Autore: Andrea Marton

  • CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: malattia e infortunio

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: malattia e infortunio

    Malattia e infortunio attivano una rete di protezioni che intreccia legge, contratto collettivo e istituti previdenziali specifici. Per gli impiegati agricoli entra in gioco anche la Fondazione ENPAIA, ente dedicato alla previdenza e assistenza della categoria.

    In sintesi

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 garantisce la conservazione del posto per 12 mesi nel triennio (comporto). L’INPS copre la malattia comune; l’INAIL l’infortunio e le malattie professionali. Il CCNL integra i trattamenti fino alla retribuzione piena. Gli impiegati agricoli sono iscritti anche alla Fondazione ENPAIA, che gestisce il TFR e ulteriori prestazioni di assistenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Ultimo rinnovo
    18 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Enti previdenziali
    INPS (malattia comune, maternità, pensione) · INAIL (infortunio e malattia professionale) · Fondazione ENPAIA (TFR e previdenza impiegati agricoli)
    Comporto malattia
    12 mesi nell’arco di un triennio

    Tabella riepilogativa: trattamento economico durante la malattia e l’infortunio

    Trattamento economico per malattia comune e infortunio – impiegati agricoli
    Evento Periodo Trattamento INPS / INAIL Integrazione CCNL
    Malattia comune Giorni 1-3 (carenza) Nessuna indennità INPS A carico del datore per contratto (retribuzione piena)
    Malattia comune Dal 4° al 20° giorno 50% della retribuzione media giornaliera (INPS) Integrazione fino alla retribuzione piena
    Malattia comune Dal 21° al 180° giorno 66,67% della retribuzione media giornaliera (INPS) Integrazione fino alla retribuzione piena
    Infortunio sul lavoro Giorni 1-3 Nessuna indennità INAIL A carico del datore (retribuzione piena)
    Infortunio sul lavoro Dal 4° al 90° giorno 60% della retribuzione giornaliera (INAIL) Integrazione fino al 100%
    Infortunio sul lavoro Dall’91° giorno 75% della retribuzione giornaliera (INAIL) Integrazione fino al 100%

    Nota: I valori di integrazione CCNL si riferiscono alla struttura tradizionale del contratto. Per l’esatto ammontare dell’integrazione e le eventuali variazioni introdotte dal rinnovo 2024, consultare il testo contrattuale. La retribuzione media giornaliera INPS si calcola in base ai contributi versati nell’anno precedente.

    Il comporto: quanto tempo si conserva il posto

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il datore di lavoro non può legittimamente licenziare il lavoratore assente per malattia. È un istituto di legge (art. 2110 c.c.) che i contratti collettivi specificano nella durata.

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri prevede un comporto per sommatoria di 12 mesi nell’arco di un triennio. Questo significa che si sommano tutti i giorni di malattia nell’arco di tre anni: se il totale raggiunge 12 mesi (365 giorni), il datore può avviare la procedura di licenziamento per superamento del comporto.

    Il comporto si calcola diversamente dalla malattia per infortunio sul lavoro o malattia professionale: queste assenze non rientrano nel conteggio del comporto ordinario, come prevede espressamente l’art. 2110, co. 2, c.c.

    Prima di licenziare per superamento del comporto, il datore deve:

    • Accertare con precisione il numero di giorni di malattia nel triennio rilevante;
    • Comunicare al lavoratore l’avvicinarsi del limite, per consentirgli di valutare la richiesta di aspettativa non retribuita (istituto che «congela» il comporto);
    • Rispettare il termine di preavviso contrattuale (o corrispondere l’indennità sostitutiva) nel caso di effettivo licenziamento.

    L’obbligo di certificazione e la visita fiscale

    Il lavoratore malato è tenuto a:

    • Far redigere il certificato medico dal medico curante, che lo invia telematicamente all’INPS il giorno stesso della visita;
    • Comunicare al datore il numero di protocollo del certificato entro il primo giorno di assenza, salvo impossibilità per causa di forza maggiore;
    • Rispettare le fasce orarie di reperibilità (art. 5 L. 300/1970 e circolari INPS): per i lavoratori del settore privato, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 di ogni giorno, inclusi festivi e domeniche.

    Il datore può richiedere la visita fiscale (medico di controllo) all’INPS, che può essere disposta anche d’ufficio. In caso di assenza alla visita fiscale senza giustificato motivo, l’INPS può ridurre o azzerare l’indennità di malattia per i giorni non verificati.

    Il ruolo della Fondazione ENPAIA

    La Fondazione ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell’Agricoltura) è un istituto previdenziale privato con personalità giuridica, vigilato dal Ministero del Lavoro, che gestisce specificamente la previdenza degli impiegati e dei tecnici del settore agricolo. Non va confusa con l’INPS: i due enti operano in parallelo.

    Le funzioni principali di ENPAIA per gli impiegati agricoli a tempo indeterminato sono:

    • Gestione del TFR: l’ENPAIA funge da fondo di accantonamento del TFR degli impiegati agricoli; il datore versa mensilmente le quote TFR all’ENPAIA invece di tenerle in azienda (o versarle al Fondo di Tesoreria INPS come avviene per altre categorie);
    • Prestazioni di assistenza: sussidi in caso di inabilità permanente, contributi per cure odontoiatriche, assegni per familiari a carico, in base alla normativa interna ENPAIA;
    • Pensione di invalidità: l’ENPAIA gestisce anche il fondo per la previdenza invalidità degli impiegati agricoli iscritti.

    Attenzione: le prestazioni assistenziali ENPAIA (sussidi, rimborsi) sono soggette a variazione in base alle delibere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e ai fondi disponibili. Per informazioni aggiornate consultare il sito ufficiale della Fondazione ENPAIA (www.enpaia.it).

    Casi pratici

    Tizio – Malattia prolungata: quando scatta il licenziamento?
    Tizio, impiegato di 2ª categoria, è assente per malattia con i seguenti episodi nel triennio 2022-2024: 60 giorni nel 2022, 90 giorni nel 2023, 220 giorni nel 2024. Il totale è 370 giorni, superiore ai 365 del comporto. Il datore può avviare la procedura di licenziamento per superamento del comporto. Tizio ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e al TFR maturato (liquidato dall’ENPAIA). Non ha invece diritto alle tutele del licenziamento per giustificato motivo soggettivo o oggettivo.
    Caia – Infortunio in ufficio durante la vendemmia
    Caia, tecnica di 1ª categoria, si infortuna in ufficio scendendo da una scala durante le operazioni di allestimento della sala degustazione. L’infortunio è denunciato all’INAIL come infortunio sul lavoro in itinere non ricorrente. Dal 4° al 90° giorno l’INAIL le eroga il 60% della retribuzione giornaliera; il CCNL integra fino al 100%. L’assenza per infortunio non si computa nel comporto per malattia comune e il posto è garantito per tutta la durata della guarigione.
    Sempronio – Assente alla visita fiscale: conseguenze
    Sempronio è assente alla visita fiscale disposta dall’INPS senza comunicare al medico di controllo una giustificazione preventiva. L’INPS sospende l’indennità di malattia per i giorni non verificati. Sempronio può però giustificare l’assenza a posteriori (es. visita specialistica programmata, ricovero ospedaliero): in quel caso l’INPS rivaluta il caso e può ripristinare l’indennità. Il datore può comunque procedere disciplinarmente se ritiene che l’assenza alla visita fiscale sia ingiustificata.

    Domande frequenti

    Per quanto tempo il datore non può licenziare un impiegato agricolo malato?
    Il CCNL prevede un comporto di 12 mesi (365 giorni) nell’arco di un triennio. Le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale non rientrano in questo conteggio.
    Come funziona il trattamento economico durante la malattia?
    L’INPS eroga un’indennità (50% fino al 20° giorno, 66,67% dal 21°); il CCNL integra la differenza fino alla retribuzione piena. I primi tre giorni di carenza sono a carico del datore per disposizione contrattuale.
    Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
    L’INAIL eroga il 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno e il 75% dall’91° in poi. Il CCNL integra fino al 100%. Il periodo di infortunio non si computa nel comporto per malattia comune e la conservazione del posto è garantita per tutta la durata dell’inabilità temporanea.
    Gli impiegati agricoli hanno un ente previdenziale specifico?
    Sì: la Fondazione ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell’Agricoltura) gestisce il TFR degli impiegati agricoli a tempo indeterminato e fornisce prestazioni di assistenza aggiuntive. Opera in parallelo all’INPS e all’INAIL, non in sostituzione.
    Come si comunica la malattia al datore?
    Il medico curante invia il certificato telematicamente all’INPS; il lavoratore comunica al datore il numero di protocollo entro il primo giorno di assenza. Le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, inclusi festivi e domeniche.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 37 GDPR – Designazione del responsabile della protezione dei dati

    Articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Designazione del responsabile della protezione dei dati.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • CCNL Animazione Turistica: malattia e infortunio 2024

    CCNL Animazione Turistica

    CCNL Animazione Turistica: malattia e infortunio

    L’animatore che si fa male durante una partita di beach volley o si ammala a metà stagione: cosa succede? Questa guida illustra il trattamento economico di malattia e infortunio nel CCNL Turismo (Federalberghi-Faita), il periodo di comporto e le specificità dei contratti stagionali.

    In sintesi

    Il CCNL Turismo prevede un comporto di 180 giorni per anno. Il trattamento economico prevede: carenza il 1° giorno, poi integrazione datoriale progressiva. L’INPS interviene dal 4° giorno. L’INAIL copre gli infortuni sul lavoro dal 1° giorno (i primi 3 a carico del datore al 100%). Nei contratti stagionali la scadenza non si proroga per malattia.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lato datoriale)
    Federalberghi · Faita
    Parti firmatarie (lato sindacale)
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    5 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Comporto (CCNL)
    180 giorni per anno

    Il periodo di comporto: quanti giorni di malattia si possono avere

    Il periodo di comporto è il periodo massimo entro il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. Il CCNL Turismo (Federalberghi-Faita) stabilisce un comporto di 180 giorni nell’arco di un anno di calendario.

    Superato il comporto, il datore può procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto: si tratta di un recesso previsto dalla legge (art. 2110 c.c.) che non richiede giustificato motivo soggettivo. Il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e alle competenze maturate, incluso il TFR.

    Nei contratti stagionali il comporto è proporzionato alla durata del contratto: su un contratto di 4 mesi il comporto non può essere 180 giorni (cioè 6 mesi), ma viene ridotto in proporzione.

    Tabella riepilogativa del trattamento economico di malattia

    Trattamento economico durante la malattia — CCNL Turismo e legge (lavoratore con contratto a tempo indeterminato o determinato)
    Periodo di malattia A carico di chi Importo indicativo
    1° giorno (carenza) Lavoratore (carenza INPS) 0% (salvo deroga CCNL per malattia >3 gg)
    2°-3° giorno Datore di lavoro Retribuzione a carico datoriale (il CCNL stabilisce la percentuale)
    4°-20° giorno INPS (50%) + integrazione datoriale Il CCNL integra fino al 75% della retribuzione
    21° giorno in poi INPS (66,66%) + integrazione datoriale Il CCNL integra fino al 100% della retribuzione

    Nota: le percentuali esatte di integrazione datoriale sono fissate nel testo del CCNL Turismo vigente e possono variare per anzianità di servizio. I valori INPS sono stabiliti dalla legge (art. 74, R.D.L. 1827/1935 e successive modifiche). Il CCNL determina la quota di integrazione a carico del datore.

    Obblighi di comunicazione e certificazione

    In caso di malattia il lavoratore deve:

    1. Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro (di norma entro il primo giorno lavorativo), anche telefonicamente o via messaggio;
    2. Recarsi dal medico curante che trasmette telematicamente il certificato all’INPS;
    3. Comunicare il numero di protocollo del certificato al datore di lavoro (non è più necessario consegnare una copia cartacea);
    4. Rendersi reperibile nelle fasce orarie stabilite dalla legge (10-12 e 17-19) per le visite fiscali INPS.

    Nelle strutture residenziali (villaggi e campeggi) dove il lavoratore alloggia in loco, il reperibile è normalmente l’alloggio in struttura. Il lavoratore deve comunicare il luogo di reperibilità in caso di diversa sistemazione.

    Infortunio sul lavoro: le peculiarità dell’animazione

    Il lavoro degli animatori presenta un rischio infortunistico più elevato rispetto ad altre categorie del turismo, a causa delle attività fisiche, sportive e acrobatiche svolte (giochi in piscina, sport da spiaggia, balli di gruppo, allestimento scenografie). Ogni struttura deve:

    • iscrivere i lavoratori all’INAIL;
    • dotare gli animatori di adeguati dispositivi di protezione individuale laddove necessario;
    • formare il personale sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

    In caso di infortunio sul lavoro (evento lesivo avvenuto per causa violenta durante la prestazione lavorativa):

    • i primi 3 giorni sono a carico del datore al 100%;
    • dal 4° giorno l’INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni e il 75% dal 91° al 180° giorno;
    • il CCNL prevede un’integrazione datoriale per raggiungere la retribuzione piena.

    Specificità per i contratti stagionali

    In un contratto a termine stagionale la malattia non prolunga automaticamente la durata del contratto. Se il lavoratore è malato e il contratto scade, il rapporto cessa alla data prevista con liquidazione di tutte le competenze. La malattia sospende il decorso del contratto ma non ne cambia la scadenza.

    Durante la malattia in un contratto stagionale il lavoratore ha comunque diritto al trattamento economico di malattia per i giorni di assenza entro il periodo di comporto (proporzionato alla durata del contratto) e può percepire l’indennità INPS.

    Casi pratici

    Tizio — Torcicollo dopo una settimana di attività acrobatica
    Tizio si ammala di una cervicalgia acuta il 10 luglio (stagione in corso). Si assenta per 8 giorni. Il 10 luglio è il 1° giorno di malattia (carenza, 0% a carico INPS). L’11-12 luglio (2° e 3° giorno) li paga il datore. Dal 13 luglio al 17 luglio (4°-8° giorno) l’INPS eroga il 50% e il datore integra fino al 75% secondo il CCNL Turismo. Tizio torna al lavoro il 19 luglio.
    Caia — Distorsione alla caviglia durante beach volley
    Caia si storce la caviglia durante una partita di beach volley organizzata come attività di animazione. Si tratta di un infortunio sul lavoro: il datore compila il modulo INAIL entro 2 giorni. I primi 3 giorni di inabilità sono a carico del datore al 100%; dal 4° giorno subentra l’INAIL. Caia viene tutelata dall’assicurazione INAIL anche per eventuali conseguenze permanenti.
    Sempronio — Malattia a fine stagione con contratto stagionale
    Sempronio ha un contratto stagionale fino al 30 settembre. Si ammala il 20 settembre per influenza (10 giorni previsti). La scadenza del contratto è il 30 settembre e non si proroga per malattia. Sempronio riceve il trattamento economico di malattia per i giorni di assenza fino al 30 settembre, poi il contratto cessa come previsto e riceve le competenze finali (ferie residue, TFR proporzionale, tredicesima e quattordicesima pro rata).

    Domande frequenti

    Qual è il periodo di comporto nel CCNL Turismo?
    Il CCNL Turismo prevede un periodo di comporto di 180 giorni per anno. Superato questo limite, il datore può licenziare per superamento del comporto. Nei contratti stagionali il comporto è proporzionato alla durata del contratto.
    Chi paga la malattia nei primi giorni?
    Il 1° giorno è a carico del lavoratore (carenza). Il 2°-3° giorno è a carico del datore. Dal 4° giorno interviene l’INPS (50% fino al 20° giorno, poi 66,66%) con integrazione datoriale secondo il CCNL.
    L’infortunio durante le attività sportive di animazione è coperto dall’INAIL?
    Sì, se l’attività sportiva è svolta nell’ambito delle mansioni lavorative assegnate (es. organizzazione e conduzione di giochi in piscina o beach volley per gli ospiti). L’INAIL copre i rischi infortuni per i lavoratori iscritti. I primi 3 giorni sono a carico del datore al 100%, dal 4° subentra l’INAIL.
    La malattia prolunga il contratto stagionale?
    No. In un contratto a termine stagionale la malattia non prolunga la durata del contratto: questo cessa alla scadenza prevista. Il lavoratore percepisce il trattamento di malattia per i giorni di assenza entro la scadenza.
    Cosa succede se supero il comporto in un contratto a tempo indeterminato?
    Superato il comporto di 180 giorni, il datore può licenziare per superamento del comporto. Il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, al TFR e a tutte le competenze maturate. Il licenziamento per superamento del comporto non richiede giustificato motivo soggettivo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo del 5 luglio 2024. Le percentuali di integrazione datoriale vanno verificate nel testo contrattuale ufficiale. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 39 D.Lgs. 1/2018 – Strumenti per consentire l’effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile

    Art. 39 D.Lgs. 1/2018 – Strumenti per consentire l’effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile ( Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all’articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l’autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell’elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’ articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all’estero.

    2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l’utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell’anno.

    3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell’elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell’anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative.

    4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all’uopo disponibili, l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell’articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d’imposta ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

    5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell’inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

    6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell’articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all’estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.

  • Art. 122 D.Lgs. 36/2023 – Risoluzione

    1. La stazione appaltante può recedere o disporre la risoluzione del contratto in caso di gravi inadempimenti dell’appaltatore.
  • Art. 152 D.Lgs. 196/2003 – Autorità giudiziaria ordinaria

    1. Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto del Regolamento e del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria.
  • Art. 66 TUIR: Imprese minori (1) – Testo aggiornato

    Art. 66 TUIR: Imprese minori (1) – Testo aggiornato

    Art. 66 TUIR – Imprese minori (NDR: ex art. 79.) (1)

    In vigore dal 01/01/2017

    Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

    “1. Il reddito d’impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilita’ semplificata, e’ costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attivita’ d’impresa. La differenza e’ aumentata dei ricavi di cui all’articolo 57, dei proventi di cui all’articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’articolo 101.

    2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L’indicazione di tali quote puo’ essere effettuata anche secondo le modalita’ dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell’articolo 101. Non e’ ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all’articolo 105 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all’articolo 18 del decreto indicato al comma 1.

    3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 5, 7 e 9, lettera b), e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all’articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 109.

    4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attivita’ indicate al primo comma dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d’impresa determinato a norma dei precedenti commi e’ ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell’ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24.

    5. Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e’ ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresi’, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l’indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localita’ di destinazione nonche’ degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all’articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l’accertamento.”

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 1, commi 18, 19 e 23 legge 11 dicembre 2016 n. 232.

  • Art. 136 D.Lgs. 174/2016 – Decisione

    Art. 136 D.Lgs. 174/2016 – Decisione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il collegio, sentite le parti presenti, e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede ad eventuale ulteriore attività istruttoria, e definisce il giudizio con sentenza.

  • Art. 33 TUIR: Imputazione del reddito agrario

    Art. 33 TUIR: Imputazione del reddito agrario

    Art. 33 TUIR – Imputazione del reddito agrario

    In vigore dal 01/01/2008 con effetto dal 01/01/1992

    Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

    “1. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell’affittuario, anziché quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
    2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell’articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l’affittuario deve allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l’indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali.
    2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b).”

  • Art. 125 D.Lgs. 259/2003 – Licenze ed autorizzazioni preesistenti

    Art. 125 D.Lgs. 259/2003 – Licenze ed autorizzazioni preesistenti

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente Titolo. articolo precedente articolo successivo