Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 282 DPR 495/1992 – Dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi… di cui all'articolo 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contesto normativo: macchine agricole semoventi e sicurezza stradale
L'articolo 282 del DPR 495/1992 disciplina il dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi, rinviando alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato 2 del DPR 10 febbraio 1981, n. 212 e ai suoi successivi aggiornamenti. L'articolo è sintetico nel testo ma rilevante nella sostanza: tocca un punto di sicurezza critico per una categoria di veicoli - i trattori agricoli e le macchine semoventi - che circolano sulle strade pubbliche con caratteristiche fisiche molto diverse dagli autoveicoli ordinari.
La norma si colloca in attuazione dell'art. 57 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che impone a tutti i veicoli a motore - incluse le macchine agricole - la dotazione di dispositivi retrovisori idonei a consentire la visione posteriore e laterale.
La peculiarità delle macchine agricole: visibilità ridotta e rischi specifici
Le macchine agricole semoventi (trattori, mietitrebbiatrici, seminatrici, caricatori frontali) presentano caratteristiche costruttive che limitano significativamente la visibilità del conducente nelle zone posteriori e laterali. Il profilo elevato, la presenza di attrezzi montati posteriormente (erpici, aratri, barre falcianti), la posizione alta del sedile e le dimensioni complessive creano ampie zone cieche. Il retrovisore è pertanto uno strumento di sicurezza di primaria importanza, soprattutto quando la macchina circola su strade pubbliche o opera in vicinanza di altri lavoratori o di pubblico.
Il rischio di investimento di persone da parte di macchine agricole in manovra retromarcia è una delle cause più frequenti di infortuni mortali in agricoltura. La corretta installazione e la funzionalità del retrovisore - anche in condizioni di uso normale in campo - contribuisce in modo diretto alla prevenzione di questi eventi.
Il rinvio al DPR 212/1981 e le caratteristiche tecniche
L'art. 282 opera un rinvio normativo all'allegato 2 del DPR 212/1981 per la definizione delle caratteristiche tecniche del retrovisore. Questo meccanismo di rinvio è comune nel diritto della circolazione stradale: le specifiche tecniche di dettaglio (dimensioni dello specchio, campo visivo minimo garantito, angolo di apertura, resistenza agli agenti atmosferici, requisiti di omologazione) sono contenute in normativa secondaria specializzata, più facilmente aggiornabile rispetto al regolamento principale.
Il rinvio «e successivi aggiornamenti» garantisce che le prescrizioni rimangano allineate all'evoluzione tecnologica: nuovi sistemi di retrovisione (camere digitali omologate in sostituzione degli specchi convenzionali) o aggiornamenti ai parametri di campo visivo sono recepiti automaticamente senza necessità di modificare l'art. 282 stesso.
Verifica e conformità: immatricolazione, circolazione e revisione
La conformità del retrovisore alle prescrizioni dell'allegato 2 del DPR 212/1981 è verificata in sede di immatricolazione della macchina agricola. La macchina non può essere immatricolata - e quindi non può legalmente circolare su strada - se non è dotata del retrovisore prescritto. In caso di sostituzione o modifica del retrovisore, il proprietario deve assicurarsi che il nuovo dispositivo rispetti le medesime prescrizioni tecniche.
Le macchine agricole circolanti su strada sono soggette alle norme del Codice della Strada e del regolamento di esecuzione, incluse quelle sulla dotazione minima di sicurezza. Le forze dell'ordine possono contestare la circolazione di una macchina agricola priva di retrovisore o con retrovisore non conforme, con le conseguenze sanzionatorie previste dal Codice della Strada per la violazione dell'art. 57 CdS.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quali macchine agricole devono avere il retrovisore?
Tutte le macchine agricole semoventi che circolano su strade pubbliche, in attuazione dell'art. 57 del Codice della Strada. Rientrano in questa categoria i trattori, le mietitrebbiatrici, le vendemmiatrici, le macchine caricatrici e in generale tutti i veicoli agricoli a motore con propulsione autonoma.
Dove si trovano le specifiche tecniche del retrovisore per macchine agricole?
Le caratteristiche tecniche dettagliate sono contenute nell'allegato 2 del DPR 10 febbraio 1981, n. 212 e nei suoi successivi aggiornamenti. L'art. 282 del DPR 495/1992 rinvia espressamente a questo provvedimento, che fissa i requisiti di campo visivo, dimensioni e omologazione del dispositivo.
Si può usare una macchina agricola su strada se il retrovisore è rotto?
No. La circolazione su strade pubbliche con macchina agricola priva di retrovisore conforme è vietata e sanzionabile ai sensi dell'art. 57 del Codice della Strada. La macchina può continuare a operare sul fondo privato, ma non può circolare su strada prima della riparazione o sostituzione del dispositivo.
Il retrovisore di un trattore agricolo viene verificato alla revisione?
Sì. La conformità dei dispositivi di sicurezza, incluso il retrovisore, fa parte delle verifiche effettuate in sede di immatricolazione e, ove applicabile, di revisione periodica delle macchine agricole semoventi. Un retrovisore mancante, non conforme o non funzionante può determinare l'esito negativo della revisione.
Cosa si intende per 'macchina agricola semovente'?
Per macchina agricola semovente si intende un veicolo a motore con propulsione autonoma (non trainato da un altro veicolo) costruito o allestito per l'impiego in attività agricole: trattori, mietitrebbiatrici, seminatrici semoventi, vendemmiatrici, falciatrici semoventi. Si distinguono dai rimorchi agricoli, che non hanno propulsione propria e non sono soggetti all'art. 282.