In sintesi
- Con provvedimenti del Ministero vengono definite le interfacce radio delle apparecchiature, le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento dei dispositivi radio per uso privato.
- Il Ministero può integrare e aggiornare l'elenco delle apparecchiature autorizzate per le attività di comunicazione elettronica ad uso privato e in gruppo chiuso di utenti.
- La norma si applica alle apparecchiature non già disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 121 D.Lgs. 259/2003 — Bande collettive di frequenze
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Con provvedimenti del Ministero sono definite: a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; b) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; c) le integrazioni necessarie per adeguare l’elenco delle apparecchiature di cui agli articoli 104 e 105.
Stesso numero, altri codici
- Art. 121 Cod. Amb. — Piani di tutela delle acque
- Art. 121 D.Lgs. 209/2005 — Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza
- Art. 121 D.Lgs. 42/2004 — Accordi con le fondazioni bancarie
- Art. 121 Codice Civile: Mancanza di assenso
- Articolo 121 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 121 Codice del Consumo: Pluralità di responsabili
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il potere ministeriale di definizione delle specifiche tecniche
L'articolo 121 attribuisce al Ministero delle imprese e del made in Italy un potere normativo tecnico di carattere secondario: mediante propri provvedimenti, il Ministero definisce le interfacce radio, le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle apparecchiature utilizzate nelle attività di comunicazione elettronica ad uso privato e in gruppo chiuso di utenti. La norma si affianca alle disposizioni del D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269 (che attua la direttiva 1999/5/CE sulle apparecchiature radio), dettando specifiche per le apparecchiature che non rientrano nell'ambito di quel decreto, e integra il quadro tecnico-normativo dell'articolo 119 sui requisiti essenziali delle apparecchiature.
Interfacce radio e bande collettive
Il primo oggetto del potere ministeriale riguarda le interfacce radio, intese come l'insieme delle specifiche tecniche che definiscono le modalità con cui un'apparecchiatura si connette allo spettro radio: frequenze di lavoro, larghezza di banda, potenza irradiata, tipo di modulazione, caratteristiche dell'antenna. La definizione delle interfacce radio risponde all'esigenza di garantire che le apparecchiature immesse sul mercato siano effettivamente compatibili con le bande di frequenza assegnate per i diversi servizi nel PNRF. Il concetto di «bande collettive di frequenze» — che dà il nome alla rubrica dell'articolo — si riferisce alle porzioni di spettro destinate a essere condivise da un insieme di utenti non identificati individualmente (si pensi alle bande ISM libere o alle bande CB): la loro gestione richiede specifiche tecniche uniformi per evitare interferenze reciproche tra i numerosi utilizzatori.
Caratteristiche tecniche e modalità di funzionamento
La seconda tipologia di provvedimento riguarda le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento dei dispositivi di cui agli articoli 104 e 105, non disciplinati dal D.Lgs. n. 269/2001. Queste specifiche completano il quadro normativo delle apparecchiature, definendo parametri operativi che vanno oltre i requisiti essenziali della conformità tecnica: si tratta ad esempio di norme sul duty cycle (percentuale del tempo in cui il dispositivo può trasmettere), sulle procedure di accesso al canale, sulla gestione delle interferenze e sulla potenza massima ammessa. Per gli operatori privati, la conoscenza di questi provvedimenti ministeriali è essenziale nella fase di progettazione e acquisizione delle apparecchiature.
L'aggiornamento dell'elenco delle apparecchiature
Il terzo oggetto del potere ministeriale è l'integrazione dell'elenco delle apparecchiature di cui agli articoli 104 e 105 del Codice. Questo strumento di aggiornamento dinamico consente al Ministero di inserire nuove tipologie di apparecchiature man mano che la tecnologia evolve, evitando che l'elenco codificato diventi obsoleto. L'evoluzione delle tecnologie radio (si pensi alla diffusione dei sistemi LPWAN come LoRa per le applicazioni IoT, o dei sistemi push-to-talk su reti LTE) richiede infatti un costante aggiornamento del catalogo delle apparecchiature soggette al regime delle autorizzazioni generali per uso privato.
Casi pratici
Caso 1: Verifica della conformità alle interfacce radio ministeriali
Alfa S.p.A. intende acquistare un sistema di comunicazione radio per la gestione di un magazzino automatizzato. Il responsabile degli acquisti Tizio verifica che le specifiche tecniche del sistema — frequenza di lavoro, potenza irradiata, tipo di modulazione — siano conformi alle interfacce radio definite dai provvedimenti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 121. Solo dopo aver verificato la conformità alle specifiche ministeriali, e la compatibilità con il PNRF ai sensi dell'articolo 120, procede all'acquisto e alla presentazione della dichiarazione al Ministero.
Caso 2: Nuovo prodotto IoT da inserire nell'elenco delle apparecchiature
Beta S.r.l., produttrice di sistemi di monitoraggio industriale basati su tecnologia radio LoRa, si trova di fronte al fatto che questa tipologia di apparecchiatura non è ancora esplicitamente menzionata nell'elenco delle apparecchiature degli articoli 104 e 105 al momento della sua commercializzazione. Caio, il direttore tecnico, verifica che il Ministero ha emanato ai sensi dell'articolo 121 un provvedimento che ha integrato l'elenco con questa tipologia di dispositivi, definendo le bande di frequenza ammesse (868 MHz per l'Europa) e le condizioni operative. Il prodotto è quindi commercializzabile in regime di libero uso per le applicazioni che rispettano tali condizioni.
Caso 3: Aggiornamento delle specifiche tecniche e adeguamento degli impianti
Sempronio è titolare di un'autorizzazione per una rete radio privata di cantiere. Il Ministero emana un nuovo provvedimento ai sensi dell'articolo 121 che aggiorna le specifiche tecniche per le apparecchiature della categoria utilizzata da Sempronio, riducendo la potenza massima ammessa per ridurre le interferenze tra sistemi contigui. Sempronio deve verificare se le proprie apparecchiature rispettano i nuovi limiti e, in caso contrario, procedere all'aggiornamento del firmware o alla sostituzione dei dispositivi, in adempimento degli obblighi dell'articolo 115, comma 1.
Domande frequenti
Cosa sono le interfacce radio definite dal Ministero ai sensi dell'articolo 121?
Le interfacce radio sono le specifiche tecniche (frequenze, potenza, modulazione, larghezza di banda) che definiscono le modalità con cui un'apparecchiatura può utilizzare lo spettro radio. La loro definizione con provvedimento ministeriale garantisce la compatibilità con le bande del PNRF e la coesistenza tra i diversi utilizzatori.
Dove posso trovare i provvedimenti ministeriali che definiscono le specifiche tecniche delle apparecchiature?
I provvedimenti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 121 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. È consigliabile verificare la versione aggiornata prima di acquisire o installare nuove apparecchiature.
Se compro un'apparecchiatura già marcata CE, devo comunque verificare i provvedimenti ministeriali?
La marcatura CE attesta la conformità alla direttiva sulle apparecchiature radio (D.Lgs. 128/2016), che copre molte tipologie di dispositivi. Tuttavia, per le apparecchiature non rientranti in tale disciplina, i provvedimenti ministeriali dell'articolo 121 possono definire specifiche aggiuntive da rispettare.
Il Ministero può modificare le specifiche tecniche già definite?
Sì. Il potere ministeriale di cui all'articolo 121 è esercitabile anche per aggiornare le specifiche vigenti. Le modifiche possono imporre adeguamenti agli impianti già installati, in base agli obblighi dell'articolo 115, comma 1.
Vedi anche