Autore: Andrea Marton

  • Art. 115 D.Lgs. 259/2003 – Obblighi

    Art. 115 D.Lgs. 259/2003 – Obblighi

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell’interesse della collettività o per l’adeguamento all’ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all’adattamento delle apparecchiature nonché al cambio delle frequenze.

    2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale, nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.

    3. Ai fini dell’installazione o dell’esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l’interessato è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell’Ente nazionale per l’aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 77 GDPR – Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo

    Articolo 77 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 921 Codice della Navigazione – Indennità nei caso di perdita presunta dell’aeromobile

    Art. 921 Codice della Navigazione – Indennità nei caso di perdita presunta dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il contratto di lavoro è considerato risolto ai sensi dell'articolo 915, è dovuta una indennità nella misura stabilita dalle norme corporative o, in mancanza, pari a due mensilità della retribuzione. L'indennità è attribuita alle persone indicate nel primo comma dell'articolo 936, e ripartita fra di esse in parti eguali; in mancanza delle persone predette, l'indennità è devoluta alla cassa nazionale di previdenza per la personale aeronautico .

  • Art. 126-bis RD 12/1941

    Art. 126-bis RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 272 DPR 495/1992 – Sedile per il conducente delle trattrici agricole

    Art. 272 DPR 495/1992 – Sedile per il conducente delle trattrici agricole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il sedile per il conducente delle trattrici agricole a ruote con pneumatici deve corrispondere alle prescrizioni dell'allegato 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti. Nota all'art. 272: – Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 209.

  • Art. 8 D.Lgs. 22/2015 – Incentivo all’autoimprenditorialità

    Art. 8 D.Lgs. 22/2015 – Incentivo all’autoimprenditorialità

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata… dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

    2. L’erogazione anticipata… della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all’Assegno per il nucleo familiare.

    3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione… della NASpI deve presentare all’INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. 3-bis. L’erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70 per cento dell’intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata di cui all’articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3 del presente articolo, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità.

    4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

  • Art. 882 Codice della Navigazione – Mansioni del caposcalo

    Art. 882 Codice della Navigazione – Mansioni del caposcalo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il caposcalo cura la compilazione dei documenti doganali e sanitari, e dell'elenco del passeggeri, nonché degli altri documenti indicati dal regolamento; cura altresì la tenuta dei libri dell'aeromobile, ad esclusione del giornale di rotta. Egli può, con comunicazione scritta, ordinare al comandante la sospensione della partenza dell'aeromobile; in caso di sovraccarico di questo, stabilisce quali siano i passeggeri e le cose che devono escludersi dall'imbarco, secondo le istruzioni dell'esercente. Del comandante dell'aeromobile

  • Art. 1302 Codice della Navigazione – Obbligo di assicurazione per danni a terzi sulla superficie

    Art. 1302 Codice della Navigazione – Obbligo di assicurazione per danni a terzi sulla superficie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La disposizione dell’articolo 772 entra in vigore il 1º gennaio 1943. Quando anteriormente a questa data, l’aeromobile non sia stato assicurato per danni a terzi sulla superficie, la responsabilità per tali danni è regolata a norma delle disposizioni fin’ora vigenti.

  • Art. 10 L. 104/1992 – Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità

    Art. 10 L. 104/1992 – Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità

    1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla scelta da parte dell’avente diritto, in via diretta o convenzionata, comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.

    2. Le strutture di cui al comma 1 devono essere prive di barriere architettoniche e con caratteristiche tali da consentire ai disabili una vita di relazione adeguata.

  • Art. 74 octies T.U.IVA: Disposizioni sulla riscossione e riparti

    Art. 74 octies T.U.IVA: Disposizioni sulla riscossione e riparti

    Art. 74 octies T.U.IVA – Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell’imposta

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Il versamento dell’imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 74-quinquies, comma 9, 74-sexies e 74-sexies.1, comma 14, e’ effettuato, senza la possibilita’ di avvalersi dell’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

    2. Ai fini di cui al comma 1, e’ autorizzata l’apertura di una nuova contabilita’ speciale presso la Banca d’Italia, intestata all’Agenzia delle entrate. Le somme affluite sulla predetta contabilita’ speciale, che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restano a disposizione dell’Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell’imposta incassata senza soluzione di continuita’.

    3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi’ stabilite le modalita’ di ripartizione dell’imposta di cui al medesimo comma, di contabilizzazione dell’imposta versata agli Stati membri di identificazione dai soggetti di cui all’articolo 74-septies, comma 1, in relazione ai servizi prestati nel territorio dello Stato, nonche’ di rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilita’ speciale.”

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  • Art. 274-septies D.Lgs. 209/2005 – (Prestazioni protette ammissibili)

    Art. 274-septies D.Lgs. 209/2005 – (Prestazioni protette ammissibili)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, fatto salvo quanto previsto al comma 3, liquida le prestazioni protette entro l'importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto.

    2. 2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1: a) le prestazioni protette a cui hanno diritto due o più soggetti come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattate come se di spettanza di un unico soggetto; b) se la prestazione protetta deve essere eseguita nei confronti di più soggetti, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo; c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti dell'avente diritto alla prestazione protetta nei confronti dell'impresa di assicurazione, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.

    3. Il limite di cui al comma 1 non opera con riferimento alle prestazioni protette relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), numeri 2), 3), 4) e 5).

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