Autore: Andrea Marton

  • Art. 22 TUIR: Scomputo degli acconti

    Art. 22 TUIR: Scomputo degli acconti

    Art. 22 TUIR – Scomputo degli acconti

    In vigore dal 03/12/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 5

    “1. Dall’imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell’ordine: a) l’ammontare dei crediti per le imposte pagate all’estero secondo le modalita’ di cui all’articolo 165; b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta; c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle societa’, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.

    2. Se l’ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute, e’ superiore a quello dell’imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta del periodo d’imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se l’ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti e’ superiore a quello dell’imposta netta di cui agli articoli 19 e 21, il contribuente ha diritto al rimborso dell’eccedenza.”

  • Art. 37 D.Lgs. 198/2006 – Legittimazione processuale a tutela di più soggetti

    Art. 37 D.Lgs. 198/2006 – Legittimazione processuale a tutela di più soggetti ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 7, 8, 9, 10 e 11

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Qualora le consigliere o i consiglieri di parità regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, la consigliera o il consigliere nazionale rilevino l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o comunque nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni compresa la retribuzione, nella progressione di carriera, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni, prima di promuovere l’azione in giudizio ai sensi dei commi 2 e 4, possono chiedere all’autore della discriminazione di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non superiore a centoventi giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Se il piano è considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera o il consigliere di parità promuove il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

    2. Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo di cui al comma 1, le consigliere o i consiglieri di parità, qualora non ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o in caso di esito negativo della stessa, possono proporre ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti.

    3. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 2, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina all’autore della discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché la consigliera o il consigliere di parità regionale competente per territorio o la consigliera o il consigliere nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano.

    4. Ferma restando l’azione di cui al comma 2, la consigliera o il consigliere regionale e nazionale di parità possono proporre ricorso in via d’urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro adito, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all’autore della discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi compreso l’ordine di definizione ed attuazione da parte del responsabile di un piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso le disposizioni del comma 3. Contro il decreto è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione avanti alla medesima autorità giudiziaria territorialmente competente, che decide con sentenza immediatamente esecutiva. La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dall’ articolo 119 del codice del processo amministrativo.

    5. L’inottemperanza alla sentenza di cui al comma 3 e al comma 4, al decreto di cui al comma 4 o alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio di opposizione è punita con l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a sei mesi e comporta altresì il pagamento di una somma di 51 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento da versarsi al Fondo di cui all’articolo 18 e la revoca dei benefici di cui all’articolo 41, comma 1. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 34 D.Lgs. 79/2011 – Informazioni precontrattuali

    Art. 34 D.Lgs. 79/2011 – Informazioni precontrattuali

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II, al presente codice, nonché le seguenti informazioni: a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese; 2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore; b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica; c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero; f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione; g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1; h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso; i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3.

    2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33, comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.

    3. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui all’articolo 33, comma 1, lettera c), numero 2.4), l’organizzatore e il professionista a cui sono trasmessi i dati garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta corrispondente, le informazioni elencate al comma 1, nella misura in cui esse sono pertinenti ai rispettivi servizi turistici offerti. Contemporaneamente, l’organizzatore fornisce inoltre le informazioni standard del modulo di cui all’allegato A, parte III, al presente codice.

    4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fornite in modo chiaro e preciso e, ove sono fornite per iscritto, devono essere leggibili. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 95 Reg. (UE) 2023/1114 – Cooperazione tra autorità competenti

    Art. 95 Reg. (UE) 2023/1114 – Cooperazione tra autorità competenti

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Le autorità competenti collaborano fra loro ai fini del presente regolamento. Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri, nonché all’ABE e all’ESMA. Esse scambiano informazioni senza indebiti ritardi e cooperano nelle attività di indagine, vigilanza e contrasto delle violazioni. Qualora abbiano stabilito, conformemente all’articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, sanzioni penali per le violazioni del presente regolamento di cui all’articolo 111, paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie, le autorità di esercizio dell’azione penale o di giustizia penale della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche sulle indagini o i procedimenti penali avviati per violazioni del presente regolamento, e di trasmetterle alle altre autorità competenti, nonché all’ABE e all’ESMA, in modo tale che possano adempiere l’obbligo di cooperazione ai fini del presente regolamento.

    2. Un’autorità competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell’ambito di un’indagine unicamente nei casi seguenti:

    a) la comunicazione di informazioni pertinenti potrebbe pregiudicare la sicurezza dello Stato membro destinatario della richiesta, con particolare riferimento alla lotta contro il terrorismo e altre forme di criminalità grave;

    b) l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alle proprie attività di indagine o contrasto delle violazioni o, se del caso, a un’indagine penale;

    c) è già stato avviato un procedimento per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche dinanzi ai tribunali di tale Stato membro;

    d) nello Stato membro destinatario è già stata pronunciata una sentenza definitiva per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche.

    3. Le autorità competenti provvedono, su richiesta, a fornire senza indebito ritardo le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento.

    4. Un’autorità competente può chiedere l’assistenza dell’autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco. Un’autorità competente richiedente informa l’ABE e l’ESMA di qualsiasi richiesta presentata a norma del primo comma. Quando un’autorità competente riceve da un’autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un’ispezione o indagine in loco, essa può:

    a) effettuare direttamente l’ispezione o l’indagine in loco;

    b) consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco;

    c) consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l’ispezione o indagine in loco;

    d) condividere con le altre autorità competenti attività specifiche collegate all’attività di vigilanza.

    5. Nel caso di un’ispezione o indagine in loco di cui al paragrafo 4, l’ESMA coordina l’ispezione o l’indagine qualora richiesto da una delle autorità competenti. Se l’ispezione o l’indagine in loco di cui al paragrafo 4 riguarda un emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica, o concerne servizi per le cripto-attività relativi a token collegati ad attività o a token di moneta elettronica, l’ABE coordina l’ispezione o l’indagine qualora richiesto da una delle autorità competenti.

    6. Le autorità competenti possono sottoporre la questione all’ESMA nelle situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. In tali situazioni si applica mutatis mutandis l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    7. In deroga al paragrafo 6 del presente articolo, le autorità competenti possono sottoporre la questione all’ABE nelle situazioni in cui una richiesta di cooperazione, in particolare per informazioni, riguardante un emittente di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica o riguardante servizi per le cripto-attività relativi a token collegati ad attività o token di moneta elettronica, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. In tali situazioni si applica mutatis mutandis l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    8. Le autorità competenti operano uno stretto coordinamento dell’attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere migliori pratiche, agevolare la collaborazione, promuovere la coerenza dell’interpretazione e provvedere a valutazioni tra giurisdizioni in caso di disaccordo. Ai fini del primo comma, l’ABE e l’ESMA assolvono un ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i collegi di vigilanza come stabilito all’articolo 119 allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi e di garantire uniformità di procedure.

    9. Se un’autorità competente accerta che qualsiasi requisito di cui al presente regolamento è stato violato, o ha motivo di sospettare che sia stato violato, essa comunica le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all’autorità competente del soggetto o dei soggetti sospettati della violazione.

    10. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti a norma del paragrafo 1. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    11. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  • CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico: livelli, qualifiche e mansioni

    Il sistema di classificazione del personale nel CCNL Chimico-Farmaceutico si articola in sei categorie (da A a F) per un totale di quindici posizioni organizzative, con declaratorie che tengono conto delle specificità del settore: ricerca e sviluppo, produzione GMP, regulatory affairs, informazione scientifica e supporto alla commercializzazione.

    In sintesi

    Il CCNL prevede 6 categorie articolate in 15 posizioni. La categoria A raccoglie i quadri con ampia autonomia decisionale; la B comprende impiegati direttivi inclusi gli Informatori Scientifici del Farmaco (ISF); le categorie C-F coprono tecnici specializzati, operatori di produzione GMP e addetti esecutivi. L’inquadramento determina retribuzione, periodo di prova, preavviso e molti altri istituti contrattuali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025
    Vigenza
    1° luglio 2025 – 30 giugno 2028
    Platea
    circa 225.000 lavoratori

    Tabella riepilogativa dei livelli e profili tipo

    Sistema di classificazione — CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)
    Categoria Posizione Declaratoria sintetica Profili esemplificativi nel farmaceutico
    A — Quadri A1 Responsabilità su settori aziendali importanti, autonomia decisionale ampia, gestione risorse umane significative Responsabile Assicurazione Qualità, Group Product Manager, Senior Scientist, Capo Area Vendite
    A2 Responsabile di unità operativa o stabilimento Responsabile laboratori, responsabile produzione
    A3 Responsabile di area funzionale specialistica Responsabile area applicativa, responsabile sistemi informativi
    B — Impiegati direttivi B1 Funzioni direttive o specialistiche di equivalente importanza e responsabilità Informatore Scientifico del Farmaco (ISF) con esperienza, Product Manager, Addestratore tecnico-scientifico
    B2 Funzioni specialistiche di alto livello senza responsabilità gerarchica formale Analista programmatore, Progettista, Ricercatore, Tecnologo di ricerca, Capo manutenzione; ISF senza esperienza specifica (max 24 mesi)
    C — Impiegati specializzati C1 Esperienza specialistica consolidata, autonomia procedurale, eventuale coordinamento di collaboratori Coordinatore amministrativo, responsabile in turno impianti complessi, addetto esperto customer service
    C2 Professionalità specialistica con discrezionalità limitata nell’ambito di procedure definite Contabile esperto, programmatore esperto, addetto import/export, tecnico laboratorio ricerca
    D — Impiegati, qualifiche speciali, operai D1 Conoscenze teoriche di base + esperienza approfondita di più specializzazioni; operaio: conduzione autonoma di impianti/attrezzature Operatore tecnico polivalente manutenzione, strumentista polivalente, conduttore impianti, capo squadra, 1° colorista (impiegati: contabile, programmatore)
    D2 Mansioni qualificate con buona base tecnica Addetto collaudi, operatore centro distribuzione, segretario
    D3 Mansioni qualificate di supporto Disegnatore particolarista, addetto contabilità di base
    E — Operai e impiegati E1 Lavori qualificati che richiedono buona capacità tecnico-pratica Addetto produzione GMP, operatore di processo qualificato, manutentore
    E2 Lavori eseguiti con buona capacità tecnica di base Operatore di processo standard, addetto magazzino qualificato
    E3 Lavori semplici che richiedono un minimo di addestramento Addetto confezionamento, operatore linea produzione
    E4 Lavori semplici senza particolari requisiti di addestramento Operaio comune, addetto alle pulizie industriali
    F — Esecutivi F Mansioni esecutive elementari senza specializzazione Fattorino, portiere, addetto servizi generali di base

    Le declaratorie riportate sono esemplificative e non esaustive. Per la classificazione esatta di una figura professionale specifica è necessario verificare l’allegato classificatorio del CCNL e confrontarlo con le mansioni effettivamente svolte.

    Come funziona l’inquadramento: i principi generali

    L’inquadramento contrattuale si basa sulle mansioni effettivamente svolte, non sul titolo di studio o sull’anzianità. Il principio è sancito dall’art. 2103 del codice civile, che vieta il demansionamento unilaterale e garantisce al lavoratore la retribuzione corrispondente alle mansioni più elevate svolte, salvo specifici accordi normativi o di secondo livello.

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico adotta un sistema job-based: ogni posizione organizzativa ha una declaratoria precisa con profili esemplificativi. Quando le mansioni di un lavoratore corrispondono a un livello superiore a quello formalmente assegnato, matura il diritto all’inquadramento superiore, previa contestazione se il datore non lo riconosce spontaneamente.

    Tra le caratteristiche salienti del sistema classificatorio del chimico-farmaceutico:

    • Le categorie A e B dispongono dell’IPO (Indennità di Posizione Organizzativa), differenziata per posizione, che si affianca al minimo contrattuale.
    • Le categorie C, D, E dispongono dell’EAR (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) decrescente per posizione, che remunera la specializzazione tecnico-operativa.
    • Le norme GMP del settore farmaceutico possono richiedere specifiche qualifiche formali per alcune posizioni di produzione e controllo qualità (es. Qualified Person), che si aggiungono alle declaratorie contrattuali.

    La figura dell’Informatore Scientifico del Farmaco (ISF)

    L’ISF occupa una posizione di rilievo nel sistema classificatorio del CCNL Chimico-Farmaceutico, con una declaratoria dedicata all’interno della categoria B. Secondo il contratto, l’ISF «svolge, secondo le direttive aziendali e nel rispetto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, attività di informazione scientifica presso i medici illustrando loro le caratteristiche farmacologiche e terapeutiche dei farmaci» e deve essere in possesso di un titolo idoneo con adeguate conoscenze scientifiche.

    Il regime di inquadramento specifico prevede:

    • Categoria B1 per l’ISF con esperienza specifica nella mansione.
    • Categoria B2 per l’ISF privo di esperienza specifica, per un periodo massimo di 24 mesi, al termine dei quali è previsto il passaggio automatico a B1.
    • Le norme sull’orario di lavoro si applicano con le particolarità tipiche delle figure di vendita esterna (flessibilità dell’orario, gestione del tempo di visita).

    Passaggio di categoria e dequalificazione

    Il CCNL non prevede passaggi automatici di categoria in funzione dell’anzianità, ad eccezione del caso specifico ISF (B2 → B1 dopo 24 mesi). Le promozioni dipendono dall’effettivo svolgimento delle mansioni del livello superiore. Il lavoratore che ritiene di svolgere mansioni di categoria superiore può richiedere formalmente il riadeguamento del livello; in caso di diniego, può ricorrere al giudice del lavoro o alle procedure di conciliazione previste.

    La dequalificazione unilaterale è vietata dall’art. 2103 c.c., salvo i casi espressamente previsti dalla legge (es. accordo sindacale per crisi aziendale, modifica organizzativa, impossibilità di adibire a mansioni equivalenti). L’accordo deve essere formalizzato con l’assistenza di un sindacato.

    Addetti alla produzione GMP: specificità di settore

    Il settore farmaceutico è regolato da norme di buona fabbricazione (GMP) che impongono requisiti di qualifica, formazione continua e tracciabilità delle operazioni. Le ricadute sull’inquadramento contrattuale sono significative:

    • Gli operatori di produzione GMP sono generalmente inquadrati in D1-E1 a seconda del grado di responsabilità e autonomia nella conduzione degli impianti.
    • La Qualified Person (responsabile del rilascio dei lotti ai sensi del D.Lgs. 219/2006) è tipicamente inquadrata in categoria A o B a seconda delle responsabilità gestionali associate.
    • Il personale di controllo qualità (Quality Control) e assicurazione qualità (Quality Assurance) può rientrare in C o D a seconda dell’esperienza e del livello di autonomia.

    Casi pratici

    Tizio — ISF neo-assunto: da B2 a B1
    Tizio viene assunto come Informatore Scientifico del Farmaco da un’azienda aderente a Farmindustria. Non avendo precedente esperienza come ISF, il contratto lo inquadra in categoria B2, con TEM di 2.780,61 € (dicembre 2025). Trascorsi 24 mesi, il CCNL prevede il passaggio automatico a B1 (TEM 2.881,98 €). Se l’azienda non provvedesse al passaggio di livello entro i termini, Tizio potrebbe richiedere le differenze retributive con l’assistenza del sindacato.
    Caia — Operatrice di produzione avanzata verso categoria D
    Caia è inquadrata in E1 da tre anni come addetta alla produzione GMP. Nel frattempo ha acquisito la capacità di condurre in autonomia un impianto di riempimento sterile e funge da punto di riferimento tecnico per i colleghi. Avendo raccolto documentazione sul proprio ruolo effettivo (report di attività, lettere dei responsabili), chiede al sindacato una valutazione per il passaggio a D1. La competente struttura sindacale Filctem-Cgil avvia una procedura di verifica con l’azienda.
    Sempronio — Ricercatore (B2) in transizione verso A3
    Sempronio è ricercatore senior classificato B2 in un’azienda farmaceutica multinazionale. Negli ultimi 18 mesi ha assunto de facto il coordinamento di un team di 6 ricercatori junior, gestendo budget e relazioni con i CRO esterni. L’azienda riconosce l’evoluzione del ruolo e propone il passaggio a A3 (responsabile di area applicativa) con l’attribuzione dell’IPO relativa. L’atto scritto di promozione deve indicare la nuova categoria, il livello IPO e la decorrenza.

    Domande frequenti

    In quale categoria rientra l’Informatore Scientifico del Farmaco?
    L’ISF rientra in categoria B1 se possiede adeguata esperienza specifica nella mansione. In caso di prima assunzione senza esperienza, è previsto un inquadramento temporaneo in B2 per un massimo di 24 mesi, al termine dei quali scatta il passaggio automatico a B1.
    Come si diventa quadro nel settore farmaceutico?
    Il riconoscimento della qualifica di quadro (categoria A) richiede l’effettivo esercizio di funzioni direttive di rilevante importanza con ampia autonomia decisionale e coordinamento di risorse umane significative. La promozione dipende dalla valutazione aziendale ed è formalizzata con atto scritto.
    Quali mansioni rientrano in categoria D nel chimico-farmaceutico?
    La categoria D comprende operatori tecnici polivalenti, strumentisti, conduttori di impianti, capi squadra e figure impiegatizie come contabile o programmatore. Si tratta di lavoratori con conoscenze teoriche di base ed esperienza approfondita di più specializzazioni.
    Un addetto alla produzione GMP in quale livello rientra?
    Gli addetti alla produzione GMP rientrano generalmente in D o E a seconda del grado di autonomia: D1 per chi conduce impianti complessi in autonomia, E1-E2 per operazioni più standardizzate sotto supervisione.
    Cosa distingue il livello C dal livello B?
    La categoria C comprende specialisti con esperienza consolidata e margini di discrezionalità, senza funzioni direttive formali. La categoria B (impiegati direttivi) implica responsabilità gerarchica o funzioni specialistiche di pari importanza con autonomia decisionale strutturalmente superiore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. Le declaratorie riportate sono esemplificative; per la classificazione esatta verificare il testo contrattuale integrale. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 99 GDPR – Entrata in vigore e applicazione

    Articolo 99 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Entrata in vigore e applicazione.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 88 Codice del Processo Amministrativo – Contenuto della sentenza

    Art. 88 Codice del Processo Amministrativo – Contenuto della sentenza

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione «Repubblica italiana».

    2. Essa deve contenere:

    a) l’indicazione del giudice adito e del collegio che l’ha pronunciata;

    b) l’indicazione delle parti e dei loro avvocati;

    c) le domande;

    d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi;

    e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese;

    f) l’ordine che la decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa;

    g) l’indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata;

    h) la sottoscrizione del presidente e dell’estensore.

    3. Si applica l’articolo 118, comma 3, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

    4. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o altro impedimento, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.

  • CCNL Formazione Professionale: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Formazione Professionale

    Maternità, paternità e congedi nel CCNL Formazione Professionale Enti

    Guida completa alla maternità obbligatoria, al congedo di paternità, ai congedi parentali e alle integrazioni contrattuali previste per i dipendenti degli enti di formazione professionale.

    In sintesi

    La maternità obbligatoria (5 mesi) è tutelata dalla legge (d.lgs. 151/2001): l’INPS eroga l’80% della retribuzione. Il CCNL Formazione Professionale migliora la tutela integrando l’indennità al 100%. Il congedo di paternità obbligatorio è fissato dalla legge in 10 giorni lavorativi, retribuiti al 100% dall’INPS. I congedi parentali facoltativi sono retribuiti al 30% (primo mese all’80% dopo il d.lgs. 105/2022). Durante la maternità maturano ferie e TFR.

    Dati contrattuali e normativi

    Maternità obbligatoria
    5 mesi (di cui 2 ante partum + 3 post partum in via ordinaria)
    Indennità INPS maternità
    80% della retribuzione (legge)
    Integrazione CCNL
    Fino al 100% della retribuzione
    Congedo paternità obbligatorio
    10 giorni lavorativi (legge, retribuiti al 100% INPS)
    Divieto di licenziamento
    Dalla gravidanza al compimento del 1° anno del figlio

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi – legge e CCNL Formazione Professionale a confronto
    Istituto Fonte Durata Trattamento economico
    Congedo maternità obbligatorio Legge (d.lgs. 151/2001) 5 mesi 80% INPS + integrazione CCNL al 100%
    Congedo paternità obbligatorio Legge 10 giorni lavorativi 100% INPS
    Congedo parentale facoltativo Legge (d.lgs. 151/2001 + d.lgs. 105/2022) Fino a 6 mesi per genitore (12 anni figlio) 30% INPS (primo mese all’80% per ciascun genitore)
    Riposi giornalieri per allattamento Legge 2 ore/giorno fino a 1 anno del figlio Retribuiti al 100% (INPS)
    Permessi per malattia del figlio Legge Illimitati fino a 3 anni; 5 gg/anno dai 3 agli 8 anni Non retribuiti (salvo integrazioni di ente)

    Legge vs CCNL: la maternità obbligatoria, il congedo di paternità, i congedi parentali e i riposi per allattamento sono istituti di legge (d.lgs. 151/2001 e d.lgs. 105/2022). Il CCNL Formazione Professionale migliora il trattamento economico della maternità obbligatoria portandolo al 100%.

    Maternità obbligatoria: come funziona

    Il congedo di maternità obbligatorio dura 5 mesi e si distribuisce di norma in 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. È possibile posticipare l’inizio del congedo al mese prima del parto (così fruendo di 4 mesi dopo), su domanda alla ASL e parere del medico che attesta che il lavoro non è pregiudizievole.

    Durante i 5 mesi di astensione obbligatoria:

    • L’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera;
    • Il CCNL integra l’indennità al 100% della retribuzione, a carico del datore di lavoro;
    • Maturano ferie, ROL e TFR come se la lavoratrice fosse in servizio;
    • È vietato il licenziamento dalla data presunta del parto comunicata al datore fino al compimento di un anno del figlio.

    Congedo di paternità obbligatorio

    La legge (da ultimo la l. 234/2021 in via permanente) prevede per il padre lavoratore dipendente 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio, da fruire nei 5 mesi successivi alla nascita del figlio. Il congedo è retribuito al 100% dall’INPS. È cumulabile con il congedo facoltativo alternativo del padre.

    Il CCNL Formazione Professionale non prevede espressamente integrazioni aggiuntive al congedo di paternità rispetto a quanto stabilito dalla legge; per verificare eventuali miglioramenti è necessario consultare il testo integrale del CCNL 2024-2027 e gli accordi di secondo livello.

    Congedi parentali facoltativi

    Dopo il congedo obbligatorio, ciascun genitore può fruire di congedi parentali facoltativi per un massimo di 6 mesi (fino a 10 mesi complessivi tra i due genitori). I congedi possono essere fruiti fino al 12° anno di età del figlio.

    Il d.lgs. 105/2022 (recepimento della direttiva UE 2019/1158) ha elevato il trattamento economico per il primo mese di congedo parentale all’80% della retribuzione, per ciascun genitore. I mesi successivi restano al 30%. Il CCNL non prevede integrazioni specifiche sui congedi parentali facoltativi.

    La specificità del settore: corsi discontinui e tutele

    Il settore della formazione professionale è caratterizzato da una significativa quota di contratti a tempo determinato o part-time ciclici, legati alla durata dei singoli corsi finanziati. Questa discontinuità può creare situazioni in cui le lavoratrici in maternità si trovano con il contratto in scadenza durante l’astensione. In tali casi:

    • Il divieto di licenziamento vale per tutta la durata della maternità obbligatoria, anche se il contratto a termine è scaduto; l’INPS eroga l’indennità per l’intera durata dei 5 mesi;
    • Per la prosecuzione del rapporto dopo la maternità, il contratto a termine non viene automaticamente rinnovato: è necessario un nuovo accordo;
    • Il sindacato può assistere le lavoratrici nelle vertenze relative al mancato rinnovo percepito come ritorsivo.

    Casi pratici

    Tizio – Padre formatore che fruisce del congedo obbligatorio
    Tizio è formatore al livello V. Sua moglie partorisce il 15 marzo 2026. Tizio ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio da fruire entro il 15 agosto 2026. Li prende subito dopo il parto: dal 16 al 29 marzo (10 giorni lavorativi). L’INPS gli eroga il 100% della retribuzione; l’ente non deve integrare nulla.
    Caia – Coordinatrice in maternità obbligatoria
    Caia è coordinatrice al livello VII con una retribuzione mensile di 2.440,58 € lordi. Va in maternità il 1° aprile 2026. L’INPS le eroga l’80% della retribuzione media giornaliera (circa 1.952 €/mese). L’ente integra la differenza fino al 100% (circa 489 €/mese). Caia non perde ferie, ROL e accantonamento TFR durante i 5 mesi di assenza.
    Sempronia – Formatrice a tempo determinato in maternità
    Sempronia è assunta a tempo determinato fino al 30 giugno 2026. Il 1° maggio 2026, a contratto ancora in corso, inizia la maternità obbligatoria. Anche se il contratto scade il 30 giugno, la tutela di maternità si estende per l’intera durata dei 5 mesi: Sempronia riceve l’indennità INPS fino al 31 ottobre 2026. Il venir meno del contratto non interrompe l’indennità per il periodo in cui sarebbe durata la maternità comunque.

    Domande frequenti

    La maternità viene integrata al 100% nel CCNL Formazione Professionale?
    Sì, il CCNL integra l’indennità INPS (80% della retribuzione) fino al 100% per i periodi di congedo di maternità obbligatorio. Questa integrazione è un miglioramento contrattuale rispetto alla tutela di legge.
    Quanti giorni di congedo di paternità sono previsti?
    La legge prevede 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, retribuiti al 100% dall’INPS, da fruire nei 5 mesi successivi alla nascita del figlio.
    Durante la maternità maturano ferie e TFR?
    Sì, durante il congedo di maternità obbligatorio maturano integralmente ferie, ROL e TFR, come se la lavoratrice fosse in servizio attivo.
    Cosa sono i congedi parentali e come funzionano?
    Sono periodi di assenza facoltativa dopo la maternità obbligatoria. Ogni genitore ha diritto fino a 6 mesi (10 mesi complessivi), fruibili fino ai 12 anni del figlio. Il trattamento è all’80% per il primo mese e al 30% per i successivi (d.lgs. 105/2022).
    La lavoratrice in maternità può essere licenziata?
    No, la legge (d.lgs. 151/2001) vieta il licenziamento dalla data presunta del parto comunicata al datore fino al compimento di un anno del figlio. Il divieto si applica anche al padre durante la fruizione del congedo di paternità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, premi e fondo incentivi e malattia e infortunio sul lavoro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024) e alla normativa vigente (d.lgs. 151/2001, d.lgs. 105/2022). Maternità, congedo di paternità, congedi parentali e riposi per allattamento sono istituti di legge; l’integrazione al 100% è di fonte contrattuale. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 949-bis Codice della Navigazione – Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto

    Art. 949-bis Codice della Navigazione – Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

  • Art. 150 D.Lgs. 42/2004 – Inibizione o sospensione dei lavori

    Art. 150 D.Lgs. 42/2004 – Inibizione o sospensione dei lavori

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. 1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'articolo 139, comma 3 , la regione o il Ministero hanno facoltà di: a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio ; b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.

    2. L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138 o all'articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'articolo 139, comma 3.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N.63 .

    4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.

  • Art. 14-ter L. 241/1990 – Conferenza simultanea

    1. La conferenza di servizi in modalità sincrona si svolge nei casi previsti dai commi 6 e 7 dell’articolo 14-bis o quando è richiesta a maggioranza dalle amministrazioni coinvolte. Si tiene in una data fissata dall’amministrazione procedente non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui all’articolo 14-bis.