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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Vedi anche
→art. 85 CP→art. 86 CP→art. 88 CP→art. 89 CP→Cost. art. 97 - Buon andamento e imparzialità della PA→L. 241/1990 art. 1 - Princìpi del procedimento amministrativo→L. 241/1990 art. 3 - Motivazione del provvedimento→Art. 84 D.Lgs. 36/2023 – Documentazione di gara, varianti, termini, requisiti di partecipazione, suddivisione in lotti→Art. 90 D.Lgs. 36/2023 – Condizioni dell’appalto→Art. 83 D.Lgs. 36/2023 – Criteri di aggiudicazione→Art. 91 D.Lgs. 36/2023 – Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte→Art. 82 D.Lgs. 36/2023 – Avvisi di aggiudicazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Collocazione sistematica nell'art. 87 del Codice del 2023
L'art. 87 del D.Lgs. 36/2023 si colloca nel Libro II Parte II dedicato a «Istituti e clausole comuni» del nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1° luglio 2023 in attuazione della delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78. La disposizione, rubricata «rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova», sostituisce le corrispondenti previsioni del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016) e va letta in coerenza con i principi generali enunciati nei primi dodici articoli del Codice, in particolare il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio di accesso al mercato. Il nuovo testo, frutto del lavoro del Consiglio di Stato in sede consultiva, persegue obiettivi di semplificazione, certezza giuridica e auto-esecutività, contenendo nel corpo del Codice (e nei suoi allegati) gran parte delle disposizioni un tempo demandate al regolamento attuativo.
Settori speciali e regime derogatorio
La disciplina dei settori speciali (acqua, energia, trasporti, servizi postali) attua la direttiva 2014/25/UE e si applica solo agli enti aggiudicatori operanti nei settori indicati e per le attività ivi previste (cd. activity test). La specialità deriva dalla natura tendenzialmente regolata di tali settori e si traduce in soglie diverse, ampiezza maggiore della procedura negoziata, esclusioni specifiche e regole sulle joint venture. La distinzione tra settori ordinari e speciali è dirimente per la disciplina applicabile e va verificata in concreto, alla luce dei diritti speciali o esclusivi di cui l'ente è eventualmente titolare.
Raccordo con il codice civile, con la L. 241/1990 e con il vecchio Codice
L'applicazione dell'art. 87 richiede un costante raccordo con il codice civile, soprattutto nelle parti che disciplinano l'obbligazione (artt. 1173 ss.), il contratto in generale (artt. 1321 ss.) e l'appalto (artt. 1655 ss.); con la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, applicabile ai contratti pubblici come disciplina di principio (cfr. art. 29 L. 241/1990); e con il previgente D.Lgs. 50/2016, le cui regole continuano ad applicarsi alle procedure indette anteriormente al 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226. Per gli interventi PNRR e PNC restano operative le disposizioni speciali di accelerazione, salvo quanto eventualmente modificato dal cd. correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024). Il giudice amministrativo, nell'interpretare la disposizione, fa applicazione dei principi di continuità interpretativa rispetto all'orientamento maturato sul Codice del 2016, ove compatibile.
Massime di Cassazione
Cass. Corte Cost., sent. n. 235/2022
Perché è importante: Tutela della concorrenza nelle gare
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Bando-tipo
Schemi di disciplinare e bando-tipo ANAC per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
Casi pratici
Caso 1: Tizio ente aggiudicatore e l'activity test
Tizio, società pubblica operante anche nei settori speciali (energia), indice una procedura per l'acquisto di materiale informatico. Verifica che la fornitura non è strumentale all'attività del settore speciale: applica pertanto la disciplina ordinaria del Codice anziché quella dei settori speciali.
Domande frequenti
Da quando si applica l'art. 87 del D.Lgs. 36/2023?
L'art. 87 del Codice dei contratti pubblici si applica dalle procedure avviate dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice (art. 229). Le procedure indette prima di tale data restano disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.
Quando si applica il regime dei settori speciali?
Solo agli enti aggiudicatori che operano nei settori indicati (acqua, energia, trasporti, servizi postali) e per le attività ivi previste. La verifica si fa in concreto attraverso l'activity test.
Le soglie nei settori speciali sono diverse?
Sì: l'art. 171 fissa soglie più elevate per gli appalti nei settori speciali, in coerenza con la direttiva 2014/25/UE.