← Torna a Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992)
Ultimo aggiornamento: 17 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le macchine agricole che per necessità funzionali superano i limiti dimensionali dell'art. 104 del Codice della Strada devono montare posteriormente un pannello amovibile di 50×50 cm a strisce alterne bianche e rosse in materiale retroriflettente approvato.
  • Le macchine agricole con attrezzature portate o semiportate che sporgono oltre la sagoma del veicolo devono essere segnalate con pannelli installati secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti, approvati per il tipo specifico.
  • I pannelli hanno funzione di presegnalazione del rischio: comunicano agli altri utenti della strada che il veicolo agricolo occupa più spazio del normale e si muove lentamente.
  • Le caratteristiche tecniche — materiali, classe di retroriflessione, modalità di fissaggio — sono definite con decreto ministeriale della Direzione generale della M.C.T.C., oggi Direzione generale per la motorizzazione del MIT.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 265 DPR 495/1992 — Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Le macchine agricole, che per necessità funzionali eccedono le dimensioni previste dall'articolo 104 del codice, devono essere munite nella parte posteriore di un pannello amovibile delle dimensioni 0,50 m x 0,50 m a strisce alterne bianche e rosse, di materiale… retroriflettente approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..

2. Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, devono essere segnalate con pannelli installati ed approvati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..

In sintesi

  • Le macchine agricole che per necessità funzionali superano i limiti dimensionali dell'art. 104 del Codice della Strada devono montare posteriormente un pannello amovibile di 50×50 cm a strisce alterne bianche e rosse in materiale retroriflettente approvato.
  • Le macchine agricole con attrezzature portate o semiportate che sporgono oltre la sagoma del veicolo devono essere segnalate con pannelli installati secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti, approvati per il tipo specifico.
  • I pannelli hanno funzione di presegnalazione del rischio: comunicano agli altri utenti della strada che il veicolo agricolo occupa più spazio del normale e si muove lentamente.
  • Le caratteristiche tecniche — materiali, classe di retroriflessione, modalità di fissaggio — sono definite con decreto ministeriale della Direzione generale della M.C.T.C., oggi Direzione generale per la motorizzazione del MIT.
Indice dei contenuti

Il contesto: le macchine agricole eccezionali sulla strada

Le macchine agricole sono una presenza comune sulle strade rurali e spesso anche su quelle provinciali e statali, specialmente nei periodi di semina e raccolta. Molte di esse — trattori con attrezzature portate come erpici, arature, seminatrici, o macchine semoventi come le mietitrebbie — possono avere dimensioni che eccedono i limiti ordinari previsti per la circolazione stradale dall'art. 104 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).

Questo crea un problema di sicurezza: una macchina larga che si muove a velocità ridotta su una strada provinciale pone un rischio significativo per i veicoli che sopraggiungono da dietro, specialmente in condizioni di scarsa visibilità o nelle ore crepuscolari. L'art. 265 del DPR 495/1992 risponde a questo rischio imponendo segnalazioni visive specifiche.

Il pannello per le macchine eccezionali: caratteristiche e posizionamento

Il comma 1 disciplina il caso della macchina agricola che supera le dimensioni ordinarie per «necessità funzionali», cioè perché la sua struttura o la sua attrezzatura tipica richiede più spazio. La soluzione tecnica è un pannello amovibile di 50×50 cm posizionato nella parte posteriore del veicolo, con strisce alterne bianche e rosse in materiale retroriflettente approvato.

Le caratteristiche del pannello meritano attenzione. Il formato 50×50 cm è sufficientemente grande da essere visibile a distanza adeguata anche nelle ore di scarsa luminosità. Il materiale retroriflettente — approvato secondo le prescrizioni della Direzione generale della M.C.T.C. — deve soddisfare classi di riflessività standardizzate (classi RA, RB o RC secondo le norme europee): la retroriflessione amplifica la luce dei fari dei veicoli che sopraggiungono, rendendo il pannello visibile di notte con un intensità molto superiore a quella di una superficie semplicemente colorata.

Il pannello è amovibile: questa caratteristica è funzionale all'uso agricolo. Una mietitrebbia, per esempio, viaggia su strada con le testata di taglio sollevata e in configurazione di trasporto; una volta in campo, la testata viene abbassata e il pannello non serve. La rimovibilità evita che il pannello interferisca con le operazioni di lavoro.

Le attrezzature portate e semiportate: il caso delle sporgenze laterali

Il comma 2 affronta la fattispecie delle macchine agricole che eccedono la sagoma non per struttura propria ma perché montano attrezzature portate o semiportate che sporgono oltre il perimetro del veicolo. Si pensi a un trattore con una seminatrice a larghezza totale che supera quella del trattore stesso, o a un'irroratrice con bracci aperti durante gli spostamenti tra un appezzamento e l'altro.

In questi casi, il regime è più flessibile: le modalità di installazione dei pannelli e i tipi approvati sono stabiliti con decreto ministeriale, anziché essere fissati direttamente nel testo regolamentare. Questo perché la varietà di attrezzature e configurazioni è estrema, e una disciplina unica rigida non si adatterebbe alle molteplici geometrie possibili. Il decreto ministeriale può quindi prevedere pannelli di forma, dimensioni e posizione diverse in funzione del tipo di sporgenza.

La funzione pratica: visibilità e sicurezza stradale

Il pannello bianco-rosso retroriflettente segnala agli altri utenti della strada una doppia informazione: che il veicolo è più largo del normale e che si tratta di un mezzo agricolo che si muove lentamente. Questa combinazione è critica perché le macchine agricole in circolazione stradale viaggiano spesso a 15-25 km/h, mentre i veicoli che le seguono possono essere a velocità molto superiori. Il pannello posteriore offre un preavviso visivo essenziale per adeguare la velocità e la distanza di sicurezza.

Sul piano della sicurezza stradale, l'incidentalità coinvolgente macchine agricole è storicamente rilevante nelle zone rurali, specialmente nelle ore crepuscolari. La normativa sull'equipaggiamento visivo — di cui l'art. 265 è parte — si inserisce in un sistema più ampio che comprende anche i dispositivi di illuminazione (luci di posizione, frecce, catadiottri) e le norme comportamentali sul transito di macchine lente (obbligo di tenersi il più possibile a destra, obbligo di agevolare il sorpasso).

Raccordo con l'art. 104 del Codice della Strada

L'art. 104 del Codice della Strada fissa i limiti di sagoma per i veicoli in circolazione (larghezza massima, altezza massima, lunghezza massima). Le macchine agricole che per necessità funzionali superano questi limiti non possono ottenere un'autorizzazione di trasporto eccezionale per ogni spostamento (la procedura sarebbe sproporzionata), ma devono invece dotarsi della segnalazione prevista dall'art. 265 come condizione per la legittimità della circolazione. La norma bilancia quindi l'esigenza pratica del settore agricolo con quella della sicurezza degli altri utenti della strada.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.