In sintesi
- Deroga all'obbligo di iscrizione: all'estero, in caso di necessità, l'autorità consolare italiana può autorizzare l'imbarco di persone non iscritte negli albi nazionali.
- Requisito del titolo equivalente: il soggetto autorizzato deve possedere un titolo professionale straniero corrispondente a quello richiesto dall'ordinamento italiano.
- Estensione agli stranieri: la deroga consente l'imbarco anche di cittadini stranieri, purché in possesso del titolo equivalente.
- Temporaneità dell'autorizzazione: l'imbarco è consentito solo fino al ritorno dell'aeromobile nel primo aeroporto nazionale, dopo di che cessa ogni deroga.
- Ruolo dell'autorità consolare: la valutazione della necessità e il rilascio dell'autorizzazione sono rimessi all'autorità consolare del luogo in cui si trova l'aeromobile.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 898 Codice della Navigazione — Assunzione all’estero di non iscritti o di stranieri
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
All'estero, in caso di necessità, l'autorità consolare può autorizzare che dell'equipaggio facciano parte, purché in possesso del prescritto titolo professionale di altro a questo corrispondente, persone non inscritte negli albi o nel registro, anche se cittadini stranieri, fino al ritorno dell'aeromobile nel primo aeroporto nazionale.
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Commento
Ratio della norma e raccordo con l'art. 897
L'art. 898 del Codice della navigazione introduce un'eccezione tassativa al principio generale sancito dall'art. 897, secondo cui l'equipaggio degli aeromobili nazionali deve essere interamente formato da iscritti negli albi o nel registro del personale di volo italiano. La ratio della deroga è pragmatica: in un contesto di navigazione aerea internazionale, può accadere che un aeromobile si trovi all'estero in una situazione di necessità — per esempio a causa dell'improvvisa indisponibilità di un membro dell'equipaggio per malattia, infortunio, decesso o altra causa di forza maggiore — senza che sia possibile reperire in tempi rapidi personale iscritto negli albi italiani. Il legislatore ha quindi previsto un meccanismo flessibile che consente di assicurare la continuità e la sicurezza della navigazione senza sacrificare le esigenze di qualificazione tecnica del personale.
Presupposti applicativi: la necessità e il titolo equivalente
La norma esige la coesistenza di due presupposti distinti. Il primo è la necessità: non una mera convenienza organizzativa o un risparmio di costo, ma una situazione eccezionale che rende concretamente impossibile o gravemente oneroso reperire personale iscritto negli albi italiani nel luogo in cui si trova l'aeromobile. Il secondo presupposto è il possesso, da parte del soggetto che si intende imbarcare, di un titolo professionale straniero corrispondente a quello richiesto dall'ordinamento italiano per la mansione da svolgere. La corrispondenza tra titoli deve essere valutata dall'autorità consolare, che verifica la comparabilità delle qualificazioni secondo le norme e le prassi del Paese emittente del titolo.
Il ruolo dell'autorità consolare
L'autorizzazione all'imbarco in deroga spetta all'autorità consolare italiana nel Paese estero in cui l'aeromobile si trova. Questa scelta del legislatore è coerente con la più ampia funzione di assistenza ai connazionali e alle imprese nazionali che il diritto internazionale privato e la legge consolare attribuiscono alle rappresentanze diplomatiche all'estero. L'ufficio consolare deve valutare la sussistenza della necessità e la corrispondenza dei titoli, svolgendo in sostanza una funzione omologa a quella degli uffici dell'ENAC in Italia. Non sono previste forme particolari per l'autorizzazione, ma la prassi consigliabile è il rilascio di un atto scritto che accompagni l'equipaggio per l'intero viaggio di ritorno e possa essere esibito in caso di controllo.
Ambito temporale: fino al primo aeroporto nazionale
La deroga ha una durata strettamente limitata nel tempo: essa permette l'imbarco del soggetto non iscritto (o straniero) fino al ritorno dell'aeromobile nel primo aeroporto nazionale. Una volta atterrato in Italia, l'autorizzazione cessa automaticamente e il componente dell'equipaggio non iscritto non può continuare a prestare servizio a bordo senza soddisfare i requisiti ordinari dell'art. 897. Il riferimento al «primo aeroporto nazionale» indica il punto di rientro nel territorio italiano, e non necessariamente lo scalo di destinazione finale: se l'aeromobile fa tappa in più aeroporti italiani, l'autorizzazione consolare esaurisce i propri effetti già al momento del primo atterraggio in Italia.
Coordinamento con la normativa EASA e internazionale
Il meccanismo dell'art. 898 si affianca, senza sostituirsi, alle procedure di convalida delle licenze straniere previste dal diritto europeo e dalla Convenzione di Chicago del 1944. In ambito EASA, il Reg. UE 1178/2011 prevede specifiche procedure di riconoscimento e conversione delle licenze di Paesi terzi, che offrono una via ordinaria per l'impiego di personale non comunitario. L'art. 898 rappresenta invece uno strumento emergenziale, attivabile quando la via ordinaria non è praticabile nei tempi richiesti dalla situazione di necessità. Nei rapporti bilaterali, alcune convenzioni di navigazione aerea concluse dall'Italia con Paesi terzi prevedono procedure accelerate di mutuo riconoscimento dei titoli, che possono interagire con la disciplina codicistica.
Casi pratici
Caso 1: Malore del copilota durante uno scalo all'estero
Durante uno scalo tecnico a Bangkok, il copilota di un aeromobile nazionale è ricoverato d'urgenza in ospedale e non è in grado di continuare il viaggio. Il comandante Tizio, non riuscendo a reperire un copilota iscritto agli albi italiani, contatta il consolato italiano che, accertata la necessità e la titolarità di una licenza di pilota commerciale locale in capo a Caio — corrispondente al titolo italiano — rilascia l'autorizzazione ex art. 898, consentendo a Caio di imbarcarsi fino al rientro a Fiumicino.
Caso 2: Impiego temporaneo di un cittadino straniero
Un aeromobile nazionale si trova a Lagos e deve completare il volo di ritorno; l'unico meccanico di bordo disponibile è Sempronio, cittadino nigeriano in possesso di un certificato di ingegneria di volo riconosciuto dall'autorità aeronautica locale, con requisiti corrispondenti a quelli italiani. L'autorità consolare italiana verifica la corrispondenza del titolo e autorizza l'imbarco di Sempronio ai sensi dell'art. 898, con efficacia fino al primo atterraggio in territorio italiano.
Caso 3: Cessazione dell'autorizzazione all'arrivo in Italia
Caio è stato autorizzato dal consolato italiano a Parigi a imbarcarsi come assistente di volo su un aeromobile nazionale per il volo di ritorno a Milano Malpensa. Atterrato a Malpensa, Caio non può continuare a prestare servizio su alcun volo successivo, poiché l'autorizzazione consolare è esaurita con il primo atterraggio nel territorio nazionale; per proseguire l'attività deve regolarizzare la propria posizione secondo l'ordinaria procedura di iscrizione agli albi italiani.
Domande frequenti
Quando è possibile imbarcare personale non iscritto agli albi italiani su un aeromobile nazionale?
Solo all'estero, in caso di necessità e previa autorizzazione dell'autorità consolare italiana, a condizione che il soggetto possegga un titolo professionale straniero corrispondente a quello italiano richiesto per la mansione.
Anche i cittadini stranieri possono essere autorizzati a far parte dell'equipaggio?
Sì. L'art. 898 non distingue tra cittadini italiani non iscritti e cittadini stranieri: entrambi possono essere autorizzati dall'autorità consolare, purché in possesso del titolo professionale equivalente.
Fino a quando dura l'autorizzazione consolare?
L'autorizzazione cessa automaticamente al ritorno dell'aeromobile nel primo aeroporto nazionale. Non può essere prorogata per voli successivi effettuati in Italia.
Chi valuta la corrispondenza tra il titolo straniero e quello italiano?
La valutazione spetta all'autorità consolare italiana nel Paese in cui si trova l'aeromobile, che verifica la comparabilità delle qualificazioni del candidato con quelle richieste dall'ordinamento italiano.
Una semplice difficoltà organizzativa giustifica il ricorso all'art. 898?
No. La norma richiede una vera e propria necessità di carattere eccezionale, non una mera convenienza economica o operativa. L'impossibilità o la grave difficoltà concreta di reperire personale iscritto agli albi italiani nel luogo e nel tempo disponibile è il presupposto necessario.
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