In sintesi
- Quando il contratto di lavoro aeronautico cessa o si risolve in un luogo diverso da quello di assunzione, l'esercente è obbligato a provvedere al rimpatrio del lavoratore a proprie spese.
- Se la risoluzione è avvenuta per colpa del lavoratore o per malattia/lesioni nei casi dell'art. 909, l'esercente ha diritto a essere rimborsato dal lavoratore delle spese di rimpatrio sostenute.
- Se l'esercente non adempie, il rimpatrio è eseguito a cura e spese dell'autorità aeronautica o consolare, con successiva ingiunzione di rimborso a carico dell'esercente.
- La norma tutela il lavoratore aeronautico dalla condizione di abbandono all'estero a seguito della cessazione del rapporto.
- Il sistema prevede un intervento sussidiario dello Stato per garantire in ogni caso il rimpatrio del lavoratore.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 924 Codice della Navigazione — Obbligo del rimpatrio
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Quando il contratto di lavoro cessa o si risolve in luogo diverso da quello di assunzione, l'esercente è tenuto a provvedere al rimpatrio del lavoratore. Se la risoluzione del contratto è avvenuta per colpa del lavoratore, ovvero per malattia o per lesioni, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 909, l'esercente ha diritto ad essere rimborsato dal lavoratore delle spese sostenute per il suo rimpatrio. Qualora l'esercente non provveda, il rimpatrio è eseguito a cura e spese dell'autorità aeronautica o dell'autorità consolare. L'autorità aeronautica emette ingiunzione a carico dell'esercente per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La ratio della norma: protezione del lavoratore a distanza
L'art. 924 del Codice della navigazione risponde a un'esigenza elementare di tutela del personale aeronautico: chi presta servizio su aeromobili in rotta internazionale può trovarsi in qualsiasi parte del mondo nel momento in cui il suo contratto cessa o si risolve. Senza una norma apposita, il lavoratore potrebbe rimanere privo di mezzi e di assistenza in un paese straniero, senza la possibilità di rientrare nel proprio domicilio. L'obbligo di rimpatrio posto a carico dell'esercente rappresenta quindi un presidio di dignità e sicurezza personale del lavoratore.
La disposizione si inserisce in un sistema più ampio di protezione del personale navigante aeronautico, che include anche le norme sul rimpatrio del lavoratore malato o ferito (art. 926) e la disciplina del contenuto dell'obbligo di rimpatrio (art. 925). La scelta del legislatore di dedicare più articoli a questa materia riflette la particolare vulnerabilità del personale aeronautico che opera su rotte internazionali.
Il presupposto: cessazione o risoluzione lontano dal luogo di assunzione
Il presupposto dell'obbligo è che il contratto cessi o si risolva 'in luogo diverso da quello di assunzione'. La locuzione copre qualsiasi forma di cessazione o risoluzione — comprese le dimissioni del lavoratore, il licenziamento, la scadenza del termine e la risoluzione consensuale — purché avvenga mentre il lavoratore si trova in una località diversa da quella in cui è stato assunto. Se il contratto si risolve nella stessa città o aeroporto dove è stato stipulato, l'obbligo di rimpatrio non sorge.
La nozione di 'luogo di assunzione' va intesa come il luogo in cui il contratto è stato originariamente concluso o, per i contratti atipici, come la base operativa del lavoratore. In caso di dubbio, il luogo di assunzione coincide con la sede principale dell'esercente o con la base di partenza abituale del lavoratore.
Responsabilità dell'esercente e diritto al rimborso
Il secondo comma introduce un'importante eccezione: se la risoluzione è avvenuta per colpa del lavoratore o per malattia o lesioni nei casi previsti dall'art. 909, secondo comma (malattia preesistente non dichiarata o lesione autoinflicta), l'esercente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio. Si tratta di una norma di carattere sanzionatorio: il lavoratore che con il proprio comportamento ha determinato la cessazione del rapporto non può godere gratuitamente del servizio di rimpatrio.
Il diritto al rimborso presuppone che l'esercente abbia comunque provveduto al rimpatrio: egli non può rifiutarsi di eseguire il rimpatrio adducendo la colpa del lavoratore, ma può poi rivalersi sui crediti eventualmente spettantigli nei confronti del lavoratore stesso.
L'intervento sussidiario dell'autorità pubblica
Il terzo comma prevede un meccanismo di garanzia: se l'esercente non provvede al rimpatrio, vi provvede l'autorità aeronautica o l'autorità consolare a proprie spese, con successiva emissione di ingiunzione a carico dell'esercente per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato. Questo sistema garantisce che il lavoratore non rimanga in attesa in territorio straniero a causa dell'inadempimento del proprio datore di lavoro.
Il termine 'ingiunzione' indica un provvedimento autoritativo dell'autorità aeronautica che certifica il credito dello Stato nei confronti dell'esercente e ne consente il recupero in via di esecuzione. Non si tratta di una sanzione penale ma di un meccanismo di diritto amministrativo che consente il recupero delle spese sostenute dallo Stato per un obbligo che avrebbe dovuto essere adempiuto dall'esercente privato.
Coordinamento con le norme internazionali
L'obbligo di rimpatrio del personale aeronautico trova riscontro anche nelle norme internazionali del lavoro. Le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) in materia di lavoro nel settore del trasporto aereo e marittimo prevedono obblighi analoghi, sebbene la disciplina italiana codicistica si applichi autonomamente nel contesto nazionale. Il sistema delineato dall'art. 924 si integra con le disposizioni consolari generali che regolano l'assistenza ai connazionali all'estero in situazioni di difficoltà.
Casi pratici
Caso 1: Tizio licenziato durante uno scalo a Tokyo
Tizio, assistente di volo, viene licenziato dall'esercente durante uno scalo tecnico a Tokyo: l'esercente è obbligato a organizzare e pagare il viaggio di ritorno di Tizio in Italia, compresi vitto e alloggio necessari fino alla partenza, ai sensi dell'art. 924 e 925.
Caso 2: Caio che si dimette volontariamente ad Abu Dhabi
Caio rassegna le dimissioni durante una sosta ad Abu Dhabi per ragioni personali: anche in questo caso l'esercente è tenuto al rimpatrio, poiché la norma si applica a qualsiasi forma di risoluzione avvenuta fuori dal luogo di assunzione.
Caso 3: Sempronio licenziato per colpa: spese di rimpatrio a suo carico
Sempronio viene licenziato per giusta causa durante un volo internazionale: l'esercente è comunque tenuto a far rientrare Sempronio in Italia, ma ha diritto di recuperare da lui le spese di rimpatrio sostenute, agendo eventualmente in via di compensazione sui crediti dovuti al lavoratore.
Domande frequenti
Se vengo licenziato all'estero, l'azienda è obbligata a farmi tornare in Italia?
Sì. L'art. 924 cod. nav. impone all'esercente di provvedere al rimpatrio del lavoratore a proprie spese ogni volta che il contratto cessa o si risolve in luogo diverso da quello di assunzione.
Se mi licenziano per giusta causa all'estero, perdo il diritto al rimpatrio?
No. Il diritto al rimpatrio sussiste in ogni caso, anche in caso di colpa del lavoratore. Tuttavia, se la risoluzione è per colpa del lavoratore, l'esercente ha diritto a essere rimborsato delle spese sostenute.
Cosa succede se l'esercente si rifiuta di provvedere al rimpatrio?
Interviene l'autorità aeronautica o consolare, che esegue il rimpatrio a spese dello Stato e poi emette ingiunzione a carico dell'esercente per il recupero delle somme anticipate.
L'obbligo di rimpatrio si applica anche se mi sono dimesso volontariamente?
Sì. La norma si applica a qualsiasi cessazione o risoluzione del contratto in luogo diverso da quello di assunzione, incluse le dimissioni volontarie.
Quali spese comprende l'obbligo di rimpatrio?
Il contenuto dettagliato è disciplinato dall'art. 925: comprende le spese di viaggio, alloggio e mantenimento fino all'arrivo a destinazione, nonché un'indennità giornaliera pari alla retribuzione ex art. 923 durante il rimpatrio.
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