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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione «Repubblica italiana».
  • Deve indicare il giudice adito, il collegio, le parti e i loro avvocati, le domande proposte.
  • Contiene la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto, anche con rinvio a precedenti, e il dispositivo comprensivo della pronuncia sulle spese.
  • Reca l'ordine di esecuzione rivolto all'autorità amministrativa e l'indicazione di data, luogo e sottoscrizione del presidente e dell'estensore.
  • Se il presidente o l'estensore non possono sottoscrivere per morte o impedimento, sono previsti meccanismi sostitutivi con menzione dell'impedimento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 88 Codice del Processo Amministrativo — Contenuto della sentenza

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione «Repubblica italiana».

2. Essa deve contenere:

a) l’indicazione del giudice adito e del collegio che l’ha pronunciata;

b) l’indicazione delle parti e dei loro avvocati;

c) le domande;

d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi;

e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese;

f) l’ordine che la decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa;

g) l’indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata;

h) la sottoscrizione del presidente e dell’estensore.

3. Si applica l’articolo 118, comma 3, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

4. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o altro impedimento, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.

Commento

Ratio e collocazione nel codice

L'art. 88 c.p.a. stabilisce il contenuto formale e strutturale della sentenza del giudice amministrativo. La disposizione si colloca nel Titolo VIII dedicato alle udienze e ai provvedimenti del giudice, e rappresenta la norma cardine che presidia la forma del principale provvedimento decisorio: la sentenza che definisce il giudizio nel merito. Il suo schema è ispirato all'art. 132 c.p.c., opportunamente adattato alle peculiarità del processo amministrativo. La norma assolve una funzione plurima: garantisce la identificabilità del provvedimento (giudice, parti, domande), assicura la conoscibilità delle ragioni della decisione (motivazione), vincola l'amministrazione con l'ordine di esecuzione e certifica l'autenticità del provvedimento attraverso le sottoscrizioni.

Intestazione e pronuncia in nome del popolo italiano

Il comma 1 richiede che la sentenza sia pronunciata in nome del popolo italiano e rechi l'intestazione «Repubblica italiana». Questa solennità formale, comune a tutti i provvedimenti giurisdizionali italiani (art. 101 Cost.), esprime la natura dell'esercizio del potere giurisdizionale come funzione statale esercitata nell'interesse collettivo, non in quello del singolo giudice o dell'istituzione in quanto tale. L'omissione dell'intestazione costituisce un vizio formale che, secondo la prevalente prassi processuale, non determina nullità assoluta del provvedimento, fermo restando che l'inosservanza può rilevare come irregolarità formale suscettibile di correzione ex art. 86 c.p.a.

I requisiti di contenuto: identificazione delle parti e delle domande

Il comma 2 elenca le componenti necessarie della sentenza. Le lettere a) e b) richiedono l'indicazione del giudice adito (TAR o Consiglio di Stato, con specificazione della sezione) e del collegio che ha pronunciato (i nomi dei giudici), nonché delle parti e dei loro avvocati. Questi elementi svolgono una funzione identificativa del provvedimento e ne consentono la verifica sotto il profilo della regolare composizione del collegio, rilevante ai fini dell'impugnazione per nullità. La lettera c) impone di indicare le domande, cioè l'oggetto del giudizio come cristallizzato dagli atti introduttivi delle parti: il ricorso principale, i motivi aggiunti, i ricorsi incidentali, le domande cautelari già definite. Questa indicazione è strumentale alla verifica della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, presidio del principio della domanda (art. 34, comma 1, c.p.a.) e parametro per la rilevazione di eventuali omissioni di pronuncia.

La motivazione e il dispositivo

La lettera d) prescrive la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione. Il requisito della motivazione è costituzionalmente imposto dall'art. 111, comma 6, Cost. e risponde al duplice scopo di consentire il controllo democratico sull'esercizio del potere giurisdizionale e di permettere alle parti di valutare consapevolmente l'opportunità di proporre impugnazione. La norma consente il rinvio a precedenti ai quali il giudice intende conformarsi, recependo una tecnica redazionale — la motivazione per relationem — già consolidata nella prassi del Consiglio di Stato. Il requisito della concisione si raccorda con il principio di sinteticità degli atti processuali sancito dall'art. 3, comma 2, c.p.a. La lettera e) richiede il dispositivo, comprensivo della pronuncia sulle spese. Il dispositivo è il nucleo precettivo della sentenza: accoglie o rigetta il ricorso, annulla il provvedimento, condanna al risarcimento, pronuncia sulla giurisdizione. La pronuncia sulle spese (artt. 26 e 91 ss. c.p.c., richiamati) chiude il dispositivo e attribuisce o compensa le spese processuali.

L'ordine di esecuzione e i profili formali residui

La lettera f) prevede l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Questo elemento è peculiare del processo amministrativo e differenzia strutturalmente la sentenza amministrativa da quella civile: l'ordine di esecuzione rivolto all'amministrazione sancisce che il provvedimento giurisdizionale vincola la pubblica amministrazione e che il suo inadempimento legittima il giudizio di ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a. La lettera g) richiede l'indicazione di giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata: elementi essenziali per calcolare i termini di decorrenza per l'impugnazione. La lettera h) prescrive la sottoscrizione del presidente e dell'estensore: la firma del presidente certifica la regolare composizione del collegio e la deliberazione, quella dell'estensore ne attesta la paternità redazionale. Il comma 3 rinvia all'art. 118, comma 3, disp. att. c.p.c., che attribuisce rilevanza alla separazione tra motivazione e dispositivo in ordine alla pubblicazione. Il comma 4, infine, disciplina i casi di impedimento: se il presidente non può sottoscrivere, firma il componente più anziano, con menzione dell'impedimento; se è l'estensore a essere impedito, basta la sola firma del presidente, sempre con menzione dell'impedimento. Queste previsioni garantiscono la certezza giuridica del provvedimento anche in circostanze eccezionali, evitando che impedimenti sopravvenuti blocchino la pubblicazione di decisioni già deliberate.

Casi pratici

Caso 1: Omissione di pronuncia sulle spese nel dispositivo

Il TAR pubblica una sentenza che accoglie il ricorso di Tizio contro un atto di esclusione da una gara d'appalto, ma il dispositivo tace sulle spese processuali. Il Comune soccombente sostiene che l'omissione equivalga a compensazione implicita; Tizio, invece, ritiene che si tratti di omissione materiale correggibile ex art. 86 c.p.a. e propone istanza di correzione, ottenendo dal collegio un'ordinanza che integra il dispositivo con la condanna del Comune alle spese.

Caso 2: Impedimento del presidente alla sottoscrizione

Dopo la deliberazione collegiale, il presidente della sezione viene ricoverato d'urgenza prima di poter sottoscrivere la sentenza che definisce il ricorso di Caio. Il giudice più anziano del collegio sottoscrive la sentenza in luogo del presidente, con apposita menzione dell'impedimento in calce al provvedimento, ai sensi del comma 4 dell'art. 88 c.p.a., garantendo così la tempestiva pubblicazione della sentenza senza attendere il recupero del presidente.

Caso 3: Rinvio a precedenti nella motivazione

Sempronio impugna un diniego di accesso agli atti invocando un'interpretazione estensiva del diritto di accesso documentale ex L. 241/1990. Il TAR, nella motivazione della sentenza di rigetto, richiama espressamente la propria giurisprudenza consolidata sulla questione — senza indicare numeri di sentenze — conformandosi all'orientamento prevalente, ai sensi della lettera d) del comma 2, che ammette il rinvio a precedenti cui il giudice intende conformarsi.

Domande frequenti

Cosa deve contenere necessariamente una sentenza del TAR?

Deve indicare il giudice adito, il collegio, le parti e i loro avvocati, le domande, la motivazione in fatto e in diritto, il dispositivo con le spese, l'ordine di esecuzione all'amministrazione, la data e le sottoscrizioni del presidente e dell'estensore.

Cosa significa che la sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano?

E una formula solenne prevista per tutti i provvedimenti giurisdizionali italiani (art. 101 Cost.) che esprime l'esercizio del potere giurisdizionale come funzione statale nell'interesse collettivo.

Cosa succede se il presidente non può firmare la sentenza?

La firma il componente più anziano del collegio, con menzione dell'impedimento del presidente prima della sottoscrizione. Se invece e l'estensore a essere impedito, basta la sola firma del presidente con analoga menzione.

Cos'e l'ordine di esecuzione rivolto all'amministrazione?

E un elemento peculiare della sentenza amministrativa che vincola la pubblica amministrazione all'ottemperanza della decisione. Il suo inadempimento legittima il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

La motivazione puo essere redatta per rinvio a precedenti?

Si. L'art. 88 comma 2 lettera d) consente espressamente la motivazione per rinvio a precedenti ai quali il giudice intende conformarsi, in coerenza con il principio di sinteticita degli atti processuali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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