Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 37 GDPR – Designazione del responsabile della protezione dei dati

    Articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Designazione del responsabile della protezione dei dati.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 36 GDPR – Consultazione preventiva

    Articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Consultazione preventiva.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 35 GDPR – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

    Articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • CCNL Editoria Libraria: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Editoria Libraria

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Editoria Libraria

    Le mensilità aggiuntive e i premi sono componenti fondamentali della retribuzione annua dei dipendenti delle case editrici librarie. Distinguere ciò che è garantito dalla legge (o dal CCNL come minimo inderogabile) da ciò che dipende dalla contrattazione aziendale è indispensabile per verificare la corretta liquidazione della busta paga.

    In sintesi

    La tredicesima mensilità è dovuta per uso e contratto, matura per dodicesimi e viene corrisposta entro Natale. La quattordicesima mensilità è di fonte contrattuale; se prevista dal CCNL Editoria Libraria, è inderogabile in pejus. I premi di risultato o di produttività sono invece variabili e negoziati in sede aziendale o territoriale di secondo livello, con possibile agevolazione fiscale (imposta sostitutiva del 10%) nei limiti di legge.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Associazioni degli editori di libri
    Categorie
    Impiegati, quadri e redattori delle case editrici librarie
    Ambito
    Dipendenti delle aziende che producono e commercializzano libri
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    La tredicesima mensilità: natura e maturazione

    La tredicesima mensilità — tecnicamente denominata gratifica natalizia — è un istituto di consolidata tradizione contrattuale, riconosciuto in tutti i settori dell’industria e del terziario. In assenza di una norma di legge che la imponga in via generale, la sua obbligatorietà si fonda sull’uso consolidato (art. 2078 c.c.) e, soprattutto, sulle disposizioni del CCNL applicabile. Nel settore dell’editoria libraria il contratto collettivo la prevede esplicitamente come voce fissa della retribuzione annua.

    La tredicesima matura nel corso dell’anno nella misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato. Ai fini del computo si considera mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario. Il periodo di riferimento è solitamente l’anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), salvo diversa indicazione contrattuale.

    La base di calcolo è la retribuzione mensile lorda contrattuale, comprensiva del minimo tabellare e degli eventuali superminimi contrattuali. Non si computano, di norma, le voci strettamente variabili (es. straordinario, rimborsi spese) salvo che il contratto le includa espressamente.

    Maturazione durante le assenze

    La tredicesima continua a maturare durante i seguenti periodi di assenza:

    • Ferie: la maturazione è piena, poiché le ferie non interrompono il rapporto;
    • Malattia: la tredicesima matura sull’intera retribuzione contrattuale, non sull’indennità di malattia ridotta, nei limiti del periodo di comporto;
    • Maternità obbligatoria: la maturazione è piena per l’intera durata del congedo obbligatorio;
    • Congedo parentale facoltativo indennizzato: la maturazione avviene sull’intera retribuzione contrattuale, non sull’indennità ridotta.

    Il pro-rata in caso di cessazione anticipata

    Quando il rapporto di lavoro si risolve prima della scadenza ordinaria di erogazione (tipicamente il mese di dicembre), il lavoratore ha diritto al rateo maturato. Il calcolo si effettua moltiplicando la mensilità lorda per il numero di mesi interi maturati (con la regola del mezzo mese di cui sopra) e dividendo per dodici.

    Il rateo di tredicesima è dovuto a prescindere dalla causa di cessazione del rapporto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo, dimissioni, risoluzione consensuale, scadenza del termine per i contratti a tempo determinato. Anche in caso di licenziamento disciplinare per giusta causa il rateo maturato è dovuto, poiché si tratta di retribuzione già guadagnata.

    La quattordicesima mensilità: istituto contrattuale

    A differenza della tredicesima, la quattordicesima mensilità non ha una radice normativa di legge e la sua presenza dipende interamente dalla contrattazione collettiva. Se il CCNL Editoria Libraria la prevede — e molti contratti del settore dei media, dell’editoria e del terziario la riconoscono — diventa una componente fissa e inderogabile della retribuzione annua, cui il datore non può rinunciare neppure con accordo individuale peggiorativo.

    Tipicamente la quattordicesima viene corrisposta nei mesi estivi (giugno o luglio) e matura, analogamente alla tredicesima, per dodicesimi sull’anno di riferimento contrattuale. La base di calcolo segue le stesse regole della tredicesima.

    Per verificare se la quattordicesima è prevista nel contratto applicato alla propria azienda e la sua decorrenza esatta, si rinvia al testo contrattuale vigente o alle organizzazioni sindacali firmatarie.

    I premi di risultato e di produttività

    I premi di risultato — detti anche premi di produttività — sono componenti retributive variabili, legate al raggiungimento di obiettivi aziendali misurabili (fatturato, vendite di copie, lancio di nuovi titoli, riduzione dei costi, qualità editoriale e simili). La loro previsione non deriva dal CCNL nazionale ma dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale), che deve avere forma scritta e deve essere depositata in forma telematica ai sensi di legge.

    La distinzione rispetto alle mensilità aggiuntive fisse è cruciale:

    • Le mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima) sono retribuzione differita certa: spettano a prescindere dall’andamento aziendale;
    • I premi variabili sono retribuzione condizionata: se gli obiettivi non sono raggiunti, il premio non matura (o matura solo parzialmente, secondo i parametri pattuiti).

    Agevolazione fiscale sui premi di produttività

    Le somme corrisposte come premi di risultato a seguito di contratti di secondo livello depositati possono usufruire — nei limiti di reddito e di importo fissati annualmente dalla legge — di un’imposta sostitutiva IRPEF con aliquota agevolata (attualmente pari al 10%, salvo modifiche legislative). L’agevolazione è prevista dall’art. 1, commi 182–189, della l. 208/2015 e successive proroghe annuali. Si tratta di un minimo di legge: per i valori soglia aggiornati all’anno in corso si rinvia alla normativa vigente e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

    Riepilogo delle voci e delle loro caratteristiche

    Mensilità aggiuntive e premi — CCNL Editoria Libraria
    Voce Fonte Certezza Maturazione Erogazione tipica
    Tredicesima mensilità Uso consolidato + CCNL Certa (fissa) Per dodicesimi Dicembre
    Quattordicesima mensilità CCNL (se prevista) Certa se nel contratto Per dodicesimi Giugno o luglio
    Premio di risultato / produttività Contrattazione di 2° livello Variabile (condizionata) Per obiettivi raggiunti Variabile per azienda

    Implicazioni pratiche: verificare la busta paga

    Il dipendente di una casa editrice che riceve la liquidazione delle competenze di fine anno dovrebbe verificare che la busta paga riporti:

    • La tredicesima calcolata sulla retribuzione mensile lorda contrattuale per i mesi effettivamente maturati;
    • Il pro-rata di quattordicesima, se il rapporto cessa prima della scadenza ordinaria di erogazione estiva;
    • Il premio di risultato, se l’azienda ha un contratto di secondo livello in vigore e gli obiettivi sono stati raggiunti;
    • Il corretto computo delle assenze per malattia, maternità e congedo parentale, che non riducono la base di calcolo della tredicesima.

    In caso di contestazione, il dipendente può rivolgersi alla Direzione territoriale del Lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro) o al sindacato di categoria per richiedere un controllo sulla conformità del cedolino al CCNL applicato.

    Casi pratici

    Tizia — Redattrice senior, cessazione a settembre: calcolo del pro-rata
    Tizia lavora come redattrice senior presso un’importante casa editrice di saggistica. Il rapporto si risolve per dimissioni con decorrenza 30 settembre. Nell’anno in corso Tizia ha lavorato nove mesi (da gennaio a settembre). In sede di liquidazione finale il datore calcola il pro-rata di tredicesima moltiplicando la mensilità contrattuale lorda per 9 e dividendo per 12. Se la casa editrice applica anche la quattordicesima — che in questo settore viene solitamente corrisposta in estate — e Tizia l’ha già percepita a luglio, non è dovuto alcun ulteriore rateo per quel titolo (la quota estiva è già stata corrisposta). Se per qualsiasi ragione la quattordicesima non fosse ancora stata pagata, dovrà figurare nella liquidazione finale in quota proporzionale ai mesi maturati nel periodo di riferimento estivo.
    Caio — Impiegato commerciale, premio di risultato e regime fiscale agevolato
    Caio lavora nell’ufficio vendite di una casa editrice che ha stipulato un accordo di secondo livello legando un premio annuale al raggiungimento di determinate soglie di vendita. A fine anno, verificato il superamento degli obiettivi, la casa editrice eroga il premio. Caio ha un reddito da lavoro dipendente inferiore alla soglia di accesso all’agevolazione: la casa editrice applica l’imposta sostitutiva al 10% sulla somma del premio, nei limiti di importo previsti dalla norma vigente. La differenza rispetto all’aliquota IRPEF ordinaria si riflette in una trattenuta fiscale ridotta sul cedolino, con beneficio netto immediato per Caio. Se il premio superasse il limite legale dell’agevolazione, solo la quota eccedente sarebbe tassata in via ordinaria.

    Domande frequenti

    La tredicesima mensilità spetta anche ai lavoratori part-time di una casa editrice?
    Sì. La tredicesima mensilità spetta in misura proporzionale all’orario di lavoro contrattuale. Un impiegato part-time al 50% percepisce una tredicesima pari alla metà di quella di un lavoratore a tempo pieno del medesimo livello. La proporzionalità si applica anche in caso di maturazione parziale per anno incompleto.
    Come si calcola il pro-rata della tredicesima in caso di cessazione del rapporto?
    In caso di cessazione prima di Natale, il lavoratore ha diritto al rateo maturato: mensilità lorda diviso 12, moltiplicato per i mesi interi o frazioni superiori a quindici giorni lavorate nell’anno. Il rateo viene liquidato unitamente alle altre competenze di fine rapporto.
    La quattordicesima mensilità è obbligatoria nel settore dell’editoria libraria?
    La quattordicesima non è imposta dalla legge in via generale, ma è prevista da numerosi CCNL del settore dei media e dell’editoria. Se il contratto applicato la contempla, il datore non può ometterla. Per verificare se è prevista si rinvia al testo del CCNL Editoria Libraria vigente.
    Il premio di risultato può sostituire la quattordicesima?
    No. Premio di risultato e quattordicesima sono istituti distinti. Le mensilità aggiuntive fisse fanno parte della retribuzione contrattuale e non possono essere sostituite da voci variabili. Coesistono se entrambi sono previsti dal contratto applicato.
    Durante la malattia matura la tredicesima?
    Sì. Durante la malattia il rapporto è sospeso ma non interrotto; la tredicesima matura sull’intera retribuzione contrattuale, non sull’indennità di malattia ridotta, nei limiti del periodo di comporto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sull’assetto tipico del CCNL per i dipendenti delle case editrici librarie e sulle norme di legge applicabili (art. 2078 c.c.; l. 208/2015 e s.m.i.). Per i valori aggiornati delle mensilità tabellari e delle soglie per i premi agevolati si rinvia al testo contrattuale in vigore e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o a un consulente del lavoro.

  • Art. 124 L. 689/1981 – Applicazione provvisoria di pene accessorie

    Art. 124 L. 689/1981 – Applicazione provvisoria di pene accessorie

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L' articolo 140 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art.

    140. – (Applicazione provvisoria di pene accessorie). – Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo

    28. La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna".

  • Art. 34 GDPR – Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato

    Articolo 34 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 33 GDPR – Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo

    Articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 32 GDPR – Sicurezza del trattamento

    Articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Sicurezza del trattamento.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 90 Reg. (UE) 2022/2065 – Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

    Art. 90 Reg. (UE) 2022/2065 – Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente:

    «68) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) ( GU L 277, del 27.10.2022, pag. 1 ).».

  • Art. 31 GDPR – Cooperazione con l’autorità di controllo

    Articolo 31 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Cooperazione con l’autorità di controllo.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 30 GDPR – Registri delle attività di trattamento

    Articolo 30 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Registri delle attività di trattamento.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 29 GDPR – Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

    Articolo 29 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.