrere tra un contratto a termine e il successivo rinnovo, differenziati per durata. La riassunzione anticipata trasforma il nuovo contratto a tempo indeterminato.
Cosa succede se i limiti vengono superati?
Il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato dalla data del superamento; il lavoratore puo' agire per l'accertamento e le relative spettanze.