Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

In sintesi

Il lavoratore dipendente che assiste un familiare con disabilità grave può fruire di un congedo straordinario fino a 2 anni complessivi nell’arco della vita lavorativa, indennizzato dall’INPS con la retribuzione convenzionale (pari all’ultima retribuzione, entro un massimale annuo). Il congedo può essere frazionato e deve essere richiesto con congruo preavviso.

Riferimento normativo

Art. 42, D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità e paternità)

Tabella riepilogativa

Congedo straordinario biennale – quadro normativo
Caratteristica Regola
Base normativa Art. 42 D.Lgs. 151/2001
Durata massima 2 anni nell’intera vita lavorativa (non per singolo familiare)
Indennizzo Pari all’ultima retribuzione; soggetto a massimale INPS annuo rivalutato
Contribuzione figurativa Sì, per tutta la durata
Ordine di priorità Coniuge/convivente > genitore > figlio > fratello/sorella > parente/affine entro 3°
Frazionabilità Sì, in periodi anche non continuativi
Destinatario assistito Familiare con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3 co. 3)

Chi ha diritto al congedo e in quale ordine

Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che assistono un familiare con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, co. 3 della L. 104/1992. La legge stabilisce un ordine di priorità: coniuge o convivente, poi genitori, poi figli, poi fratelli/sorelle, infine altri parenti o affini entro il 3° grado. Il familiare di grado superiore deve essere impossibilitato a prestare assistenza perché deceduto, disabile grave, lontano o per altra causa grave.

Durata, indennizzo e contribuzione

La durata massima è di 2 anni complessivi nell’intera vita lavorativa, indipendentemente dal numero di familiari assistiti. Il limite si consuma anche se il congedo viene fruito in più periodi e per persone diverse.

Durante il congedo l’INPS eroga un’indennità pari all’ultima retribuzione, entro un massimale annuo rivalutato: per il 2026 il tetto complessivo è di 57.837 euro (Circolare INPS n. 6 del 30 gennaio 2026, +1,4% di rivalutazione ISTAT), di cui 43.380 euro di indennità massima e 14.460 euro di contribuzione figurativa massima (per gli anni successivi va riverificato sul sito INPS). Il periodo è coperto da contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici; non fa però maturare ferie né TFR (la quota di tredicesima è già inclusa nel calcolo dell’indennità sulle voci fisse e continuative, non si tratta quindi di un rateo aggiuntivo).

Come si richiede

Il lavoratore deve presentare domanda all’INPS (via portale o patronato) allegando il verbale di disabilità grave del familiare e la documentazione relativa all’ordine di priorità. Deve poi comunicare al datore di lavoro – con il preavviso stabilito dal CCNL o, in mancanza, con congruo anticipo – le date di inizio e fine del periodo di congedo. Il datore non può rifiutare il congedo ma può concordare la modulazione delle date.

Casi pratici

Tizio – fratello disabile, genitori ancora in vita

Tizio vorrebbe fruire del congedo biennale per assistere il fratello con disabilità grave, ma i genitori sono in buona salute e vivono nella stessa città. Poiché i genitori non sono impossibilitati, Tizio non ha ancora diritto al congedo: devono prima risultare impossibilitati per causa grave.

Caia – coniuge disabile, secondo anno di congedo

Caia ha già fruito di 12 mesi di congedo straordinario. Può richiedere altri 12 mesi (per un totale di 2 anni nell’arco della vita lavorativa). Superati i 24 mesi cumulativi, il congedo straordinario è esaurito per sempre.

Sempronio – frazionamento in periodi brevi

Sempronio assiste il padre disabile grave e preferisce fruire del congedo in blocchi di una settimana nei momenti di picco assistenziale. La legge consente il frazionamento; ogni periodo scalerà dal monte dei 2 anni disponibili.

Domande frequenti

Il limite di 2 anni vale per ogni familiare assistito o in totale?

In totale nell’intera vita lavorativa, indipendentemente dal numero di familiari per cui si è fruito del congedo.

L'indennizzo è uguale allo stipendio pieno?

L’indennizzo è pari all’ultima retribuzione, ma soggetto a un massimale annuo stabilito dall’INPS (rivalutato ogni anno). Chi ha retribuzioni elevate potrebbe ricevere meno dello stipendio effettivo.

Il congedo straordinario si cumula con i permessi L. 104?

Sì. Sono istituti distinti: durante il congedo straordinario non si maturano i permessi L. 104 mensili, ma i due istituti possono alternarsi.

Si accumula anzianità durante il congedo?

Sì. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa, utile ai fini pensionistici; non fa invece maturare ferie né TFR.

Un lavoratore autonomo può fruirne?

No. Il congedo straordinario ex art. 42 D.Lgs. 151/2001 è riservato ai soli lavoratori dipendenti. I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS hanno un istituto diverso e meno esteso.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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