Autore: Andrea Marton

  • Permessi 104 per assistere un familiare non convivente: si può?

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    Sì: la legge 104/1992 non richiede la convivenza con il familiare disabile grave per beneficiare dei tre giorni mensili. Occorre però dimostrare l’assistenza continuativa ed esclusiva. L’INPS può verificare l’effettivo svolgimento dell’assistenza anche a domicilio del disabile.

    Riferimento normativo

    L. 104/1992, art. 33; Circ. INPS n. 32/2006

    Tabella riepilogativa

    Permessi 104 per familiare non convivente – requisiti
    Requisito Regola
    Convivenza Non richiesta dalla legge per i permessi mensili
    Disabilità dell’assistito Grave, art. 3 comma 3, L. 104/92 – verbale INPS
    Assistenza Deve essere continuativa ed esclusiva (o prevalente)
    Un solo referente Di norma un solo lavoratore può fruire dei permessi per lo stesso disabile nello stesso mese
    Verifica INPS Possibile controllo sull’effettività dell’assistenza
    Distanza geografica Non è causa di diniego, ma può essere valutata in sede di controllo

    Il requisito della continuità nell'assistenza

    La Corte Costituzionale e la Cassazione hanno chiarito che la legge 104/1992 non esige la convivenza: ciò che conta è che l’assistenza al familiare disabile grave sia continuativa e prevalente. Il lavoratore deve effettivamente recarsi dal familiare e prestare assistenza; non è sufficiente un supporto occasionale o saltuario.

    Il referente unico dell'assistenza

    Di norma, per uno stesso disabile, soltanto un lavoratore alla volta può fruire dei permessi mensili. È possibile che due familiari si alternino nel corso dell’anno (es. uno per i primi sei mesi, l’altro per i successivi), ma non contemporaneamente nello stesso mese, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa (es. genitori di figlio disabile minore).

    Come dimostrare l'assistenza all'INPS

    In sede di domanda e in caso di verifica, l’INPS può richiedere elementi che dimostrino l’effettività dell’assistenza: dichiarazioni sostitutive, documentazione medica relativa alle cure prestate, ricevute di trasporto, testimonianze o relazioni di servizi sociali. La distanza tra la residenza del lavoratore e quella del familiare assistito non è di per sé preclusiva, ma può essere considerata in sede di valutazione.

    Casi pratici

    Tizio – assiste la madre che vive in un'altra città

    Tizio abita a Milano ma la madre disabile grave vive a Napoli. Fa domanda all’INPS dichiarando che ogni mese si reca dalla madre nei giorni di permesso. L’INPS può verificare: Tizio dovrà conservare biglietti di viaggio o altri riscontri dell’assistenza effettiva.

    Caia – vuole condividere i permessi col fratello

    Caia e suo fratello vorrebbero entrambi beneficiare dei permessi nello stesso mese per assistere il padre disabile. Di norma non è possibile: solo uno dei due può fruirne per mese. Possono però alternarsi nei mesi dell’anno.

    Sempronio – convivente subentra al fratello come referente

    Finora il fratello di Sempronio era il referente dei permessi 104 per la nonna. Se il fratello rinuncia e Sempronio subentra, questi deve presentare nuova domanda INPS, dichiarando di essere l’unico referente e attestando la continuità dell’assistenza.

    Domande frequenti

    Posso usare i permessi 104 se non convivo con il familiare?

    Sì. La legge non richiede la convivenza: è sufficiente che l’assistenza sia continuativa ed esclusiva (o prevalente).

    Quante persone possono usare i permessi 104 per lo stesso disabile?

    Di norma una sola persona alla volta nello stesso mese. Due familiari possono però alternarsi nei diversi mesi dell’anno.

    L'INPS può controllare se assisto davvero il familiare?

    Sì. L’INPS e l’ispettorato possono verificare l’effettività dell’assistenza. È opportuno conservare documentazione (biglietti, ricevute mediche, ecc.).

    Cosa succede se l'INPS revoca l'autorizzazione?

    In caso di revoca, i permessi già fruiti possono essere recuperati dall’INPS e dal datore; nei casi gravi di uso fraudolento possono scattare sanzioni disciplinari fino al licenziamento.

    I permessi 104 cambiano se il familiare cambia residenza?

    No, la residenza del familiare non incide sul diritto in sé. Occorre però aggiornare la domanda INPS se cambia il beneficiario o le modalità di assistenza.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 107 RD 12/1941

    Art. 107 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 58-quater L. 354/1975 – Divieto di concessione di benefici

    Art. 58-quater L. 354/1975 – Divieto di concessione di benefici

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale.

    2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’articolo 47, comma 11, dell’articolo 47- ter, comma 6, o dell’articolo 51, primo comma. (39 A)

    3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

    5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell’articolo 4-bis, nei cui confronti si pro- cede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all’esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.

    6. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 5, l’autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell’imputato.

    7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.

    7-bis. L’affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale.

    ————-
    AGGIORNAMENTO (39 A)
    La Corte Costituzionale con sentenza 22 novembre-1 dicembre 1999, n. 436 (in G.U. 1a s.s.09/12/1999, n. 49) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. dell’art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

  • Art. 254 D.Lgs. 209/2005 – Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi

    Art. 254 D.Lgs. 209/2005 – Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma 9.

    2. L'opposizione è disciplinata dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

  • Art. 30 TUIR: Denuncia e decorrenza delle variazioni

    Art. 30 TUIR: Denuncia e decorrenza delle variazioni

    Art. 30 TUIR – Denuncia e decorrenza delle variazioni

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell’articolo 29 devono essere denunciate dal contribuente all’ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento. 2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell’articolo 29 e hanno effetto da tale anno.
    3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall’anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell’articolo 29 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall’anno in cui è stata presentata.
    4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell’art. 29 hanno effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.”

  • Art. 160 T.U.B.: Conferma di disposizioni vigenti in materia di

    Art. 160 T.U.B.: Conferma di disposizioni vigenti in materia di

    Art. 160 T.U.B. – Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari.

    In vigore dal 01/01/1994

    Soppresso da: Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 Articolo 211

    “1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17 maggio 1991, n. 157, quelle concernenti la quotazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonche’ la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio.”

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  • Art. 120 D.Lgs. 36/2023 – Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia

    1. I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti.
  • CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato: malattia e infortunio

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Malattia e infortunio nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

    In un settore con ritmi fisici intensi come la panificazione e la produzione alimentare artigiana, malattia e infortuni non sono eventi rari. Il CCNL stabilisce le regole di comporto, integrazione economica e conservazione del posto.

    In sintesi

    Il CCNL garantisce la conservazione del posto per 186 giorni (fino a 5 anni di anzianità) o 365 giorni (oltre 5 anni). Il trattamento economico per malattia superiore a 6 giorni è al 100% dall’1° al 186° giorno. Per infortunio sul lavoro l’integrazione è al 100% fino alla guarigione clinica. Il comporto è esteso di 90 giorni per i disabili certificati (novità rinnovo 2024).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Rinnovo
    6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Comporto ordinario
    186 gg (anzianità ≤5 anni) — 365 gg (anzianità >5 anni)

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio – Conservazione del posto e trattamento economico
    Caso Anzianità Conservazione posto Trattamento economico
    Malattia > 6 gg Fino a 5 anni 186 giorni calendario 100% dall’1° al 186° giorno
    Malattia > 6 gg Oltre 5 anni 365 giorni calendario 100% dall’1° al 186° gg; 50% dal 187° al 365°
    Malattia ≤ 6 gg Qualsiasi 12 mesi 0% dal 1° al 3° giorno; 100% dal 4° al 180° giorno
    Infortunio sul lavoro Qualsiasi Fino a guarigione clinica 100% per tutto il periodo (integrazione INAIL)
    Malattia professionale Qualsiasi Fino a guarigione clinica, max durata indennità INAIL 100% per tutto il periodo
    Disabilità certificata (L. 68/99) Qualsiasi +90 gg rispetto ai limiti ordinari Nessuna retribuzione durante i 90 gg aggiuntivi

    Distinzione legge vs CCNL: l’indennità INPS di malattia è a carico dell’Istituto (circa 50-66% della retribuzione, a seconda dell’anzianità di malattia). L’integrazione aziendale di cui sopra porta il trattamento al 100% della retribuzione netta, come previsto dal CCNL quale condizione di miglior favore rispetto alla legge.

    Il comporto: conservazione del posto e computo

    Il comporto è il periodo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per assenza dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro. È disciplinato dalla legge (art. 2110 cod. civ.) e integrato dal CCNL come segue:

    • Anzianità fino a 5 anni compiuti: 186 giorni di calendario;
    • Anzianità oltre 5 anni: 365 giorni di calendario.

    Quando si verificano più assenze nel corso del rapporto di lavoro, i periodi di comporto si intendono cumulativamente riferiti a un arco temporale di 24 mesi. Ciò significa che malattie ripetute nel corso di due anni concorrono al raggiungimento del limite di comporto.

    Almeno 48 ore prima del superamento del limite di conservazione del posto, l’azienda deve informare il lavoratore dell’imminente esaurimento del comporto e dell’eventuale risoluzione del rapporto, prima di adottare il provvedimento di licenziamento per superamento del comporto.

    Trattamento economico durante la malattia

    Il trattamento economico è la combinazione dell’indennità INPS (obbligatoria per legge) e dell’integrazione aziendale prevista dal CCNL. La distinzione fondamentale riguarda la durata dell’evento morboso:

    Malattia di durata superiore a 6 giorni

    Dal 1° al 186° giorno di calendario, il lavoratore non in prova percepisce il 100% della retribuzione di fatto (indennità INPS + integrazione aziendale). Per chi ha anzianità superiore a 5 anni, dal 187° al 365° giorno il trattamento è ridotto al 50%.

    Malattia di durata pari o inferiore a 6 giorni

    Per i brevi eventi morbosi:

    • Dal 1° al 3° giorno: nessuna integrazione aziendale (i cosiddetti «giorni di carenza»); l’INPS non corrisponde indennità per i primi 3 giorni nelle malattie brevi;
    • Dal 4° al 180° giorno: trattamento al 100%.

    Attenzione: la carenza (0% nei primi 3 giorni per malattia breve) è una regola contrattuale che può essere migliorata da accordi aziendali o individuali. Il consulente del lavoro può verificare se la specifica azienda ha una disciplina di miglior favore.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore conserva il posto fino alla guarigione clinica, senza limiti di tempo. L’integrazione aziendale all’indennità INAIL garantisce il 100% della retribuzione per tutto il periodo. L’INAIL eroga la propria indennità direttamente al lavoratore o al datore di lavoro (a seconda del caso); l’azienda versa la differenza per arrivare al 100%.

    Per la malattia professionale (es. allergie alle farine nei panettieri, dermatiti da contatto negli operai alimentari), la tutela è la stessa: conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale il lavoratore percepisce l’indennità INAIL per inabilità temporanea.

    Aspettativa non retribuita e disabilità

    L’azienda può concedere, su richiesta scritta del lavoratore, un periodo di aspettativa non superiore a 3 mesi, senza retribuzione e senza maturazione di alcun istituto contrattuale. Si tratta di una facoltà dell’azienda (non un diritto del lavoratore) tipicamente attivata quando il comporto sta per esaurirsi.

    Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. n. 68/1999, il rinnovo del 2024 ha introdotto un’importante novità: il periodo di conservazione del posto è elevato di ulteriori 90 giorni. Tuttavia, durante questo periodo aggiuntivo non decorre retribuzione né anzianità per alcun istituto.

    Obblighi del lavoratore: certificazione e comunicazione

    Il lavoratore è tenuto a:

    • Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro (preferibilmente entro l’orario di inizio turno);
    • Trasmettere il certificato medico INPS in via telematica (il medico lo invia direttamente all’INPS; il lavoratore comunica al datore il numero del certificato);
    • Essere reperibile durante le fasce orarie di controllo fiscale fissate dall’INPS (10-12 e 17-19).

    Casi pratici

    Tizio – Panettiere con 3 anni di anzianità, malattia lunga
    Tizio si ammala per un problema alla schiena (tipico del settore) e resta assente 5 mesi (circa 150 giorni). Ha 3 anni di anzianità: il suo limite di comporto è 186 giorni. Essendo la malattia superiore a 6 giorni, dall’1° al 150° giorno percepisce il 100% della retribuzione (INPS + integrazione aziendale). Al rientro, il contatore del comporto riparte: ha ancora circa 36 giorni di «franchigia» nei successivi 24 mesi.
    Caia – Pasticciera con oltre 5 anni di servizio
    Caia è dipendente da 7 anni. Si assenta per malattia 8 mesi (circa 240 giorni). Il suo comporto è 365 giorni. Nei primi 186 giorni percepisce il 100% della retribuzione; dal 187° al 240° giorno il trattamento scende al 50%. Ha ancora 125 giorni di comporto residui (nei successivi 24 mesi) prima di un’eventuale risoluzione del rapporto per superamento del comporto.
    Sempronio – Addetto alla distribuzione, infortunio con incarico
    Sempronio scivola scaricando sacchi di farina e si frattura un polso. L’INAIL riconosce l’infortunio sul lavoro. Il datore di lavoro è obbligato a integrare l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione. Sempronio conserva il posto senza limiti di tempo fino alla guarigione clinica certificata dall’INAIL. Il periodo di assenza si computa nell’anzianità a tutti gli effetti.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?
    Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 186 giorni di calendario con anzianità fino a 5 anni, e per 365 giorni con anzianità superiore a 5 anni. In caso di più assenze, i periodi si intendono riferiti a un arco temporale di 24 mesi.
    Quale integrazione spetta durante la malattia?
    Per malattia superiore a 6 giorni, il trattamento garantisce il 100% della retribuzione dall’1° al 186° giorno. Per malattia breve (≤6 giorni): nessuna integrazione dal 1° al 3° giorno (carenza); 100% dal 4° al 180° giorno.
    Cosa succede per l’infortunio sul lavoro?
    In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore conserva il posto fino alla guarigione clinica. L’integrazione aziendale all’indennità INAIL garantisce il 100% della retribuzione per tutto il periodo di assenza, senza limiti di tempo.
    La malattia durante le ferie le interrompe?
    La direttiva UE e la giurisprudenza prevalente stabiliscono che la malattia durante le ferie ne sospenda la decorrenza. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente la malattia al datore e presentare certificazione medica. Le ferie non godute vengono recuperate in un periodo successivo da concordare.
    I lavoratori con disabilità hanno un comporto più lungo?
    Sì. Il rinnovo del 2024 ha introdotto un’estensione del comporto di ulteriori 90 giorni per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. n. 68/1999. Durante questo periodo aggiuntivo non decorre retribuzione né anzianità per alcun istituto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 7 GDPR – Condizioni per il consenso

    Articolo 7 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Condizioni per il consenso.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 53 GDPR – Condizioni generali per i membri dell’autorità di controllo

    Articolo 53 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Condizioni generali per i membri dell’autorità di controllo.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 56 T.U.IVA: Notificazione e motivazione degli accertamenti

    Art. 56 T.U.IVA: Notificazione e motivazione degli accertamenti

    Art. 56 T.U.IVA – Notificazione e motivazione degli accertamenti.

    In vigore dal 20/02/2010 con effetto dal 01/01/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 1 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.

    “Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell’imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali.

    Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all’art. 54 devono essere indicati specificamente, a pena di nullita’, gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui e’ fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione.

    Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena di nullita’, l’imponibile determinato dall’ufficio, l’aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del secondo comma dell’art. 55.

    Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 54 e al terzo comma dell’art. 55 devono essere inoltre indicate, a pena di nullita’, le ragioni di pericolo per la riscossione dell’imposta.

    La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne’ ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento e’ nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.

    I provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter possono essere notificati anche tramite mezzi elettronici.”

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