Autore: Andrea Marton

  • Art. 72 Codice Civile: Successione a cui sarebbe chiamata la

    Art. 72 Codice Civile: Successione a cui sarebbe chiamata la

    Art. 72 c.c. – Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando s’apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all’inventario dei beni.

  • CCNL Terziario Confesercenti: scatti di anzianita’, tredicesima e quattordicesima

    CCNL Terziario Confesercenti

    In sintesi

    Il CCNL Terziario Confesercenti prevede scatti di anzianita’ maturati ogni tre anni di servizio continuativo, fino a un massimo di cinque scatti per livello. La tredicesima mensilita’ viene erogata entro il 20 dicembre e la quattordicesima entro il 1° luglio di ogni anno. Entrambe le mensilita’ aggiuntive si maturano per dodicesimi in proporzione al servizio prestato nell’anno di riferimento.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
    Vigenza
    Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
    Platea
    ~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

    Tabella riepilogativa

    Scatti di anzianita’ indicativi per livello – CCNL Terziario Confesercenti
    Livello Importo per scatto (indicativo) Massimo (5 scatti)
    Quadro ~ 30 €/mese ~ 150 €/mese
    ~ 26 €/mese ~ 130 €/mese
    ~ 23 €/mese ~ 115 €/mese
    ~ 20 €/mese ~ 100 €/mese
    ~ 18 €/mese ~ 90 €/mese
    ~ 16 €/mese ~ 80 €/mese
    ~ 15 €/mese ~ 75 €/mese
    ~ 14 €/mese ~ 70 €/mese

    Importi indicativi. Gli scatti si sommano al minimo tabellare e si computano nella base di calcolo di tredicesima, quattordicesima e TFR. Verificare il valore esatto sul testo contrattuale aggiornato.

    Gli scatti di anzianita': maturazione e decorrenza

    Gli scatti di anzianita’ sono aumenti periodici automatici della retribuzione, riconosciuti ogni tre anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Il CCNL Terziario Confesercenti prevede un massimo di cinque scatti complessivi per ciascun livello di inquadramento.

    La decorrenza dello scatto e’ dal primo del mese successivo al compimento del triennio. In caso di passaggio a livello superiore, il conteggio degli scatti riparte dal momento dell’inquadramento nel nuovo livello. Gli scatti maturati nel livello precedente non vengono trasferiti direttamente, ma la retribuzione precedente non puo’ essere ridotta (principio di non regressione).

    La tredicesima mensilita'

    La tredicesima mensilita’ e’ corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno. Il periodo di riferimento e’ l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). La maturazione avviene per dodicesimi: un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato nell’anno.

    La base di calcolo comprende: minimo tabellare del mese di erogazione, scatti di anzianita’, indennita’ contrattuali continuative. Non si computano rimborsi spese, incentivi variabili, premi una-tantum. Frazioni di mese superiori a 15 giorni si conteggiano come mese intero.

    La quattordicesima mensilita'

    La quattordicesima mensilita’ e’ una peculiarita’ del CCNL Terziario (Confcommercio e Confesercenti) rispetto ad altri contratti del lavoro dipendente. Viene erogata entro il 1° luglio. Il periodo di riferimento e’ da luglio dell’anno precedente a giugno dell’anno in corso.

    La base di calcolo e’ identica a quella della tredicesima. La maturazione e’ per dodicesimi nel semestre di riferimento. La quattordicesima concorre alla base di calcolo del TFR e degli scatti.

    Tredicesima e quattordicesima in caso di assenza

    Le assenze incidono sulla maturazione delle mensilita’ aggiuntive nei seguenti modi:

    • Malattia retribuita: i periodi di malattia entro il comporto non decurtano la tredicesima e la quattordicesima;
    • Aspettativa non retribuita: i periodi di aspettativa non retribuita non maturano tredicesima e quattordicesima;
    • Congedo di maternita’: il congedo obbligatorio matura tredicesima e quattordicesima come se fosse servizio effettivo;
    • Cassa integrazione guadagni: dipende dal tipo di CIG; di norma le ore CIG vengono computate pro quota.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo della tredicesima con anzianita’ parziale
    Tizio (4° livello) e’ stato assunto il 1° aprile 2026. Al 20 dicembre 2026 ha maturato 9 mesi di servizio. Tredicesima: (minimo 1.550 euro + scatti 0 euro) / 12 x 9 = 1.162,50 euro lordi. Il rateo di 9/12 riflette i mesi effettivi dall’assunzione.
    Caia – Quattordicesima con cambio di livello
    Caia e’ passata dal 4° al 3° livello il 1° marzo 2026. Il periodo di riferimento della quattordicesima e’ luglio 2025 – giugno 2026. Nei mesi luglio-febbraio (8 mesi) era al 4° livello (minimo 1.550 euro); nei mesi marzo-giugno (4 mesi) e’ al 3° livello (minimo 1.700 euro). La quattordicesima si calcola proporzionalmente per i due periodi: (1.550 x 8 + 1.700 x 4) / 12 = 1.600 euro lordi circa.
    Sempronio – Impatto del 5° scatto sulla retribuzione
    Sempronio (2° livello) ha maturato il quinto e ultimo scatto triennale dopo 15 anni di servizio. L’importo indicativo del quinto scatto e’ circa 23 euro mensili. La sua retribuzione base comprende: minimo tabellare 1.900 euro + cinque scatti di 23 euro ciascuno = 115 euro totali scatti + 1.900 = 2.015 euro mensili lordi. Gli scatti si computano anche nella tredicesima, quattordicesima e TFR.

    Domande frequenti

    Ogni quanti anni matura uno scatto?
    Ogni tre anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Il massimo e’ cinque scatti complessivi per livello. La decorrenza e’ dal primo del mese successivo al compimento del triennio.
    Quando viene pagata la tredicesima?
    Entro il 20 dicembre di ogni anno. Si calcola per dodicesimi sull’anno solare (gennaio-dicembre). Chi e’ stato assunto nel corso dell’anno riceve un rateo proporzionale ai mesi lavorati.
    Quando viene pagata la quattordicesima?
    Entro il 1° luglio di ogni anno. Il periodo di riferimento e’ luglio-giugno. E’ una mensilita’ aggiuntiva caratteristica del CCNL del terziario, non presente in tutti i contratti di lavoro.
    La quattordicesima si computa nel TFR?
    Si’: insieme alla tredicesima, la quattordicesima rientra nella retribuzione utile per il calcolo del TFR. Questo aumenta l’accantonamento annuo rispetto a contratti con sole 13 mensilita’.
    Gli scatti si perdono se cambio livello?
    No: la retribuzione non puo’ essere ridotta in caso di passaggio a livello superiore (principio di non regressione). Gli scatti precedenti vengono consolidati nel nuovo minimo o come superminimo. Il conteggio degli scatti nel nuovo livello riparte da zero.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 64 T.U.IVA: Collaborazione degli uffici doganali e degli uf

    Art. 64 T.U.IVA: Collaborazione degli uffici doganali e degli uf

    Art. 64 T.U.IVA – Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

    In vigore dal 31/12/1980

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1980 n. 897 Articolo 22

    “Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l’accertamento delle
    violazioni di cui al quinto comma dell’art. 46 e ne riferiscono ai
    competenti uffici dell’I.V.A. Per le controversie relative alla qualita’ e
    quantita’ dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale.
    Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici
    dell’imposta sul valore aggiunto per l’accertamento dell’imposta dovuta
    dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza
    degli uffici stessi.”

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  • Art. 12 L. 241/1990 – Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

    1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
  • Art. 261 DPR 495/1992

    Art. 261 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I modelli delle targhe sono depositati presso il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.

    2. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610.

  • CCNL Aninsei Scuola Privata Laica: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Aninsei: guida all’inquadramento

    Dal bidello al preside, ogni lavoratore di una scuola privata laica aderente ad Aninsei è inquadrato in uno dei nove livelli previsti dal contratto collettivo. Conoscere la propria classificazione è essenziale per verificare lo stipendio corretto, il periodo di prova e i diritti contrattuali.

    In sintesi

    Il CCNL Aninsei organizza il personale delle scuole private laiche in tre aree e nove livelli (I-VIII B): Area Prima per il personale ATA (livelli I-V), Area Seconda per docenti ed educatori (livelli III-VII), Area Terza per i direttivi (livelli VIII A e VIII B). La mansione concretamente svolta e il titolo di studio determinano il livello di inquadramento. Il rinnovo 2024-2027 ha promosso gli educatori della prima infanzia dal livello III al livello IV.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Data rinnovo
    15 giugno 2024
    Vigenza
    1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito
    Scuole private laiche, nidi, infanzia, primarie, secondarie, enti di formazione non religiosi aderenti ad Aninsei

    La struttura in tre aree

    Il CCNL Aninsei suddivide il personale in tre aree funzionali, ognuna con livelli propri:

    • Area Prima (servizi amministrativi, tecnici e ausiliari): livelli I, II, III, IV, V. Raccoglie il personale ATA, dagli ausiliari ai segretari amministrativi e ai coordinatori di settore.
    • Area Seconda (servizi di istruzione, formazione ed educazione): livelli III, IV, V, VI, VII. Raccoglie educatori, insegnanti di ogni ordine scolastico e docenti di conservatori e accademie.
    • Area Terza (servizi direttivi): livelli VIII A e VIII B. Riguarda i direttori e i presidi delle strutture scolastiche.

    I livelli III, IV e V sono presenti sia nell’Area Prima sia nell’Area Seconda, con declaratorie diverse: la stessa denominazione numerica non corrisponde automaticamente allo stesso profilo o alla stessa retribuzione tra le due aree, anche se i minimi tabellari coincidono per alcuni di essi.

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento del CCNL Aninsei: aree, profili e titoli di studio
    Livello Area Profili tipici Titolo richiesto
    I Prima (ATA) Ausiliare scolastico, bidello, addetto pulizie, custode Licenza scuola dell’obbligo
    II Prima (ATA) Assistente infanzia, operatore tecnico, infermiere scolastico Attestato professionale o equivalente
    III Prima (ATA) / Seconda (docenti) ATA: applicato segreteria, cuoco; Docenti: istruttore parascolastico, educatore nido (pre-rinnovo) Diploma per ATA; titolo specifico per educatori
    IV Prima (ATA) / Seconda (docenti) ATA: segretario amm.vo, tutor, coordinatore; Docenti: insegnante infanzia, doposcuola, educatore prima infanzia (dal 2024) Diploma + esperienza per ATA; abilitazione per docenti
    V Prima (ATA) / Seconda (docenti) ATA: coordinatore complesso organizzativo; Docenti: insegnante scuola primaria, corsi lingue Laurea per ATA; laurea/diploma specifico + abilitazione per docenti
    VI Seconda (docenti) Docente scuola secondaria I e II grado Laurea + abilitazione all’insegnamento
    VII Seconda (docenti) Docente accademia, conservatorio, scuola specializzata superiore Diploma accademico / titolo equipollente
    VIII A Terza (direttivi) Direttore di struttura non complessa Diploma (minimo)
    VIII B Terza (direttivi) Preside scuola secondaria, direttore struttura complessa Laurea + abilitazione

    La classificazione dipende dalla mansione effettivamente svolta, non solo dal titolo di studio posseduto. In caso di dubbio sull’inquadramento corretto, è consigliabile confrontarsi con il proprio sindacato o con un consulente del lavoro.

    Area Prima: il personale ATA

    Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) costituisce la colonna vertebrale del funzionamento quotidiano della scuola. Il livello I comprende le mansioni più semplici: pulizie, custodia, sorveglianza. Il livello II aggrega profili con capacità tecnico-pratiche specifiche, come gli assistenti all’infanzia o gli operatori tecnici. Dal livello III in su si trovano le mansioni di concetto (segreteria, amministrazione), e al livello IV e V le figure con responsabilità di coordinamento.

    La progressione da un livello ATA al successivo richiede la combinazione di titolo di studio adeguato, anzianità di servizio e svolgimento effettivo delle mansioni superiori. Il contratto prevede che dopo tre mesi complessivi (anche non consecutivi nell’anno scolastico) di svolgimento di mansioni di livello superiore, matura il diritto alla promozione formale.

    Area Seconda: docenti ed educatori

    I docenti e gli educatori sono inquadrati nell’Area Seconda secondo l’ordine scolastico in cui operano e il titolo posseduto:

    • Livello III (pre-rinnovo): educatori di nido, istruttori parascolastici. Dal rinnovo del giugno 2024 gli educatori della prima infanzia sono stati promossi al livello IV.
    • Livello IV: insegnanti di scuola dell’infanzia (con abilitazione specifica) ed educatori della prima infanzia (novità 2024).
    • Livello V: insegnanti di scuola primaria e docenti di corsi di formazione con diploma o laurea specifica.
    • Livello VI: docenti di scuola secondaria di I e II grado, che richiedono laurea magistrale o equipollente e abilitazione all’insegnamento.
    • Livello VII: docenti di accademie di belle arti, conservatori di musica e istituti superiori di grado artistico.

    Area Terza: i direttivi

    Il livello VIII A riguarda i direttori di strutture educative o scolastiche non complesse: plessi con pochi dipendenti o con didattica limitata a un ordine scolastico. Il livello VIII B è riservato ai presidi e ai direttori di istituti scolastici complessi, con più classi e più ordini. Entrambi i livelli appartengono all’Area Terza e comportano un orario settimanale di 38 ore. Il preside VIII B, oltre a coordinarsi con il corpo docente, risponde dell’organizzazione dell’istituto, dei rapporti con le famiglie e della conformità con le norme sull’istruzione.

    Mansioni superiori: diritti e tutele

    Il CCNL Aninsei tutela il lavoratore chiamato a svolgere mansioni di livello superiore a quello di inquadramento:

    1. Dopo 6 giorni lavorativi consecutivi di svolgimento di mansioni superiori, scatta il diritto alla retribuzione del livello più alto per tutto il periodo effettivamente svolto.
    2. Dopo 3 mesi complessivi (anche non consecutivi nel corso dell’anno scolastico) di mansioni superiori, matura il diritto alla promozione effettiva al livello superiore.

    Il lavoratore che ritiene di svolgere stabilmente mansioni di un livello superiore a quello formalmente assegnato ha l’onere di documentare tale circostanza e può richiedere la rettifica dell’inquadramento tramite lettera al datore di lavoro o con l’assistenza del sindacato.

    Casi pratici

    Tizio – Educatore di nido e promozione al livello IV
    Tizio lavora come educatore in un nido integrato privato laico aderente ad Aninsei. Prima del rinnovo 2024 era inquadrato al livello III. Con il nuovo contratto (vigente dal 1° settembre 2024), gli educatori della prima infanzia sono stati equiparati agli insegnanti di scuola dell’infanzia e passano automaticamente al livello IV. Il suo minimo mensile sale da 1.330,16 euro (livello III) a 1.491,38 euro (livello IV) dal 1° settembre 2024.
    Caia – Segretaria che svolge mansioni di coordinamento
    Caia è inquadrata al livello III come applicata di segreteria. Durante il periodo settembre-dicembre 2025, per quattro mesi tiene le funzioni di segretario amministrativo di livello IV perché il titolare è in aspettativa. Dopo il superamento dei tre mesi complessivi, matura il diritto alla promozione formale al livello IV. Se il datore non provvede, Caia può formalmente richiedere la modifica dell’inquadramento con lettera, con il supporto della Uil-Scuola Rua.
    Sempronio – Dubbio sull’inquadramento docente
    Sempronio insegna storia dell’arte in un liceo artistico privato laico. Ritiene di dover essere inquadrato al livello VII (docente di scuola d’arte equiparabile all’accademia) anziché al livello VI come gli ha comunicato il datore all’assunzione. La distinzione dipende dall’ordinamento dell’istituto: se il liceo è autorizzato come istituto superiore d’arte o accademia, il livello VII può essere corretto; se è una scuola secondaria ordinaria, il livello VI è appropriato. Sempronio si rivolge alla Uil-Scuola Rua per una verifica.

    Domande frequenti

    A quale livello viene inquadrato un docente di scuola dell’infanzia nel CCNL Aninsei?
    Al livello IV dell’Area Seconda. Dal rinnovo 2024-2027 anche gli educatori della prima infanzia (nidi) sono stati promossi al livello IV, superando il precedente inquadramento al livello III.
    Un docente di scuola secondaria a quale livello appartiene?
    Al livello VI dell’Area Seconda. Richiede laurea e abilitazione all’insegnamento. Il livello VII è riservato a docenti di accademie di belle arti, conservatori di musica e scuole specializzate di grado superiore.
    Qual è la differenza tra livello VIII A e VIII B?
    Il livello VIII A riguarda i direttori di strutture scolastiche non complesse. Il livello VIII B riguarda i presidi di scuole secondarie, che richiedono laurea e abilitazione. L’VIII B ha un minimo retributivo più alto (1.785,91 euro vs 1.693,59 euro dal 1° gennaio 2026).
    Dopo quanto tempo si ha diritto alla promozione in caso di mansioni superiori?
    Dopo 3 mesi complessivi (anche non consecutivi) di svolgimento di mansioni superiori. Già dopo 6 giorni lavorativi consecutivi scatta il diritto alla retribuzione del livello superiore per il periodo svolto.
    Il CCNL Aninsei è lo stesso del CCNL per le scuole cattoliche?
    No. Il CCNL Aninsei si applica alle scuole private laiche aderenti ad Aninsei-Confindustria Federvarie. Le scuole cattoliche e religiose applicano il CCNL Agidae, che ha una struttura di livelli e minimi retributivi differenti. I due contratti non sono interscambiabili.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024, vigente dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 7 D.Lgs. 36/2023 – Principio di auto-organizzazione amministrativa

    1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea.
  • Art. 274-novies D.Lgs. 209/2005 – (Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

    Art. 274-novies D.Lgs. 209/2005 – (Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita: a) dispone di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell'attività; b) effettua con regolarità, almeno ogni cinque anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'articolo 274-sexies. A tal fine esso può chiedere informazioni agli aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza; c) redige la corrispondenza con gli aventi diritto alle prestazioni protette nella lingua o nelle lingue utilizzate dall'impresa di assicurazione per le comunicazioni con i contraenti, gli assicurati e i beneficiari o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui è stabilita la succursale che ha emesso la copertura assicurativa a cui si riferisce la prestazione protetta; d) garantisce la riservatezza di notizie, informazioni e dati in suo possesso in ragione della propria attività istituzionale; e) redige il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti; f) si dota di un proprio patrimonio al fine di provvedere alle spese del suo funzionamento; g) stabilisce nello statuto le modalità di determinazione della quota associativa versata dagli aderenti per la copertura delle spese di gestione e funzionamento del Fondo stesso.

    2. I componenti degli organi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, alle informazioni e ai dati indicati al comma 1, lettera d).

    3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita si applica l'articolo 76.

    4. Con riguardo agli atti compiuti per l'esecuzione delle prestazioni protette, la responsabilità del Fondo, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

    ))

  • Art. 70 quinquies T.U.IVA: Operazioni effettuate dal gruppo IVA

    Art. 70 quinquies T.U.IVA: Operazioni effettuate dal gruppo IVA

    Art. 70 quinquies T.U.IVA – Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso.

    In vigore dal 14/10/2020 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 14/08/2020 n. 104 Articolo 72 bis

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3.

    2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA.

    3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA.

    3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le societa’ consortili e le societa’ cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui al comma 3-ter, il regime disciplinato dal secondo comma dell’articolo 10, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.

    3-ter. Ai fini dell’applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall’articolo 10, secondo comma, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis, anche per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, e’ effettuata sulla base della percentuale determinata:

    a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell’opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

    b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validita’ dell’opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento

    4. Gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.

    4-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all’estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

    4-ter. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all’estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte.

    4-quater. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell’Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell’altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte.

    4-quinquies. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell’Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo IVA costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

    4-sexies. La base imponibile delle operazioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies e’ determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 3.”

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  • Art. 103 Reg. (UE) 2023/1114 – Poteri di intervento temporaneo dell’ESMA

    Art. 103 Reg. (UE) 2023/1114 – Poteri di intervento temporaneo dell’ESMA

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, ove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3, l’ESMA può vietare o limitare temporaneamente:

    a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di talune cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica o di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica con determinate caratteristiche specifiche; o

    b) un tipo di attività o prassi relativa alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica.

    Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’ESMA.

    2. L’ESMA adotta una misura a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a) il divieto o la restrizione proposti sono volti a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione;

    b) i requisiti regolamentari applicabili a norma del diritto dell’Unione alle cripto-attività e ai servizi per le cripto-attività pertinenti non affrontano la minaccia in questione;

    c) un’autorità competente pertinente non ha adottato misure per affrontare la minaccia in questione o le misure adottate non affrontano tale minaccia in maniera adeguata.

    3. Quando adotta una misura a norma del paragrafo 1, l’ESMA garantisce che la misura:

    a) non abbia un effetto negativo sull’efficienza dei mercati delle cripto-attività o sui possessori di cripto-attività o i clienti destinatari di servizi per le cripto-attività che sia sproporzionato rispetto ai suoi benefici; e

    b) non crei un rischio di arbitraggio regolamentare.

    Quando le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 105, l’ESMA può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza emettere un parere di cui all’articolo 106, paragrafo 2.

    4. Prima di decidere di adottare una misura a norma del paragrafo 1, l’ESMA notifica alle autorità competenti pertinenti la misura che intende adottare.

    5. L’ESMA pubblica sul suo sito web l’avviso relativo a una decisione di adottare una misura a norma del paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione imposti nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente alle attività compiute dopo l’entrata in vigore della misura.

    6. L’ESMA riesamina il divieto o la restrizione imposti a norma del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata che valuta l’impatto sui consumatori, l’ESMA può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto o della restrizione.

    7. Le misure adottate dall’ESMA a norma del presente articolo prevalgono su qualsiasi misura precedentemente adottata dalle autorità competenti pertinenti sulla stessa questione.

    8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando i criteri e i fattori di cui l’ESMA deve tenere conto nel determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione ai fini del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.

  • Art. 123 D.Lgs. 259/2003 – Sperimentazione

    Art. 123 D.Lgs. 259/2003 – Sperimentazione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. È consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione. L’autorizzazione temporanea ha validità massima di centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione di ulteriore dichiarazione al Ministero da effettuare sessanta giorni prima della scadenza, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro quarantacinque giorni da tale presentazione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 53-bis L. 354/1975 – Computo del periodo di permesso o licenza

    Art. 53-bis L. 354/1975 – Computo del periodo di permesso o licenza

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Il tempo trascorso dal detenuto o dall’internato in permesso o licenza è computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio. In questi casi sull’esclusione dal computo decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza.

    2. Avverso il decreto può essere proposto dall’interessato reclamo al tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui all’articolo 14-ter. il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del Collegio