Autore: Andrea Marton

  • Art. 84 TUIR: Riporto delle perdite

    Art. 84 TUIR: Riporto delle perdite

    Art. 84 TUIR – Riporto delle perdite (ex art.102) (1) (2) (3)

    In vigore dal 18/06/2025

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 2

    “1. La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo’ essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita e’ riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita e’ diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’ articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’ articolo 109, comma 5. Detta differenza potra’ tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’articolo 80.

    2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalita’ previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita’ produttiva.

    3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo, e, inoltre, viene modificata l’attivita’ principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell’attivita’ si intende realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo di essa e assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori. La limitazione di cui al presente comma si applica alle perdite che risultano al termine del periodo di imposta precedente al trasferimento o all’acquisizione delle partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del periodo di imposta in corso alla data del trasferimento, qualora quest’ultimo intervenga dopo la prima meta’ del medesimo periodo d’imposta.

    3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora dal conto economico del soggetto che riporta le perdite, quale risulta dal bilancio relativo all’esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, risulta un ammontare di ricavi e proventi dell’attivita’ caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

    3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis le perdite sono riportabili per un importo, complessivamente considerato, non eccedente il valore economico del patrimonio netto della societa’ che riporta le perdite, alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, quale risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla societa’, scelto tra quelli di cui all’articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 64 del codice di procedura civile, ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite e’ consentito nei limiti del valore del patrimonio netto contabile quale risulta dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.

    3-quater. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al riporto delle eccedenze di interessi passivi previsto dall’articolo 96, comma 5, e dell’eccedenza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all’aiuto alla crescita economica previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”

    _______________________

    (1) Vedasi anche i commi da76 a 80 dell’art. 1 legge 11 dicembre 2016 n. 232.

    (2) Per il computo delle perdite in diminuzione del reddito del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, si veda anche quanto disposto dall’articolo 1,commi 18, 19 e 20 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

    (3) Per il computo delle perdite in diminuzione del reddito si veda quanto disposto dall’articolo 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). Per la determinazione del reddito e degli acconti si vedano anche i successivi commi 80 e 81.

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 48 TUIR: Redditi capitale

    Art. 48 TUIR: Redditi capitale

    Art. 48 TUIR – Redditi imponibili ad altro titolo

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/2000

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota:Ripristino. Art. 1 bis dl 250/95 modificato da art. 1 dl 437 del 8.8.96. “1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle societa’ e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonche’ quelli conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali. 2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 51 L. 218/1995 – Possesso e diritti reali

    Art. 51 L. 218/1995 – Possesso e diritti reali

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

    2. La stessa legge ne regola l’acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l’attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 924 Codice della Navigazione – Obbligo del rimpatrio

    Art. 924 Codice della Navigazione – Obbligo del rimpatrio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando il contratto di lavoro cessa o si risolve in luogo diverso da quello di assunzione, l'esercente è tenuto a provvedere al rimpatrio del lavoratore. Se la risoluzione del contratto è avvenuta per colpa del lavoratore, ovvero per malattia o per lesioni, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 909, l'esercente ha diritto ad essere rimborsato dal lavoratore delle spese sostenute per il suo rimpatrio. Qualora l'esercente non provveda, il rimpatrio è eseguito a cura e spese dell'autorità aeronautica o dell'autorità consolare. L'autorità aeronautica emette ingiunzione a carico dell'esercente per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.

  • Art. 54 quinquies TUIR: Spese relative ai beni mobili e immobili

    Art. 54 quinquies TUIR: Spese relative ai beni mobili e immobili

    Art. 54-quinquies TUIR – Spese relative ai beni mobili e immobili.

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 5

    “1. Per i beni strumentali, esclusi i beni immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ridotti alla meta’ per il primo periodo d’imposta. E’ tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,40. In caso di eliminazione dall’attivita’ di beni non ancora completamente ammortizzati, esclusi i beni immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, il costo residuo e’ ammesso in deduzione. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, e’ ammessa:

    a) in caso di beni immobili, per un periodo non inferiore a dodici anni;

    b) in caso di beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo;

    c) in tutti gli altri casi, per un periodo non inferiore alla meta’ del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo.

    2. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d’imposta in cui maturano. Ai fini del calcolo dei canoni di locazione finanziaria deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili sono deducibili in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.

    3. Le spese relative all’acquisto di beni mobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 164, comma 1, lettera b), adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e’ superiore a euro 516,40, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all’impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e’ deducibile un importo pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione. Per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1. Nella stessa misura del 50 per cento sono deducibili le spese per i servizi relativi agli immobili utilizzati promiscuamente nonche’ quelle relative alla manutenzione ordinaria dei medesimi. Le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di tali immobili sono deducibili per un importo pari al 50 per cento del relativo ammontare in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.

    4. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera fff), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento.”

  • Art. 926 Codice della Navigazione – Rimpatrio del lavoratore ammalato o ferito

    Art. 926 Codice della Navigazione – Rimpatrio del lavoratore ammalato o ferito

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il lavoratore è sbarcato per malattia o lesioni, il comandante deve depositare presso l'autorità aeronautica o quella consolare la somma necessaria per la cura e il rimpatrio, nonché l'indennità spettante al lavoratore ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. All'estero, dove non sia autorità consolare, il comandante deve provvedere al ricovero del lavoratore in luogo di cura, depositando presso l'ente o la persona incaricata della cura le somme indicate nel comma precedente. Se il rimpatrio deve avvenire prima che il lavoratore sia completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura il lavoratore medesimo; quando il viaggio deve compiersi per aria o per mare, esso è effettuato, qualora le prescrizioni mediche lo esigano, su aeromobile o su nave provvisti del servizio sanitario.

  • CCNL Croce Rossa Italiana: malattia, infortunio e comporto

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: malattia, infortunio e periodo di comporto

    Le assenze per malattia e infortunio sono tra le tutele più rilevanti per il personale CRI. Il CCNL disciplina il comporto, le integrazioni retributive e introduce l’esclusione delle gravi patologie dal computo del periodo di protezione.

    In sintesi

    Il CCNL CRI (art. 43) disciplina malattia e infortunio. Il rinnovo 2020 ha introdotto l’esclusione dal comporto delle gravi patologie (oncologiche, cronico-invalidanti). Il trattamento economico combina l’indennitˆ INPS con l’eventuale integrazione datoriale prevista dal contratto. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL con tutele più ampie rispetto alla malattia comune.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    CCNL
    27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
    Articolo di riferimento
    Art. 43 CCNL; d.lgs. 1124/1965 (infortuni); d.lgs. 151/2001

    Il comporto: cos’è e come funziona

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il rapporto di lavoro è protetto in caso di malattia: il datore di lavoro non può licenziare il dipendente malato fintanto che il comporto non sia esaurito (art. 2110 c.c.).

    Esistono due tipi di comporto:

    • Comporto secco: il periodo massimo di assenza continuativa per una singola malattia.
    • Comporto per sommatoria: il cumulo delle assenze per malattia in un determinato arco temporale (di norma un anno solare o un triennio).

    Il CCNL CRI all’art. 43 disciplina la materia; per i valori precisi dei periodi in giorni si rimanda al testo integrale del contratto, disponibile su cri.it e sui portali sindacali di FP CGIL e CISL FP. La norma di legge (art. 2110 c.c.) costituisce il limite minimo inderogabile, che il CCNL può migliorare.

    Tabella riepilogativa: fonte della tutela e livelli di copertura

    Schema delle tutele economiche per malattia e infortunio
    Fonte Evento Copertura economica Regime
    INPS (legge) Malattia comune 50% dal 4° giorno; 66,66% dall’8° giorno Minimo legale
    INAIL (legge) Infortunio sul lavoro/malattia professionale 60% dal 4° giorno; 75% dal 91° giorno Minimo legale
    CCNL CRI (contratto) Malattia comune Integrazione fino a raggiungere una % più alta per un n° di giorni stabiliti all’art. 43 Migliorativo
    CCNL CRI (contratto) Gravi patologie Esclusione dal computo del comporto Tutela specifica

    Avviso: le percentuali esatte dell’integrazione datoriale e la durata esatta del comporto sono definite nell’art. 43 del testo integrale del CCNL. Non è stato possibile verificare tali valori numerici da fonti pubbliche certe; si raccomanda di consultare il testo contrattuale originale o il proprio sindacato.

    Novità del CCNL 2020: esclusione delle gravi patologie

    Una delle novità più rilevanti del rinnovo del 27 maggio 2020 è l’introduzione dell’esclusione dal computo del periodo di comporto per le assenze causate da gravi patologie. Sono considerate «gravi patologie» ai fini del CCNL le malattie oncologiche, le patologie cronico-invalidanti e le condizioni di particolare gravità definite nel contratto o in accordi integrativi.

    In pratica: se un dipendente CRI è assente per chemioterapia o per una patologia cronico-invalidante, tali giornate di assenza non vengono sommate al comporto ordinario. Il lavoratore è quindi protetto dal licenziamento per malattia in modo più esteso rispetto a quanto previsto dall’art. 2110 c.c. da solo.

    Obblighi del lavoratore: certificazione e reperibilità

    Il dipendente malato ha precisi obblighi procedurali:

    • Certificato medico: deve essere rilasciato dal medico di medicina generale o dallo specialista e trasmesso telematicamente all’INPS. Il numero di protocollo del certificato va comunicato al datore di lavoro entro il primo giorno di assenza (o al massimo entro il secondo giorno).
    • Reperibilità: il dipendente privato in malattia è tenuto a essere reperibile nelle fasce orarie previste per le visite fiscali INPS (di norma 10:00-12:00 e 17:00-19:00). L’irreperibilità non giustificata comporta la perdita dell’indennitˆ di malattia per i giorni di irreperibilità.
    • Visite periodiche: il CCNL prevede che il lavoratore si sottoponga, di norma una volta l’anno, a visita medica programmata dall’ente.

    Infortunio sul lavoro: regime INAIL e tutele

    L’infortunio sul lavoro è disciplinato dal d.lgs. 1124/1965 (Testo Unico Infortuni) e assicurato obbligatoriamente dall’INAIL. Rispetto alla malattia comune, l’infortunio gode di tutele più favorevoli:

    • L’indennitˆ INAIL è del 60% della retribuzione giornaliera nei primi 90 giorni e del 75% dal 91° giorno.
    • Il periodo di infortunio non rientra (o rientra con limiti più estesi) nel comporto ordinario.
    • Nella CRI, che opera in contesti di emergenza e soccorso, il rischio di infortuni sul lavoro è significativo; è fondamentale che gli infortuni vengano denunciati tempestivamente all’INAIL e al datore di lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — Assenza prolungata per patologia oncologica
    Tizio (autista soccorritore C3) è assente per sei mesi a causa di una terapia oncologica. Grazie alla clausola del CCNL 2020, le giornate di assenza per patologia oncologica non vengono conteggiate nel comporto ordinario. Tizio non rischia il licenziamento per superamento del comporto durante l’intera fase di cura.
    Caia — Infortunio sul lavoro durante intervento di emergenza
    Caia (soccorritrice Area C) si infortuna durante un intervento di emergenza: distorsione lombare grave. L’infortunio viene denunciato all’INAIL entro 24 ore. Caia riceve l’indennità INAIL al 60% per i primi 90 giorni e al 75% dal 91° giorno, più l’eventuale integrazione contrattuale. Il periodo di infortunio gode di un regime di comporto più favorevole rispetto alla malattia comune.
    Sempronio — Malattia comune e visita fiscale
    Sempronio (operatore amministrativo Area A3) è assente per influenza 5 giorni. Il 3° giorno non è in casa alle 11:00 quando arriva il medico fiscale INPS perché era andato in farmacia. Sempronio rischia la perdita dell’indennitˆ per quel giorno se non riesce a documentare il giustificato motivo di assenza. È opportuno avvisare preventivamente il datore o lasciare un recapito per rintracciabilità.

    Domande frequenti

    Posso essere licenziato durante la malattia?
    No, durante il periodo di comporto il licenziamento per malattia è vietato (art. 2110 c.c.). Il datore non può intimare il licenziamento fintanto che il comporto non sia esaurito. Al superamento del comporto il licenziamento diventa possibile previa comunicazione con il relativo preavviso.
    Le assenze per tumore contano nel comporto?
    No. Il CCNL CRI 2020 esclude le assenze per gravi patologie (tra cui quelle oncologiche) dal computo del periodo di comporto. Queste assenze non si sommano al comporto ordinario per il calcolo del licenziabilità.
    Quanto mi paga l’INPS durante la malattia?
    L’INPS corrisponde il 50% della retribuzione giornaliera dal 4° giorno di malattia e il 66,66% dall’8° giorno. I primi 3 giorni sono a «carenza» e non indennizzati dall’INPS, salvo integrazione contrattuale del datore di lavoro.
    Come denuncio un infortunio sul lavoro?
    L’infortunio deve essere comunicato immediatamente al datore di lavoro. Il medico che presta la prima assistenza redige il certificato medico INAIL. Il datore di lavoro effettua la denuncia all’INAIL entro i termini di legge (24 ore in caso di morte o pericolo di vita, 48 ore negli altri casi). Il mancato invio è sanzionato.
    Devo essere reperibile in casa durante la malattia?
    Sì, nelle fasce orarie di reperibilità fiscale (di norma 10:00-12:00 e 17:00-19:00). L’irreperibilità non giustificata comporta la perdita dell’indennitˆ INPS per i giorni in cui non si è stati trovati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (art. 43) e alle disposizioni di legge applicabili (art. 2110 c.c., d.lgs. 1124/1965, d.lgs. 151/2001). Per i valori precisi del comporto e delle integrazioni contrattuali consultare il testo integrale del CCNL disponibile su cri.it, FP CGIL (fpcgil.it) o CISL FP (cislfp.it). Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 894 Codice della Navigazione – Vendita e ipoteca dell’aeromobile

    Art. 894 Codice della Navigazione – Vendita e ipoteca dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante non può vendere né ipotecare l'aeromobile senza mandato speciale del proprietario. Dell'equipaggio

  • Art. 933 Codice della Navigazione – Effetti della chiamata o del richiamo alle armi

    Art. 933 Codice della Navigazione – Effetti della chiamata o del richiamo alle armi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi del lavoratore sul contratto di lavoro, e il trattamento spettante in questi casi al lavoratore sono determinati da leggi speciali, dalle norme corporative, o in mancanza dagli usi.

  • Art. 126 RD 12/1941

    Art. 126 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • CCNL Formazione Professionale: malattia e infortunio sul lavoro

    CCNL Formazione Professionale

    Malattia e infortunio nel CCNL Formazione Professionale Enti

    Come funzionano il periodo di comporto, le integrazioni salariali e le tutele in caso di malattia o infortunio per i dipendenti degli enti di formazione professionale accreditati.

    In sintesi

    Il CCNL Formazione Professionale prevede un comporto di 180 giorni (anzianità fino a 5 anni) o 270 giorni (anzianità oltre 5 anni). Il datore di lavoro integra l’indennità INPS per garantire il 100% della retribuzione. In caso di infortunio, la retribuzione è al 100% dal giorno dell’evento. Oltre il periodo di comporto, l’ente può risolvere il rapporto.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    FORMA · CENFOP
    Parti sindacali
    FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
    Comporto (anzianità ≤ 5 anni)
    180 giorni di calendario
    Comporto (anzianità > 5 anni)
    270 giorni di calendario

    Tabella riepilogativa

    Trattamento economico per malattia e infortunio – CCNL Formazione Professionale
    Periodo Malattia Infortunio sul lavoro
    Giorno evento (infortunio) 100% retribuzione
    Giorni 1-3 (carenza INPS) Non retribuiti da INPS; a carico del datore se assenza >7 gg lavorativi 100% retribuzione
    Giorni 4-20 INPS 50% + integrazione datore al 100% INAIL 60% + integrazione datore al 100%
    Dal giorno 21 INPS 66,7% + integrazione datore al 100% INAIL 75% + integrazione datore al 100%
    Oltre il comporto (180/270 gg) Possibile licenziamento per superamento comporto Stessa tutela della malattia dopo guarigione

    Legge e CCNL a confronto: l’indennità INPS di malattia (50% dal 4° giorno, 66,7% dal 21°) e INAIL per infortuni sono istituti di legge. L’integrazione al 100% è un miglioramento previsto dal CCNL. Il trattamento complessivo è dunque INPS/INAIL + integrazione datoriale.

    Il periodo di comporto: cosa significa

    Il periodo di comporto è il tempo massimo entro cui il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. Durante il comporto il lavoratore non può essere licenziato per il solo motivo dell’assenza per malattia. Il CCNL Formazione Professionale lo fissa in:

    • 180 giorni di calendario per i lavoratori con anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
    • 270 giorni di calendario per i lavoratori con anzianità superiore a 5 anni.

    Il calcolo dei giorni di comporto si effettua sommando tutte le assenze per malattia nell’arco di un periodo di riferimento definito dal CCNL (generalmente un anno solare o un arco di 18-24 mesi, a seconda delle disposizioni contrattuali). Il superamento del comporto non è automaticamente causa di licenziamento: l’ente deve notificare formalmente il superamento e la volontà di risolvere il rapporto.

    Certificazione e obblighi del lavoratore

    Il lavoratore malato deve:

    • Comunicare tempestivamente all’ente l’assenza, di norma entro l’inizio dell’orario di lavoro del giorno di assenza;
    • Trasmettere il numero di protocollo del certificato telematico (il medico lo invia direttamente all’INPS tramite sistema SAR);
    • Essere reperibile durante le fasce di reperibilità stabilite dalla legge (attualmente 10.00-12.00 e 17.00-19.00) per la visita fiscale dell’INPS.

    Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione o reperibilità può determinare la perdita parziale o totale dell’indennità INPS e, nei casi più gravi, sanzioni disciplinari.

    Infortunio sul lavoro: la tutela più forte

    L’infortunio sul lavoro riceve una tutela più ampia rispetto alla malattia comune:

    • Dal giorno dell’evento: retribuzione al 100% a carico del datore di lavoro;
    • Giorni successivi: indennità INAIL integrata dal datore al 100%;
    • Conservazione del posto: garantita per l’intera durata dell’inabilità temporanea assoluta, senza i limiti del comporto ordinario per malattia.

    L’infortunio in itinere (accaduto nel tragitto casa-lavoro o lavoro-casa) beneficia delle stesse tutele dell’infortunio sul lavoro, ai sensi del d.lgs. 38/2000 e della giurisprudenza consolidata.

    Malattia e ferie: interazione

    Se la malattia insorge durante il periodo di ferie, le ferie sono sospese dalla data di inizio della malattia e il lavoratore può recuperarle in un secondo momento. È necessario che la malattia sia certificata e comunicata tempestivamente al datore di lavoro. Il periodo di malattia non è computato come ferie fruite.

    Casi pratici

    Tizio – Formatore con 4 anni di anzianità e lunga malattia
    Tizio è formatore con 4 anni di anzianità. Si ammala per una patologia grave e resta assente 5 mesi (circa 150 giorni di calendario). Il suo comporto è di 180 giorni. Nei 180 giorni la sua retribuzione è garantita al 100% (INPS + integrazione datoriale). Al 150° giorno rientra; il rapporto continua regolarmente. Se avesse superato i 180 giorni, l’ente avrebbe potuto avviare la procedura di licenziamento per superamento del comporto.
    Caia – Coordinatrice con 8 anni di anzianità
    Caia ha 8 anni di anzianità e nel corso del 2025 ha accumulato 200 giorni di assenza per diverse malattie. Il suo comporto è di 270 giorni. Al 200° giorno l’ente deve ancora conservare il posto; solo dopo il superamento del 270° giorno può avviare la procedura di recesso, con le modalità previste dalla legge (comunicazione scritta, verifica del comporto effettivo, eventuale offerta di aspettativa non retribuita prima del recesso).
    Sempronio – Tutor che subisce un infortunio in aula
    Sempronio, tutor d’aula al livello III, si infortuna durante un’attività laboratoriale riportando una distorsione alla caviglia con 15 giorni di prognosi. Dal giorno dell’evento riceve il 100% della retribuzione. L’infortunio viene denunciato all’INAIL dall’ente entro 2 giorni. Sempronio non deve preoccuparsi di carenze: il CCNL garantisce la totale integrazione dell’indennità INAIL per tutta la durata dell’inabilità temporanea.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Formazione Professionale?
    180 giorni di calendario per i lavoratori con anzianità non superiore a 5 anni; 270 giorni per chi ha anzianità superiore a 5 anni. Oltre questi limiti l’ente può procedere al licenziamento per superamento del comporto.
    Durante la malattia viene pagato tutto lo stipendio?
    Sì, il CCNL integra l’indennità INPS per raggiungere il 100% della retribuzione netta. I primi 3 giorni di carenza (non retribuiti dall’INPS) sono a carico del datore se l’assenza supera i 7 giorni lavorativi.
    Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
    Per l’infortunio sul lavoro il CCNL prevede la retribuzione al 100% dal giorno dell’evento, con integrazione dell’indennità INAIL per tutta la durata dell’inabilità temporanea.
    Il lavoratore malato può essere licenziato?
    No, durante il periodo di comporto il lavoratore è tutelato contro il licenziamento per malattia. Il recesso può avvenire solo al superamento del comporto (180 o 270 giorni a seconda dell’anzianità).
    Come si certifica la malattia?
    Il medico di base trasmette telematicamente il certificato all’INPS. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’assenza all’ente e fornire il numero di protocollo del certificato. Il datore può richiedere la visita fiscale tramite INPS nelle fasce di reperibilità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Le tutele INPS e INAIL descritte sono istituti di legge; la disciplina del comporto e le integrazioni datoriali sono di fonte contrattuale. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.