Autore: Andrea Marton

  • Auto aziendale a uso promiscuo: come si tassa in busta paga

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    L’auto aziendale concessa in uso promiscuo (lavoro + uso personale) genera un fringe benefit imponibile calcolato forfettariamente in percentuale del costo chilometrico ACI per 15.000 km annui. La percentuale applicata varia in base alle emissioni di CO₂ del veicolo: le auto più inquinanti scontano un’aliquota forfettaria più alta. La percentuale esatta è aggiornata dalla legge di bilancio dell’anno di riferimento.

    Riferimento normativo

    Art. 51, comma 4, lett. a), TUIR

    Tabella riepilogativa

    Fringe benefit auto aziendale – schema di calcolo (valori % aggiornati dalla legge di bilancio)
    Fascia emissioni CO₂ (g/km) % del costo ACI × 15.000 km Logica
    Auto a zero emissioni (es. full electric) Percentuale più bassa (favore ambientale) Incentivo alla mobilità sostenibile
    Emissioni basse (ibride, plug-in) Percentuale intermedia Proporzionale all’impatto ambientale
    Emissioni medie Percentuale intermedia-alta Proporzionale all’impatto ambientale
    Emissioni elevate (> 160 g/km) Percentuale più alta Disincentivo ai veicoli inquinanti
    Importo annuo imponibile Costo ACI × 15.000 km × % emissioni Diviso 12 per la quota mensile in busta

    Il meccanismo del fringe benefit auto

    Quando il datore concede in uso promiscuo un’autovettura aziendale (il lavoratore la usa sia per lavoro sia per fini personali), si presume un benefit imponibile determinato in modo forfettario: si moltiplica il costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI per la percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, e poi si applica una percentuale che varia in base alle emissioni di CO₂ del veicolo.

    Il risultato annuo viene diviso per 12 e sommato alla retribuzione imponibile mensile nel cedolino.

    Come si trova il costo chilometrico ACI

    Le tabelle ACI (Automobile Club d’Italia) sono pubblicate ogni anno e riportano il costo chilometrico di ogni modello di autovettura. Il dato da usare è quello relativo al modello specifico in dotazione al lavoratore. L’Agenzia delle Entrate riconosce queste tabelle come riferimento ufficiale per il calcolo del benefit.

    Uso esclusivo per lavoro: nessun benefit

    Se l’auto è assegnata in uso esclusivamente lavorativo (il dipendente la utilizza solo per trasferte e non può usarla per fini privati), non si genera alcun fringe benefit imponibile. Nella pratica è necessario che questa limitazione sia documentata (contratto, regolamento aziendale) per evitare contestazioni in sede di accertamento.

    Casi pratici

    Tizio – auto ibrida con emissioni basse

    Tizio usa un’auto aziendale ibrida in uso promiscuo. Il costo ACI per 15.000 km è, a titolo di esempio, 3.000 €. Si applica la percentuale prevista per quella fascia di emissioni: il risultato è l’imponibile annuo da suddividere in 12 quote mensili in busta paga. Il valore esatto dipende dalle tabelle ACI dell’anno e dalla percentuale vigente.

    Caia – auto diesel ad alte emissioni

    Caia ha in dotazione un diesel con emissioni elevate: si applica la percentuale più alta prevista dalla normativa, generando un imponibile annuo maggiore rispetto a un’auto meno inquinante con pari costo ACI. L’importo mensile in busta è corrispondentemente più alto.

    Sempronio – auto elettrica aziendale

    Sempronio guida un’auto full electric assegnatagli in uso promiscuo. La norma prevede per le auto a zero emissioni la percentuale forfettaria più bassa, come incentivo alla mobilità sostenibile. Il benefit in busta è perciò il più contenuto tra le categorie.

    Domande frequenti

    Come si calcola il fringe benefit auto aziendale?

    Si moltiplica il costo chilometrico ACI del modello specifico per 15.000 km e si applica la percentuale prevista per la fascia di emissioni CO₂ del veicolo. Il risultato annuo diviso 12 è la quota mensile imponibile.

    Dove trovo le tabelle ACI?

    Le tabelle ACI sono pubblicate annualmente sul sito ufficiale dell’Automobile Club d’Italia e recepite dall’Agenzia delle Entrate. Sono disponibili per modello, alimentazione e cilindrata.

    L'auto aziendale usata solo per lavoro è tassata?

    No. Se l’auto è in uso esclusivamente lavorativo, senza possibilità di utilizzo personale, non si genera alcun fringe benefit imponibile. È necessario documentare adeguatamente il vincolo d’uso.

    Il benefit auto rientra nel limite fringe benefit generico?

    No. Il fringe benefit da auto aziendale a uso promiscuo ha un proprio regime forfettario (art. 51, comma 4, TUIR) e non si cumula con la soglia generale dei fringe benefit.

    Cosa cambia con le emissioni CO₂?

    Le auto a zero o basse emissioni applicano una percentuale forfettaria più bassa, riducendo il benefit imponibile in busta. Le auto più inquinanti applicano percentuali più elevate. La norma mira a incentivare i veicoli a basso impatto ambientale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1 GDPR – Oggetto e finalità

    Articolo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Oggetto e finalità.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • Art. 2 D.Lgs. 196/2003 – Ambito di applicazione

    1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai trattamenti di dati personali di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) 2016/679.
  • Art. 47 D.Lgs. 141/2024 – Ritardo nel pagamento dei diritti

    Art. 47 D.Lgs. 141/2024 – Ritardo nel pagamento dei diritti

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Per i diritti di confine accertati prima dello svincolo della merce, in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dall’accettazione dei risultati della verifica ai sensi del normativa doganale unionale, ovvero dalla notifica del provvedimento di cui all’articolo 34, comma 6, l’ufficio dell’Agenzia comunica alla parte le attività che saranno poste in essere in conformità alla normativa doganale unionale, ivi inclusa la vendita della merce, se non provvede al pagamento entro il termine di trenta giorni.

    2. Per i diritti di confine accertati successivamente allo svincolo della merce, in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, si procede mediante riscossione coattiva.

    3. Per gli interessi e gli oneri accessori connessi a diritti di confine, si applicano i commi 1 e 2.

    4. In caso di ritardo nel pagamento di diritti doganali, compresi interessi e oneri accessori, diversi dai diritti di confine, si procede, salvo specifica disciplina, ai sensi del comma 2.

  • Art. 30 D.Lgs. 504/1995 – Circolazione di prodotti alcolici assoggettati ad accisa

    Art. 30 D.Lgs. 504/1995 – Circolazione di prodotti alcolici assoggettati ad accisa

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. L’alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o completamente denaturati devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall’art. 12.

    2. Sono esclusi dall’obbligo di cui al comma 1: a) ai sensi dell’art. 13, comma 2, l’alcole e le bevande alcoliche confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti del contrassegno fiscale; b) l’alcole non denaturato in quantità non superiore a 0,5 litri e gli aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi se solidi; c) gli aromi alcolici diversi da quelli per liquori, le bevande alcoliche, la frutta sotto spirito e le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato in quantità non superiore a 5 litri; d) l’alcole completamente denaturato in quantità non superiore a 50 litri; e) le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato, condizionate, secondo le modalità stabilite dall’amministrazione finanziaria, in quantità non superiore a 50 litri; le stesse profumerie e gli aromi alcolici, condizionati e scortati dal documento di accompagnamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato con le indicazioni richieste dal documento previsto dall’art. 12; f) la birra, il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, se non destinate, queste ultime, a distillerie; g) i vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all’11 per cento in volume; h) i prodotti alcolici acquistati da privati in un altro Paese comunitario e dagli stessi trasportati nei limiti stabiliti dall’art. 11, comma 2; i) i vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione in altri prodotti.

    3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’ art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 2, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze di commercializzazione dei prodotti.

  • Art. 21-ter L. 241/1990 – Esecutorietà

    1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
  • Art. 7 TUIR: Periodo di imposta

    Art. 7 TUIR: Periodo di imposta

    Art. 7 TUIR – Periodo di imposta

    In vigore dal 01/01/1988

    “1. L’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell’articolo 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell’articolo 11.

    2. L’imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.

    3. In caso di morte dell’avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3 dell’articolo 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.”

    Commento del professionista

    L’articolo 7 del TUIR disciplina tre aspetti fondamentali del sistema tributario italiano: in primo luogo, i criteri per determinare temporalmente l’obbligazione tributaria; in secondo luogo, il principio di imputazione dei redditi al periodo d’imposta; infine, la disciplina dei redditi prodotti dal de cuius e percepiti dagli eredi o legatari. Ai sensi del comma 1, l’imposta è dovuta per anni solari, ciascuno dei quali costituisce un’obbligazione tributaria autonoma. La rilevanza del periodo d’imposta risiede nella determinazione della base imponibile, che costituisce il presupposto per il calcolo dell’imposta dovuta. Tale principio si applica a tutti i soggetti IRPEF, comprese le persone fisiche, gli imprenditori individuali e le società di persone, per le quali il reddito è tassato in capo ai soci secondo il principio di trasparenza. La prassi amministrativa, come evidenziato dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 332 del 3 luglio 1975, conferma che il periodo d’imposta coincide con l’anno solare per imprenditori individuali e società di persone, mentre per gli enti soggetti all’IRES (ex IRPEG) coincide con l’esercizio sociale.

    Il comma 2 stabilisce che l’imputazione dei redditi al periodo d’imposta segue le regole proprie della categoria di reddito di appartenenza, come definito dall’articolo 6 del TUIR. In particolare, i redditi di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e i redditi diversi devono essere imputati secondo il criterio di cassa, ossia nel momento in cui vengono effettivamente percepiti. I redditi d’impresa, invece, seguono il criterio di competenza, essendo rilevanti nel periodo di maturazione, con l’eccezione dei redditi determinati ai sensi dell’articolo 66, soggetti a regime di cassa, mentre i redditi fondiari sono sempre imputati secondo il criterio di competenza, indipendentemente dalla loro percezione.

    L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 92/E del 20 settembre 2011, ha chiarito che anche le imprese individuali e le società di persone con esercizio non coincidente con l’anno solare devono determinare la base imponibile con riferimento all’anno solare, attribuendo il risultato dell’esercizio al periodo d’imposta in cui l’esercizio si chiude. Ne consegue che il soggetto passivo IRPEF è sempre tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno solare, senza necessità di redigere un bilancio fiscale relativo al periodo 1° gennaio – 31 dicembre. Il principio dell’annualità dell’imposta subisce deroghe solo in casi particolari, quali fallimento, liquidazione volontaria o coatta di imprenditori individuali e società di persone, dove il reddito d’impresa prodotto fino alla dichiarazione di fallimento concorre al reddito complessivo dell’anno solare in corso, senza autonoma tassazione infrannuale, come confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4612 del 7 maggio 1998.

    L’autonomia dell’obbligazione tributaria per ciascun periodo d’imposta prevede alcune eccezioni: il riporto delle perdite d’impresa, la compensazione delle eccedenze di crediti d’imposta con imposte future e la possibilità di computare o richiedere a rimborso eventuali eccedenze di crediti, versamenti e ritenute. Queste eccezioni garantiscono flessibilità operativa senza compromettere il principio generale dell’autonomia dell’obbligazione tributaria.

    Per quanto riguarda i redditi prodotti dal de cuius e percepiti dagli eredi o legatari, il TUIR stabilisce che i redditi soggetti al criterio di cassa vengono tassati in capo agli eredi nel momento in cui li percepiscono, mantenendo inalterata la categoria reddituale e le modalità di determinazione, poiché la morte del contribuente non modifica le caratteristiche del reddito prodotto. Ai fini di evitare la doppia imposizione, tali redditi sono soggetti a tassazione separata secondo gli articoli 19 e 21, salvo opzione per la tassazione ordinaria, possibile solo se il de cuius avrebbe potuto esercitare tale opzione.

    Si distingue tra redditi di competenza, come fondiari o d’impresa, che sono tassati in capo al de cuius fino alla data del decesso e successivamente in capo agli eredi secondo le modalità ordinarie, e redditi di cassa, come lavoro autonomo, lavoro dipendente o redditi diversi, che sono tassati separatamente in capo agli eredi secondo l’articolo 17, con l’imposta determinata applicando l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto biennale, con facoltà di optare per la tassazione ordinaria. Le indennità di fine rapporto spettanti al defunto rientrano tra i redditi soggetti a tassazione separata, così come altri compensi percepiti post mortem, mentre per i redditi di lavoro dipendente diversi dal TFR le ritenute sono operate con aliquota del primo scaglione.

    Nei casi di lavoratori autonomi associati senza personalità giuridica, gli eredi percepiscono i compensi relativi all’attività svolta dal de cuius fino al decesso, mentre i redditi prodotti successivamente dall’associazione competono agli altri associati, con possibilità di dedurre come costo la quota spettante agli eredi. Per i compensi riscossi dai curatori fallimentari a favore degli eredi, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che tali somme costituiscono reddito di lavoro autonomo imponibile al momento dell’incasso, con possibilità di tassazione ordinaria o separata, e soggette a ritenuta ai sensi dell’articolo 25 del DPR 600/1973.

    In sintesi, l’articolo 7 del TUIR stabilisce un quadro coerente per la determinazione temporale dell’obbligazione tributaria, l’imputazione dei redditi al periodo d’imposta e la tassazione dei redditi del de cuius, bilanciando principi generali di annualità e competenza con eccezioni operative per specifiche fattispecie, garantendo certezza e uniformità nell’applicazione del sistema tributario.

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 30 D.Lgs. 79/2011 – Turismo con animali al seguito

    Art. 30 D.Lgs. 79/2011 – Turismo con animali al seguito

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Al fine di aumentare la competitività del settore e l’offerta dei servizi turistici a favore dei visitatori nazionali ed internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l’accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito.

    2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di tutela del settore.

  • Art. 43 GDPR – Organismi di certificazione

    Articolo 43 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Organismi di certificazione.

    Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

  • CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: malattia e infortunio

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Malattia e infortunio nel CCNL ANASTE per RSA e case di riposo: comporto, trattamento economico e tutele

    Il personale delle RSA è esposto a un elevato rischio di infortuni e malattie professionali (lesioni da movimentazione manuale, infezioni, stress lavoro-correlato). Il CCNL ANASTE disciplina il periodo di comporto, le integrazioni economiche durante l’assenza e le tutele in caso di infortunio sul lavoro, distinguendo con precisione ciò che è garantito dalla legge da ciò che il contratto migliora.

    In sintesi

    Il CCNL ANASTE fissa un periodo di comporto di 12 mesi in tre anni per eventi multipli o 180 giorni per singolo evento. Durante la malattia il lavoratore percepisce l’integrazione CCNL fino al 100% della retribuzione per i primi mesi, scalata successivamente. L’infortunio sul lavoro comporta la conservazione del posto per tutta la durata dell’INAIL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Ultimo rinnovo
    23 luglio 2025 (verbale di accordo)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025
    Ambito
    Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE

    Tabella riepilogativa: comporto e trattamento economico in malattia

    Comporto e integrazione economica in malattia — CCNL ANASTE
    Periodo di malattia Integrazione CCNL Indennità INPS Totale percepito
    Dal 1° al 3° giorno (carenza) Integrazione al 100% 0% (carenza INPS) 100% a carico del datore
    Dal 4° giorno al 3° mese Integra fino al 100% 50% (gg. 4-20) poi 66,67% 100% (INPS + integrazione)
    Dal 4° al 6° mese Integra fino al 50% 66,67% ~66-80% (variabile)
    Oltre il 6° mese (entro comporto) Nessuna integrazione 66,67% ~66,67% solo INPS
    Infortunio INAIL (tutta la durata) Integra fino al 100% 60% (gg. 4-90) poi 75% 100% (INAIL + integrazione)

    I valori si riferiscono alla retribuzione ordinaria lorda. La carenza dei primi 3 giorni è coperta al 100% dal datore (miglioramento contrattuale rispetto alla legge, che non prevede indennità INPS nei primi 3 giorni). I calcoli sono orientativi: le percentuali INPS si applicano sulla retribuzione media giornaliera assoggettata a massimale.

    Il periodo di comporto: legge e contratto a confronto

    Il periodo di comporto è il tempo massimo durante il quale il lavoratore in malattia conserva il diritto al posto di lavoro. È disciplinato dall’art. 2110 c.c., che rinvia alla contrattazione collettiva per la fissazione della durata.

    Il CCNL ANASTE distingue:

    • Comporto secco: per un singolo episodio di malattia continuativa, il periodo è di 180 giorni di calendario. Superato tale limite, il datore può procedere al licenziamento con preavviso contrattuale.
    • Comporto per sommatoria: per malattie multiple e ricorrenti (non necessariamente continuative), il limite è di 12 mesi complessivi nell’arco di un triennio. L’arco triennale è mobile: si calcola a ritroso dalla data dell’ultima assenza.

    Il datore che intende esercitare il diritto al licenziamento per superamento del comporto deve comunicarlo per iscritto, indicando il superamento del limite e concedendo il preavviso. Il licenziamento per superamento del comporto non è un licenziamento disciplinare: non richiede la contestazione preventiva, ma deve essere preceduto dalla verifica che il periodo di assenza sia effettivamente riconducibile a malattia comune e non ad altri eventi esclusi dal comporto.

    Cosa non entra nel comporto

    Il CCNL ANASTE, in linea con i principi generali del diritto del lavoro, esclude dal computo del comporto le seguenti assenze:

    • Infortunio sul lavoro e malattia professionale: le assenze riconosciute dall’INAIL come inabilità temporanea assoluta non si cumulano nel comporto per malattia comune;
    • Maternità obbligatoria: l’assenza per congedo di maternità è tutelata dal d.lgs. 151/2001 e non incide sul comporto;
    • Malattia insorta durante le ferie: i giorni di malattia che insorgono durante le ferie non vengono computati nel comporto (né come ferie né come comporto, trattandosi di fatto sopravvenuto);
    • Ricoveri ospedalieri per patologie gravi: alcune patologie oncologiche o particolarmente invalidanti possono godere di una disciplina derogatoria in sede di accordi aziendali o interpretazioni sindacali.

    Infortuni sul lavoro nelle RSA: un rischio specifico

    Le strutture residenziali per anziani presentano una frequenza di infortuni superiore alla media del settore terziario, per via dei rischi connessi alla movimentazione manuale dei pazienti, alle posture forzate, al rischio biologico e allo stress lavoro-correlato. Il CCNL ANASTE riconosce queste peculiarità e garantisce tutele specifiche in caso di infortunio:

    • Conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall’INAIL, senza limiti di comporto;
    • Integrazione dell’indennità INAIL al 100% della retribuzione ordinaria per l’intera durata dell’inabilità, a carico del datore;
    • Divieto di licenziamento durante l’assenza per infortunio: il recesso del datore durante l’inabilità INAIL è nullo (art. 2110 c.c.);
    • Al rientro, il lavoratore ha diritto alla visita di idoneità alla mansione da parte del medico competente aziendale (obbligo del datore ex d.lgs. 81/2008), che valuta l’idoneità al rientro nelle precedenti mansioni.

    Obblighi del lavoratore in malattia: comunicazione e reperibilità

    Il lavoratore in malattia ha obblighi precisi:

    • Comunicazione immediata: avvisare il datore entro la prima ora del turno previsto (o del proprio orario di inizio servizio);
    • Certificazione telematica: il medico di base o il medico di pronto soccorso deve inviare telematicamente il certificato di malattia all’INPS; il numero di certificato comunicato al datore è sufficiente;
    • Reperibilità domiciliare: negli orari di reperibilità previsti dalla legge (10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali), il lavoratore deve trovarsi al proprio domicilio o in luogo alternativo preventivamente comunicato al datore;
    • Tempestività delle comunicazioni: in caso di ricovero ospedaliero o accesso al pronto soccorso, la comunicazione può avvenire entro 24 ore.

    L’assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta la perdita dell’indennità di malattia per i giorni in cui si è risultati assenti (art. 5 l. 300/1970). Ripetute assenze alla visita fiscale possono rilevare sul piano disciplinare.

    Casi pratici

    Tizio — OSS con malattia ricorrente, avvicinarsi al comporto per sommatoria
    Tizio è un OSS di livello 4 che nell’arco del triennio 2023-2025 ha accumulato 8 mesi di assenze per varie patologie (influenze ripetute, problemi alla schiena da movimentazione, stress). A novembre 2025 è di nuovo in malattia. Il responsabile HR calcola i mesi di assenza a ritroso dal triennio: se superano i 12 mesi complessivi, il datore può procedere al licenziamento con preavviso. Tizio è a 10 mesi e mezzo: è prossimo al limite. È consigliabile che si rivolga al sindacato per valutare se alcune delle assenze rientrano nell’eccezione (ad es. le giornate da infortunio INAIL, da escludere dal computo).
    Caia — Infermiera, infortunio da movimentazione paziente
    Caia si infortuna alla schiena durante la mobilizzazione di un ospite non autosufficiente. Il medico del pronto soccorso redige il referto indicando come causa l’attività lavorativa. L’azienda apre la pratica INAIL di infortuno sul lavoro (comunicazione telematica all’INAIL entro 2 giorni lavorativi ex art. 53 d.P.R. 1124/1965). Caia è in inabilità temporanea assoluta per 45 giorni. Percepisce: indennità INAIL pari al 60% per i giorni 4-90 più l’integrazione del datore al 100%. I 45 giorni non si computano nel suo comporto per malattia comune.
    Sempronio — Ausiliario, superamento del comporto secco
    Sempronio è ausiliario di livello 2 con una grave patologia che lo ha tenuto in malattia continuativa per 190 giorni di calendario. Il datore, verificato il superamento del comporto secco di 180 giorni, invia a Sempronio la comunicazione scritta di licenziamento con il preavviso contrattuale. Sempronio riceve l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR maturato. Se la malattia fosse di natura oncologica, potrebbe valutare con il sindacato se esistono accordi aziendali che prevedono un comporto prolungato per patologie gravi.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL ANASTE?
    Il CCNL ANASTE prevede due soglie: 180 giorni per singolo evento di malattia continuativa (comporto secco) e 12 mesi complessivi in un triennio per malattie ricorrenti (comporto per sommatoria). Superato il limite, il datore può procedere al licenziamento con il preavviso contrattuale.
    Il lavoratore in malattia riceve l’intera retribuzione nel CCNL ANASTE?
    Per i primi tre mesi di malattia il CCNL ANASTE integra fino al 100% della retribuzione ordinaria (compresi i primi 3 giorni di carenza INPS, coperti al 100% dal datore). Dal 4° al 6° mese l’integrazione scende al 50%. Oltre il 6° mese non è prevista integrazione contrattuale.
    L’infortunio sul lavoro interrompe il comporto?
    Sì. L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale non rientrano nel comporto ordinario. Per tutta la durata dell’inabilità INAIL il posto è conservato senza limiti e il datore integra l’indennità INAIL al 100%.
    Quando va consegnato il certificato medico nel CCNL ANASTE?
    Il lavoratore deve comunicare l’assenza entro la prima ora del turno. Il certificato telematico viene inviato dal medico all’INPS: basta comunicare il numero di certificato al datore. In caso di ospedalizzazione, la comunicazione può avvenire entro 24 ore.
    Il datore può controllare il lavoratore in malattia?
    Sì. Il datore può richiedere la visita fiscale INPS. Il lavoratore ha obbligo di reperibilità nelle fasce 10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali. L’assenza non giustificata comporta la perdita dell’indennità per i giorni contestati e può rilevare disciplinarmente.
    Le assenze per malattia influiscono sulla maturazione di ferie e tredicesima?
    Le assenze per malattia comune retribuite (entro il comporto) sono computate ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima. Le assenze non retribuite (es. oltre il comporto) non fanno maturare ferie per i giorni di assenza. L’inabilità INAIL è equiparata, ai fini della maturazione delle ferie, al periodo lavorato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE (vigenza 2023-2025). Le disposizioni di legge richiamate fanno riferimento all’art. 2110 c.c., al d.lgs. 151/2001, al d.P.R. 1124/1965 e al d.lgs. 81/2008. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 14-quater L. 241/1990 – Decisione della conferenza di servizi

    1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente, all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.