Testo dell'articoloVigente
Art. 102 Reg. (UE) 2023/1114 – Provvedimenti cautelari
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Se l’autorità competente di uno Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per sospettare che vi siano irregolarità nelle attività di un offerente o di una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o di un emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, ne informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine e l’ESMA. Se le irregolarità di cui al primo comma riguardano un emittente di un token collegato ad attività o un token di moneta elettronica, o un servizio per le cripto-attività relativo a token collegati ad attività o token di moneta elettronica, l’autorità competente dello Stato membro ospitante ne informa anche l’ABE.
2. Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine, le irregolarità di cui al paragrafo 1 persistono, dando luogo a una violazione del presente regolamento, l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, l’ESMA e, se del caso, l’ABE, adotta tutte le misure opportune per tutelare i clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività e i possessori di cripto-attività, in particolare i detentori al dettaglio. Tali misure comprendono il divieto per l’offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, l’emittente del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica o il prestatore di servizi per le cripto-attività di svolgere ulteriori attività nello Stato membro ospitante. L’autorità competente ne informa senza indebito ritardo l’ESMA e, se del caso, l’ABE. L’ESMA e, se del caso, l’ABE, ne informano la Commissione senza indebito ritardo.
3. Qualora un’autorità competente dello Stato membro d’origine sia in disaccordo su qualsiasi misura adottata da un’autorità competente dello Stato membro ospitante a norma del paragrafo 2 del presente articolo, può sottoporre la questione all’ESMA. In tali situazioni si applica mutatis mutandis l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010. In deroga al primo comma del presente paragrafo, se le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo riguardano un emittente di un token collegato ad attività o token di moneta elettronica, o un servizio per le cripto-attività relativo a token collegati ad attività o a token di moneta elettronica, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può sottoporre la questione all’ABE. In tali situazioni si applica mutatis mutandis l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il sistema di vigilanza transfrontaliera MiCA
L'articolo 102 si colloca nel Titolo VII MiCA, dedicato alla vigilanza e alla cooperazione tra autorità. MiCA introduce un sistema di supervisione basato sul principio del home country control con correttivi: l'autorità dello Stato membro d'origine dell'operatore (offerente, emittente, CASP) ha competenza principale, ma le autorità degli Stati ospitanti conservano poteri di intervento quando i comportamenti irregolari si materializzano nel loro territorio e l'autorità di origine non reagisce con sufficiente efficacia.
L'art. 102 disciplina i provvedimenti cautelari degli Stati ospitanti: è la valvola di sicurezza del sistema, il meccanismo che impedisce che il principio del mutuo riconoscimento si trasformi in un alibi per la passività delle autorità di origine e l'impunità degli operatori crossborder. Il modello rispecchia quello consolidato in altri settori del mercato unico finanziario (art. 25 direttiva UCITS, art. 13 direttiva GEFIA, art. 86 MiFID II).
Prima fase: segnalazione alle autorità di origine e alle ESA (par. 1)
Quando l'autorità competente di uno Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per sospettare irregolarità, deve innanzitutto informarne l'autorità di origine e l'ESMA. «Motivi chiari e dimostrabili» è uno standard probatorio più elevato del semplice sospetto: l'autorità ospitante deve documentare la propria valutazione con elementi concreti (reclami dei clienti, risultati di audit, analisi di transazioni sospette, segnalazioni di terzi).
Se le irregolarità riguardano un emittente di ART o EMT, o servizi correlati a tali token, l'autorità ospitante informa anche l'ABE, che esercita una vigilanza rafforzata su queste categorie di emittenti significativi. La distinzione tra ESMA e ABE riflette la ripartizione di competenze nel Titolo X MiCA: ESMA è l'autorità di riferimento per i CASP e per le cripto-attività diverse da ART/EMT; ABE ha giurisdizione sugli emittenti di ART ed EMT.
Seconda fase: misure unilaterali dell'autorità ospitante (par. 2)
Se, nonostante le misure dell'autorità di origine, le irregolarità persistono configurando una violazione di MiCA, l'autorità ospitante può adottare autonomamente le misure opportune per tutelare i clienti dei CASP e i possessori di cripto-attività, in particolare i detentori al dettaglio. La norma elenca espressamente il divieto di svolgere ulteriori attività nello Stato membro ospitante come misura possibile, ma non esclusiva.
La condizione di persistenza è fondamentale: l'autorità ospitante non può agire in prima battuta senza avere prima segnalato il problema all'autorità di origine e atteso un ragionevole tempo di risposta. La logica è di preservare la coerenza del sistema, evitando interventi unilaterali prematuri che frammentino il mercato unico. Solo quando l'autorità di origine si è dimostrata inerte o insufficiente le misure ospitanti diventano legittime.
Le misure adottate sono immediatamente notificate all'ESMA e, per ART/EMT, all'ABE, che informano la Commissione senza ritardo. Questa catena informativa consente una visione d'insieme delle irregolarità transfrontaliere e facilita la reazione coordinata a livello europeo.
Terza fase: risoluzione dei disaccordi (par. 3)
Il paragrafo 3 disciplina il caso in cui l'autorità di origine sia in disaccordo con le misure adottate dall'autorità ospitante. In questo caso, l'autorità di origine può sottoporre la questione all'ESMA (per le materie di competenza ESMA) o all'ABE (per ART/EMT). Si applica mutatis mutandis l'art. 19, par. 4, del rispettivo regolamento istitutivo (1095/2010 per ESMA; 1093/2010 per ABE), che prevede la mediazione vincolante: le ESA possono imporre una soluzione vincolante se le autorità nazionali non raggiungono un accordo nel termine fissato.
Il meccanismo di mediazione vincolante delle ESA è uno strumento potente ma raramente utilizzato nella prassi: le autorità nazionali tendono a trovare soluzioni concordate anche sotto la pressione del referral, per evitare l'onta istituzionale di essere «commissariate» dall'autorità europea. Tuttavia, la sua sola esistenza crea incentivi alla cooperazione effettiva.
Implicazioni operative per gli operatori transfrontalieri
Per un CASP o un emittente di ART/EMT che opera in più Stati membri attraverso il passaporto europeo, l'art. 102 significa che le autorità degli Stati ospitanti mantengono un presidio reale, non meramente formale. Un operatore con sede in uno Stato con supervisione meno intensa ma attivo in mercati rilevanti come l'Italia, la Germania o la Francia deve aspettarsi che le autorità di questi Paesi agiscano autonomamente se le irregolarità non sono gestite tempestivamente dall'autorità di origine. L'art. 102 è pertanto un disincentivo al regulatory arbitrage: scegliere il paese di stabilimento in base alla permissività della supervisione non elimina il rischio di interventi nei mercati in cui si opera effettivamente.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando l'autorità ospitante può intervenire autonomamente contro un CASP straniero?
Solo se ha motivi chiari e dimostrabili di irregolarità, ha già segnalato la situazione all'autorità di origine e all'ESMA (e ABE per ART/EMT), e le irregolarità persistono nonostante le misure dell'autorità di origine. Non può agire in prima battuta senza questo percorso.
Quali misure può adottare l'autorità ospitante?
Tutte le misure opportune per tutelare i clienti e i possessori, compreso il divieto per l'operatore di svolgere ulteriori attività nel territorio dello Stato ospitante. Il testo non è tassativo: l'autorità mantiene un margine di apprezzamento sulle misure proporzionate al caso.
Chi risolve il disaccordo tra autorità di origine e autorità ospitante?
Per le materie di competenza ESMA (CASP, cripto-attività non ART/EMT) si adisce l'ESMA; per ART/EMT si adisce l'ABE. Entrambe possono intervenire con mediazione vincolante ai sensi dell'art. 19 par. 4 dei rispettivi regolamenti istitutivi.
I provvedimenti cautelari dell'art. 102 sono temporanei o definitivi?
La norma non fissa un limite temporale, ma il termine "cautelari" ne indica la natura provvisoria. Le misure sono legate alla persistenza delle irregolarità: venuta meno la causa, devono essere revocate. L'autorità ospitante è tenuta a rivalutare periodicamente la proporzionalità.
L'art. 102 si applica anche agli emittenti di EMT?
Sì. La norma copre espressamente offerenti, emittenti di ART, emittenti di EMT e CASP. Per gli emittenti di ART ed EMT, sia la notifica sia il meccanismo di disaccordo passano per l'ABE, non solo per l'ESMA.