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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'esercente ha l'obbligo di assicurare contro i rischi di volo il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio.
  • L'assicurazione esonera l'esercente dalla responsabilità per infortuni di volo del personale, nei casi previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni.
  • Le modalità e i limiti dell'assicurazione sono stabiliti dalle norme corporative (oggi sostituite dai contratti collettivi e dalla normativa speciale di settore).
  • Per i rischi diversi da quelli di volo si applicano le disposizioni delle leggi speciali in materia di infortuni sul lavoro.
  • La norma copre sia il personale navigante abituale che quello occasionale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 935 Codice della Navigazione — Obbligo dell’assicurazione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'esercente ha l'obbligo di assicurare contro i rischi di volo, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalle norme corporative, il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo. L'assicurazione esonera l'esercente dalla responsabilità per infortuni di volo del personale nei casi previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro. Per i rischi diversi da quelli di volo si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Commento

Ratio e fondamento dell'obbligo assicurativo

L'articolo 935 del Codice della navigazione impone all'esercente di aeromobili un obbligo specifico di copertura assicurativa per il personale navigante contro i rischi di volo. La disposizione riconosce che l'attività aeronautica espone il personale a rischi particolari, qualitativamente diversi da quelli del lavoro comune, che richiedono una tutela assicurativa specifica e non possono essere semplicemente ricondotti alla disciplina generale dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

La ratio è quella di garantire al lavoratore o ai suoi aventi diritto una copertura economica adeguata in caso di infortunio o morte durante il servizio di volo, distribuendo il rischio assicurativo sull'esercente che trae profitto dall'attività e che organizza il servizio di volo. L'obbligo di assicurazione è funzionale anche all'esercente stesso: la stipulazione della polizza lo esonera dalla responsabilità civile per infortuni di volo nei casi previsti dalla legge.

L'ambito soggettivo: personale abituale e occasionale

La norma estende l'obbligo assicurativo sia al personale navigante abitualmente addetto al servizio di volo — ossia coloro che svolgono il servizio di bordo come attività principale e continuativa — sia a quello occasionalmente addetto. La seconda categoria comprende chi presta servizio a bordo in modo saltuario, temporaneo o straordinario, senza che ciò costituisca la propria occupazione principale.

L'estensione al personale occasionale è particolarmente significativa: garantisce che anche i lavoratori con un legame meno stabile con il servizio aeronautico siano coperti dalla protezione assicurativa. La qualificazione di «personale navigante» ai fini della norma deve essere intesa in senso funzionale: rileva lo svolgimento effettivo del servizio di bordo, indipendentemente dalla qualifica formale o dalla stabilità del rapporto.

La fonte regolatrice: norme corporative e loro successori

L'articolo 935 rinvia alle norme corporative per la determinazione delle modalità e dei limiti dell'assicurazione. Con la caduta dell'ordinamento corporativo, questa funzione regolatrice è stata assorbita in primo luogo dalla normativa speciale in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e in secondo luogo dai contratti collettivi nazionali del settore aeronautico, che definiscono i massimali, le condizioni e le modalità operative delle coperture assicurative per il personale di volo.

Sul piano normativo, va considerata l'evoluzione del sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, gestito dall'INAIL, che si applica anche al personale aeronautico. L'INAIL assicura il personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: la copertura INAIL si sovrappone e si coordina con l'assicurazione specifica per i rischi di volo prevista dall'articolo 935.

L'effetto esonerativi della responsabilità

Il secondo capoverso dell'articolo 935 stabilisce che l'assicurazione esonera l'esercente dalla responsabilità per gli infortuni di volo del personale, nei casi previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro. Si tratta del medesimo meccanismo previsto dall'art. 10 del T.U. n. 1124/1965 (oggi sostituito dal D.Lgs. n. 38/2000 e dal T.U. INAIL) per il rapporto generale tra assicurazione obbligatoria INAIL e responsabilità del datore di lavoro.

In linea generale, l'assicurazione obbligatoria esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni del lavoratore nei casi di dolo o colpa generica, mentre rimane la responsabilità in caso di dolo o colpa grave. L'effetto esonerativi non è quindi assoluto: l'esercente che abbia causato l'infortunio con comportamento doloso o gravemente colposo risponde personalmente, al di là della copertura assicurativa.

I rischi diversi da quelli di volo

Il terzo capoverso precisa che per i rischi diversi da quelli di volo — ad esempio gli infortuni che il personale subisce nelle fasi di preparazione del volo, negli spazi aeroportuali, durante le operazioni di imbarco e sbarco — si applicano le «disposizioni delle leggi speciali». Queste ultime coincidono con la normativa generale in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro: il T.U. INAIL e le norme correlate, che disciplinano la tutela assicurativa per tutti i lavoratori dipendenti, incluso il personale aeronautico per le attività non strettamente legate al volo.

La distinzione tra rischi di volo e rischi diversi non è sempre agevole nella pratica: la giurisprudenza ha sviluppato criteri per delimitare il perimetro della «attività di volo» ai fini assicurativi, tenendo conto del nesso causale tra l'evento lesivo e lo svolgimento del servizio aeronautico.

Casi pratici

Caso 1: Infortunio durante il volo: esonero dalla responsabilità civile

Tizio, copilota, subisce un infortunio durante una manovra di emergenza a bordo. L'esercente ha correttamente stipulato la polizza assicurativa contro i rischi di volo: l'assicurazione copre il danno e l'esercente è esonerato dalla responsabilità civile nei limiti previsti dalla normativa sull'assicurazione obbligatoria, salvo il caso di sua colpa grave o dolo.

Caso 2: Personale occasionale: copertura assicurativa

Caio è un istruttore che presta servizio occasionalmente come supervisore di volo su aeromobili dell'esercente. Durante un volo di addestramento subisce un infortunio: l'art. 935 impone all'esercente di aver coperto anche Caio, personale navigante occasionale, con la polizza contro i rischi di volo.

Caso 3: Infortunio fuori dal volo: disciplina applicabile

Sempronio, assistente di volo, scivola e si frattura un polso durante le operazioni di carico bagagli a terra prima dell'imbarco. L'infortunio non è qualificabile come 'rischio di volo' in senso stretto: si applica la normativa INAIL sugli infortuni sul lavoro in generale, non la specifica copertura per i rischi di volo di cui all'art. 935.

Domande frequenti

L'esercente è obbligato ad assicurare contro i rischi di volo tutto il personale navigante?

Sì. L'art. 935 del Codice della navigazione impone all'esercente l'obbligo di assicurare sia il personale navigante abituale che quello occasionalmente addetto al servizio di volo, senza distinzioni legate alla stabilità o continuità del rapporto.

Se l'esercente stipula l'assicurazione, è sempre esonerato dalla responsabilità per infortuni del personale?

No. L'esonero dalla responsabilità civile opera nei casi previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria, ma non si estende alle ipotesi di dolo o colpa grave dell'esercente, che rimangono fonte di responsabilità personale anche in presenza della copertura assicurativa.

Quali norme regolano l'assicurazione per i rischi diversi da quelli di volo?

Per i rischi non strettamente connessi al volo si applicano le leggi speciali in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, oggi rappresentate dal Testo Unico INAIL e dalla normativa correlata, che coprono tutti i lavoratori dipendenti incluso il personale aeronautico.

Chi determina le modalità e i limiti della polizza assicurativa per i rischi di volo?

Originariamente le norme corporative; oggi questa funzione è esercitata dalla normativa speciale di settore e dai contratti collettivi nazionali del trasporto aereo, che definiscono massimali, condizioni e modalità operative della copertura assicurativa per il personale navigante.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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