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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le impugnazioni si propongono con ricorso e vanno notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
  • In difetto di notificazione della sentenza opera il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione per appello, ricorso per cassazione e alcune ipotesi di revocazione.
  • Per revocazione e opposizione di terzo per dolo, falsità, collusione o documento recuperato, il termine decorre dalla scoperta del vizio.
  • I termini sono perentori: la loro inosservanza rende l'impugnazione inammissibile.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 92 Codice del Processo Amministrativo — Termini per le impugnazioni

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.

2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell’articolo 395 del codice di procedura civile e di opposizione di terzo di cui all’articolo 108, comma 2, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 del medesimo articolo 395.

3. In difetto della notificazione della sentenza, l’appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando la parte che non si è costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione.

5. Fermo quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, l’ordinanza cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso anche sulla competenza è appellabile ai sensi dell’articolo 62. Non costituiscono decisione implicita sulla competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie di cui all’articolo 36, comma 1, né quelle che disattendono l’istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. La sentenza che, in modo implicito o esplicito, ha pronunciato sulla competenza insieme col merito è appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi 1, 3 e 4.

Commento

Il sistema dei termini di impugnazione

L'art. 92 fissa i tempi entro cui le sentenze del giudice amministrativo possono essere impugnate. La regola generale è il termine breve di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte. Il termine è perentorio: una volta scaduto, la sentenza passa in giudicato e non è più aggredibile con i mezzi ordinari. L'impugnazione si propone con ricorso, secondo la forma tipica del processo amministrativo, e deve essere notificata, non solo depositata, entro il termine.

Il termine breve e la notificazione della sentenza

Il dies a quo del termine di sessanta giorni è la notificazione della sentenza eseguita da una parte all'altra. È dunque la parte interessata a far decorrere il termine che, notificando la sentenza, onera la controparte di impugnare entro due mesi. In assenza di notificazione, il termine breve non decorre e subentra il termine lungo.

Il termine lungo semestrale

Il comma 3 prevede che, in difetto della notificazione della sentenza, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. debbano essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. È il termine lungo, che garantisce comunque la stabilità del giudicato anche quando nessuno notifichi la decisione. Esso non si applica alla parte non costituita che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità del ricorso o della sua notificazione.

I termini mobili per revocazione e opposizione di terzo

Per i casi di revocazione previsti ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c. e per l'opposizione di terzo dell'art. 108, comma 2, il termine di sessanta giorni decorre dal momento in cui è stato scoperto il dolo, la falsità o la collusione, è stato recuperato il documento decisivo o è passata in giudicato la sentenza rilevante. Si tratta di termini mobili, ancorati alla conoscenza del vizio, perché solo da quel momento la parte è in grado di reagire.

Profili pratici

La scelta se notificare o meno la sentenza è strategica: notificarla accelera il consolidamento del giudicato ma fa partire anche il proprio termine per l'eventuale appello incidentale. È essenziale calcolare con esattezza il dies a quo e tenere conto della sospensione feriale dei termini, per non incorrere nell'inammissibilità.

Sospensione feriale e computo dei termini

Nel calcolo dei termini di impugnazione occorre tener conto della sospensione feriale: il periodo che va dal 1° al 31 agosto non si computa, prolungando di fatto la scadenza. Il termine è inoltre soggetto alle regole generali sul computo dei giorni, con scadenza prorogata al primo giorno non festivo se cade in un giorno di chiusura degli uffici. La perentorietà impone un calcolo rigoroso: un errore anche di un solo giorno determina l'inammissibilità e il passaggio in giudicato della sentenza, con effetti irreversibili sulla posizione della parte.

Casi pratici

Caso 1: Il termine breve dopo la notifica

Il Comune notifica a Tizio la sentenza che gli dà torto: da quel giorno Tizio ha sessanta giorni per notificare l'appello al Consiglio di Stato, pena l'inammissibilità.

Caso 2: Il termine lungo senza notifica

Nessuna parte notifica la sentenza: Caio può appellare comunque, ma entro sei mesi dalla pubblicazione, decorso il quale la decisione diventa definitiva.

Caso 3: La revocazione per documento recuperato

Sempronio recupera dopo la sentenza un documento decisivo che la controparte aveva celato: il termine per la revocazione decorre dal giorno del recupero, non dalla pubblicazione.

Domande frequenti

Quanti giorni ho per impugnare una sentenza del TAR?

Sessanta giorni dalla notificazione della sentenza; in mancanza di notifica, sei mesi dalla pubblicazione.

I termini sono perentori?

Sì: scaduti, l'impugnazione è inammissibile e la sentenza passa in giudicato.

Da quando decorre il termine per la revocazione?

Nei casi di dolo, falsità, collusione o documento recuperato decorre dalla scoperta del vizio o dal recupero del documento.

Il termine lungo vale sempre?

Non si applica alla parte non costituita che provi di non aver conosciuto il processo per nullità del ricorso o della notificazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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