Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 108 L. 633/1941

    Art. 108 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano .

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 64 quater CAD – Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema I…

    Art. 64 quater D.Lgs. 82/2005 CAD – Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Al fine di valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter, nonché di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati, è istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).

    2. Il Sistema IT-Wallet è costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, nonché da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo le modalità di cui al comma

    3. 3. Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema IT-Wallet, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta ((dell'AgID)) e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo, adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ((e)) periodicamente aggiornate, definiscono: a) le caratteristiche tecniche e le modalità di adozione dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da parte di cittadini e imprese, nonché la tipologia di servizi resi disponibili dalle soluzioni IT-Wallet; b) le modalità di accreditamento presso l'AgID dei soggetti privati fornitori delle soluzioni IT- Wallet privato; c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati accreditati, sia in qualità di erogatori di servizi, sia in qualità di erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative, ((deleghe,)) caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo-50-ter; d) gli standard tecnici adottati per ((garantire l'interoperabilità)) del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei soggetti privati accreditati, inclusa la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, anche al fine di garantire la compatibilità dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato con precedenti sistemi di identità digitale e con i relativi sistemi di autenticazione per l'accesso in rete già predisposti; e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per assicurare livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza adeguati al Sistema IT-Wallet; f) le modalità per la messa a disposizione del codice sorgente di tutte le componenti dell'IT- Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato, ai sensi dell'articolo

    69. 4. La società di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 , e la società di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 provvedono, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 3 ((del presente articolo)) , alla realizzazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema ((IT-Wallet)) , assicurando, in particolare, la disponibilità dell'IT-Wallet pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato. Alla società di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 ((, sono affidate)) la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la gestione dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi ((di rilascio nonché la certificazione)) e la verifica delle attestazioni elettroniche di identità digitale, di quelle relative a prerogative, ((deleghe,)) caratteristiche, licenze o qualità presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione ((e dei registri)) fiduciari per l'accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio, certificazione e verifica nonché per la verifica della validità e la gestione del ciclo di vita delle attestazioni elettroniche. Agli oneri occorrenti per rendere disponibili da parte degli Identity provider pubblici i servizi di verifica ((di cui al secondo periodo)) del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

    5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti: a) i compiti e le funzioni attribuiti a ciascuna delle società di cui al comma 4; b) la data a decorrere dalla quale l'IT-Wallet pubblico è reso disponibile, nonché il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, ((deleghe,)) caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestazioni elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i documenti per la generazione di attestazioni elettroniche, nonché ad avvalersi delle attestazioni elettroniche presenti nelle istanze e nelle dichiarazioni formulate nei loro confronti con esenzione dei controlli di cui al capo V del (( testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ; c) la data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato; d) al fine di concorrere alla sostenibilità economica del Sistema IT-Wallet a regime e ferma restando la gratuità dell'emissione dell'IT-Wallet pubblico per cittadini e imprese, la tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo.

    6. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, di cui al comma 4, pari a complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede ((,)) quanto a 69 milioni ((di euro,)) a valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" ((, del PNRR e)) , quanto a 33 milioni ((di euro,)) a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all' articolo 239 del ((decreto-legge)) 19 maggio 2020, n. 34 ((, convertito, con modificazioni,)) dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .

    7. Nelle more della piena funzionalità del Sistema ((IT-Wallet)) , sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, le versioni digitali della Tessera sanitaria – Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità. La verifica di validità di tali versioni digitali è consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalità rese disponibili dal punto di accesso telematico. La versione digitale della TS/TEAM è disponibile secondo le modalità previste dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018 , concernente lo sportello digitale unico. I dati e i documenti necessari per la generazione delle ((versioni digitali della)) patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall'Istituto nazionale ((della previdenza sociale)) (INPS) alla società di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 , per il tramite della piattaforma ((di cui all'articolo 50-ter del presente codice)) . Salvo gli utilizzi previsti ((della TS/TEAM)) in qualità di Carta Nazionale dei Servizi, la versione digitale della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze su supporto plastificato ai sensi dell' articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 11, comma 15 , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . La patente di guida mobile è la versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in Italia ai sensi dell' articolo 118-bis del ((codice della strada , di cui al)) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , è titolare. Tale patente mobile consente la verifica, tramite collegamento con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10, del citato ((codice di cui al decreto legislativo)) n. 285 del 1992 , dell'esistenza e della validità del diritto alla guida del suo titolare ed è equipollente a documento di identità dello stesso. Ai fini della circolazione sul territorio nazionale la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 180, comma 1, lettera b), del ((codice di cui al decreto legislativo)) n. 285 del 1992 .

  • Art. 70 D.Lgs. 231/2001 – Sentenza in caso di vicende modificative dell’ente

    Art. 70 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Sentenza in caso di vicende modificative dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

    2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

  • Art. 92 CTS – Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo

    Art. 92 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli Enti del Terzo settore e l'esercizio dei relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: a) vigila sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti dal presente codice e monitora lo svolgimento delle attività degli Uffici del Registro unico nazione del Terzo settore operanti a livello regionale; b) promuove l'autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell'articolo 61; c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti attraverso le relazioni di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, nonché sullo stato del sistema di registrazione di cui alla lettera b).

    2. Restano fermi i poteri delle amministrazioni pubbliche competenti in ordine ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività di cui all'articolo 5 alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

  • Art. 64 ter CAD – Piattaforma di gestione deleghe

    Art. 64 ter D.Lgs. 82/2005 CAD – Piattaforma di gestione deleghe

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Il cittadino iscritto ((nell'ANPR)) può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono ((l'identificazione informatica a)) non più di due soggetti iscritti ((nell'ANPR)) , titolari dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo.

    2. ((Il cittadino presenta la delega di cui al comma 1)) tramite la piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici del comune di residenza. La delega è revocabile in ogni momento. Il delegante viene puntualmente informato dalla piattaforma di cui ((al comma 5 dell'esercizio)) della delega da parte del delegato.

    3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile ((nella piattaforma)) di cui al comma 5, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-ter, le informazioni, ove disponibili in formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che richiede l'accesso ai servizi in rete quale rappresentante del soggetto tutelato.

    4. I gestori di identità digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5, verificano l'esistenza di eventuali deleghe ((conferite)) al cittadino che effettua l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni.

    5. Ai fini di cui al comma 1, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell' articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento. La realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo rientra nel programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del PNC di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 .

    6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 5, nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell' articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 .

    7. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5, pari a 1.589.784 euro per l'anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, per l'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1 ((,)) di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

  • Art. 344-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti)

    Art. 344-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. In deroga all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 1 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se: a) sono stati emessi entro il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all' articolo 97 della direttiva 2009/138/CE , ove quest'ultima sia anteriore; b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 50 per cento del margine di solvibilità secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili in tale data; c) non sarebbero altrimenti classificati nel livello 1 o nel livello 2 conformemente all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5.

    2. 2. In deroga all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 2 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) sono stati emessi entro il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all' articolo 97 della direttiva 2009/138/CE , ove quest'ultima sia anteriore; b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 25 per cento del margine di solvibilità legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili in tale data.

    3. Per l'impresa che investe in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari basati su prestiti «confezionati» emessi prima del 1° gennaio 2011, i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese che «confezionano» i prestiti in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari si applicano soltanto nell'eventualità in cui dopo il 31 dicembre 2014 siano state aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti.

    ))

  • Art. 1237 Codice della Navigazione – Reati in corso di navigazione

    Art. 1237 Codice della Navigazione – Reati in corso di navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando è stato commesso un reato in corso di navigazione, il comandante della nave o dell'aeromobile, prima della partenza dal luogo di primo approdo e comunque entro ventiquattro ore da tale approdo, consegna le persone che siano in istato di arresto o di fermo, le denuncie, le querele, i rapporti, gli altri atti compilati, i referti e i corpi di reato all'autorità marittima o a quella preposta alla navigazione interna o all'autorità aeronautica locale del Regno; ovvero, all'estero, all'autorità consolare o, in mancanza, ai comandanti delle navi da guerra che si trovino nel luogo. Dell'eseguita consegna le dette autorità redigono processo verbale, che trasmettono immediatamente, insieme con gli atti e i corpi di reato, al competente procuratore del Re Imperatore. Le autorità medesime inoltre, dispongono che le persone in istato di arresto o di fermo siano custodite nelle carceri giudiziarie. Il comandante di nave da guerra nazionale, che ha in consegna persone imputate o indiziate di reati ovvero atti processuali o corpi di reato, al primo approdo in un porto del Regno è tenuto a consegnarli all'ufficiale di polizia giudiziaria. Se approda in un paese estero, provvede d'accordo con l'autorità consolare.

  • Art. 69 D.Lgs. 231/2001 – Sentenza di condanna

    Art. 69 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Sentenza di condanna

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

    2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

  • CCNL Grafici Editoriali: Ferie e permessi

    CCNL Grafici Editoriali

    In sintesi

    Ferie CCNL Grafici: 26 gg lavorativi, ROL 88h, ex-festività. Permessi standard.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ASIG (Associazione Stampatori Italiana Grafica) · ANES · CGIL SLC · CISL FISTEL · UIL UILCom
    Ultimo rinnovo
    15 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~30.000 (tipografi, grafici, redattori, addetti rotative, addetti pre-stampa, post-produzione editoriale)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi
    Voce Dettaglio
    Ferie Vedi sezione
    ROL Vedi sezione
    Ex-festività Vedi sezione
    Permessi familiari Vedi sezione
    L.104 e studio Vedi sezione

    Ferie

    26 gg lavorativi annui.

    ROL

    88h annue (~11 gg).

    Ex-festività

    32h annue.

    Permessi familiari

    Matrimonio 15 gg, lutto 1° grado 3 gg.

    L.104 e studio

    L.104 3 gg/mese. Studio 150h triennio.

    Casi pratici

    Tizio – tipografo Ferie e permessi
    Tizio (tipografo offset livello 4) applica regole CCNL su ferie e permessi.
    Caia – grafica Ferie e permessi
    Caia (grafica livello 5) gestisce ferie e permessi in casa editrice.
    Sempronio – direttore Ferie e permessi
    Sempronio (direttore produzione livello 8) supervisiona ferie e permessi.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Ferie e permessi?
    Risposta su ferie e permessi CCNL Grafici.
    Domanda 2 Ferie e permessi?
    Approfondimento ferie e permessi per tipografie/case editrici.
    Domanda 3 Ferie e permessi?
    Caso specifico ferie e permessi settore stampa.
    Domanda 4 Ferie e permessi?
    Differenze ferie e permessi tradizionale vs digitale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, Maternità, Tredicesima e premi, Malattia e Prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Grafici Editoriali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 91 CTS – Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei co…

    Art. 91 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi

    In vigore dal 03/08/2017

    1. In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'ente del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.

    2. In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

    3. Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.

    4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e di cui al comma 5 dell'articolo 48 sono irrogate dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo

    45. 5. Le somme dovute a titolo di sanzioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  • Art. 64 bis CAD – Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amminis…

    Art. 64 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione

    In vigore dal 01/01/2006

    1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con i servizi di cui ai commi 1 e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le Linee guida.

    1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società di cui all' articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 .

    1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio

    2021. 1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

    1-sexies. ((Ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età sono consentiti l'accesso e l'utilizzo del punto di accesso telematico di cui al presente articolo, anche per l'ottenimento e l'esibizione di attestazioni, titoli o abilitazioni aventi effetti giuridici, compresi quelli resi disponibili mediante il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) di cui all'articolo 64-quater, senza che sia necessario l'assenso dell'esercente la responsabilità genitoriale, fatti salvi i casi in cui la legge richieda espressamente l'intervento o l'autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale per l'ottenimento di specifiche attestazioni, titoli o abilitazioni ovvero per la fruizione di specifici servizi)) .

  • Art. 142 D.Lgs. 42/2004 – Aree tutelate per legge

    Art. 142 D.Lgs. 42/2004 – Aree tutelate per legge

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall' articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 ; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 ; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico . . . .

    2. 2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici , ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 , come zone territoriali omogenee A e B ; b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 , come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .

    3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4 .

    4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.