Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 99 CTS – Modifiche normative

    Art. 99 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Modifiche normative

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383 » sono sostituite dalle seguenti: «nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 »; b) all'articolo 1, comma 6, le parole: «L'utilizzazione da parte della Associazione delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le Associazioni di promozione sociale è condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stabilita la misura massima della medesima utilizzazione» sono soppresse; c) all'articolo 1-bis, le parole: «nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383 » sono sostituite dalle seguenti: «nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ».

    2. All' articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014 n. 125 le parole «Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti «enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ».

    3. ((A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione di cui all' articolo 102, comma 2, lettera h) ,)) all' articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 dopo le parole: «Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società» sono soppresse le seguenti «in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' articolo 10, commi 1 , 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall' articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 ,». ((1))

  • Art. 70 CAD – Articolo abrogato

    Art. 70 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217

  • Art. 76 D.Lgs. 231/2001 – Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

    Art. 76 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

    In vigore dal 04/07/2001

    1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all' articolo 694, commi 2 , 3 e 4, del codice di procedura penale . Nota all'art. 76: – Si riporta il testo dell' art. 694 del codice di procedura penale : "Art. 694 (Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione). –

    1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione e a rifusione di spese non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorità competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.

    2. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, previa anticipazione delle spese per l'importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni sulla tariffa penale.

    3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.

    4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l'editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a lire tre milioni"."

  • Art. 98 CTS – Modifiche al codice civile

    Art. 98 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Modifiche al codice civile

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Dopo l' articolo 42 del codice civile , è inserito il seguente: «Art. 42-bis (Trasformazione, fusione e scissione). – Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo

    2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili. Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.». Note all'art. 98: – Si riportano gli articoli 2498, 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, 2500-quinquies, 2500-sexies, 2500-nonies del codice civile : «Art. 2498 (Continuità dei rapporti giuridici). – Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.». «Art. 2499 (Limiti alla trasformazione). – Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.». «Art. 2500 (Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione). – La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato. L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione. La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.». «Art. 2500-bis (Invalidità della trasformazione). – Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.». «Art. 2500-ter (Trasformazione di società di persone). – Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso. Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'art. 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'art. 2343-ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'art.

    2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'art. 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.». «Art. 2500-quinquies (Responsabilità dei soci). – La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.». «Art. 2500-sexies (Trasformazione di società di capitali). – Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia. Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni. I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione. «Art. 2500-nonies (Opposizione dei creditori). – In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'art. 2445.».

  • Art. 69 CAD – Riuso delle soluzioni e standard aperti

    Art. 69 D.Lgs. 82/2005 CAD – Riuso delle soluzioni e standard aperti

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

    2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, ((salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa)) . ((

    2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee guida. ))

  • Art. 75 D.Lgs. 231/2001 – Articolo abrogato

    Art. 75 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Articolo abrogato

    In vigore dal 04/07/2001

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155

  • Art. 344-septies D.Lgs. 209/2005 – (Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia)

    Art. 344-septies D.Lgs. 209/2005 – (Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. In deroga all'articolo 222, commi 2-bis e 2-ter, in materia di violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo il comma 2-quater della medesima disposizione, se l'impresa rispetta il margine di solvibilità richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili al 31 dicembre 2015, ma, nel corso dell'anno 2016, non rispetta il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al Titolo III, capo IV bis, l'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il profilo di rischio dell'impresa al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità entro il 31 dicembre 2017.

    2. Nei casi di cui al comma 1 l'impresa presenta all'IVASS, ogni tre mesi, una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il proprio profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.

    3. L'estensione di cui al comma 1 è revocata dall'IVASS se dalla relazione sui progressi realizzati, di cui al comma 2, si evince che non vi sono stati progressi significativi nel ristabilire il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o nel ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità tra la data di rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati.

    ))

  • Art. 97 CTS – Coordinamento delle politiche di governo

    Art. 97 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Coordinamento delle politiche di governo

    In vigore dal 03/08/2017

    1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia con il compito di coordinare, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore.

    2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia: a) coordina l'attuazione del presente codice al fine di assicurarne la tempestività, l'efficacia e la coerenza ed esprimendo, là dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida; b) promuove le attività di raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l'attività degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema; c) monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento.

    3. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, assicurando la presenza di rappresentanti del sistema degli enti territoriali. La partecipazione alla Cabina di regia è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento o rimborso spese comunque denominato.

    4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  • Art. 68 CAD – Analisi comparativa delle soluzioni

    Art. 68 D.Lgs. 82/2005 CAD – Analisi comparativa delle soluzioni

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software fruibile in modalità cloud computing; e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

    1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo ((n. 50 del 2016 )) , effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri: a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione; c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.

    1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'AgID.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 . (28)

  • Art. 74 D.Lgs. 231/2001 – Giudice dell’esecuzione

    Art. 74 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Giudice dell’esecuzione

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell' articolo 665 del codice di procedura penale .

    2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi: a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3; b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia; c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2; d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

    3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all' articolo 666 del codice di procedura penale , in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all' articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale .

    4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all' articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale . Note all'art. 74: – Si riporta il testo degli articoli 665 , 666 e 667 del codice di procedura penale : "Art. 665 (Giudice competente). –

    1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.

    2. Quando è stato proposto appello se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.

    3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'art. 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.

    4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.

    4-bis. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio.". "Art. 666 (Procedimento di esecuzione). –

    1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero dell'interessato o del difensore.

    2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice e il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inamissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.

    3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

    4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.

    5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.

    6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione.

    7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.

    8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato.

    9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.". "Art. 667 (Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta). –

    1. Se vi è ragione di dubitare dell'identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria.

    2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identità rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.

    3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto lino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.

    4. Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero. l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'art.

    666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.

    5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza è comunicata all'autorità giudiziaria precedente.".

  • Tassa di concessione governativa: cos’è e come funziona

    In sintesi

    • La TCG è un tributo erariale (statale) dovuto per il rilascio di atti e provvedimenti amministrativi elencati nella Tariffa allegata al DPR 641/1972.
    • Si applica a concessioni, licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi e registri e ad altri documenti espressamente previsti dalla Tariffa.
    • È distinta dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria: ciascun tributo ha presupposti e basi normative proprie.
    • Il pagamento deve avvenire prima o contestualmente al rilascio dell’atto; per alcune voci la tassa è periodica (annuale o mensile).
    • Senza prova del pagamento il pubblico ufficiale non può dare corso all’atto: l’inadempimento rende l’atto inefficace.
    • Esenzioni soggettive e oggettive sono previste dalla legge per determinate categorie di soggetti e di atti.

    Che cos'è la tassa di concessione governativa

    La tassa di concessione governativa (comunemente abbreviata in TCG) è un tributo di natura erariale istituito dal DPR 22 luglio 1972, n. 641 e disciplinato dalla Tariffa allegata al medesimo decreto. Essa è dovuta ogni volta che un soggetto privato o un’impresa richiede allo Stato – o a un ente pubblico che agisce per conto dello Stato – il rilascio di un atto tipico: una concessione, una licenza, un’autorizzazione, oppure l’iscrizione in un albo o in un registro. La tassa non remunera un servizio specifico reso al richiedente, ma costituisce il corrispettivo pubblico per l’esercizio del potere concessorio dell’amministrazione.

    È importante non confondere la TCG con altri tributi che possono accompagnare gli stessi atti. L’imposta di bollo, disciplinata dal DPR 642/1972, colpisce la formazione o l’uso di determinati documenti scritti e prescinde dal fatto che vi sia un provvedimento concessorio. I diritti di segreteria, invece, sono corrispettivi di carattere amministrativo riscossi dagli uffici pubblici per la materiale attività istruttoria o di sportello. La TCG è cosa diversa da entrambi: si tratta di un vero tributo, il cui gettito confluisce nelle casse erariali, e il suo presupposto è specificamente il rilascio – o in alcuni casi il rinnovo o la vidimazione periodica – di atti espressamente elencati nella Tariffa.

    La struttura della Tariffa è stabile nei suoi elementi essenziali: per ciascuna voce è indicata la natura dell’atto, il soggetto passivo e la misura dell’imposta, fissata per legge. Gli importi, benché storicamente ancorati a valori precisi, vanno sempre verificati nella versione vigente della Tariffa al momento del pagamento, poiché possono essere oggetto di aggiornamenti normativi.

    Riepilogo
    Caratteristica Tassa di concessione governativa Imposta di bollo Diritti di segreteria
    Natura giuridica Tributo erariale Tributo erariale Corrispettivo amministrativo
    Presupposto Rilascio di atto concessorio/autorizzatorio elencato in Tariffa Formazione o uso di atti e documenti scritti Attività istruttoria o di sportello dell'ufficio
    Base normativa DPR 641/1972 e Tariffa allegata DPR 642/1972 e Tariffa allegata Varie norme di settore
    Periodicità Una tantum al rilascio o periodica per alcune voci Di regola una tantum per atto Di regola una tantum per pratica
    Conseguenza del mancato pagamento Inefficacia dell'atto; l'ufficio non può darvi corso Irregolarità dell'atto; possibile sanzione L'ufficio non avvia l'istruttoria

    Esempio pratico

    • Alfa Srl, società a responsabilità limitata con capitale sociale superiore alla soglia prevista dalla Tariffa, deve procedere ogni anno alla numerazione e bollatura dei propri libri sociali obbligatori. Prima di presentarsi all’ufficio competente, l’amministratore verifica sul sito dell’Agenzia delle Entrate la misura forfettaria vigente della TCG per la propria fascia di capitale, la versa con il modello F24 entro il 16 marzo (termine ordinario, salvo proroghe) e conserva la ricevuta. Senza quella ricevuta, la bollatura non può essere effettuata e i libri non risulterebbero regolari ai fini delle verifiche ispettive.

    Documenti necessari

    • Testo del DPR 22 luglio 1972, n. 641 (reperibile su Normattiva.it) con la Tariffa allegata aggiornata.
    • Circolare dell’Agenzia delle Entrate di riferimento per la voce di Tariffa applicabile al proprio caso.
    • Codice tributo F24 o F23 vigente per la voce TCG di interesse (verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
    • Documentazione rilasciata dall’ufficio amministrativo competente (es. Questura per porto d’armi, CCIAA per libri sociali) con le istruzioni di pagamento specifiche.
    • Ricevuta o attestazione del versamento da esibire all’ufficio al momento della richiesta dell’atto.
    • Eventuale attestazione di esenzione (delibera di ente, certificato di ONLUS o di ente del terzo settore) se il soggetto rientra in una categoria esente.

    Alfa Srl: libri sociali e TCG annuale

    Scenario. Alfa Srl è una società a responsabilità limitata con capitale sociale che supera la soglia indicata nella Tariffa allegata al DPR 641/1972. Ogni anno, entro il termine ordinario del 16 marzo, l’ufficio amministrativo deve versare la TCG forfettaria con modello F24 nella misura prevista dalla Tariffa per la propria fascia di capitale.

    Come si applica. L’importo è fissato per legge in misura forfettaria: verificare la misura vigente al momento del versamento. La fascia si determina in base al capitale sociale risultante al 1° gennaio di ciascun anno: se in un anno il capitale scende sotto la soglia, spetta la misura inferiore; se la supera, si applica la misura superiore. La ricevuta F24 viene conservata e allegata al libro verbali del consiglio di amministrazione come prova dell’adempimento. Senza ricevuta, l’ufficio competente non procede alla bollatura e i libri non risultano regolari ai fini delle verifiche ispettive.

    In pratica

    • Verificare il capitale sociale al 1° gennaio per determinare lo scaglione TCG applicabile.
    • Versare con modello F24, codice tributo dedicato, entro il 16 marzo (salvo proroghe).
    • Conservare la ricevuta F24 tra i documenti sociali e esibirla all’ufficio per la bollatura.

    Tizio: rilascio della licenza di porto d'armi per uso caccia

    Scenario. Tizio decide di richiedere per la prima volta la licenza di porto d’armi per uso caccia. Prima di presentare la domanda alla Questura competente si informa sugli adempimenti richiesti: oltre ai certificati medici e alla marca da bollo sull’istanza, deve versare la TCG per il rilascio della licenza.

    Come si applica. L’importo della TCG è fissato per legge nella Tariffa in misura diversa a seconda della tipologia di licenza: verificare la misura vigente. Il versamento avviene di norma tramite bollettino di conto corrente postale dedicato, reperibile direttamente allo sportello della Questura. Tizio compila il bollettino, lo versa in ufficio postale e porta la ricevuta insieme al resto della documentazione. La licenza non viene consegnata se manca la prova del pagamento della TCG: il pubblico ufficiale non può dare corso all’atto senza l’attestazione di avvenuto versamento.

    In pratica

    • Reperire il bollettino di conto corrente postale presso la Questura competente e verificare l’importo TCG vigente per la tipologia di licenza richiesta.
    • Versare la TCG prima dell’appuntamento allo sportello e conservare la ricevuta in originale.
    • Presentare la ricevuta insieme a certificati medici, marca da bollo e altri documenti: senza di essa la pratica resta sospesa.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La tassa di concessione governativa è la stessa cosa dell'imposta di bollo?

    No. Sono due tributi distinti con presupposti diversi. L’imposta di bollo (DPR 642/1972) colpisce la formazione o l’uso di determinati atti e documenti scritti, indipendentemente da un provvedimento concessorio. La TCG (DPR 641/1972) è invece dovuta specificamente per il rilascio di atti concessori, autorizzatori o di iscrizione in albi e registri elencati nella relativa Tariffa. Entrambi i tributi possono essere dovuti contestualmente sullo stesso atto, ma la loro natura e il loro fondamento normativo sono separati.

    Cosa succede se non pago la tassa di concessione governativa prima del rilascio dell'atto?

    L’atto rimane inefficace e il pubblico ufficiale non può darvi corso. In pratica, lo sportello rifiuta di rilasciare la licenza, l’iscrizione o il provvedimento fino a quando non viene esibita la prova del pagamento. Il mancato pagamento espone inoltre il soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla legge per l’inadempimento tributario.

    Tutti gli atti amministrativi sono soggetti alla TCG?

    No. La TCG è dovuta solo per gli atti espressamente indicati nella Tariffa allegata al DPR 641/1972. Si tratta di un elenco tassativo: concessioni, licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi e registri e altri provvedimenti specificamente elencati. Per gli atti non compresi in Tariffa non è dovuta alcuna TCG, fermi restando gli altri tributi eventualmente applicabili (bollo, diritti di segreteria, ecc.).

    La TCG si paga una sola volta o è periodica?

    Dipende dalla voce di Tariffa. Per molte voci la tassa è dovuta una sola volta al momento del rilascio dell’atto. Per altre voci – come la TCG annuale forfettaria per i libri sociali delle società di capitali o la TCG mensile sui contratti di abbonamento di telefonia mobile – il tributo ha carattere periodico (annuale o mensile) e va versato a ogni scadenza, anche in assenza di un nuovo rilascio.

    Le ONLUS e gli enti del terzo settore sono esenti dalla TCG?

    La Tariffa e alcune norme speciali prevedono ipotesi di esenzione soggettiva e oggettiva per determinate categorie di soggetti (tra cui, in certe condizioni, le ONLUS e gli enti del terzo settore) e per determinate tipologie di atti (ad esempio, atti relativi a procedimenti di lavoro o di interesse pubblico). Le esenzioni vanno verificate caso per caso sulla normativa vigente: chi ritiene di averne diritto deve documentare la propria condizione e, se necessario, produrre l’attestazione all’ufficio competente.

    Chi è il soggetto attivo della TCG?

    La TCG è un tributo erariale: il soggetto attivo è lo Stato. La riscossione fa capo all’Agenzia delle Entrate, ma per molte voci la concreta gestione del pagamento avviene tramite l’ufficio amministrativo che emette il provvedimento (ad esempio la Questura per le licenze di porto d’armi, la Camera di Commercio per le iscrizioni societarie). L’ufficio verifica l’avvenuto pagamento prima di rilasciare l’atto.

    La TCG si applica anche alle imprese individuali per i libri contabili?

    No. La TCG annuale forfettaria per la numerazione e bollatura dei libri è prevista esclusivamente per le società di capitali (Spa, Srl, Sapa). Le società di persone e le ditte individuali non sono soggette a questa specifica TCG: per i loro libri contabili e sociali si applica, se del caso, l’imposta di bollo sulla vidimazione, che è un tributo distinto con proprie regole.

  • Art. 96 CTS – Disposizioni di attuazione

    Art. 96 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Disposizioni di attuazione

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Ai sensi dell' articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106 , con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresì individuati i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti autorizzati, nonché i criteri, che tengano anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e delle attività da porre in essere, per l'attribuzione ai soggetti autorizzati ad effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 93, delle relative risorse finanziarie, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno

    2019. Note all'art. 96: – Per il testo dell' art. 7 della legge n. 106 del 2016 , si vedano note alle premesse.

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