Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 62 sexies CAD – Anagrafe nazionale digitale della gente di mare – AN…

    Art. 62 sexies D.Lgs. 82/2005 CAD – Anagrafe nazionale digitale della gente di mare – ANGEMAR

    In vigore dal 01/01/2006

    1. È istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR), finalizzata alla gestione unitaria, digitale e interoperabile dei dati relativi alla carriera professionale, ai titoli, agli imbarchi e alle abilitazioni e certificazioni della gente di mare, anche ai fini del collocamento e del monitoraggio del mercato del lavoro marittimo. L'ANGEMAR, al raggiungimento della piena operatività, sostituisce le anagrafi, ((i registri e gli archivi)) previsti a legislazione vigente, ivi ((compresi quelli previsti dal)) codice della navigazione , di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , ((dal regolamento di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , e ((dal regolamento di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231 .

    2. L'ANGEMAR è integrata con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter e consente l'alimentazione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati da parte degli ((uffici)) d'iscrizione della gente di mare, del personale appartenente alla gente di mare, degli armatori e dei centri di formazione autorizzati nonché dei soggetti internazionali convenzionati per le parti di rispettiva competenza. L'ANGEMAR, per il tramite dei servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter, è costantemente aggiornata al fine di assicurare la coerenza dei dati ivi contenuti con l'anagrafe di cui all'articolo 62 (ANPR), con le anagrafi di cui all'articolo 62-quater (ANIST) e all'articolo 62-quinquies (ANIS), con i servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) nonché, per le informazioni di competenza, con le anagrafi e le ((basi di dati)) detenute da altre amministrazioni.

    3. Entro centottanta giorni dalla piena operatività dell'ANGEMAR, il libretto di navigazione di cui all' articolo 122 del codice della navigazione ((,)) di cui al regio decreto n. 327 del 1942 , è rilasciato sulla base delle informazioni contenute nell'ANGEMAR ed è reso disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet, ai sensi dell'articolo

    64-quater. Il libretto di navigazione, dotato di microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare e di quelle definite dai decreti di cui al comma 4, è carta valore ai sensi dell' articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559 , e la sua produzione e fornitura sono affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla società di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 559 del 1966 .

    4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, ove nominata, sono definiti: a) i dati contenuti nell'ANGEMAR, nonché le modalità di alimentazione, aggiornamento e conservazione degli stessi, con particolare riguardo alle misure di sicurezza informatica e alle specifiche tecniche e organizzative per la gestione e il trattamento dei dati personali, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ; b) le caratteristiche del libretto di navigazione di cui all' articolo 122 del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942 , rilasciato ai sensi del comma 3, nonché le modalità di verifica e consultazione dello stesso.

    5. Nelle more della piena operatività, ((l'ANGEMAR)) mette a disposizione un servizio informatico provvisorio per l'inserimento ((dei dati e delle informazioni essenziali da parte del personale appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione autorizzati)) , secondo le modalità definite con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I dati e le informazioni di cui al primo periodo confluiscono nell'ANGEMAR e sono oggetto di successiva validazione secondo le modalità stabilite dai decreti di cui al comma 4.

  • Art. 136 T.U. Stupefacenti: abrogazioni della disciplina previgente

    Art. 136 T.U. Stupefacenti – Abrogazioni

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'art. 1, per quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice penale e ogni altra forma in contrasto con il presente testo unico

    2. Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n.

    685. 3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura. Torna al sommario Allegato 1 – Sostanze classificate. Nota: Allegato aggiunto dall'art. 3 del DLG 12 aprile 1996 n.

    258. Soppresso dal 27/04/2011 da: Decreto legislativo del 24/03/2011 n. 50 Articolo 1 —> Per il testo dell'allegato 1 <— —> come sostituito dal D.M. 23 settembre 2004 <— —> consultare il documento in formato PDF <— Torna al sommario Allegato 2 – Definizioni. Nota: Allegato aggiunto dall'art. 3 del DLG 12 aprile 1996 n.

    258. Soppresso dal 27/04/2011 da: Decreto legislativo del 24/03/2011 n. 50 Articolo 1 E' operatore una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, trasformazione, commercio o distribuzione nella Comunita' di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attivita' connesse, quali intermediazione e deposito delle sostanze classificate. Torna al sommario Allegato 3 – Allegato III e III bis Allegato III Documentazione ed etichettatura 1.1. I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue: – il nome della sostanza classificata di cui alla categoria 1 e 2 dell'Allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, o se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il nome della miscela o del prodotto naturale e il nome della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale, seguite in caso di esportazioni o di importazioni dall'espressione "DRUG PRECURSORS"; – la quantita' e il peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, la quantita' e il peso, se disponibili, della miscela o del prodotto naturale nonche' la quantita' e il peso, o la percentuale in peso, della o delle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'Allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, contenute nella miscela; – il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario e, se possibile, degli altri operatori direttamente coinvolti nella transazione, come definiti nell'articolo 70, comma

    1. L'obbligo di documentazione si applica anche alle sostanze classificate in categoria 3 al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, unicamente in caso di esportazione, importazione o attivita' di intermediazione connesse a tali operazioni. 1.2. La documentazione deve inoltre comprendere, in caso di fornitura ad un acquirente stabilito nella Comunita', la dichiarazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 273/2004.

    2. Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 sono escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 2 qualora i quantitativi non superino quelli indicati nell'Allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004.

    3. Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 prima della loro immissione sul mercato, importazione o esportazione. Le etichette devono contenere il nome di tali sostanze quale figura nell'Allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005 o, in caso di miscela o di prodotto naturale, il nome della miscela o del prodotto naturale e il nome della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale. Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali. L'obbligo di etichettatura si applica anche alle sostanze classificate in categoria 3 unicamente in caso di esportazione, importazione o attivita' di intermediazione connesse a tali operazioni.

    4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attivita' al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi al punto

    1. 5. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1, ed essere messa immediatamente a disposizione per un eventuale controllo, a richiesta delle autorita' competenti.

    6. Tutti gli operatori in possesso di licenza per l'utilizzo di sostanze classificate in categoria 1 o registrati come operatori di sostanze classificate in categoria 2 devono informare annualmente entro il 15 febbraio, in forma sintetica e su supporto cartaceo in doppia copia o in alternativa su supporto informatico, il Ministero della salute dei quantitativi di sostanze classificate in categoria 1 e 2 prodotti, acquistati, forniti o utilizzati, anche in qualita' di intermediari, nel corso dell'anno precedente, nonche' la giacenza al 1 gennaio e al 31 dicembre. L'obbligo di rendicontazione annuale si applica anche agli operatori che immettono sul mercato, importano o esportano, sostanze classificate in categoria 2 in quantita' inferiori ai valori soglia annuali, di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004, e che sono esentati dall'obbligo di registrazione. Dall'obbligo di rendicontazione annuale per le sostanze classificate in categoria 1 sono escluse le farmacie. Dall'obbligo di rendicontazione annuale per le sostanze classificate in categoria 2 sono esclusi: – le farmacie; – gli operatori che acquistano o utilizzano per soli usi connessi all'esercizio della propria attivita', senza commercializzare o cedere, nel corso dell'intero anno di calendario (1 gennaio-31 dicembre) quantita' di sostanze classificate in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui Allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004; – le strutture o istituzioni, quali universita', laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanita' pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorita' pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in categoria

    2. Le informazioni per le operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione di sostanze classificate in categoria 1 e 2 con operatori nazionali, comunitari o non comunitari devono comprendere: – nome e quantita' della sostanza classificata; – nome e coordinate (indirizzo, tel., fax, e-mail) dell'operatore acquirente o fornitore, con indicazione dello Stato estero di provenienza o di destinazione in caso di operatore non italiano; – data di effettuazione dell'operazione; – giacenza al 1 gennaio e al 31 dicembre (per le sostanze classificate in categoria 1 e per la sola produzione di sostanze classificate in categoria 2). Allegato III-bis (articoli 41 e 43) Medicinali che usufruiscono delle modalita' prescrittive semplificate Buprenorfina Codeina Diidrocodeina Fentanil Idrocodone Idromorfone Metadone Morfina Ossicodone Ossimorfone Sufentanil per somministrazione ad uso sublinguale Tapentadolo Torna al sommario Tabella 1 – Tabella I. Nota: —> Per il testo della tabella I consultare il documento in formato PDF <— * Vedi modifiche ulteriori dal D.M. 20/10/2022 GU 254/2022. DM 01/08/2023 GU 189/2023. DM 02/08/2023 GU 189/2023. DM 03/08/2023 GU 189/2023; D.M. 12/12/2023 GU 300/2023; DM 28 marzo 2024, GU 83/2024; DM 01 agosto 2024 Ministero della Salute, GU 189/2024; DM 02 agosto 2024 Ministero della Salute , GU 189/2024; DM 28 novembre 2024 Ministero della Salute, GU 287/2024; DM 16/12/2025 GU 300/2025. DM 13/01/2026 GU 15/2026. Torna al sommario Tabella 2 – Tabella II. —> Per il testo della tabella II consultare il documento in formato PDF <— N.D.R.: Con decreto del Ministro della salute 19 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006 n. 147, sono state apportate le seguenti modifiche alla presente tabella II: – dalla tabella II, sezione B di cui all'art. 14 del testo unico e' esclusa la seguente sostanza: denominazione comune: tramadolo; denominazione chimica: 2-((dimetilamino)metil)-1 -(3-metossifenil)-cicloesanolo; – dalla tabella II, sezione D di cui all'art. 14 del testo unico e' esclusa la voce: le "composizioni contenenti tramadolo". – Con decreto del Ministro della salute del 18 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2007 n. 98, sono state apportate modifiche alla presente tabella II. Per i dettagli si rimanda alla consultazione del citato decreto del 18 aprile

    2007. – Con decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2008 n. 29, sono state apportate modifiche alla sezione D della presente tabella II. Per i dettagli si rimanda alla consultazione del citato decreto del 21 dicembre

    2007. – Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2008 n. 242, sono state apportate modifiche alle sezioni D ed E della presente tabella II. Per i dettagli si rimanda alla consultazione del citato decreto del 26 settembre

    2008. – Con decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2010 n. 78, e' stata sostituita la sezione D della presente tabella II. Per i dettagli si rimanda alla consultazione del citato decreto del 31 marzo

    2010. – Con decreto del Ministro della salute del 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2010 n. 145, e' stata aggiunta la seguente sostanza nella sezione A della presente tabella II: nandrolone, denominazione comune; 17-idrossi-4-estren-3-one, denominazione chimica; 19-Nortestosterone, altra denominazione. – Con decreto del Ministro della salute 31 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2011 n.88, sono state apportate le seguenti modifiche alla presente tabella II:

    1. Nella tabella II, sezione D, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel quarto riquadro, dopo la parola: "ossimorfone" e' aggiunta la parola: "tapentadolo".

    2. Nella tabella II, sezione A, dopo la parola tapentadolo, sono aggiunti i simboli "". – Con decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2011 n. 180, sono state elliminate le seguenti sostanze dalla presente tabella II: Amfepramone, denominazione comune 2-(dietilamino) propiofenone, denominazione chimica Dietilpropione, altra denominazione Fendimetrazina, denominazione comune (+) – (2S,3S)- 3,4-dimetil-2-fenilmorfolina, denominazione chimica Fentermina, denominazione comune Alfa,alfa-dimetilfeniletilamina, denominazione chimica Mazindolo, denominazione comune 5-(para-clorofenil)-2,5-diidro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-olo, denominazione chimica. – Con decreto del Ministro della salute 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08 febbraio 2013 n. 33, sono state apportate le seguenti modifiche alla presente tabella II: – nella sezione B sono inseriti, secondo l'ordine alfabetico, i Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture). Ai sensi dei commi 2, 3, 30 dell'articolo 1 e dell'allegato al decreto legge 20 marzo 2014 n. 36 la tabella 1 è stata modificata come da documento pdf. allegato Torna al sommario Tabella 3 – Tabella III —-> Per visualizzare il testo della tabella, consultare il documento in formato pdf. <—- Torna al sommario Tabella 4 – Tabella IV Nota: Vedi modifiche ulteriori apportate da: DM 29/12/2020 Ministero della salute, GU 05/02/2021 n. 30; DM 02/12/2021 Ministero della Salute, GU 15/12/2021 n. 297; DM 16/12/2025 Ministero della Salute GU 29/12/2025 n.

    300. SOSTANZE DENOMINAZIONE ALTRA DENOMINAZIONE COMUNE CHIMICA DENOMINAZIONE Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico Acido gamma-idrossibutirrico GHB Alazepam Allobarbital Alossazolam Alprazolam Amineptina Aprobarbital Barbexaclone Barbital Benzfetamina Brallobarbital Bromazepam Brotizolam Buprenorfina Butalbital Butallilonal Butobarbital Butorfanolo Camazepam Clobazam Clonazepam Clorazepato Clordemetildiazepam Delorazepam Clordiazepossido Clossazolam Clotiazepam Destropropossifene Diazepam Estazolam Etclorvinolo Etifossina Etil loflazepato Etinamato Etizolam Fenazepam Fencamfamina Fenobarbital Fenproporex Fludiazepam Flunitrazepam Flurazepam Gamma-butirrolattone (GBL) Ketazolam Lefetamina (SPA) Loprazolam Lorazepam Lormetazepam N-metil-lorazepam Meclofenossato Medazepam Mefenorex Meprobamato Metarbital Metilfenidato Metilfenobarbital Metilossazepam Metiprilone Midazolam Nimetazepam Nitrazepam Nordazepam Desmetildiazepam Ossazepam Ossazolam Pemolina Pentazocina Pinazepam Pipradrolo Pirovalerone Prazepam Prolintano Propilesedrina Quazepam Secbutabarbital Temazepam Tetrabramato (associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e diferbarbamato) Tetrazepam Triazolam Vinilbital Zaleplon Zolpidem Zopiclone I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella in tutti i casi in cui questi possono esistere. Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, in conformità alle modalità di cui alla tabella dei medicinali. La sostanza Tramadolo è stata esclusa dalla presente tabella ai sensi del DM 19/06/2006. Torna al sommario

  • Art. 65 D.Lgs. 231/2001 – Termine per provvedere alla riparazione delle conseg…

    Art. 65 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

  • Patto di non concorrenza: guida completa (art. 2125 e 2596 c.c.)

    In sintesi (risposta rapida)

    Il patto di non concorrenza è l’accordo con cui una parte si obbliga a non svolgere attività concorrenziale nei confronti dell’altra. Il codice civile ne disciplina due specie principali, con regole diverse:

    • Patto del lavoratore dipendente (art. 2125 c.c.): vincola il dipendente dopo la cessazione del rapporto. È valido solo se ricorrono quattro requisiti cumulativi: forma scritta, corrispettivo a favore del lavoratore, limiti di oggetto, limiti di tempo e di luogo. La durata massima è di 5 anni per i dirigenti e 3 anni negli altri casi.
    • Patto tra imprenditori (art. 2596 c.c.): limita la concorrenza tra imprese. Deve essere provato per iscritto, circoscritto a una determinata zona o attività, e non può superare i 5 anni.

    Se manca anche uno solo dei requisiti dell’art. 2125, il patto del lavoratore è nullo. Un corrispettivo simbolico, irrisorio o manifestamente sproporzionato equivale, per la giurisprudenza, alla sua mancanza e determina la nullità.

    Obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.) e patto post-contrattuale: due cose diverse

    Prima di esaminare il patto vero e proprio, occorre distinguerlo dall’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 c.c. Durante il rapporto di lavoro, il dipendente è già tenuto a non trattare affari in concorrenza con il datore (per conto proprio o di terzi) e a non divulgare o utilizzare in modo dannoso notizie sull’organizzazione e sui metodi di produzione dell’impresa.

    Questo divieto opera per legge, in costanza di rapporto, senza bisogno di un accordo specifico e senza alcun corrispettivo aggiuntivo. Il patto di non concorrenza dell’art. 2125, invece, serve a estendere il divieto di concorrenza al periodo successivo alla cessazione del rapporto, quando l’obbligo di fedeltà non opera più: proprio perché comprime la libertà economica dell’ex dipendente, la legge pretende un corrispettivo e limiti rigorosi.

    Il patto di non concorrenza del lavoratore: i quattro requisiti (art. 2125 c.c.)

    L’art. 2125 c.c. stabilisce che il patto è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. I quattro requisiti devono coesistere.

    1. Forma scritta

    La forma scritta è richiesta ad substantiam, cioè per l’esistenza stessa del patto. Un accordo solo verbale è radicalmente nullo. Il patto può essere contenuto nel contratto di assunzione, in un documento separato o in un atto sottoscritto durante o al termine del rapporto, purché tutte le pattuizioni essenziali siano per iscritto.

    2. Corrispettivo a favore del lavoratore

    Il datore deve riconoscere al lavoratore una somma a fronte della limitazione della sua libertà professionale futura. Su questo requisito si concentra la maggior parte del contenzioso. La giurisprudenza distingue due profili autonomi:

    • Determinatezza o determinabilità: il corrispettivo deve essere determinato o quantomeno determinabile in base a un criterio oggettivo, verificabile, che non lasci margini di discrezionalità. Il riferimento normativo è l’art. 1346 c.c. (oggetto del contratto). La durata indeterminata del rapporto non rende di per sé indeterminabile il corrispettivo, purché il metodo di calcolo sia chiaro e verificabile.
    • Congruità: il compenso non deve essere meramente simbolico, irrisorio o manifestamente sproporzionato rispetto al sacrificio imposto. Il riferimento normativo è lo stesso art. 2125 c.c. Solo quando il compenso è manifestamente inadeguato la nullità può essere pronunciata; in mancanza di tale evidenza, la clausola resta valida.

    3. Limiti di oggetto

    Il patto deve indicare con precisione quale attività è preclusa all’ex dipendente. Un divieto generico, che impedisca al lavoratore di svolgere qualsiasi attività professionale o l’intera attività appresa, rischia di essere nullo perché comprime in modo eccessivo il diritto al lavoro tutelato dall’art. 4 della Costituzione. L’oggetto va circoscritto a mansioni, settori o tipologie di clientela effettivamente concorrenziali con l’impresa.

    4. Limiti di tempo e di luogo

    Il patto deve fissare una durata e un ambito territoriale. Sul piano temporale, la durata non può superare 5 anni per i dirigenti e 3 anni negli altri casi; in caso di pattuizione di termini superiori, la durata si riduce automaticamente a quei limiti. Sul piano territoriale, l’estensione deve essere proporzionata: più ampio è il territorio, più ristretto deve essere l’oggetto (e viceversa), perché la somma dei vincoli non azzeri la possibilità concreta di lavorare.

    Quando il patto del lavoratore è nullo

    Le ipotesi di nullità più frequenti, alla luce della disciplina e degli orientamenti della Corte di cassazione, sono:

    • Mancanza di corrispettivo o corrispettivo solo simbolico/irrisorio.
    • Corrispettivo indeterminato e non determinabile con criterio oggettivo.
    • Vincolo troppo ampio (oggetto, tempo e luogo congiuntamente) tale da impedire di fatto al lavoratore di esercitare la propria professionalità.
    • Mancanza della forma scritta.

    La nullità è generalmente insanabile e rilevabile anche d’ufficio. Va però distinta dalla mera riduzione automatica della durata, che la legge prevede solo per il superamento dei limiti temporali massimi.

    Corrispettivo: in costanza di rapporto o alla cessazione?

    Una questione molto dibattuta riguarda il momento del pagamento. Il corrispettivo può essere erogato:

    • In costanza di rapporto, ad esempio come quota mensile aggiuntiva in busta paga;
    • Alla cessazione, in un’unica soluzione o in rate successive.

    La giurisprudenza richiede che la congruità sia valutabile già al momento della sottoscrizione: il giudizio non può essere rinviato alla cessazione né ancorato esclusivamente alla durata effettiva del rapporto. Un corrispettivo legato unicamente alla durata del rapporto può risultare problematico se, in caso di cessazione precoce, l’importo diventa irrisorio a fronte di un vincolo pieno. La soluzione prudente è strutturare il compenso in modo che l’equilibrio tra ampiezza del vincolo e sacrificio del lavoratore sia apprezzabile fin dalla firma.

    Clausola di recesso unilaterale e patto di opzione

    Molti datori inseriscono una clausola che consente loro di recedere dal patto, liberandosi dell’obbligo di pagare il corrispettivo. La Corte di cassazione ha ritenuto nulla la clausola che rimette al mero arbitrio del datore di lavoro la risoluzione del patto, anche in costanza di rapporto: non può essere attribuito al datore il potere unilaterale di incidere sulla durata del vincolo o di far venire meno l’attribuzione patrimoniale pattuita (Cass., sez. lavoro, ord. n. 10679 del 19 aprile 2024). Una volta sottoscritto, l’accordo è “cristallizzato” e la sopravvenuta volontà del datore non può travolgerlo.

    Diverso è il patto di opzione (art. 1331 c.c.): qui il datore si riserva, entro un termine prestabilito, la facoltà di attivare o meno il patto. Finché non esercita l’opzione, il vincolo non nasce e il lavoratore resta in standby; se la esercita entro il termine, il patto si perfeziona e il corrispettivo è dovuto; se non la esercita, il patto non produce effetti. La giurisprudenza ha ammesso questa figura entro termini rigorosi, distinguendola nettamente dal recesso arbitrario successivo alla nascita del vincolo.

    Il patto di non concorrenza tra imprenditori (art. 2596 c.c.)

    Quando il vincolo non riguarda un lavoratore subordinato ma intercorre tra imprese (ad esempio nei rapporti di fornitura, distribuzione o tra soci e società), si applica l’art. 2596 c.c. I limiti sono:

    • Forma scritta: il patto deve essere provato per iscritto (qui la scrittura è richiesta ad probationem, ai fini della prova, non per l’esistenza dell’accordo).
    • Limite di oggetto o di zona: la limitazione deve riguardare una determinata zona oppure una determinata attività.
    • Durata massima 5 anni: se la durata non è fissata o è pattuita per un periodo superiore, il patto vale comunque per il termine di cinque anni.

    A differenza dell’art. 2125, l’art. 2596 non richiede un corrispettivo come requisito di validità: il fondamento è la tutela della libertà di iniziativa economica della parte vincolata, non la protezione del contraente debole.

    Divieto di concorrenza di socio, amministratore e nella cessione d’azienda

    Socio di società di persone (art. 2301 c.c.)

    Il socio di società di persone non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile a un’altra società concorrente. Il consenso si presume se l’attività preesisteva al contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza. È un divieto legale, che opera durante il rapporto sociale senza bisogno di patto.

    Amministratore

    L’amministratore è tenuto a un dovere di fedeltà e di non concorrenza connesso alla carica e ai doveri gestori. Nelle società di capitali, in assenza di una clausola statutaria o contrattuale espressa, l’automatismo dell’art. 2301 (pensato per le società di persone) non si applica ai soci di s.r.l. o s.p.a.: occorre prevedere espressamente il vincolo.

    Cessione d’azienda (art. 2557 c.c.)

    Chi aliena un’azienda deve astenersi, per cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. È un divieto che opera per legge a tutela dell’acquirente; le parti possono modularlo, ma non ampliarlo oltre i limiti che impedirebbero ogni attività professionale del cedente. La regola, non avendo carattere eccezionale, è ritenuta applicabile per analogia anche ad altre fattispecie di trasferimento.

    Tutele e rimedi in caso di violazione

    Se la parte vincolata viola un patto di non concorrenza valido, l’altra parte dispone di più strumenti, cumulabili:

    • Inibitoria: l’ordine del giudice di cessare l’attività concorrenziale vietata, anche in via d’urgenza.
    • Risarcimento del danno: il ristoro del pregiudizio subito (perdita di clientela, sviamento, danno emergente e lucro cessante), il cui ammontare va però provato.
    • Clausola penale (artt. 1382 e ss. c.c.): le parti possono predeterminare l’importo dovuto in caso di violazione, evitando l’onere di provare il danno. La penale può essere ridotta dal giudice se manifestamente eccessiva. È legittimo prevedere, accanto al corrispettivo, una penale a carico del lavoratore inadempiente.

    Casi pratici

    Caso 1 – Corrispettivo simbolico (nullità)

    La “Beta Software s.r.l.” assume un programmatore e inserisce un patto biennale che vieta di lavorare per qualsiasi software house in tutta Italia, riconoscendo 200 euro una tantum. Il vincolo è amplissimo (oggetto generico + intero territorio nazionale) e il corrispettivo è irrisorio rispetto al sacrificio: il patto è verosimilmente nullo per incongruità del corrispettivo e per eccessiva ampiezza.

    Caso 2 – Recesso arbitrario del datore (clausola nulla)

    La “Gamma Distribuzione s.p.a.” pattuisce con un dirigente un patto triennale con corrispettivo mensile, riservandosi di recedere “in qualsiasi momento”. Alla cessazione, recede e non paga. Secondo l’orientamento della Cassazione (ord. n. 10679/2024), la clausola di recesso rimessa al mero arbitrio del datore è nulla: il vincolo resta efficace e il dirigente ha diritto al corrispettivo.

    Caso 3 – Patto tra imprese oltre i 5 anni (riduzione)

    La “Delta Forniture s.r.l.” e un fornitore pattuiscono per iscritto un patto di non concorrenza decennale su una determinata zona. Il patto non è nullo per la sola durata eccessiva: ai sensi dell’art. 2596 c.c. la durata si riduce automaticamente a cinque anni.

    Domande frequenti

    Il patto di non concorrenza vale anche se mi licenziano io?

    Di regola sì: il patto opera a prescindere dalla causa di cessazione (dimissioni, licenziamento, scadenza), salvo diversa previsione delle parti. È prudente disciplinare espressamente le varie ipotesi di cessazione.

    Posso rifiutare di firmarlo all’assunzione?

    Il patto è un accordo: nessuno può essere obbligato a sottoscriverlo. In pratica può essere posto come condizione dell’assunzione, ma una volta firmato vincola entrambe le parti, anche il datore (al pagamento del corrispettivo).

    Che differenza c’è tra art. 2125 e art. 2596?

    L’art. 2125 disciplina il patto del lavoratore subordinato e richiede sempre un corrispettivo congruo, con durata massima 3 anni (5 per i dirigenti). L’art. 2596 disciplina il patto tra imprenditori, non richiede corrispettivo come requisito e ha durata massima 5 anni.

    Conclusioni

    Il patto di non concorrenza è uno strumento legittimo ma fortemente tipizzato. Per il lavoratore i punti critici sono il corrispettivo congruo e determinabile e l’ampiezza ragionevole del vincolo; per le imprese contano la forma, la delimitazione e il limite quinquennale. Per la natura degli interessi in gioco e per l’evoluzione costante della giurisprudenza, ogni clausola andrebbe redatta e verificata con l’assistenza di un professionista, prima della sottoscrizione e prima di eventuali contestazioni.

  • Art. 87 CTS – Tenuta e conservazione delle scritture contabili deg…

    Art. 87 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono: a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all'articolo 13 distintamente le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5, 6 e 7, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.

    2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile .

    3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore ((agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13)) possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), ((il rendiconto per cassa di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13)) .

    4. In relazione all'attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

    5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5 e 8 , e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale né agli obblighi previsti dall' articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 , in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

    6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13 un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo

    86. 7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , con l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 . Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all'articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 62 quinquies CAD – (Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore)

    Art. 62 quinquies D.Lgs. 82/2005 CAD – (Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore)

    In vigore dal 01/01/2006

    ((

    1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).

    2. L'ANIS è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all' articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 . L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali.

    3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice, l'ANIS è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.

    4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo

    64-bis. 5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti: a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'università e della ricerca cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali; b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità))

  • Art. 64 D.Lgs. 231/2001 – Procedimento per decreto

    Art. 64 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Procedimento per decreto

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro ((un anno)) dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

    2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

    3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

    4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell' articolo 557 del codice di procedura penale , in quanto compatibili.

  • Art. 86 CTS – Regime forfetario per le attività commerciali svolte…

    Art. 86 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a ((85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 2025, N. 186 )) .

    2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all' articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

    3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari all'1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.

    4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell'articolo 80 considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del comma

    3. 5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 .

    6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

    7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l' articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l' articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera c) , e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Per le operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .

    8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali ((…)) e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni.

    9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

    10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie.

    11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all' articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all' articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 . Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 , il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012 , i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

    12. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .

    13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui all'articolo

    80. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

    14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma

    1. 15. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

    16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di cui all' articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all' articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , nonché degli indici sintetici di affidabilità di cui all' articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96 .

  • Art. 62 quater CAD – (Anagrafe nazionale dell’istruzione)

    Art. 62 quater D.Lgs. 82/2005 CAD – (Anagrafe nazionale dell’istruzione)

    In vigore dal 01/01/2006

    ((

    1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).

    2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

    3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.

    4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA. L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui all' articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 . L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all' articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .

    5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo

    64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all' articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .

    6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti: a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici; b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all' articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità))

  • Art. 63 D.Lgs. 231/2001 – Applicazione della sanzione su richiesta

    Art. 63 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Applicazione della sanzione su richiesta

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale , in quanto applicabili.

    2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all' articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

    3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta. Note all'art. 63: – Per il testo dell' art. 444 del codice di procedura penale si vedranno le note dell'art.

    38. – Il titolo II del libro sesto del codice di procedura penale , reca: "Applicazione della pena su richiesta delle parti".

  • Art. 85 CTS – Regime fiscale delle associazioni di promozione soci…

    Art. 85 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle società di mutuo soccorso

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti ((degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali)) , nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).

    2. Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.

    3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

    4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all' articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 , iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni: a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti ((degli stessi soggetti indicati al comma 1)) ; b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, ((diversi dai soggetti indicati al comma 1)) .

    5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

    6. Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato. ((7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società)) ((7-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso))

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