CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: malattia e infortunio
Malattia e infortunio attivano una rete di protezioni che intreccia legge, contratto collettivo e istituti previdenziali specifici. Per gli impiegati agricoli entra in gioco anche la Fondazione ENPAIA, ente dedicato alla previdenza e assistenza della categoria.
Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 garantisce la conservazione del posto per 12 mesi nel triennio (comporto). L’INPS copre la malattia comune; l’INAIL l’infortunio e le malattie professionali. Il CCNL integra i trattamenti fino alla retribuzione piena. Gli impiegati agricoli sono iscritti anche alla Fondazione ENPAIA, che gestisce il TFR e ulteriori prestazioni di assistenza.
Tabella riepilogativa: trattamento economico durante la malattia e l’infortunio
| Evento | Periodo | Trattamento INPS / INAIL | Integrazione CCNL |
|---|---|---|---|
| Malattia comune | Giorni 1-3 (carenza) | Nessuna indennità INPS | A carico del datore per contratto (retribuzione piena) |
| Malattia comune | Dal 4° al 20° giorno | 50% della retribuzione media giornaliera (INPS) | Integrazione fino alla retribuzione piena |
| Malattia comune | Dal 21° al 180° giorno | 66,67% della retribuzione media giornaliera (INPS) | Integrazione fino alla retribuzione piena |
| Infortunio sul lavoro | Giorni 1-3 | Nessuna indennità INAIL | A carico del datore (retribuzione piena) |
| Infortunio sul lavoro | Dal 4° al 90° giorno | 60% della retribuzione giornaliera (INAIL) | Integrazione fino al 100% |
| Infortunio sul lavoro | Dall’91° giorno | 75% della retribuzione giornaliera (INAIL) | Integrazione fino al 100% |
Nota: I valori di integrazione CCNL si riferiscono alla struttura tradizionale del contratto. Per l’esatto ammontare dell’integrazione e le eventuali variazioni introdotte dal rinnovo 2024, consultare il testo contrattuale. La retribuzione media giornaliera INPS si calcola in base ai contributi versati nell’anno precedente.
Il comporto: quanto tempo si conserva il posto
Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il datore di lavoro non può legittimamente licenziare il lavoratore assente per malattia. È un istituto di legge (art. 2110 c.c.) che i contratti collettivi specificano nella durata.
Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri prevede un comporto per sommatoria di 12 mesi nell’arco di un triennio. Questo significa che si sommano tutti i giorni di malattia nell’arco di tre anni: se il totale raggiunge 12 mesi (365 giorni), il datore può avviare la procedura di licenziamento per superamento del comporto.
Il comporto si calcola diversamente dalla malattia per infortunio sul lavoro o malattia professionale: queste assenze non rientrano nel conteggio del comporto ordinario, come prevede espressamente l’art. 2110, co. 2, c.c.
Prima di licenziare per superamento del comporto, il datore deve:
- Accertare con precisione il numero di giorni di malattia nel triennio rilevante;
- Comunicare al lavoratore l’avvicinarsi del limite, per consentirgli di valutare la richiesta di aspettativa non retribuita (istituto che «congela» il comporto);
- Rispettare il termine di preavviso contrattuale (o corrispondere l’indennità sostitutiva) nel caso di effettivo licenziamento.
L’obbligo di certificazione e la visita fiscale
Il lavoratore malato è tenuto a:
- Far redigere il certificato medico dal medico curante, che lo invia telematicamente all’INPS il giorno stesso della visita;
- Comunicare al datore il numero di protocollo del certificato entro il primo giorno di assenza, salvo impossibilità per causa di forza maggiore;
- Rispettare le fasce orarie di reperibilità (art. 5 L. 300/1970 e circolari INPS): per i lavoratori del settore privato, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 di ogni giorno, inclusi festivi e domeniche.
Il datore può richiedere la visita fiscale (medico di controllo) all’INPS, che può essere disposta anche d’ufficio. In caso di assenza alla visita fiscale senza giustificato motivo, l’INPS può ridurre o azzerare l’indennità di malattia per i giorni non verificati.
Il ruolo della Fondazione ENPAIA
La Fondazione ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell’Agricoltura) è un istituto previdenziale privato con personalità giuridica, vigilato dal Ministero del Lavoro, che gestisce specificamente la previdenza degli impiegati e dei tecnici del settore agricolo. Non va confusa con l’INPS: i due enti operano in parallelo.
Le funzioni principali di ENPAIA per gli impiegati agricoli a tempo indeterminato sono:
- Gestione del TFR: l’ENPAIA funge da fondo di accantonamento del TFR degli impiegati agricoli; il datore versa mensilmente le quote TFR all’ENPAIA invece di tenerle in azienda (o versarle al Fondo di Tesoreria INPS come avviene per altre categorie);
- Prestazioni di assistenza: sussidi in caso di inabilità permanente, contributi per cure odontoiatriche, assegni per familiari a carico, in base alla normativa interna ENPAIA;
- Pensione di invalidità: l’ENPAIA gestisce anche il fondo per la previdenza invalidità degli impiegati agricoli iscritti.
Attenzione: le prestazioni assistenziali ENPAIA (sussidi, rimborsi) sono soggette a variazione in base alle delibere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e ai fondi disponibili. Per informazioni aggiornate consultare il sito ufficiale della Fondazione ENPAIA (www.enpaia.it).
Casi pratici
Domande frequenti
Per quanto tempo il datore non può licenziare un impiegato agricolo malato?
Come funziona il trattamento economico durante la malattia?
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
Gli impiegati agricoli hanno un ente previdenziale specifico?
Come si comunica la malattia al datore?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
