Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Quota legittima eredi: calcolo, soggetti e tutela

    La quota legittima è la frazione di patrimonio ereditario che la legge riserva inderogabilmente a determinati congiunti del defunto, denominati legittimari. Si tratta di un nucleo indisponibile della successione: il testatore non può privare i legittimari della loro quota mediante testamento o donazioni in vita oltre i limiti consentiti dalla legge. Questa guida illustra chi sono i legittimari, come si calcola la quota spettante in funzione dei soggetti concorrenti, come opera l’azione di riduzione, quali sono i rimedi a tutela dei diritti riservati e gli errori più frequenti da evitare nella pianificazione successoria.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    L’istituto è disciplinato dagli articoli 536 e seguenti del Codice Civile. L’Art. 536 c.c. individua i soggetti legittimari: coniuge, figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti. La legge li tutela imponendo al testatore un limite alla libertà dispositiva: la quota disponibile è quella parte del patrimonio di cui si può liberamente disporre, mentre il residuo, definito quota di riserva o legittima, è intangibile. La quota dei figli è fissata dall’Art. 537 c.c., mentre le norme successive disciplinano il concorso fra legittimari e i casi speciali. Il sistema è rigido nei principi ma articolato nelle applicazioni concrete: occorre considerare la massa ereditaria al momento del decesso, le donazioni effettuate in vita dal defunto e le eventuali rinunce. La normativa è stata oggetto di numerose pronunce della Cassazione, che hanno consolidato i criteri di calcolo e i meccanismi processuali di tutela. L’art. 549 c.c. sancisce inoltre il divieto di apporre pesi o condizioni sulla quota di legittima, principio cardine che impedisce qualsiasi vincolo che ne riduca il valore effettivo per il legittimario.

    Quote per coniuge, figli e ascendenti

    Le quote variano in funzione dei soggetti concorrenti. Se al defunto sopravvive il solo coniuge, gli spetta la metà del patrimonio in quota di legittima (art. 540 c.c.). Se al defunto sopravvive un solo figlio, gli spetta la metà del patrimonio. Se sopravvivono più figli, agli stessi è riservata complessivamente la quota di due terzi, da dividere in parti uguali. Quando concorrono coniuge e un solo figlio, al coniuge spetta un terzo e al figlio un terzo, mentre il terzo residuo costituisce quota disponibile (art. 542 c.c.). Quando concorrono coniuge e più figli, al coniuge spetta un quarto e ai figli complessivamente la metà del patrimonio. In assenza di figli, se concorrono coniuge e ascendenti, al coniuge spetta la metà e agli ascendenti un quarto (art. 544 c.c.). In assenza di coniuge e figli, agli ascendenti spetta un terzo del patrimonio (art. 538 c.c.). Al coniuge legittimario spettano inoltre il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano, indipendentemente dalla quota in proprietà attribuita. Il coniuge separato senza addebito conserva integralmente la qualità di legittimario; quello separato con addebito beneficia di una tutela ridotta ex art. 548 c.c., in forma di assegno vitalizio alle condizioni previste dalla norma.

    Calcolo della legittima e riunione fittizia

    Il calcolo della quota di legittima non si fonda esclusivamente sui beni esistenti al momento del decesso. Occorre procedere alla cosiddetta riunione fittizia, disciplinata dall’art. 556 c.c.: si parte dal relictum, ossia dal valore dei beni esistenti nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione, si sottraggono i debiti del de cuius e si aggiungono in via fittizia, al loro valore alla data del decesso, le donazioni effettuate in vita dal defunto a favore di chiunque. Su questo aggregato, denominato relictum più donatum, si calcolano in proporzione la quota disponibile e quella di legittima spettante a ciascun legittimario. La cassazione ha più volte ribadito che la valutazione deve fondarsi sul valore venale dei beni alla data dell’apertura della successione, non al momento dell’atto di donazione. Se il valore concretamente attribuito al legittimario in sede testamentaria o tramite donazioni in vita è inferiore alla sua quota di riserva, sussiste lesione e si apre la possibilità di promuovere l’azione di riduzione. Il calcolo della massa richiede attenzione: vanno esclusi beni vincolati a destinazioni particolari, vanno inclusi i frutti maturati e le aspettative di liquidazione, vanno valutate con perizia le partecipazioni societarie.

    Azione di riduzione e ordine cronologico

    L’azione di riduzione, prevista dall’Art. 553 c.c. e dalle norme successive, è lo strumento processuale con cui il legittimario leso o pretermesso fa valere il proprio diritto sulla quota di riserva. La riduzione opera in un ordine prestabilito: prima si riducono le disposizioni testamentarie, proporzionalmente fra loro salvo diversa volontà del testatore (art. 558 c.c.), poi si riducono le donazioni partendo dalla più recente e risalendo in ordine cronologico inverso (art. 559 c.c.). La domanda di riduzione deve essere preceduta dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario quando il legittimario non sia chiamato anche come erede legittimo. Il termine per esercitare l’azione è di dieci anni dall’apertura della successione, secondo l’interpretazione prevalente della giurisprudenza di legittimità, decorrente dalla morte del de cuius. L’azione produce effetti restitutori: il bene oggetto della disposizione ridotta torna nella massa ereditaria e va attribuito al legittimario per la parte necessaria a integrare la sua quota. Se la riduzione colpisce un legato di immobile (art. 560 c.c.) la separazione è disciplinata da regole specifiche. Quando il donatario è insolvente l’art. 562 c.c. sposta il peso della riduzione sui donatari anteriori. L’azione contro i terzi acquirenti dei beni donati è regolata dall’art. 563 c.c. ed è esperibile entro vent’anni dalla trascrizione della donazione.

    Imputazione, collazione e dispensa

    Il legittimario che ha ricevuto donazioni in vita o legati a titolo particolare deve imputare il loro valore alla propria quota di riserva, salvo che il de cuius lo abbia dispensato ai sensi dell’art. 564 c.c. La dispensa non opera oltre i limiti della disponibile, dunque non può eliminare la lesione della legittima ma solo evitare che la liberalità sia computata sulla riserva. Distinta è la collazione, prevista dall’art. 737 c.c.: il coerede chiamato anche come legittimario deve conferire alla massa, in natura o per imputazione, quanto ricevuto in donazione, salvo dispensa espressa contenuta nell’atto. Mentre la riduzione opera su iniziativa del legittimario leso per riequilibrare la quota di riserva, la collazione opera fra coeredi per garantire la parità di trattamento. I due meccanismi sono complementari e vanno coordinati nella ricostruzione della massa. La rinuncia alla collazione e quella alla riduzione hanno effetti distinti e non sono interscambiabili: la prima riguarda esclusivamente il rapporto fra coeredi, la seconda incide sulla integrazione della quota di riserva del rinunciante.

    Articoli chiave da consultare

    Casi pratici e errori da evitare

    Tizio muore lasciando il coniuge Caia e due figli, Sempronio e Mevia. Il patrimonio relictum è di trecentomila euro; il defunto in vita aveva donato a Sempronio un immobile del valore odierno di duecentomila euro. La massa di calcolo della legittima è cinquecentomila euro: al coniuge spetta un quarto, pari a centoventicinquemila euro; ai figli spetta complessivamente la metà, ossia duecentocinquantamila euro, da dividere in parti uguali fra Sempronio e Mevia. Sempronio ha già ricevuto in vita duecentomila euro, oltre quanto gli spetta a titolo di legittima: in sede di collazione dovrà conferire l’eccedenza oppure restituirla a Mevia con strumenti compensativi. Un errore frequente consiste nel ritenere che il testamento sia sempre vincolante: in realtà ogni disposizione che leda la legittima è impugnabile mediante azione di riduzione. Un altro errore è confondere legittima con successione legittima: la prima opera anche in presenza di testamento, la seconda solo in sua assenza. La pianificazione successoria richiede valutazione attenta: donazioni squilibrate in vita possono generare contenzioso post mortem; clausole testamentarie equitative possono evitarlo, purché compatibili con i limiti della disponibile. Le polizze vita sono trattate con cautela dalla giurisprudenza: i premi corrisposti possono essere assoggettati a riduzione nei limiti in cui ledano la legittima.

    Domande frequenti

    Il convivente di fatto è legittimario?

    No. La quota di legittima è riservata esclusivamente a coniuge, parte dell’unione civile, figli e, in mancanza di figli, ascendenti. Il convivente di fatto non rientra nel novero dei legittimari nemmeno dopo la riforma della legge sulle unioni civili. Gli sono riconosciuti alcuni diritti specifici, tra cui il diritto di abitazione sulla casa di residenza comune per un periodo determinato, ma non concorre alla quota di riserva e non può esperire l’azione di riduzione.

    Si può rinunciare preventivamente alla legittima?

    No. La rinuncia preventiva alla legittima è nulla in forza del divieto dei patti successori. Il legittimario può rinunciare solo dopo l’apertura della successione, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. La rinuncia ha effetto retroattivo e fa accrescere la quota degli altri legittimari, salvo l’eventuale operare della rappresentazione a favore dei discendenti del rinunciante.

    Come si tutela il legittimario pretermesso totalmente?

    Il legittimario completamente estromesso dal testamento deve impugnare le disposizioni mediante azione di riduzione. Non è erede ex lege ma ne acquista la qualità solo se ottiene l’accoglimento della domanda. È tenuto, quando non chiamato all’eredità per altre cause, ad accettare con beneficio d’inventario prima di promuovere il giudizio. L’azione è soggetta al termine decennale dall’apertura della successione.

    L’azione di riduzione colpisce anche le polizze vita?

    La giurisprudenza di legittimità distingue: i premi pagati con denaro del de cuius possono essere assoggettati a riduzione nei limiti in cui eccedano la quota disponibile e ledano la legittima, mentre il capitale liquidato al beneficiario è in linea di principio sottratto alla massa ereditaria. La questione resta delicata e va valutata caso per caso, anche in funzione della natura della polizza e delle modalità di pagamento dei premi.

    Si può escludere un figlio dalla successione?

    Solo nei casi tassativi di indegnità a succedere previsti dall’art. 463 c.c., come l’omicidio del de cuius o gravi reati contro di lui o suoi familiari. Al di fuori di tali ipotesi il testatore può solo disporre della quota disponibile a favore di altri soggetti, ma non può privare il figlio della sua quota di riserva. La diseredazione del legittimario è nulla salvo che ricorrano i presupposti di indegnità giudizialmente accertati.

    Quanto tempo ha il legittimario per agire?

    L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione, secondo l’orientamento prevalente della cassazione. L’azione di restituzione contro i terzi acquirenti dei beni donati si prescrive invece in vent’anni dalla trascrizione della donazione. La trascrizione tempestiva della domanda giudiziale è essenziale per opporre la pretesa ai terzi successivi acquirenti.

    Risorse correlate

    Per approfondire il quadro normativo consulta i nostri commenti agli articoli: Art. 536 c.c., Art. 537 c.c. e Art. 553 c.c.. Le tematiche collegate sono illustrate nelle guide su donazione di immobile (con i commenti agli artt. 769-809 c.c.) e successione legittima (con i commenti agli artt. 565 e seguenti).

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Articolo 73 TU Giustizia Tributaria: Assegnazione del ricorso

    Art. 73 D.Lgs. 175/2024 – Assegnazione del ricorso

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all'articolo 77, comma 1, il presidente della corte di giustizia tributaria potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinchè i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.

  • Art. 29 L. 241/1990 – Ambito di applicazione della legge

    1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative.
    2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
  • Art. 28 L. 241/1990 – Modifica dell’articolo 15 del testo unico di cui al D.P.R. n. 3 del 1957

    1. L’articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente: ‘Art. 15. – (Segreto d’ufficio). – 1. L’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio.’
  • Art. 27 L. 241/1990 – Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi

    1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
    2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.
  • Art. 26 L. 241/1990 – Obbligo di pubblicazione

    1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse.
  • Art. 1233 Codice della Navigazione – Omessa assicurazione di dipendenti

    Art. 1233 Codice della Navigazione – Omessa assicurazione di dipendenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'esercente dell'aeromobile, che omette di contrarre a favore dei propri dipendenti l'assicurazione prevista nell'articolo 935 o che non mantiene in vigore il relativo contratto, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire diecimila.

  • Art. 25 L. 241/1990 – Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

    1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
    4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
  • Art. 24 L. 241/1990 – Esclusione dal diritto di accesso

    1. Il diritto di accesso è escluso:
    a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
    b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
    c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
    d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
  • Art. 23 L. 241/1990 – Ambito di applicazione del diritto di accesso

    1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 24.
  • Articolo 2 L. 184/1983: Affidamento familiare e inserimento in comunità

    Art. 2 L. 184/1983 – Affidamento familiare e inserimento in comunità

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. 1.1. Il minore non può essere affidato a parenti o affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.

    1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

    1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

    2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

    2-bis. Il minore non può essere inserito presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi di società che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.

    3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

    3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.

    4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

    5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.

  • Art. 22 L. 241/1990 – Definizioni e principi in materia di accesso

    1. Ai fini del presente capo si intende:
    a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
    b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
    c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
    d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.