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Ultimo aggiornamento: 1 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 27 del DPR 448/1988 introduce uno strumento deflattivo tipico del processo penale minorile: la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Il pubblico ministero può chiedere al giudice di chiudere il procedimento senza una condanna quando il fatto è tenue, il comportamento è occasionale e la prosecuzione del processo nuocerebbe al percorso educativo del minorenne. Il giudice decide in camera di consiglio, sentiti il minore, i genitori e la persona offesa. La sentenza è impugnabile in appello dal minorenne e dal procuratore generale. L'istituto risponde alla filosofia del processo minorile: il processo stesso non deve diventare un fattore criminogeno per il giovane imputato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 27 DPR 448/1988 — Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 — Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.

2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l’ esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall’ articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

4. Nell’ udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1.

Commento

L'irrilevanza del fatto come istituto tipicamente minorile

L'art. 27 del DPR 448/1988 introduce una categoria processuale sconosciuta al rito ordinario degli adulti: la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. L'istituto risponde a un'esigenza precipua del processo minorile — evitare che il procedimento penale, con il suo inevitabile stigma sociale, produca effetti più dannosi per il giovane imputato rispetto all'entità reale del fatto commesso. Si tratta di una forma di deviazione dal processo verso la tutela educativa, operante nella fase delle indagini preliminari e, per espressa previsione del comma 4, anche nell'udienza preliminare e nei riti speciali.

I presupposti: tenuità del fatto e occasionalità del comportamento

La disposizione richiede il concorso di tre condizioni: (a) la tenuità del fatto, intesa come oggettiva modesta entità offensiva del reato; (b) la occasionalità del comportamento, ovvero l'assenza di indici di una tendenza delinquenziale consolidata; (c) il pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento arrecherebbe alle esigenze educative del minorenne. Quest'ultimo requisito introduce un giudizio prognostico: il giudice e il pubblico ministero devono valutare se la prosecuzione del processo, con le sue intrusioni nella vita del giovane, comprometterebbe un percorso formativo o rieducativo in corso o avviabile. Non è sufficiente che il fatto sia lieve; occorre anche che il rito penale sia controindicato in chiave educativa.

Il procedimento: richiesta del P.M. e decisione in camera di consiglio

Durante le indagini preliminari, l'iniziativa spetta al pubblico ministero, che formula una richiesta al giudice per le indagini preliminari. Il giudice provvede in camera di consiglio, sentendo il minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale e la persona offesa dal reato. Quest'ultimo soggetto ha diritto di essere ascoltato, anche se non può opporsi alla decisione con un rimedio equiparabile a quello dell'imputato: la vittima partecipa per esprimere il proprio punto di vista, non per esercitare un diritto di veto. Se il giudice non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero con ordinanza, che può procedere nelle forme ordinarie.

Legittimazione all'appello e poteri della corte

La sentenza è impugnabile in appello dal minorenne — che potrebbe avere interesse a ottenere un proscioglimento nel merito piuttosto che per irrilevanza — e dal procuratore generale presso la corte di appello. La corte decide con le forme dell'art. 127 c.p.p. (camera di consiglio non partecipata), e se non conferma la sentenza dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, perché intraprenda la via ordinaria. Non è prevista la possibilità per la corte di appello di sostituire la pronuncia con una condanna o con un proscioglimento nel merito: il giudizio rescissorio si limita a confermare o rimettere il fascicolo.

Applicazione d'ufficio nell'udienza preliminare e nei riti speciali

Il comma 4 estende l'istituto a fasi successive: nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato il giudice pronuncia d'ufficio la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto se ne ricorrono i presupposti. Viene meno la necessità della richiesta del pubblico ministero: il giudice deve procedere autonomamente, anche in assenza di stimoli di parte. Questa previsione è coerente con la regola generale dell'art. 1, che impone di adattare le regole processuali alle esigenze educative del minorenne in ogni fase del rito.

Rapporto con la messa alla prova e il percorso rieducativo

L'irrilevanza del fatto si distingue nettamente dalla messa alla prova (art. 28) e dal percorso di rieducazione (art. 27-bis): non richiede alcuna adesione del minore a un programma, né presuppone un impegno rieducativo verificato nel tempo. È una pronuncia «secca», che chiude il procedimento subito, senza un periodo di osservazione. Proprio per questo la sua applicazione è limitata ai casi di effettiva tenuità: quando il fatto è più grave o il comportamento non è occasionale, il legislatore ha predisposto strumenti diversi che prevedono un percorso accompagnato.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cos'è la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nel processo minorile?

È uno strumento deflattivo previsto solo per i minori: il giudice chiude il procedimento senza condanna quando il fatto è tenue, il comportamento è occasionale e la prosecuzione del processo pregiudicherebbe le esigenze educative del minore.

Chi può chiedere la sentenza di irrilevanza del fatto durante le indagini?

Solo il pubblico ministero, che presenta apposita richiesta al GIP. Nell'udienza preliminare e nei riti speciali, invece, il giudice può pronunciarla d'ufficio.

La persona offesa può opporsi alla sentenza di irrilevanza?

La vittima ha diritto di essere sentita in camera di consiglio, ma non ha un potere di veto. Non è legittimata a proporre appello avverso la sentenza.

Qual è la differenza tra irrilevanza del fatto e messa alla prova?

L'irrilevanza è una pronuncia immediata che non richiede alcun percorso rieducativo da parte del minore. La messa alla prova (art. 28) prevede invece un periodo di osservazione e trattamento, all'esito del quale il reato si estingue.

Il minorenne può impugnare la sentenza di irrilevanza?

Sì, il minorenne può proporre appello se ha interesse a ottenere un proscioglimento nel merito piuttosto che per irrilevanza. Anche il procuratore generale può appellare.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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