- Le autorità di vigilanza del mercato possono contestare la classificazione «non ad alto rischio» effettuata dal fornitore e avviare una valutazione autonoma della corretta classificazione del sistema.
- Se l'autorità ritiene il sistema effettivamente ad alto rischio, può intimare al fornitore di adottare tutte le misure necessarie per la conformità entro un termine prescritto.
- Il fornitore che non ottempera nel termine stabilito è soggetto a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 99; sanzioni aggravate si applicano se la classificazione errata era intenzionale ai fini dell'elusione.
- Se l'uso del sistema non è limitato al territorio nazionale, l'autorità informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione.
- Il fornitore deve adottare misure correttive per tutti i sistemi interessati immessi sul mercato UE, non solo per quelli oggetto del procedimento specifico.
Testo dell'articoloVigente
Art. 80 Reg. (UE) 2024/1689 — Procedura per i sistemi di IA classificati dal fornitore come non ad alto rischio in applicazione dell’allegato III
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
1. Se ha motivi sufficienti per ritenere che un sistema di IA classificato dal fornitore come non ad alto rischio a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, sia in realtà ad alto rischio, l'autorità di vigilanza del mercato effettua una valutazione del sistema di IA interessato in relazione alla sua classificazione come sistema di IA ad alto rischio sulla base delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e degli orientamenti della Commissione.
2. Se, nel corso di tale valutazione, ritiene che il sistema di IA interessato sia ad alto rischio, l'autorità di vigilanza del mercato chiede senza indebito ritardo al fornitore pertinente di adottare tutte le misure necessarie per rendere il sistema di IA conforme ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento, nonché di adottare le opportune misure correttive entro un termine che l'autorità di vigilanza del mercato può prescrivere.
3. Se ritiene che l'uso del sistema di IA interessato non sia limitato al territorio nazionale, l'autorità di vigilanza del mercato informa la Commissione e gli altri Stati membri senza indebito ritardo dei risultati della valutazione e delle misure che ha chiesto al fornitore di adottare.
4. Il fornitore garantisce che siano adottate tutte le misure necessarie per rendere il sistema di IA conforme ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento. Qualora il fornitore di un sistema di IA interessato non renda il sistema di IA conforme a tali requisiti e obblighi entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il fornitore è soggetto a sanzioni pecuniarie conformemente all'articolo 99.
5. Il fornitore garantisce che siano adottate tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i sistemi di IA interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell'Unione.
6. Se il fornitore del sistema di IA in questione non adotta misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, si applica l'articolo 79, paragrafi da 5 a 9.
7. Qualora, nel corso della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità di vigilanza del mercato stabilisca che il sistema di IA è stato classificato erroneamente dal fornitore come non ad alto rischio al fine di eludere l'applicazione dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, il fornitore è soggetto a sanzioni pecuniarie conformemente all'articolo 99.
8. Nell'esercizio del loro potere di monitorare l'applicazione del presente articolo e in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità di vigilanza del mercato possono eseguire i controlli del caso, tenendo conto in particolare delle informazioni conservate nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 71 del presente regolamento.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 80 L. 184/1983: Benefici economici e previdenziali per gli affidatari
- Art. 80 Cod. Amb. — acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
- Art. 80 D.Lgs. 159/2011 — Obbligo di comunicazione
- Art. 80 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 80 D.Lgs. 42/2004 — Pagamento dell'indennizzo
- Art. 80 CAD — Articolo abrogato
Commento
La classificazione del rischio come decisione del fornitore: un sistema «autoriferito» con controllo ex post
Il Regolamento (UE) 2024/1689 affida in via principale al fornitore la classificazione del proprio sistema di IA come ad alto rischio o meno. Per i sistemi dell'allegato III (aree ad alto rischio che non ricadono nella normativa di armonizzazione settoriale), il fornitore può ritenere che il proprio sistema non sia ad alto rischio ai sensi dell'art. 6, par. 3, ad esempio perché non presenta un rischio significativo di danni per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali. L'art. 80 presidia il controllo successivo di questa autoclassificazione: le autorità di vigilanza del mercato possono contestarla e avviare un procedimento di ri-classificazione. Comprendere questa procedura è essenziale per i fornitori che intendono avvalersi della clausola di esenzione dell'art. 6, par. 3.
L'avvio del procedimento: la soglia dei «motivi sufficienti» (par. 1)
Il procedimento si avvia quando l'autorità di vigilanza del mercato ha «motivi sufficienti» per ritenere che un sistema classificato come non ad alto rischio sia in realtà ad alto rischio. La soglia è deliberatamente bassa: non è richiesta la certezza della classificazione errata, ma la fondatezza del sospetto sulla base di informazioni concrete (segnalazioni di deployer, utenti, dati di incidenti, analisi delle caratteristiche dichiarate del sistema). L'autorità conduce la valutazione sulla base delle condizioni dell'art. 6, par. 3, e degli orientamenti della Commissione — che giocano quindi un ruolo determinante nell'orientare le valutazioni nazionali verso un'applicazione uniforme. La procedura è distinta da quella per i sistemi ad alto rischio non conformi (art. 79): qui si contesta non la conformità di un sistema già classificato come ad alto rischio, ma la correttezza della classificazione stessa.
Il procedimento bilaterale fornitore-autorità (parr. 2-5)
Se dall'analisi il sistema risulta effettivamente ad alto rischio, l'autorità chiede al fornitore di adottare, entro un termine che essa stessa può prescrivere, tutte le misure per rendere il sistema conforme ai requisiti dell'alto rischio e le opportune misure correttive. Il procedimento è bilaterale: l'autorità non può imporre d'ufficio misure correttive senza prima interpellare il fornitore; il fornitore ha il diritto di rappresentare la propria posizione. Se l'uso del sistema non è circoscritto al territorio nazionale, l'autorità ha l'obbligo di informare «senza indebito ritardo» la Commissione e gli altri Stati membri: questo meccanismo di allerta transfrontaliero è cruciale per i sistemi immessi in più mercati UE.
Le conseguenze dell'inadempimento e della classificazione intenzionalmente errata (parr. 4 e 7)
Due scenari di inadempimento producono conseguenze sanzionatorie distinte. Il primo scenario (par. 4): il fornitore non rende il sistema conforme entro il termine prescritto — sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 99. Il secondo scenario (par. 7): l'autorità accerta che la classificazione errata non era un errore in buona fede ma una classificazione deliberatamente falsa al fine di eludere i requisiti dell'alto rischio — sanzioni aggravate ai sensi dell'art. 99. La distinzione tra errore di classificazione e classificazione fraudolenta ha rilevanza non solo sanzionatoria ma anche reputazionale e penalistica: una classificazione intenzionalmente falsa può configurare una condotta rilevante ai sensi del diritto penale nazionale per frode o falso in documenti.
L'obbligo esteso di misure correttive (par. 5) e il potere sostitutivo (par. 6)
Il par. 5 impone al fornitore di adottare misure correttive per tutti i sistemi interessati immessi sul mercato UE — non solo quelli oggetto del procedimento specifico. Questo obbliga il fornitore a esaminare l'intera catena distributiva e a intervenire anche dove non vi è stato un controllo diretto dell'autorità. Se il fornitore non adotta misure correttive adeguate entro il termine, si applica l'art. 79, parr. 5-9: il rinvio abilita le autorità di vigilanza del mercato a disporre direttamente misure restrittive (ritiro dal mercato, divieto di uso, ecc.) nella catena di escalation prevista dall'art. 79.
Implicazioni pratiche per i fornitori che si avvalgono della clausola di esenzione art. 6, par. 3
L'art. 80 rende evidente che la classificazione come «non ad alto rischio» ai sensi dell'art. 6, par. 3, non è una decisione unilaterale definitiva, ma una scelta soggetta a controllo ex post con conseguenze potenzialmente gravi. I fornitori che intendono avvalersene devono: documentare analiticamente le ragioni della classificazione, con riferimento ai criteri dell'art. 6, par. 3, e agli orientamenti della Commissione; conservare la documentazione di supporto; prevedere procedure interne per reagire rapidamente in caso di contestazione dall'autorità; valutare se, in caso di dubbio, sia più prudente classificare il sistema come ad alto rischio e rispettare i relativi requisiti piuttosto che rischiare un procedimento di ri-classificazione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Come può un fornitore documentare in modo robusto la classificazione come non ad alto rischio ai sensi dell'art. 6, par. 3?
Il fornitore deve analizzare sistematicamente i criteri dell'art. 6, par. 3 — in particolare l'assenza di rischi significativi per salute, sicurezza o diritti fondamentali delle persone, considerando la finalità del sistema, il contesto di uso e le categorie di persone coinvolte — e conservare documentazione scritta dell'analisi svolta. Gli orientamenti della Commissione previsti dall'art. 6, par. 3, forniranno criteri più dettagliati quando saranno adottati. È consigliabile aggiornare la valutazione ogni volta che il sistema o il contesto di uso cambia in modo significativo.
Entro quale termine l'autorità di vigilanza deve avviare il procedimento dopo aver ricevuto una segnalazione?
L'art. 80 non prevede un termine specifico per l'avvio del procedimento. Il regolamento prevede che l'autorità agisca quando ha 'motivi sufficienti'. In pratica, i tempi dipenderanno dalle procedure e dalle risorse delle autorità nazionali. I fornitori non possono fare affidamento sulla mancanza di contestazioni come conferma della correttezza della classificazione.
Il fornitore può impugnare la valutazione dell'autorità che classifica il sistema come ad alto rischio?
Sì. Le decisioni delle autorità di vigilanza del mercato sono soggette ai rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento nazionale. Ai sensi del principio di effettività del diritto UE, deve essere garantito il diritto di ricorso avverso le decisioni delle autorità. Il fornitore può contestare sia la valutazione di merito (il sistema non soddisfa i criteri dell'alto rischio) sia le modalità procedurali.
Le misure correttive imposte dall'autorità si applicano solo ai sistemi ancora sul mercato o anche a quelli già installati?
Il par. 5 impone al fornitore di adottare misure correttive per tutti i sistemi interessati 'messi a disposizione sul mercato dell'Unione' — il che include i sistemi già installati presso i deployer. Questo può richiedere aggiornamenti software, interventi tecnici presso i siti di installazione, o, nei casi più gravi, il richiamo dei sistemi.
Cosa succede se il fornitore di un sistema classificato erroneamente è stabilito fuori dall'UE?
Per i sistemi immessi sul mercato UE da fornitori extra-UE, l'AI Act prevede l'obbligo di designare un rappresentante autorizzato stabilito nell'UE (art. 22). Il procedimento ex art. 80 coinvolgerà il rappresentante autorizzato come interlocutore delle autorità UE. La responsabilità per le misure correttive rimane in capo al fornitore anche se stabilito fuori dall'UE.
Vedi anche