Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 937 Codice della Navigazione – Prescrizione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto. La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi presunti del lavoratore ed agli altri aventi diritto, in caso di perdita presunta dell'aeromobile, decorre dalla data di cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 937 del Codice della navigazione disciplina la prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di lavoro del personale di volo, inserendosi nel quadro della normativa speciale che il codice riserva ai rapporti di lavoro aeronautico. La scelta di un termine biennale - inferiore a quello decennale di diritto comune previsto dall'articolo 2946 del codice civile - risponde alla logica di certezza propria del diritto della navigazione, dove la circolazione dei crediti e la stabilizzazione dei rapporti patrimoniali tra armatore (o esercente) e personale devono avvenire in tempi ragionevoli, compatibili con la dinamicità dell'impresa aeronautica.
Il termine biennale e il dies a quo ordinario
Per i diritti dei lavoratori in servizio, il termine di due anni decorre dallo sbarco nel luogo di assunzione, avvenuto dopo la cessazione o la risoluzione del contratto. Il riferimento al luogo di assunzione è significativo: il personale di volo svolge la propria attività su rotte internazionali e può trovarsi fisicamente all'estero alla data di scioglimento del rapporto; la norma evita che il termine inizi a decorrere in circostanze di fatto sfavorevoli all'esercizio del diritto, attendendo che il lavoratore abbia fatto ritorno nel proprio luogo di riferimento contrattuale. Solo da quel momento il lavoratore è concretamente in grado di valutare le proprie pretese e di agire in giudizio senza ostacoli pratici.
Il regime speciale per la perdita presunta dell'aeromobile
Il secondo comma introduce una disciplina ad hoc per l'ipotesi di perdita presunta dell'aeromobile, evento previsto dagli articoli 880 e seguenti del Codice della navigazione. Quando l'aeromobile è dichiarato perduto e cancellato dal registro aeronautico nazionale, i diritti degli eredi presunti del lavoratore scomparso e degli altri aventi causa (ad esempio, beneficiari di assicurazioni collettive, cessionari di crediti retributivi) iniziano a prescriversi non già dalla data dello sbarco - impossibile in questo scenario - bensì dalla data di cancellazione dell'aeromobile dal registro. Tale data costituisce un punto di riferimento oggettivo e certo, idoneo a consentire la pubblicità legale dell'evento e a informare i soggetti interessati della necessità di attivare le proprie pretese.
Rapporti con la disciplina civilistica della prescrizione
La prescrizione ex articolo 937 è soggetta alle cause generali di sospensione e interruzione previste dagli articoli 2941 e seguenti del codice civile, salvo che norme speciali del Codice della navigazione non deroghino espressamente a tali disposizioni. In materia aeronautica, va segnalato che la Convenzione di Montréal del 28 maggio 1999 - resa esecutiva in Italia con la legge 10 gennaio 2004, n. 12 - prevede all'articolo 35 un termine di decadenza biennale per le azioni di risarcimento verso il vettore per danni a passeggeri e merci; tale termine non concerne tuttavia il rapporto di lavoro interno e non interferisce con l'articolo 937, che rimane norma di diritto interno applicabile ai soli contratti di lavoro del personale di volo.
Profili pratici e tutela del lavoratore
Dal punto di vista operativo, il lavoratore che intende azionare crediti retributivi, differenze sulle indennità di volo, compensi per lavoro straordinario o altri diritti nascenti dal contratto deve verificare con attenzione la data del proprio sbarco nel luogo di assunzione, poiché da quel giorno decorre il biennio prescrizionale. È opportuno che i crediti siano azionati - anche mediante atto stragiudiziale di messa in mora, che interrompe la prescrizione ai sensi dell'articolo 2943 c.c. - prima della scadenza del termine. Per gli aventi causa in caso di perdita presunta, la cancellazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale costituisce invece il momento a partire dal quale occorre attivarsi, tenendo presente che la procedura di dichiarazione di morte presunta del personale imbarcato può richiedere tempi aggiuntivi che si sovrappongono, senza però sospendere automaticamente il termine di prescrizione.
Casi pratici
Caso 1: Tizio rivendica differenze retributive dopo il rientro
Tizio, pilota di linea assunto da una compagnia italiana, cessa il servizio il 15 marzo 2024 e sbarca nel luogo di assunzione (Roma) il 20 marzo 2024. Il termine biennale di prescrizione per i suoi crediti retributivi decorre dal 20 marzo 2024 e scade il 20 marzo 2026: Tizio deve agire o interrompere la prescrizione entro quella data.
Caso 2: Caio tutela i propri diritti dopo la scomparsa dell'aeromobile
Caio è erede del copilota di un aeromobile scomparso sui cui si apre la procedura di perdita presunta. L'aeromobile viene cancellato dal registro aeronautico nazionale il 1° giugno 2024: da quella data inizia a decorrere il biennio entro cui Caio deve far valere i diritti ereditari derivanti dal contratto di lavoro del de cuius.
Caso 3: Sempronio non rientra tempestivamente nel luogo di assunzione
Sempronio, assistente di volo, rimane all'estero per ragioni personali tre mesi dopo la risoluzione del contratto. Il termine biennale non decorre dalla data di risoluzione contrattuale, ma dallo sbarco effettivo nel luogo di assunzione: Sempronio ha quindi ancora due anni da quel momento per azionare i propri crediti, a prescindere dalla data di scioglimento del rapporto.
Domande frequenti
Quanto dura la prescrizione dei diritti del personale di volo?
Due anni, ai sensi dell'articolo 937 del Codice della navigazione, in deroga al termine decennale di diritto comune.
Da quando decorre il termine di prescrizione per il lavoratore?
Dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o risoluzione del contratto, non dalla mera data di scioglimento del rapporto.
Cosa accade se l'aeromobile è dichiarato perduto?
Per gli eredi presunti del lavoratore e gli altri aventi causa, la prescrizione decorre dalla data di cancellazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale.
Un atto stragiudiziale interrompe la prescrizione?
Sì, la messa in mora scritta o qualsiasi atto di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 2943 c.c. interrompe il termine biennale, con conseguente inizio di un nuovo periodo di due anni.
La Convenzione di Montréal incide sulla prescrizione dei crediti di lavoro del personale di volo?
No: il termine biennale della Convenzione di Montréal riguarda le azioni risarcitorie verso il vettore per danni a passeggeri e merci, non i crediti retributivi del personale di volo, che restano disciplinati dall'articolo 937 del Codice della navigazione.