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La guida
Il contratto a tempo determinato può essere prorogato al massimo quattro volte nell’arco di 24 mesi, con il consenso del lavoratore e a prescindere dal numero di contratti: la quinta proroga lo trasforma a tempo indeterminato. La durata massima complessiva con lo stesso datore, per mansioni di pari livello, è di 24 mesi salvo diversa previsione dei contratti collettivi. Entro 12 mesi la proroga è libera; se porta il rapporto oltre i 12 mesi serve una causale scritta.
Proroga e durata massima: la tabella dei limiti
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Numero di proroghe | Massimo 4 nell’arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti; dalla quinta il contratto diventa a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga (art. 21, comma 1) |
| Condizioni della proroga | Consenso del lavoratore; durata iniziale del contratto inferiore a 24 mesi; causale scritta se la proroga porta il rapporto oltre i 12 mesi (artt. 19, comma 4, e 21, comma 01) |
| Durata massima totale | 24 mesi sommando contratti, proroghe e rinnovi per mansioni di pari livello e categoria legale, anche con interruzioni; i contratti collettivi possono prevedere una durata diversa (art. 19, comma 2) |
| Oltre i 24 mesi | Un solo ulteriore contratto, massimo 12 mesi, stipulato presso l’Ispettorato del lavoro (art. 19, comma 3) |
| Causale | Non serve entro 12 mesi, nemmeno per proroghe e rinnovi; oltre i 12 mesi è obbligatoria |
| Prosecuzione di fatto dopo la scadenza | Maggiorazione della retribuzione del 20% fino al 10° giorno e del 40% dopo; trasformazione a tempo indeterminato oltre il 30° giorno (contratti sotto 6 mesi) o il 50° giorno (art. 22) |
| Quota massima in organico | 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, salvo contratti collettivi ed esenzioni (art. 23) |
| Superamento dei limiti | Trasformazione a tempo indeterminato; impugnazione entro 180 giorni dalla cessazione (art. 28) |
Quando serve la causale
Per i primi 12 mesi il contratto a termine è acausale e dal 5 maggio 2023 sono liberi, entro lo stesso limite, anche le proroghe e i rinnovi (art. 21, comma 01). Se il contratto o la proroga portano il rapporto oltre i 12 mesi serve una delle condizioni dell’art. 19, comma 1: i casi previsti dai contratti collettivi; esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti, se i contratti collettivi applicati non prevedono causali ed entro il 31 dicembre 2026; la sostituzione di altri lavoratori. Le vecchie causali del Decreto Dignità («esigenze temporanee e oggettive», «incrementi temporanei») non sono più in vigore. Senza causale il rapporto si trasforma a tempo indeterminato. Tabella delle causali, rinnovi e stop and go sono spiegati nella guida sul contratto a termine 2026: causali, rinnovi e stop and go.
Proroghe: quante e come si contano
La proroga sposta in avanti la scadenza dello stesso contratto, senza interruzione. Il rinnovo è invece un nuovo contratto stipulato dopo la scadenza, soggetto allo stop and go (10 o 20 giorni di pausa) e conteggiato nei 24 mesi.
- Quante: al massimo quattro proroghe nell’arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti; il limite è fissato dalla legge (art. 21, comma 1). Le proroghe si contano sul complesso dei rapporti tra le stesse parti, non contratto per contratto.
- Quando: solo se la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi e con il consenso del lavoratore. La proroga si concorda prima della scadenza: se il rapporto prosegue di fatto senza proroga si applicano le maggiorazioni e i limiti dell’art. 22.
- Come: se la proroga porta il rapporto oltre i 12 mesi, nell’atto scritto va indicata la causale (art. 19, comma 4); entro i 12 mesi la legge non chiede la motivazione. È comunque buona regola formalizzare ogni proroga per iscritto, anche per provarne il numero e il consenso.
- Effetti della quinta: il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Esempio: quante proroghe e fino a quando
| Passaggio | Durata | Totale | Cosa serve |
|---|---|---|---|
| Contratto iniziale | 4 mesi | 4 mesi | Nessuna causale |
| 1ª proroga | 4 mesi | 8 mesi | Consenso del lavoratore |
| 2ª proroga | 4 mesi | 12 mesi | Consenso del lavoratore |
| 3ª proroga | 6 mesi | 18 mesi | Consenso e causale scritta (si superano i 12 mesi) |
| 4ª proroga | 6 mesi | 24 mesi | Consenso e causale; è l’ultima possibile e si arriva al tetto dei 24 mesi |
Nell’esempio non è possibile né una quinta proroga né un rinnovo per le stesse mansioni oltre i 24 mesi, salvo l’ulteriore contratto di massimo 12 mesi presso l’Ispettorato o una diversa durata prevista dal contratto collettivo. Il contributo addizionale NASpI a carico del datore (1,4% della retribuzione imponibile) aumenta di 0,5 punti a ogni rinnovo, non a ogni proroga (art. 2, comma 28, L. 92/2012).
Quota massima in azienda
Il numero di lavoratori a termine non può superare il 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (art. 23). Chi occupa fino a cinque dipendenti può sempre stipulare un contratto a termine. Sono esclusi dal limite, tra gli altri, i contratti per sostituzione, per attività stagionali, per l’avvio di nuove attività e con lavoratori di età superiore a 50 anni. I contratti collettivi possono stabilire percentuali diverse. Il superamento della quota non comporta la trasformazione, ma una sanzione amministrativa per ciascun lavoratore pari al 20% della retribuzione per ogni mese di durata del rapporto (50% se i lavoratori in eccesso sono più di uno).
Cosa succede se si sforano i limiti
Il contratto si trasforma a tempo indeterminato: dalla data di superamento se si oltrepassano i 24 mesi (art. 19, comma 2); dalla decorrenza della quinta proroga se le proroghe sono più di quattro (art. 21, comma 1); se la proroga o il rinnovo oltre i 12 mesi sono privi di causale (art. 21, comma 01); oltre il 30° o il 50° giorno di prosecuzione di fatto dopo la scadenza (art. 22). Per farlo valere il lavoratore deve impugnare il contratto entro 180 giorni dalla cessazione; il giudice, oltre alla conversione, riconosce un’indennità da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il TFR, o di più se il lavoratore dimostra un danno maggiore (art. 28).
Casi pratici
Tizio è assunto a termine per 10 mesi. Il datore propone una proroga di altri 6 mesi: poiché il totale supererebbe i 12 mesi, è necessario indicare una causale. Senza causale la proroga non è valida e il contratto si trasforma a tempo indeterminato (art. 21, comma 01).
Caia ha lavorato con due contratti a termine di 12 mesi ciascuno con la stessa azienda per la stessa mansione: ha raggiunto il limite di 24 mesi. Per le stesse mansioni resta possibile un solo ulteriore contratto a termine, di massimo 12 mesi, stipulato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 19, comma 3); un nuovo contratto a termine fuori da questa procedura si trasformerebbe a tempo indeterminato.
Sempronio ha già avuto quattro proroghe in 20 mesi. Il datore propone una quinta proroga: la legge ammette al massimo quattro proroghe nell’arco di 24 mesi, quindi con la quinta il contratto diventa a tempo indeterminato dalla sua decorrenza (art. 21, comma 1).
Domande frequenti
Quante proroghe sono consentite in un contratto a tempo determinato?
Al massimo quattro nell’arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti, con il consenso del lavoratore e solo se la durata iniziale è inferiore a 24 mesi. Con la quinta proroga il contratto diventa a tempo indeterminato dalla sua decorrenza (art. 21 D.Lgs. 81/2015).
Qual è la durata massima di un contratto a termine?
24 mesi complessivi tra le stesse parti per mansioni di pari livello e categoria, sommando contratti, proroghe e rinnovi anche con interruzioni, salvo una diversa durata prevista dai contratti collettivi. Dopo i 24 mesi è possibile un solo ulteriore contratto di massimo 12 mesi presso l’Ispettorato del lavoro.
La proroga richiede la causale?
Solo se porta il rapporto oltre i 12 mesi complessivi: in quel caso la causale va indicata per iscritto. Entro i 12 mesi la proroga è libera.
Si può prorogare un contratto già scaduto?
La proroga sposta la scadenza di un contratto ancora in corso. Se il rapporto continua di fatto dopo la scadenza spettano maggiorazioni del 20% e poi del 40% e, oltre il 30° giorno (contratti sotto 6 mesi) o il 50° giorno, il contratto diventa a tempo indeterminato. Se invece il rapporto cessa e riprende, è un rinnovo soggetto allo stop and go.
Che differenza c’è tra proroga e rinnovo?
La proroga allunga lo stesso contratto senza interruzioni; il rinnovo è un nuovo contratto dopo la scadenza, con la pausa obbligatoria di 10 o 20 giorni. Entrambi entrano nei 24 mesi; il contributo addizionale NASpI aumenta a ogni rinnovo.
Il contratto a termine dà diritto alla disoccupazione (NASpI)?
Sì. Alla scadenza del contratto a termine la disoccupazione è involontaria: con i requisiti contributivi il lavoratore può chiedere la NASpI all’INPS.
Cosa succede se il datore supera il limite dei 24 mesi?
Il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento. Il lavoratore deve impugnarlo entro 180 giorni dalla cessazione e ha diritto a un’indennità da 2,5 a 12 mensilità, o di più se prova un danno maggiore.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.