- Se il lavoratore è sbarcato per malattia o lesioni, il comandante è tenuto a depositare presso l'autorità aeronautica o consolare le somme necessarie per le cure e il rimpatrio, nonché l'indennità ex art. 925.
- All'estero, in assenza di autorità consolare, il comandante deve provvedere al ricovero in struttura sanitaria e depositare le somme necessarie presso l'ente o la persona incaricata della cura.
- Se il rimpatrio avviene prima della guarigione completa, esso si effettua seguendo le prescrizioni del medico curante.
- Quando il viaggio di rimpatrio avviene per via aerea o marittima e le condizioni mediche lo richiedono, il trasporto deve avvenire su mezzo provvisto di servizio sanitario.
- La norma realizza un elevato standard di protezione del lavoratore in condizione di vulnerabilità sanitaria all'estero.
Testo dell'articoloVigente
Art. 926 Codice della Navigazione — Rimpatrio del lavoratore ammalato o ferito
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Se il lavoratore è sbarcato per malattia o lesioni, il comandante deve depositare presso l'autorità aeronautica o quella consolare la somma necessaria per la cura e il rimpatrio, nonché l'indennità spettante al lavoratore ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. All'estero, dove non sia autorità consolare, il comandante deve provvedere al ricovero del lavoratore in luogo di cura, depositando presso l'ente o la persona incaricata della cura le somme indicate nel comma precedente. Se il rimpatrio deve avvenire prima che il lavoratore sia completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura il lavoratore medesimo; quando il viaggio deve compiersi per aria o per mare, esso è effettuato, qualora le prescrizioni mediche lo esigano, su aeromobile o su nave provvisti del servizio sanitario.
Commento
Ratio e ambito applicativo
L'art. 926 del Codice della navigazione disciplina la situazione particolarmente delicata in cui il lavoratore aeronautico sia stato sbarcato per malattia o lesioni nel corso di un volo internazionale. La norma pone a carico del comandante — e, per il tramite di questi, dell'esercente — una serie di obblighi di protezione attiva del lavoratore in condizione di vulnerabilità sanitaria, che vanno ben oltre il semplice obbligo di rimpatrio dell'art. 924.
Il presupposto applicativo è lo sbarco per motivi di salute: il lavoratore che viene fatto scendere dall'aeromobile in una tappa intermedia del volo a causa di una malattia o di lesioni si trova in una condizione di isolamento e dipendenza particolarmente intensa. Non solo è privo del mezzo di trasporto e lontano dal paese di residenza, ma è anche fisicamente impossibilitato a provvedere da solo alle proprie esigenze di cura e di rientro. La norma risponde a questa condizione con obblighi specifici e stringenti.
Il ruolo del comandante: deposito delle somme presso l'autorità
Il primo comma attribuisce al comandante — e non direttamente all'esercente — il compito di depositare presso l'autorità aeronautica o quella consolare le somme necessarie per le cure e per il rimpatrio del lavoratore. L'attribuzione al comandante è coerente con il suo ruolo di responsabile della navigazione e di garante della sicurezza e del benessere del personale di bordo durante il volo: egli è il soggetto fisicamente presente nel luogo dello sbarco e il solo in grado di provvedere immediatamente.
Il deposito comprende due componenti distinte: le spese per le cure mediche del lavoratore malato e le spese di rimpatrio previste dall'art. 925, inclusa l'indennità giornaliera. Il deposito presso l'autorità aeronautica o consolare serve a garantire la disponibilità immediata delle somme, indipendentemente dalla successiva azione dell'esercente.
Il rimpatrio in assenza di autorità consolare
Il secondo comma disciplina il caso in cui il lavoratore sia sbarcato in un luogo privo di autorità consolare italiana. In tale ipotesi, il comandante deve provvedere direttamente al ricovero del lavoratore in un 'luogo di cura' — una struttura sanitaria idonea — e depositare le somme necessarie 'presso l'ente o la persona incaricata della cura'. Il riferimento è alla struttura sanitaria stessa (ospedale, clinica, medico locale) che diventa depositaria delle risorse per garantire continuità delle cure fino al rimpatrio.
Questa previsione tiene conto della realtà geografica del trasporto aereo internazionale: gli aeromobili possono effettuare scali tecnici in luoghi remoti o in paesi con scarsa presenza di rappresentanze diplomatiche italiane. La norma impone al comandante di attivarsi proattivamente anche in questi contesti, senza poter delegare la soluzione alla presenza istituzionale dello Stato italiano.
Il rimpatrio prima della guarigione completa
Il terzo comma affronta il problema del rimpatrio del lavoratore che non sia ancora completamente guarito. Due esigenze in conflitto si presentano in questo caso: da un lato, il lavoratore (e l'esercente) potrebbe avere interesse a rimpatriare al più presto; dall'altro, il trasporto potrebbe comportare rischi per la salute di un individuo non ancora pienamente ristabilito. La norma risolve il conflitto affidando la decisione al medico curante: il rimpatrio prima della guarigione si effettua 'seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura il lavoratore'.
La subordinazione al giudizio medico implica che il rimpatrio anticipato non può avvenire contro il parere del medico curante. Se questi ritiene che il trasporto sia controindicato nelle condizioni di salute del lavoratore, il rimpatrio deve essere differito fino alla guarigione o al miglioramento sufficiente. Le spese di ulteriore permanenza all'estero restano a carico dell'esercente.
Il trasporto sanitariamente attrezzato
Quando il viaggio di rimpatrio avviene per via aerea o marittima e le prescrizioni mediche lo richiedono, il trasporto deve essere effettuato su 'aeromobile o nave provvisti del servizio sanitario'. Questa previsione risponde all'esigenza di garantire assistenza medica continuativa durante il viaggio di rimpatrio per i lavoratori che non siano in condizioni di sopportare un trasporto ordinario senza rischio per la salute.
Il servizio sanitario a bordo include tipicamente la presenza di personale medico o paramedico, attrezzature di pronto soccorso e, nei casi più gravi, la possibilità di effettuare interventi medici di base durante il volo. L'obbligo di scegliere un mezzo attrezzato si attiva solo se le prescrizioni del medico curante lo richiedono: non ogni rimpatrio anticipato deve avvenire necessariamente su aeromobili ospedale, ma solo quelli in cui le condizioni del lavoratore lo impongano.
Casi pratici
Caso 1: Tizio colpito da infarto durante uno scalo a Bangkok
Tizio, pilota, ha un infarto durante uno scalo a Bangkok e viene ricoverato d'urgenza: il comandante deposita presso il consolato italiano le somme necessarie per le cure ospedaliere e per il volo di rimpatrio, e attende il giudizio del medico prima di organizzare il trasferimento in Italia.
Caso 2: Caio ferito in un aeroporto sprovvisto di consolato italiano
Caio riporta una frattura durante una sosta in un aeroporto remoto privo di rappresentanza consolare: il comandante provvede al suo ricovero nell'ospedale locale e deposita le somme necessarie per le cure e il rimpatrio direttamente presso quella struttura sanitaria, come previsto dall'art. 926, secondo comma.
Caso 3: Sempronio rimpatriato prima della guarigione su volo con medico a bordo
Sempronio, rimasto ferito durante un servizio di bordo a Londra, può essere rimpatriato prima della guarigione completa su indicazione del medico curante, che prescrive il trasporto su un aeromobile dotato di servizio sanitario: l'esercente organizza un volo con medico a bordo, come richiesto dall'art. 926, terzo comma.
Domande frequenti
Se mi ammalo durante un volo e vengo sbarcato all'estero, chi paga le cure mediche?
L'esercente, tramite il comandante che deposita le somme necessarie presso l'autorità aeronautica o consolare. Le spese di cura e di rimpatrio sono interamente a carico dell'esercente.
Cosa succede se mi ammalano in un paese senza consolato italiano?
Il comandante deve provvedere al ricovero in una struttura sanitaria locale e depositare le somme necessarie direttamente presso quell'ente o persona incaricata della cura, ai sensi del secondo comma dell'art. 926.
Possono rimpatriarmi prima che sia completamente guarito?
Solo su indicazione del medico curante. Il rimpatrio anticipato segue le sue prescrizioni e, se la condizione lo richiede, deve avvenire su un aeromobile o nave con servizio sanitario a bordo.
Il medico curante può vietare il mio rimpatrio?
In sostanza sì: se le prescrizioni mediche indicano che il trasporto è controindicato, il rimpatrio deve essere rinviato fino al miglioramento delle condizioni, con le spese di prolungata permanenza a carico dell'esercente.
Devo ricevere l'indennità giornaliera anche durante il periodo di malattia all'estero?
Sì. Il deposito previsto dall'art. 926 include anche l'indennità spettante al lavoratore ai sensi dell'art. 925, secondo comma, che continua a maturare durante il periodo di rimpatrio.
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