Testo dell'articoloVigente
Art. 37 D.Lgs. 198/2006 – Legittimazione processuale a tutela di più soggetti ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 7, 8, 9, 10 e 11
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. Qualora le consigliere o i consiglieri di parità regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, la consigliera o il consigliere nazionale rilevino l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o comunque nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni compresa la retribuzione, nella progressione di carriera, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni, prima di promuovere l’azione in giudizio ai sensi dei commi 2 e 4, possono chiedere all’autore della discriminazione di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non superiore a centoventi giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Se il piano è considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera o il consigliere di parità promuove il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
2. Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo di cui al comma 1, le consigliere o i consiglieri di parità, qualora non ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o in caso di esito negativo della stessa, possono proporre ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti.
3. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 2, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina all’autore della discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché la consigliera o il consigliere di parità regionale competente per territorio o la consigliera o il consigliere nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano.
4. Ferma restando l’azione di cui al comma 2, la consigliera o il consigliere regionale e nazionale di parità possono proporre ricorso in via d’urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro adito, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all’autore della discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi compreso l’ordine di definizione ed attuazione da parte del responsabile di un piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso le disposizioni del comma 3. Contro il decreto è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione avanti alla medesima autorità giudiziaria territorialmente competente, che decide con sentenza immediatamente esecutiva. La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dall’ articolo 119 del codice del processo amministrativo.
5. L’inottemperanza alla sentenza di cui al comma 3 e al comma 4, al decreto di cui al comma 4 o alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio di opposizione è punita con l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a sei mesi e comporta altresì il pagamento di una somma di 51 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento da versarsi al Fondo di cui all’articolo 18 e la revoca dei benefici di cui all’articolo 41, comma 1. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 37 del D.Lgs. 198/2006 disciplina la legittimazione processuale della consigliera o del consigliere di parità per agire a tutela di discriminazioni collettive, ovvero quelle che riguardano una pluralità di lavoratrici o lavoratori non immediatamente individuabili. Quando si riscontrino atti, patti o comportamenti discriminatori di carattere collettivo, la consigliera può dapprima chiedere all'autore di predisporre un piano di rimozione. Se il piano è inadeguato o il tentativo fallisce, può ricorrere in giudizio davanti al tribunale del lavoro o al TAR. Il giudice, accertata la discriminazione, ordina un piano di rimozione e fissa i criteri temporali per la sua attuazione. È previsto anche il ricorso d'urgenza, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo emesso entro due giorni. L'inottemperanza al provvedimento è sanzionata penalmente e comporta il pagamento giornaliero di una somma destinata al Fondo per le consigliere di parità.Indice dei contenuti
La discriminazione collettiva: fattispecie e presupposti
L'articolo 37 si occupa di una forma di discriminazione qualitativamente diversa da quella individuale: la discriminazione collettiva, caratterizzata dal fatto di riguardare un insieme di lavoratrici o lavoratori non immediatamente individuabili in modo diretto. Si pensi a una politica aziendale di assunzione che sistematicamente escluda le donne da certi ruoli, a un sistema retributivo che penalizzi strutturalmente i profili femminilizzati, o a prassi organizzative che rendano di fatto impossibile la progressione delle donne verso i livelli apicali. In questi casi non è possibile identificare immediatamente le vittime individuali della discriminazione, perché il carattere collettivo della condotta si estende a tutte le potenziali candidate o dipendenti appartenenti al gruppo svantaggiato. Il comma 1 individua come legittimati attivi le consigliere e i consiglieri di parità regionali, e - nei casi di rilevanza nazionale - la consigliera o il consigliere nazionale.
Il piano di rimozione delle discriminazioni: la fase extragiudiziale
Prima di adire il giudice, la consigliera di parità può seguire un percorso extragiudiziale descritto dal comma 1: chiedere all'autore della discriminazione di predisporre un «piano di rimozione» entro un termine non superiore a centoventi giorni, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali. Il piano deve contenere misure concrete per eliminare le discriminazioni accertate e prevenirne il ripetersi. Se la consigliera valuta il piano idoneo, promuove un tentativo di conciliazione e il verbale di accordo, una volta autenticato in copia, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale del lavoro. Il meccanismo ha il pregio di produrre soluzioni strutturali - non mere riparazioni individuali - che trasformano le pratiche organizzative del datore di lavoro. La previsione della consultazione sindacale assicura che il piano sia elaborato con il coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori.
Il ricorso in giudizio: procedimento ordinario
Quando la consigliera non si avvale della procedura del piano di rimozione, o quando questa non produce risultati, il comma 2 le consente di proporre direttamente ricorso davanti al tribunale del lavoro o al TAR. Il giudice, se accerta la discriminazione, adotta due tipi di provvedimento: in primo luogo, se richiesto, dispone il risarcimento del danno anche non patrimoniale; in secondo luogo, ordina all'autore di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. La sentenza fissa i criteri - anche temporali - per la definizione e l'attuazione del piano. Anche in sede giudiziale è prevista la consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali, garantendo continuità con la fase extragiudiziale e valorizzando il ruolo delle parti sociali nella rimozione delle discriminazioni strutturali.
Il ricorso d'urgenza: procedura e provvedimento cautelare
Il comma 4 introduce uno strumento processuale di grande efficacia: il ricorso in via d'urgenza davanti al tribunale del lavoro o al TAR. Quando la consigliera rileva una discriminazione collettiva che richiede un intervento immediato, può depositare un ricorso urgente. Il giudice è tenuto a pronunciarsi entro due giorni dalla presentazione del ricorso: convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritiene sussistente la violazione emette un decreto motivato e immediatamente esecutivo. Il decreto può contenere l'ordine di cessare il comportamento discriminatorio, misure per rimuovere gli effetti delle discriminazioni già prodotte, e l'ordine di definire un piano di rimozione. Contro il decreto è ammessa opposizione entro quindici giorni dalla comunicazione, davanti allo stesso giudice, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Sanzioni per l'inottemperanza ai provvedimenti giudiziali
Il comma 5 introduce un sistema sanzionatorio severo per l'inottemperanza ai provvedimenti giudiziali adottati ai sensi dell'articolo 37. Chi non rispetta la sentenza di cui al comma 3, il decreto d'urgenza di cui al comma 4, o la sentenza emessa nel giudizio di opposizione, è punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o con l'arresto fino a sei mesi. A queste sanzioni penali si aggiunge una sanzione civile pecuniaria: il pagamento di 51 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, da versarsi al Fondo per l'attività delle consigliere di parità di cui all'articolo 18 del decreto. Scatta altresì la revoca dei benefici pubblici eventualmente goduti dall'autore della discriminazione, ai sensi dell'articolo 41, comma 1. Il meccanismo della penale giornaliera è mutuato dall'istituto francese dell'«astreinte» ed è particolarmente efficace per spingere il datore di lavoro ad adeguarsi rapidamente al provvedimento giudiziale.
Rapporto con il giudice amministrativo e applicazione pratica
Il rinvio all'articolo 119 del codice del processo amministrativo, contenuto nel comma 4, coordina la tutela urgente in sede amministrativa con le disposizioni del D.Lgs. 104/2010, che prevede un rito abbreviato per le controversie in materia di discriminazione nel lavoro pubblico. L'articolo 37 ha trovato applicazione soprattutto in contesti aziendali di media e grande dimensione, dove le politiche discriminatorie sistematiche - difficilmente attaccabili con le sole azioni individuali - possono essere efficacemente contrastate attraverso lo strumento del piano di rimozione, che trasforma un provvedimento giudiziale in un programma strutturato di cambiamento organizzativo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi può agire in giudizio per le discriminazioni collettive nel lavoro?
Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, e nei casi di rilevanza nazionale la consigliera o il consigliere nazionale, ai sensi del comma 1. Non è necessario che le singole lavoratrici lese siano immediatamente identificabili.
Cos'è il piano di rimozione delle discriminazioni e chi lo approva?
È un insieme di misure concrete che l'autore della discriminazione deve adottare per eliminare le pratiche discriminatorie accertate. Può essere definito in sede extragiudiziale (tramite conciliazione con la consigliera) o in sede giudiziale (su ordine del giudice). La sentenza fissa i criteri anche temporali per la sua attuazione.
Cosa succede se il datore di lavoro non rispetta il piano di rimozione ordinato dal giudice?
Ai sensi del comma 5, scattano: ammenda fino a 50.000 euro o arresto fino a sei mesi; penale giornaliera di 51 euro per ogni giorno di ritardo da versare al Fondo per le consigliere di parità; revoca dei benefici pubblici eventualmente goduti ai sensi dell'articolo 41.
Il ricorso d'urgenza dell'articolo 37 richiede un previo tentativo di conciliazione?
No. L'articolo 39 chiarisce che il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti di cui all'articolo 37, comma 4. La consigliera può ricorrere d'urgenza immediatamente, senza attendere l'esito di alcuna procedura preliminare.