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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il coniuge e i figli dell'assicurato sono beneficiari di diritto dell'assicurazione prevista dall'art. 935, in caso di morte dell'assicurato.
  • L'assicurato può designare in polizza un beneficiario volontario per un terzo della somma se ha figli o coniuge e figli, per la metà se ha solo il coniuge.
  • Il sopravvenire di matrimonio o di figli dopo la designazione riduce automaticamente la quota del beneficiario designato.
  • L'indennità spettante al coniuge e ai figli è ripartita tra loro in parti uguali.
  • La norma bilancia l'autonomia dispositiva dell'assicurato con la tutela delle aspettative dei familiari più prossimi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 936 Codice della Navigazione — Diritti del beneficiario

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il coniuge e i figli dell'assicurato sono beneficiari di diritto dell'assicurazione, di cui all'articolo precedente, nel caso di morte dell'assicurato. Tuttavia, all'atto della stipulazione della polizza o successivamente, l'assicurato può designare un beneficiario per un terzo della somma assicurata, se ha figli o coniuge e figli, e per una metà, se ha soltanto il coniuge. In caso di successivo matrimonio ovvero di sopravvenienza di figli, i diritti del beneficiario designato in polizza si riducono alle quote indicate nel precedente comma. La ripartizione fra il coniuge e i figli della indennità di assicurazione loro riservata è fatta in patti uguali.

Commento

Struttura della norma e suo inquadramento

L'articolo 936 del Codice della navigazione disciplina i diritti dei beneficiari dell'assicurazione obbligatoria stipulata dall'esercente ai sensi dell'articolo 935. La disposizione regola in dettaglio la distribuzione della somma assicurata in caso di morte dell'assicurato, distinguendo tra i beneficiari «di diritto» — il coniuge e i figli — e il beneficiario «designato in polizza», al quale può essere riservata solo una quota limitata della somma.

La norma si inserisce nella disciplina speciale dell'assicurazione sulla vita connessa al lavoro aeronautico, e si discosta in parte dai principi generali del contratto di assicurazione sulla vita del codice civile (artt. 1920 ss. c.c.), introducendo limitazioni all'autonomia dispositiva dell'assicurato a protezione dei familiari.

I beneficiari di diritto: coniuge e figli

Il primo capoverso dell'articolo 936 stabilisce che il coniuge e i figli dell'assicurato sono beneficiari di diritto dell'assicurazione prevista dall'articolo precedente, nel caso di morte dell'assicurato. La qualifica di «beneficiario di diritto» significa che il diritto alla prestazione assicurativa sorge automaticamente, per effetto della legge, senza necessità di una specifica designazione in polizza. È sufficiente che al momento del sinistro il lavoratore abbia un coniuge e/o figli perché questi acquistino il diritto all'indennità.

Il riferimento al «coniuge» va inteso come il coniuge legalmente riconosciuto al momento della morte. Le questioni relative all'applicabilità della norma alle unioni civili e alle convivenze di fatto sono risolte dalla legge n. 76/2016, che equipara le parti dell'unione civile ai coniugi ai fini delle disposizioni di legge in materia previdenziale e assicurativa.

I «figli» comprende i figli legittimi, i figli naturali riconosciuti e i figli adottivi, in conformità con i principi di eguaglianza tra figli affermatisi con la riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975 e, da ultimo, il D.Lgs. n. 154/2013 che ha eliminato la distinzione tra figli legittimi e naturali).

La designazione volontaria del beneficiario

Il secondo capoverso introduce la possibilità per l'assicurato di designare un beneficiario, al di là dei familiari che beneficiano automaticamente dell'assicurazione. Tale designazione può avvenire al momento della stipulazione della polizza o successivamente, mediante comunicazione all'assicuratore.

Tuttavia, la quota disponibile per la designazione volontaria è rigidamente limitata dalla norma, in funzione della situazione familiare dell'assicurato:

- Se l'assicurato ha solo il coniuge (senza figli), può designare un beneficiario per una metà della somma assicurata; l'altra metà spetta di diritto al coniuge.

- Se l'assicurato ha figli, o coniuge e figli, può designare un beneficiario per un terzo della somma; i restanti due terzi spettano di diritto al coniuge e ai figli.

- Se l'assicurato non ha né coniuge né figli, la norma non pone limiti alla designazione volontaria (in questo caso non vi sono beneficiari di diritto da tutelare).

La ratio di questo sistema è evidente: i familiari più prossimi — coniuge e figli — devono poter contare su una quota garantita dell'indennità assicurativa, che non può essere depauperata dalla libera designazione dell'assicurato. La norma bilancia l'autonomia dell'assicurato nella scelta dei beneficiari con la funzione previdenziale e familiare dell'assicurazione.

Gli effetti del sopravvenire di matrimonio o di figli

Il terzo capoverso disciplina le conseguenze del sopravvenire, dopo la designazione del beneficiario, di un matrimonio o di figli. In tali ipotesi, i diritti del beneficiario designato «si riducono alle quote indicate nel precedente comma».

Il meccanismo è automatico: non è necessaria una nuova comunicazione dell'assicurato, né la revoca della designazione precedente. La quota del beneficiario designato si riduce di diritto al sopravvenire degli eventi previsti dalla norma. Così, se al momento della designazione l'assicurato non aveva né coniuge né figli e aveva designato un beneficiario per l'intera somma, la successiva stipulazione del matrimonio riduce automaticamente la quota del beneficiario designato alla metà; il sopravvenire di figli la riduce ulteriormente a un terzo.

La finalità di questa disposizione è garantire che i familiari acquisiti successivamente alla designazione non siano pregiudicati da scelte compiute in un momento in cui l'assicurato non aveva ancora obblighi familiari da tutelare.

La ripartizione dell'indennità tra coniuge e figli

Il quarto e ultimo capoverso disciplina la ripartizione interna della quota riservata al coniuge e ai figli: essa viene fatta «in parti uguali». Questa scelta normativa esclude criteri proporzionali legati all'età, al numero o alle esigenze dei singoli familiari, optando per una distribuzione egualitaria semplice da calcolare e da applicare.

La regola delle parti uguali opera sulla quota riservata ai beneficiari di diritto, indipendentemente dal numero dei figli e dalla presenza o assenza del coniuge. Se l'assicurato aveva un coniuge e tre figli, ciascuno dei quattro beneficiari di diritto riceve una quota uguale della somma loro spettante.

Profili di coordinamento con il diritto delle assicurazioni

La disciplina speciale dell'articolo 936 prevale sulle norme generali del codice civile in materia di designazione dei beneficiari dell'assicurazione sulla vita (art. 1920 c.c.), in quanto norma speciale del Codice della navigazione. Il beneficiario designato acquista un diritto diretto verso l'assicuratore ai sensi dell'art. 1920, c. 3, c.c.; la norma speciale dell'art. 936 limita quantitativamente tale diritto a protezione dei familiari.

Casi pratici

Caso 1: Decesso del lavoratore con coniuge e figli: ripartizione dell'indennità

Tizio, comandante deceduto in un incidente di volo, lascia il coniuge e due figli. La somma assicurata spetta per due terzi al coniuge e ai figli in parti uguali — ossia un terzo ciascuno — mentre solo un terzo poteva essere destinato a un eventuale beneficiario designato in polizza.

Caso 2: Riduzione automatica della quota del beneficiario designato

Caio, all'epoca celibe e senza figli, aveva designato il fratello Sempronio come beneficiario dell'intera somma assicurata. Dopo due anni sposa Caia e hanno un figlio: la quota di Sempronio si riduce automaticamente a un terzo, senza necessità di revocare la precedente designazione. Al decesso di Caio, Caia e il figlio ricevono i restanti due terzi in parti uguali.

Caso 3: Assicurato con solo coniuge: quota disponibile per designazione

Sempronio, privo di figli, vuole destinare metà dell'indennità assicurativa a un ente benefico. L'art. 936 gli consente di farlo: avendo solo il coniuge, può designare un beneficiario esterno per la metà della somma, riservando all'altro metà al coniuge come beneficiario di diritto.

Domande frequenti

Chi sono i beneficiari di diritto dell'assicurazione obbligatoria del personale navigante?

Il coniuge e i figli dell'assicurato sono beneficiari di diritto ai sensi dell'art. 936. Il loro diritto nasce automaticamente dalla legge, senza necessità di designazione in polizza, e si attiva al momento della morte dell'assicurato.

Fino a che quota l'assicurato può designare liberamente un beneficiario?

Se ha solo il coniuge, può designare un beneficiario per la metà della somma assicurata. Se ha figli o coniuge e figli, solo per un terzo. Se non ha né coniuge né figli, non vi sono limitazioni derivanti dall'art. 936.

Cosa succede alla designazione del beneficiario se l'assicurato si sposa dopo averla effettuata?

La quota del beneficiario designato si riduce automaticamente alla metà (se l'assicurato aveva solo il coniuge) o a un terzo (se sopravvengono anche figli), senza necessità di revocare la designazione. La riduzione opera di diritto per effetto della legge.

Come viene divisa l'indennità tra coniuge e figli?

In parti uguali. La norma stabilisce una ripartizione egualitaria tra tutti i beneficiari di diritto (coniuge e figli), indipendentemente dal loro numero o dalla loro età, senza criteri proporzionali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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