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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le autorità nazionali competenti possono vietare o limitare la commercializzazione, distribuzione o vendita di specifiche cripto-attività, oppure determinati tipi di attività o prassi, all'interno del proprio Stato membro.
  • Il potere di intervento scatta solo se ricorrono cumulativamente cinque condizioni: timore significativo per la tutela degli investitori o integrità dei mercati, insufficienza dei requisiti vigenti, proporzionalità della misura, consultazione delle altre autorità competenti e assenza di effetti discriminatori.
  • L'autorità deve notificare le altre autorità competenti e l'ESMA (o l'ABE per ART/EMT) con almeno un mese di preavviso; in casi urgenti il preavviso è ridotto a 24 ore, ma la misura non può superare i tre mesi.
  • La decisione di divieto o restrizione è pubblicata sul sito web dell'autorità con indicazione dei motivi, delle condizioni e della data di efficacia.
  • Il divieto o la restrizione vengono revocati quando vengono meno le condizioni che li hanno giustificati.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 105 Reg. (UE) 2023/1114 — Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Un’autorità competente può vietare o limitare, all’interno del suo Stato membro o a partire dallo stesso:

a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di talune cripto-attività o di cripto-attività con determinate caratteristiche specifiche; o

b) un tipo di attività o prassi relativa alle cripto-attività.

2. Un’autorità competente adotta una misura a norma del paragrafo 1 solo se ha fondati motivi di ritenere che:

a) una cripto-attività desti un timore significativo in materia di tutela degli investitori o rappresenti una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro;

b) i requisiti regolamentari vigenti a norma del diritto dell’Unione applicabili alla cripto-attività o al servizio per le cripto-attività in questione non affrontano in maniera sufficiente i rischi di cui alla lettera a) e una migliore vigilanza o applicazione dei requisiti esistenti non consentirebbe di affrontare la questione in modo più efficace;

c) la misura è proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, del livello di sofisticazione degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati e del suo probabile impatto sugli investitori e i partecipanti al mercato che potrebbero detenere o utilizzare la cripto-attività o il servizio per le cripto-attività in questione, ovvero trarre beneficio dagli stessi;

d) l’autorità competente ha debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo; e

e) la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro.

Se ricorrono le condizioni descritte al primo comma del presente paragrafo, l’autorità competente ha facoltà di imporre in via precauzionale il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 1 prima che una cripto-attività sia commercializzata, distribuita o venduta alla clientela. L’autorità competente può decidere di applicare il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 1 solo in determinate circostanze o di assoggettarli a deroghe.

3. L’autorità competente non impone un divieto o una restrizione a norma del presente articolo se non ha comunicato a tutte le altre autorità competenti e all’ESMA o all’ABE, per i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, per iscritto o in un’altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima della data in cui si prevede che la misura entrerà in vigore, i particolari seguenti:

a) la cripto-attività o l’attività o prassi cui si riferisce la misura proposta;

b) la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data in cui dovrebbero entrare in vigore; e

c) gli elementi sui quali si fonda la decisione e che inducono l’autorità competente a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, sono soddisfatte.

4. In casi eccezionali, ove lo ritenga necessario per prevenire un danno risultante dalla cripto-attività o dall’attività o prassi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può adottare una misura urgente in via provvisoria, dopo aver notificato per iscritto a tutte le altre autorità competenti e all’ESMA, almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri elencati al presente articolo e sia inoltre stabilito chiaramente che un periodo di notifica di un mese non servirebbe ad affrontare in maniera adeguata il timore o la minaccia specifici. La durata delle misure adottate in via provvisoria non supera i tre mesi.

5. L’autorità competente pubblica sul suo sito web l’avviso relativo a una decisione di imporre un divieto o una restrizione di cui al paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione imposti nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e gli elementi sui quali si fonda la decisione dell’autorità competente e che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente alle attività dopo l’entrata in vigore delle misure.

6. L’autorità competente revoca il divieto o la restrizione quando vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 2.

7. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando i criteri e i fattori di cui l’autorità competente deve tenere conto nel determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera a).

Commento

Il potere di intervento sui prodotti: inquadramento sistematico

L'articolo 105 attribuisce alle autorità competenti nazionali un potere di intervento sui prodotti (c.d. «product intervention power») nel mercato delle cripto-attività. Si tratta di uno strumento di vigilanza macroprudenziale e di tutela degli investitori modellato — analogamente agli articoli 40-42 del Regolamento MiFIR (Regolamento UE n. 600/2014) per gli strumenti finanziari — sulla necessità di disporre di misure reattive rapide per fronteggiare rischi emergenti che i requisiti regolamentari ordinari non riescono ad affrontare in tempo reale.

Il Regolamento MiCA individua tre livelli di intervento sui prodotti: le autorità nazionali competenti (art. 105), l'ESMA (art. 106) e l'ABE (art. 107, per ART e EMT). L'articolo 105 è il livello nazionale, quello operativamente più vicino ai mercati locali e capace di rispondere prontamente a situazioni di rischio emergenti in un singolo Stato membro.

Il contenuto del potere: divieto o limitazione

Il paragrafo 1 consente all'autorità di vietare o limitare:

  • La commercializzazione, distribuzione o vendita di talune cripto-attività o di cripto-attività con determinate caratteristiche specifiche: non necessariamente una specifica cripto-attività per nome, ma potenzialmente una categoria identificata per caratteristiche (es. tutti i token con leva incorporata, tutti i token che promettono rendimenti fissi);
  • Un tipo di attività o prassi relativa alle cripto-attività: es. il divieto di vendita di determinate cripto-attività a clienti al dettaglio, il divieto di eseguire transazioni in determinate circostanze.

Il potere può essere esercitato sia dopo che una cripto-attività è già sul mercato sia in via precauzionale, prima ancora che sia commercializzata. Questa possibilità di intervento preventivo è esplicitamente prevista dal secondo comma del paragrafo 2 ed è particolarmente rilevante quando l'autorità riceva segnalazioni di rischi sistemici connessi a un nuovo prodotto in fase di lancio.

Le condizioni cumulative per l'esercizio del potere

Il paragrafo 2 elenca cinque condizioni che devono ricorrere cumulativamente perché l'autorità possa adottare la misura:

Condizione a) — Timore significativo o minaccia: la cripto-attività (o l'attività/prassi) deve destare un timore significativo in materia di tutela degli investitori o rappresentare una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità del sistema finanziario di almeno uno Stato membro. Il termine «timore significativo» è volutamente ampio; la Commissione adotta atti delegati per precisare i criteri di valutazione (par. 7).

Condizione b) — Insufficienza dei requisiti vigenti: i requisiti regolamentari esistenti (del diritto dell'Unione applicabile alla cripto-attività in questione) non affrontano adeguatamente i rischi individuati, e una migliore vigilanza o applicazione dei requisiti non consentirebbe di affrontarli più efficacemente. Questa condizione è una «clausola di sussidiarietà» interna: l'autorità non può ricorrere al potere di intervento se i rischi possono essere gestiti attraverso l'applicazione rigorosa degli obblighi già esistenti (es. revoca dell'autorizzazione del CASP, misure cautelari ex art. 94).

Condizione c) — Proporzionalità: la misura deve essere proporzionata rispetto ai rischi individuati, al livello di sofisticazione degli investitori o partecipanti al mercato interessati e all'impatto sui detentori. Un divieto totale di commercializzazione richiede un'analisi più rigorosa rispetto a una limitazione (es. restrizione ai soli investitori qualificati).

Condizione d) — Consultazione preventiva: l'autorità deve consultare le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere significativamente. Questa condizione riflette la natura transfrontaliera del mercato delle cripto-attività: un divieto nazionale può generare distorsioni concorrenziali o arbitraggi regolamentari se non coordinato con le autorità dei paesi vicini.

Condizione e) — Assenza di effetti discriminatori: la misura non deve avere effetti discriminatori sui servizi o attività forniti da un altro Stato membro. Questo principio tutela la libera prestazione dei servizi nel mercato unico: un'autorità nazionale non può, sotto pretesto di tutela degli investitori, adottare misure che in realtà proteggono gli operatori nazionali dalla concorrenza di CASP stranieri.

Il procedimento: preavviso ordinario e misure urgenti

Il paragrafo 3 stabilisce che, salvo casi eccezionali, l'autorità deve comunicare alle altre autorità competenti e all'ESMA (o all'ABE per ART/EMT) almeno un mese prima della prevista entrata in vigore della misura, specificando: la cripto-attività o l'attività oggetto della misura, la natura precisa del divieto o della restrizione e i motivi su cui si basa la decisione.

Il paragrafo 4 prevede una procedura d'urgenza: in casi eccezionali, l'autorità può adottare misure provvisorie con un preavviso ridotto a 24 ore, purché tutte le condizioni del paragrafo 2 siano soddisfatte e sia stabilito chiaramente che un periodo di notifica di un mese non sarebbe sufficiente. La durata massima delle misure urgenti è di tre mesi: dopo questo termine, o la misura è convertita in provvedimento ordinario (con il procedimento standard del par. 3) o viene revocata.

Pubblicazione e revoca

Il paragrafo 5 impone la pubblicazione della misura sul sito web dell'autorità competente: l'avviso deve specificare i dettagli del divieto o della restrizione, il termine a partire dal quale le misure entrano in vigore e i fondamenti della decisione. La pubblicazione garantisce trasparenza e certezza per gli operatori di mercato.

Il divieto o la restrizione si applicano solo alle attività successive all'entrata in vigore: non hanno efficacia retroattiva. Questo principio tempus regit actum protegge gli operatori che abbiano già assunto impegni contrattuali in buona fede prima della misura.

Il paragrafo 6 impone la revoca del divieto o della restrizione quando vengono meno le condizioni che lo hanno giustificato: il potere di intervento non è permanente, ma deve essere continuamente rivalutato alla luce dell'evoluzione del mercato. Un'autorità che mantenga un divieto anche quando il rischio si è dissipato è esposta a contestazioni di proporzionalità e a eventuali ricorsi da parte degli operatori colpiti.

Raccordo con i poteri di ESMA e ABE

L'articolo 105 si coordina con gli articoli 106 e 107: l'ESMA può adottare misure di intervento a livello unionale quando un'autorità nazionale ha adottato o intende adottare misure inadeguate; l'ABE ha poteri analoghi per ART ed EMT significativi sotto la sua vigilanza diretta. Il sistema è disegnato su tre livelli gerarchici — autorità nazionale, ESMA, ABE — con possibilità di escalation verso l'alto quando il rischio supera la dimensione nazionale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un'autorità nazionale può vietare una cripto-attività prima ancora che venga lanciata sul mercato?

Sì. L'articolo 105, paragrafo 2, consente all'autorità di imporre in via precauzionale un divieto o una restrizione anche prima che la cripto-attività sia commercializzata, distribuita o venduta alla clientela, purché tutte le condizioni di legge siano soddisfatte.

Quante condizioni devono ricorrere perché l'autorità possa adottare una misura di intervento?

Cinque condizioni cumulative: timore significativo per la tutela degli investitori o integrità dei mercati, insufficienza dei requisiti vigenti, proporzionalità della misura, consultazione preventiva delle autorità degli altri Stati membri interessati e assenza di effetti discriminatori.

Qual è il preavviso richiesto per adottare una misura di intervento ordinaria?

Almeno un mese prima della prevista entrata in vigore, con notifica scritta a tutte le autorità competenti e all'ESMA (o all'ABE per ART ed EMT). Il contenuto della notifica deve includere la cripto-attività interessata, la natura della misura e i motivi della decisione.

In casi urgenti, può l'autorità agire con preavvisi più brevi?

Sì. In casi eccezionali, l'autorità può adottare misure provvisorie urgenti con un preavviso minimo di 24 ore. Tuttavia, la durata massima di queste misure urgenti è di tre mesi, dopo i quali la misura scade se non convertita in provvedimento ordinario.

Quando deve essere revocato un divieto o una restrizione imposta ai sensi dell'articolo 105?

Deve essere revocato quando vengono meno le condizioni che lo hanno giustificato. Il potere di intervento non è permanente: l'autorità ha l'obbligo di monitorare continuativamente la situazione di mercato e revocare la misura non appena il rischio si sia dissipato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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