In sintesi
- Gli effetti della chiamata alle armi del lavoratore aeronautico sul contratto di lavoro sono regolati da leggi speciali, norme corporative o usi.
- La norma rinvia a fonti esterne per la disciplina del trattamento economico spettante al lavoratore durante il servizio militare.
- La gerarchia delle fonti vede le leggi speciali al primo posto, seguite dalle norme corporative e dagli usi in via suppletiva.
- Il contratto di lavoro non si risolve automaticamente per effetto della chiamata alle armi: la sorte del rapporto dipende dalle norme richiamate.
- La disposizione riflette l'impostazione del codice del 1942, che ammetteva le norme corporative come fonte regolatrice del lavoro.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 933 Codice della Navigazione — Effetti della chiamata o del richiamo alle armi
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi del lavoratore sul contratto di lavoro, e il trattamento spettante in questi casi al lavoratore sono determinati da leggi speciali, dalle norme corporative, o in mancanza dagli usi.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Contesto storico e sistematico
L'articolo 933 del Codice della navigazione disciplina le conseguenze che la chiamata o il richiamo alle armi del lavoratore aeronautico producono sul contratto di lavoro a bordo. La norma si colloca in un contesto storico preciso: il Codice della navigazione è stato promulgato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, in pieno periodo bellico, quando la chiamata alle armi e il richiamo dei riservisti erano eventi frequenti e con impatto diretto sul mercato del lavoro.
La disposizione rispecchia la struttura normativa dell'epoca, che prevedeva le norme corporative come fonte privilegiata di regolazione del rapporto di lavoro. Con la caduta del regime corporativo e la successiva abolizione delle organizzazioni sindacali corporative dopo la seconda guerra mondiale, le «norme corporative» hanno perduto ogni rilevanza pratica. Restano applicabili, in via di principio, le leggi speciali e, in via suppletiva, gli usi.
Il meccanismo del rinvio normativo
La norma adotta una tecnica legislativa di rinvio a fonti esterne, senza disciplinare direttamente né gli effetti sul contratto né il trattamento economico del lavoratore in congedo militare. Questa scelta riflette la consapevolezza del legislatore che la materia richiedeva una disciplina specifica, più dettagliata e mutevole nel tempo rispetto a quanto fosse possibile codificare in un testo stabile.
La gerarchia delle fonti richiamate è la seguente: le leggi speciali prevalgono su tutto e disciplinano anzitutto gli effetti sulla continuità del rapporto di lavoro; le norme corporative intervengono in via sussidiaria, ora sostituite dai contratti collettivi di lavoro; gli usi operano in via di chiusura, quando nessuna delle fonti precedenti offra una disciplina applicabile.
La legislazione speciale vigente sul servizio militare
Nella vigenza attuale, la materia è regolata principalmente dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare). Per il personale dipendente in caso di richiamo alle armi, trovano applicazione le disposizioni della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni, che garantiscono la conservazione del posto di lavoro durante il servizio militare obbligatorio o il richiamo.
Il principio generale che emerge dalla legislazione speciale è quello della sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo di servizio militare: il contratto non si risolve, ma rimane quiescente per tutta la durata del servizio. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e, al termine del servizio, al reintegro nelle medesime mansioni. Il trattamento economico durante il servizio militare è a carico dell'amministrazione militare, non del datore di lavoro, salvo integrazione prevista dai contratti collettivi.
I contratti collettivi come successori delle norme corporative
Le «norme corporative» richiamate dall'articolo 933 sono oggi funzionalmente sostituite dai contratti collettivi di lavoro del settore aeronautico. I principali contratti collettivi nazionali applicabili al personale navigante (CCNL del trasporto aereo) contengono clausole specifiche sugli effetti del servizio militare, che regolano aspetti come: il conteggio del periodo di leva ai fini dell'anzianità, l'erogazione di eventuali integrazioni economiche, il trattamento previdenziale, il diritto al reintegro nelle mansioni di precedente assegnazione.
In assenza di clausole collettive specifiche, trovano applicazione residuale gli usi aziendali e le prassi consolidate nel settore, che nel tempo hanno integrato la disciplina legale di base.
Profili pratici contemporanei
Nell'attuale contesto, la norma ha acquisito rilevanza soprattutto per il personale militare con contratto di lavoro nel settore aeronautico civile e per i casi di richiamo alle armi di riservisti. L'abolizione del servizio militare obbligatorio (sospeso con la legge n. 226/2004) ha ridotto significativamente la casistica pratica. Tuttavia, i richiami in servizio di personale della riserva selezionata — previsti per esigenze operative delle forze armate — continuano a determinare l'applicazione della disciplina richiamata dall'articolo 933.
Casi pratici
Caso 1: Richiamo alle armi di un pilota riservista
Tizio, pilota commerciale e riservista, riceve un ordine di richiamo in servizio per esigenze operative delle forze armate. Il suo contratto di lavoro con la compagnia aerea si sospende per la durata del richiamo: al termine del servizio, Tizio ha diritto al reintegro nelle proprie mansioni ai sensi della legislazione speciale richiamata dall'art. 933.
Caso 2: Trattamento economico durante il servizio: integrazione contrattuale
Caio, assistente di volo, viene richiamato alle armi per un periodo di tre mesi. Il CCNL del settore aeronautico applicabile prevede che l'azienda integri la paga militare fino a raggiungere il 70% della retribuzione netta. Caio riceve quindi sia la retribuzione militare che l'integrazione aziendale per l'intera durata del richiamo.
Caso 3: Conteggio del periodo militare ai fini dell'anzianità
Sempronio, membro dell'equipaggio con dieci anni di servizio, viene richiamato per sei mesi. Al termine del richiamo chiede che il periodo militare sia conteggiato ai fini dell'anzianità aziendale: il CCNL applicabile prevede tale diritto, e l'azienda è tenuta a riconoscere il periodo di richiamo come equivalente al servizio effettivo ai fini del calcolo del TFR e degli scatti di anzianità.
Domande frequenti
Cosa succede al contratto di lavoro del personale navigante richiamato alle armi?
Il contratto di lavoro si sospende per la durata del servizio militare. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e al reintegro al termine del servizio, secondo la legislazione speciale vigente richiamata dall'art. 933 del Codice della navigazione.
Chi paga il lavoratore durante il richiamo militare?
Il trattamento economico durante il servizio è a carico dell'amministrazione militare. I contratti collettivi del settore aeronautico possono prevedere integrazioni a carico del datore di lavoro per garantire un trattamento economico vicino a quello ordinario.
Le norme corporative richiamate dall'art. 933 sono ancora applicabili?
No, le norme corporative sono state abolite dopo la caduta del regime fascista. La loro funzione è oggi svolta dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore aeronautico, che regolano gli aspetti del trattamento durante il servizio militare non coperti dalla legge speciale.
Il periodo di richiamo alle armi conta ai fini dell'anzianità lavorativa?
Dipende dalla disciplina del contratto collettivo applicabile e dalla legislazione speciale. In linea generale, la legislazione tutela il lavoratore richiamato e i contratti collettivi del settore spesso prevedono il computo del periodo militare ai fini dell'anzianità e del TFR.
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