Autore: Andrea Marton
-
Art. 50 D.Lgs. 36/2023 – Procedure per l’affidamento
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro. -
Art. 22 L. 241/1990 – Definizioni e principi in materia di accesso
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. -
Art. 51 D.Lgs. 196/2003 – Autorità di controllo nazionale
1. Il Garante per la protezione dei dati personali, di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, opera in piena indipendenza ed autonomia di giudizio e di valutazione. -
Art. 125 D.Lgs. 174/2016 – Deposito del ricorso
Art. 125 D.Lgs. 174/2016 – Deposito del ricorso
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il ricorso, con la relativa documentazione e con la prova delle avvenute notificazioni, è depositato nella segreteria delle sezioni riunite entro dieci giorni decorrenti dall’ultima notificazione, a pena di inammissibilità.
2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell’atto si perfeziona per il notificante.
3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l’impugnazione è inammissibile.
-
Art. 898 Codice della Navigazione – Assunzione all’estero di non iscritti o di stranieri
Art. 898 Codice della Navigazione – Assunzione all’estero di non iscritti o di stranieri
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
All'estero, in caso di necessità, l'autorità consolare può autorizzare che dell'equipaggio facciano parte, purché in possesso del prescritto titolo professionale di altro a questo corrispondente, persone non inscritte negli albi o nel registro, anche se cittadini stranieri, fino al ritorno dell'aeromobile nel primo aeroporto nazionale.
-
Art. 176 D.Lgs. 36/2023 – Concessioni
1. Il presente Libro disciplina i contratti di concessione di lavori, servizi e di partenariato pubblico-privato. -
Art. 261 D.Lgs. 209/2005 – Adempimenti finali
Art. 261 D.Lgs. 209/2005 – Adempimenti finali
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, all' IVASS , che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale.
2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino. L' IVASS può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254, commi 1 e 2.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto finale in conformità di quanto previsto dall'articolo 260.
5. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei modi stabiliti dall' IVASS per il successivo versamento agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 260, comma 4.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali relative alla cancellazione della società e al deposito dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi da 1 a 6 e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata all'esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 260, commi 3 e 4.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in corso. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 233, il comma 8 dell'articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7 dell'articolo 250.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 257, commi 2 e 3, i commissari sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.
-

Art. 6 ter T.U.IVA: Buono-corrispettivo monouso
Art. 6 ter T.U.IVA – Buono-corrispettivo monouso
In vigore dal 29/12/2018 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 141 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. Un buono-corrispettivo di cui all’articolo 6-bis si considera monouso se al momento della sua emissione e’ nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da’ diritto.
2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da’ diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.
3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso da’ diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, e’ rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
-
Art. 29 L. 300/1970 – Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali
Articolo abrogato / non più applicabile
Stato: Non abrogato: vigente. Body vuoto nel fetch Normattiva 2026-05-19.
Inquadramento: Articolo tuttora vigente che disciplina la fusione delle R.S.A. costituite dalle organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali. Stub pubblicato in attesa di recupero del testo ufficiale.
Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 29 originario.
-
Art. 914 Codice della Navigazione – Risoluzione di diritto del contratto
Art. 914 Codice della Navigazione – Risoluzione di diritto del contratto
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il contratto si risolve di diritto: 1) in caso di morte del lavoratore; 2) quando il lavoratore è cancellato dagli albi o dal registro, ovvero sospesa o interdetto dal titolo professionale o dall'esercizio della professione aeronautica; 3) in caso di revoca, da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela, del consenso all'iscrizione del minore degli anni diciotto nel registro di cui all'articolo 735; 4) in caso di ritiro della licenza del lavoratore prevista dal regolamento.
-
Art. 928 Codice della Navigazione – Rimpatrio a mezzo di imbarco su altro aeromobile
Art. 928 Codice della Navigazione – Rimpatrio a mezzo di imbarco su altro aeromobile
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
L'obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore può essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altro aeromobile, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'esercente le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio. Se la retribuzione, percepita dal lavoratore a bordo dell'aeromobile sul quale viene imbarcato, è inferiore alla indennità spettantegli ai sensi del secondo comma dell'articolo 925, l'esercente è tenuto a corrispondergli la differenza.