Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 182 D.Lgs. 42/2004 – Disposizioni transitorie

    Art. 182 D.Lgs. 42/2004 – Disposizioni transitorie

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.

    1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.

    1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014.

    1-quater. 1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B: a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86; b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica; c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice; d) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.

    1-quinquies. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    1-sexies. 1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009 ; b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43); c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell' articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , con insegnamento non inferiore a due anni; e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore; f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .

    1-septies. Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.

    1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni

    2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

    3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.

    3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell' articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 , ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all' articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 , si intende vincolante.

    3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.

  • Art. 85 CAD – Articolo abrogato

    Art. 85 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • CCNL Spettacolo: Apprendistato

    CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo

    In sintesi

    Apprendistato professionalizzante 18-29 anni, durata 36-48 mesi. Sottoinquadramento 2 livelli sotto. Forte uso in produzioni TV continuative (RAI, Mediaset) per giovani tecnici. Alta formazione per laureati in DAMS, Cinematografia, Scienze dello Spettacolo. Contributi 10% ridotti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANICA · APE (Associazione Produttori Esecutivi) · Confindustria Radio-TV · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    24 settembre 2024 (in vigore dal 1° ottobre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 settembre 2027
    Platea
    ~50.000 (tecnici cinema/TV, maestranze, registi, montatori, scenografi, doppiatori, attori a contratto, personale teatrale)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato
    Voce Dettaglio
    Tipologie apprendistato

    Qualifica/diploma (15-25 IeFP Tecnico Audiovisivo), professionalizzante (18-29 anni, 36-48 mesi), alta formazione (la…

    Sottoinquadramento

    2 livelli sotto qualifica finale. Per operatore camera livello 5 finale: primo anno livello 3, poi 4, poi 5.

    Formazione 80h

    80h annue + corsi specifici: regia, montaggio, fotografia, suono, scenografia. Per stunt: corso sicurezza set.

    Contributi ridotti

    10% azienda vs 30% standard. Esenzione 3 anni piccole aziende.

    Alta formazione cinema

    Combinazione laurea DAMS/Cinematografia con lavoro in case produzione (Cattleya, Lux Vide, Wildside) o emittenti (RAI…

    Tipologie apprendistato

    Qualifica/diploma (15-25 IeFP Tecnico Audiovisivo), professionalizzante (18-29 anni, 36-48 mesi), alta formazione (laureati DAMS, Cinematografia, Scienze Spettacolo).

    Sottoinquadramento

    2 livelli sotto qualifica finale. Per operatore camera livello 5 finale: primo anno livello 3, poi 4, poi 5.

    Formazione 80h

    80h annue + corsi specifici: regia, montaggio, fotografia, suono, scenografia. Per stunt: corso sicurezza set.

    Contributi ridotti

    10% azienda vs 30% standard. Esenzione 3 anni piccole aziende.

    Alta formazione cinema

    Combinazione laurea DAMS/Cinematografia con lavoro in case produzione (Cattleya, Lux Vide, Wildside) o emittenti (RAI, Mediaset, Sky).

    Casi pratici

    Tizio – Caso Apprendistato 1
    Tizio (livello 5 tecnico) applica apprendistato secondo CCNL Spettacolo durante produzione cinematografica.
    Caia – Caso Apprendistato 2
    Caia (livello 4 microfonista) gestisce apprendistato in contratto OTD 6 settimane.
    Sempronio – Caso Apprendistato 3
    Sempronio (Quadro direttore produzione) supervisiona aspetti contrattuali apprendistato.

    Domande frequenti

    Q1 Apprendistato?
    Risposta sintetica su apprendistato in CCNL Spettacolo.
    Q1 Apprendistato?
    Risposta sintetica su apprendistato in CCNL Spettacolo.
    Q1 Apprendistato?
    Risposta sintetica su apprendistato in CCNL Spettacolo.
    Q1 Apprendistato?
    Risposta sintetica su apprendistato in CCNL Spettacolo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive giornaliere e mensili, Preavviso e cessazione, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Rimborso dell’accisa sul gasolio per l’autotrasporto

    In sintesi

    • Chi ne ha diritto: imprese di autotrasporto merci che utilizzano veicoli di massa complessiva pari o superiore alla soglia di legge.
    • Beneficio parziale: il rimborso copre una quota dell’accisa pagata sul gasolio commerciale usato nell’attività; la misura esatta fa riferimento al valore vigente fissato per legge.
    • Cadenza trimestrale: l’istanza va presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ogni trimestre, entro i termini previsti dalla normativa.
    • Due strade per il recupero: si può scegliere tra il rimborso diretto in denaro e il credito da usare in compensazione tramite modello F24.
    • Documentazione essenziale: occorre conservare le fatture d’acquisto del gasolio e tenere un registro dei rifornimenti per veicolo ammesso.

    Come funziona il rimborso dell'accisa sul gasolio per i trasportatori

    Ogni volta che un’impresa di autotrasporto fa il pieno di gasolio, nel prezzo che paga alla pompa è già inclusa l’accisa, cioè un’imposta indiretta commisurata ai litri acquistati. Per le imprese che svolgono trasporto merci su strada con veicoli pesanti, la legge prevede un meccanismo di rimborso parziale: una quota di quell’accisa può essere recuperata ogni trimestre, riducendo concretamente il costo del carburante.

    Il fondamento normativo è il Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995) e la disciplina specifica per l’autotrasporto, gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Non si tratta di un’agevolazione discrezionale: è un diritto riconosciuto per legge, subordinato al rispetto di precisi requisiti riguardanti i veicoli utilizzati e alla presentazione dell’istanza nei tempi stabiliti.

    In questa guida vediamo chi può accedere al rimborso, come presentare la domanda, quali documenti servono e come viene poi restituito il credito. Gli importi di accisa e la misura del beneficio cambiano nel tempo per effetto di leggi di bilancio o decreti: per i valori aggiornati è sempre necessario verificare le tabelle vigenti pubblicate dall’Agenzia delle Dogane.

    Riepilogo del meccanismo di rimborso accisa gasolio autotrasporto
    Elemento Dettaglio
    Soggetti ammessi Imprese di autotrasporto merci con veicoli di massa pari o superiore alla soglia di legge
    Prodotto agevolato Gasolio commerciale usato per l'autotrasporto
    Misura del beneficio Quota parziale dell'accisa vigente per litro (valore fissato per legge, verificare il dato aggiornato)
    Cadenza dell'istanza Trimestrale (quattro domande l'anno)
    Organo competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
    Modalità di recupero Rimborso diretto oppure credito in compensazione con modello F24

    Esempio pratico

    • Alfa Srl Trasporti opera con una flotta di camion pesanti e acquista gasolio ogni mese. Nel primo trimestre dell’anno ha rifornito i mezzi ammessi per un totale di 20.000 litri. Al termine del trimestre presenta l’istanza all’Agenzia delle Dogane indicando i litri consumati dai veicoli aventi i requisiti di massa. Sulla base della quota di rimborso vigente, ottiene un credito che utilizza poi in compensazione nel modello F24, abbattendo le imposte dovute nel mese successivo. Il risparmio complessivo annuo, moltiplicato sui quattro trimestri, costituisce una voce significativa nella gestione dei costi aziendali.

    Documenti necessari

    • Fatture d’acquisto del gasolio (intestate all’impresa, con indicazione dei litri)
    • Registro o prospetto dei rifornimenti per ciascun veicolo ammesso
    • Libretti di circolazione dei veicoli (per attestare la massa complessiva)
    • Visura camerale o documentazione che attesta l’attività di autotrasporto merci
    • Modello di istanza trimestrale predisposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
    • Delega F24 (se si sceglie la compensazione tramite modello F24)

    Caso 1 – Tizio, piccolo autotrasportatore con un solo veicolo pesante

    Scenario. Tizio è titolare di un’impresa individuale di autotrasporto merci. Dispone di un unico camion la cui massa complessiva supera la soglia minima prevista dalla normativa. Ogni trimestre acquista gasolio per svolgere le consegne e tiene le fatture in ordine.

    Come si applica. Tizio ha diritto al rimborso parziale dell’accisa sui litri di gasolio consumati da quel veicolo nel trimestre. Deve presentare l’istanza all’Agenzia delle Dogane entro la scadenza trimestrale, allegando il riepilogo dei rifornimenti e conservando le fatture originali. Può scegliere di ricevere il rimborso in denaro oppure usarlo come credito in compensazione nel modello F24, per abbattere altre imposte o contributi dovuti.

    In pratica

    • Conserva ogni fattura di rifornimento con l’indicazione dei litri acquistati.
    • Verifica ogni trimestre la scadenza per presentare l’istanza: presentarla in ritardo può far perdere il diritto per quel periodo.
    • Se preferisci la compensazione F24, assicurati che il codice tributo corretto sia indicato nel modello.

    Caso 2 – Alfa Srl Trasporti, flotta mista con veicoli di peso diverso

    Scenario. Alfa Srl Trasporti ha una flotta di dieci veicoli: sei camion pesanti che superano la soglia di massa ammessa al beneficio e quattro furgoni leggeri che non raggiungono la soglia. L’amministrazione acquista tutto il gasolio dallo stesso distributore e riceve una fattura unica mensile.

    Come si applica. Il rimborso spetta solo sui litri consumati dai sei veicoli pesanti, non sull’intera fattura. Alfa Srl deve quindi tenere un registro separato per veicolo, annotando i rifornimenti in modo da distinguere il gasolio destinato ai mezzi ammessi da quello usato per i furgoni leggeri. L’istanza trimestrale indicherà solo i litri ‘qualificati’. In caso di controllo, l’Agenzia delle Dogane può verificare la corrispondenza tra i dati dichiarati e i libri di circolazione dei veicoli.

    In pratica

    • Predisponi un foglio di calcolo o un registro interno per attribuire ogni rifornimento al singolo veicolo.
    • Fotocopia o scansiona il libretto di circolazione di ogni mezzo ammesso: serve per dimostrare la massa complessiva in caso di verifica.
    • Se la flotta cambia nel corso dell’anno (acquisto di nuovi mezzi, dismissioni), aggiorna subito il registro.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali veicoli danno diritto al rimborso?

    Hanno diritto al rimborso le imprese di autotrasporto merci che utilizzano veicoli la cui massa complessiva è pari o superiore alla soglia stabilita dalla normativa. I veicoli leggeri al di sotto di tale soglia sono esclusi. Verificare sempre la massa indicata nel libretto di circolazione.

    Quando va presentata l'istanza?

    L’istanza va presentata ogni trimestre all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I termini di scadenza sono fissati per legge per ciascun trimestre: presentarla dopo la scadenza comporta la perdita del diritto al rimborso per quel periodo.

    Come si recupera il credito: rimborso o compensazione F24?

    L’impresa può scegliere tra due opzioni: ricevere il rimborso direttamente in denaro oppure utilizzare il credito riconosciuto in compensazione nel modello F24, abbattendo altre imposte o contributi. La scelta si indica nell’istanza stessa.

    Quali documenti bisogna conservare?

    È necessario conservare le fatture d’acquisto del gasolio (con litri e targa del veicolo o riferimento al mezzo rifornito), un registro dei rifornimenti per veicolo e i libretti di circolazione che attestano la massa dei mezzi. I documenti devono essere disponibili in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Dogane.

    Quanto vale il rimborso?

    La misura del beneficio, espressa in euro per litro di gasolio, è fissata per legge e può variare in seguito a provvedimenti normativi (leggi di bilancio, decreti). Per conoscere il valore aggiornato occorre consultare le tabelle pubblicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o le circolari di aggiornamento.

    Il rimborso spetta anche per i trasporti di persone?

    La normativa prevede il beneficio principalmente per le imprese di autotrasporto merci. Alcune categorie di trasporto persone possono rientrare in regimi agevolati specifici, ma le condizioni sono diverse: è necessario verificare caso per caso la normativa applicabile e i requisiti dei veicoli utilizzati.

    Cosa succede se non si presenta l'istanza in un trimestre?

    Se l’istanza non viene presentata entro il termine trimestrale, il diritto al rimborso per quel trimestre decade. Non è possibile recuperare il credito perso nei trimestri successivi. È quindi fondamentale inserire le scadenze nel calendario dell’ufficio amministrativo dell’impresa.

  • Art. 84 CAD – Articolo abrogato

    Art. 84 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 83 CAD – Articolo abrogato

    Art. 83 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 267 RD 12/1941

    Art. 267 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 82 CAD – Articolo abrogato

    Art. 82 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Tabelle millesimali: cosa sono e come si modificano

    Le tabelle millesimali sono la “bilancia” del condominio: traducono in numeri il peso di ogni unità immobiliare, e da quei numeri dipendono sia la ripartizione delle spese sia il valore dei voti in assemblea. Vediamo cosa sono, come si approvano e quando – e con quale maggioranza – si possono modificare.

    Cosa sono e a cosa servono

    La tabella millesimale attribuisce a ciascuna unità un valore espresso in millesimi sul totale di mille, in proporzione al valore della proprietà (superficie, piano, esposizione, destinazione, e simili). Questo valore serve a ripartire le spese (art. 1123) e a calcolare i quorum dell’assemblea (art. 1136). Oltre alla tabella generale possono esistere tabelle specifiche (scale, ascensore, riscaldamento) per ripartire spese particolari.

    Come si approvano

    Per lungo tempo si è discusso se servisse l’unanimità. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che la tabella millesimale, quando si limita a tradurre in frazioni il valore delle unità secondo i criteri legali, ha natura ricognitiva: per la sua approvazione è quindi sufficiente la maggioranza assembleare prevista dall’art. 1136 (intervenuti e almeno 500 millesimi), non l’unanimità.

    Quando si possono modificare o rettificare

    Il codice consente di rettificare o modificare i valori delle tabelle anche a maggioranza in due casi: quando risulta che sono conseguenza di un errore, oppure quando, per mutate condizioni di una parte dell’edificio (sopraelevazione, incremento di superfici, nuove costruzioni), il valore proporzionale è notevolmente alterato (di oltre un quinto). Fuori da questi casi, modificare i millesimi richiede il consenso di tutti.

    Tabelle “convenzionali”

    Diverso è il caso delle tabelle che derivano da un accordo (convenzione) tra tutti i condòmini con cui si è scelto un criterio di riparto diverso da quello legale (per esempio per favorire o esonerare qualcuno). Queste tabelle, avendo natura contrattuale, possono essere modificate solo all’unanimità: una semplice maggioranza non può cancellare un patto sottoscritto da tutti.

    Tabelle sbagliate e spese già pagate

    Se ci si accorge che una tabella è errata, la rettifica vale per il futuro; il recupero di quanto versato in più in passato è in genere più difficile, salvo i casi di errore riconosciuto. Per questo è importante verificare le tabelle al momento dell’acquisto e segnalare tempestivamente eventuali incongruenze rispetto alla reale consistenza dell’immobile.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Serve l’unanimità per approvare le tabelle millesimali?

    No. Secondo le Sezioni Unite, quando la tabella si limita a tradurre in millesimi il valore delle unità secondo i criteri legali, basta la maggioranza assembleare. L’unanimità serve solo per i criteri convenzionali pattuiti tra tutti.

    Quando si possono cambiare i millesimi a maggioranza?

    Quando i valori sono frutto di un errore o quando, per mutate condizioni di una parte dell’edificio, il valore proporzionale è alterato di oltre un quinto. Negli altri casi serve l’unanimità.

    A cosa servono le tabelle millesimali?

    A ripartire le spese tra i condòmini e a calcolare i quorum e le maggioranze in assemblea. Esistono una tabella generale e tabelle specifiche per spese particolari.

    Risorse correlate

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  • Art. 81 CAD – Articolo abrogato

    Art. 81 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 80 CAD – Articolo abrogato

    Art. 80 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 79 CAD – Articolo abrogato

    Art. 79 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

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