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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il contratto a tempo determinato può durare al massimo 24 mesi complessivi con lo stesso datore, sommando proroghe e rinnovi. Oltre i 12 mesi è richiesta una causale prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Le proroghe sono ammesse entro il limite fissato dai contratti collettivi (in assenza, non più di quattro proroghe nel biennio). Superati i limiti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Tipologie contrattuali

In sintesi

Il contratto a tempo determinato può durare al massimo 24 mesi complessivi con lo stesso datore, sommando proroghe e rinnovi. Oltre i 12 mesi è richiesta una causale prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Le proroghe sono ammesse entro il limite fissato dai contratti collettivi (in assenza, non più di quattro proroghe nel biennio). Superati i limiti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Riferimento normativo

Art. 19-29 D.Lgs. 81/2015

Tabella riepilogativa

Limiti del contratto a termine (D.Lgs. 81/2015)
Aspetto Regola
Durata massima totale 24 mesi (somma di tutti i contratti e proroghe con lo stesso datore, stessa mansione)
Causale Non necessaria entro i 12 mesi; obbligatoria oltre i 12 mesi (motivazioni di legge o da contratto collettivo)
Proroghe Max 4 proroghe nel biennio, salvo limite diverso del contratto collettivo
Quota massima in organico 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio; deroghe contrattuali possibili
Superamento dei limiti Trasformazione automatica a tempo indeterminato dalla data di superamento

Quando serve la causale

Per i primi 12 mesi il contratto a termine è acausale: le parti non devono indicare alcun motivo. Dalla tredicesima mensilità, e per ogni proroga o rinnovo successivo, occorre indicare una causale. Le causali ammesse sono quelle previste dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015 (esigenze temporanee e oggettive, sostituzione, incrementi temporanei di attività) oppure quelle individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale. Senza causale valida il contratto si considera a tempo indeterminato.

Proroghe: quante e come si contano

La proroga è la prosecuzione dello stesso contratto, senza soluzione di continuità. La legge consente al massimo quattro proroghe nell’arco del biennio; i contratti collettivi possono fissare un numero diverso. Ogni proroga deve essere concordata per iscritto. Il rinnovo è invece un secondo (o ulteriore) contratto distinto, soggetto agli intervalli «stop & go» e al computo del biennio.

Quota massima in azienda

Il numero di lavoratori a termine non può superare il 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno. Per le aziende con meno di cinque dipendenti è sempre possibile assumere almeno un lavoratore a termine. I contratti collettivi possono stabilire percentuali diverse. Il superamento della quota non comporta automaticamente la trasformazione, ma espone il datore a sanzioni amministrative.

Cosa succede se si sforano i limiti

Se il rapporto supera i 24 mesi complessivi, oppure se la proroga avviene senza causale richiesta, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data in cui il limite è stato violato. Il lavoratore ha anche diritto a una maggiorazione contributiva (contributo addizionale ASpI) a carico del datore, che aumenta a ogni rinnovo.

Casi pratici

Tizio — proroga oltre i 12 mesi senza causale

Tizio è assunto a termine per 10 mesi. Il datore propone una proroga di altri 6 mesi: poiché il totale supererebbe i 12 mesi, è necessario indicare una causale. Senza causale, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data della proroga invalida.

Caia — serie di rinnovi che raggiungono il biennio

Caia ha lavorato con due contratti a termine di 12 mesi ciascuno con la stessa azienda per la stessa mansione: ha raggiunto il limite di 24 mesi. Un ulteriore rinnovo è possibile solo tramite accordo in sede protetta (sindacato o ITL) per una proroga eccezionale, oppure il rapporto si trasforma automaticamente a indeterminato.

Sempronio — quinta proroga tentata

Sempronio è al quarto rinnovo in 20 mesi. Il datore propone una quinta proroga: poiché la legge ammette al massimo quattro proroghe (salvo diversa previsione del CCNL), la quinta non è valida e il contratto si considera a tempo indeterminato.

Domande frequenti

Qual è la durata massima di un contratto a termine?

La durata massima complessiva è di 24 mesi, sommando tutti i contratti e le proroghe con lo stesso datore di lavoro per la stessa mansione. Solo un accordo in sede protetta (sindacato o Ispettorato del lavoro) può consentire un’ulteriore proroga eccezionale.

Quando è obbligatoria la causale?

La causale è obbligatoria quando il singolo contratto o la proroga portano il rapporto oltre i 12 mesi complessivi con lo stesso datore. Nei primi 12 mesi il contratto può essere acausale.

Quante proroghe sono consentite?

La legge fissa un massimo di quattro proroghe nell’arco del biennio, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato.

Il contratto a termine dà diritto alla disoccupazione (NASpI)?

Sì. Alla scadenza del contratto a termine, in presenza dei requisiti contributivi e di involontarietà della disoccupazione, il lavoratore può presentare domanda di NASpI all’INPS.

Cosa succede se il datore supera il limite dei 24 mesi?

Il contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato dalla data in cui è stato superato il limite. Il lavoratore può far valere la trasformazione in giudizio.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Qual è la durata massima di un contratto a termine?

La durata massima complessiva è di 24 mesi, sommando tutti i contratti e le proroghe con lo stesso datore di lavoro per la stessa mansione. Solo un accordo in sede protetta (sindacato o Ispettorato del lavoro) può consentire un'ulteriore proroga eccezionale.

Quando è obbligatoria la causale?

La causale è obbligatoria quando il singolo contratto o la proroga portano il rapporto oltre i 12 mesi complessivi con lo stesso datore. Nei primi 12 mesi il contratto può essere acausale.

Quante proroghe sono consentite?

La legge fissa un massimo di quattro proroghe nell'arco del biennio, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato.

Il contratto a termine dà diritto alla disoccupazione (NASpI)?

Sì. Alla scadenza del contratto a termine, in presenza dei requisiti contributivi e di involontarietà della disoccupazione, il lavoratore può presentare domanda di NASpI all'INPS.

Cosa succede se il datore supera il limite dei 24 mesi?

Il contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato dalla data in cui è stato superato il limite. Il lavoratore può far valere la trasformazione in giudizio.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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