In sintesi
- L'obbligo di rimpatrio può essere soddisfatto procurando al lavoratore un'occupazione retribuita su altro aeromobile diretto al luogo di rimpatrio.
- Se l'aeromobile di reimpiego diretto verso una località vicina, le spese per la prosecuzione del viaggio sono a carico dell'esercente.
- Se la retribuzione percepita sul nuovo aeromobile è inferiore all'indennità spettante ex art. 925, l'esercente deve corrispondere la differenza.
- La norma introduce una modalità alternativa di adempimento dell'obbligo di rimpatrio, riducendo i costi per l'esercente.
- Il lavoratore deve ricevere un'occupazione conveniente, non qualsiasi impiego disponibile.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 928 Codice della Navigazione — Rimpatrio a mezzo di imbarco su altro aeromobile
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore può essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altro aeromobile, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'esercente le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio. Se la retribuzione, percepita dal lavoratore a bordo dell'aeromobile sul quale viene imbarcato, è inferiore alla indennità spettantegli ai sensi del secondo comma dell'articolo 925, l'esercente è tenuto a corrispondergli la differenza.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio e inquadramento sistematico
L'articolo 928 del Codice della navigazione prevede una modalità alternativa di adempimento dell'obbligo di rimpatrio del lavoratore aeronautico, complementare alla regola generale dell'articolo 927. Mentre quest'ultimo definisce il luogo del rimpatrio, l'articolo 928 disciplina le modalità esecutive con cui l'esercente può soddisfare il proprio debito di rimpatrio: anziché organizzare direttamente il trasferimento del lavoratore verso il luogo di rimpatrio, l'esercente può procurargli un'occupazione retribuita su altro aeromobile che si diriga verso quella destinazione o verso una località vicina.
La ratio della norma è duplice: da un lato tutela il lavoratore, garantendogli comunque il rimpatrio attraverso un'alternativa concreta; dall'altro offre all'esercente una soluzione più flessibile ed economicamente vantaggiosa, che consente di coordinare le proprie necessità operative con l'adempimento dell'obbligo di legge.
La modalità alternativa: il reimpiego su altro aeromobile
L'esercente può adempiere all'obbligo di rimpatrio procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su un altro aeromobile che si rechi nel luogo di rimpatrio o in una località vicina. L'espressione «conveniente» non è meramente formale: richiede che l'occupazione offerta sia adeguata alla qualifica e alle mansioni del lavoratore, o quanto meno compatibile con le sue competenze. Non sarebbe lecito, ad esempio, obbligare un comandante ad imbarcarsi su un aeromobile in qualità di membro dell'equipaggio di cabina, o assegnare mansioni incompatibili con la qualifica professionale del lavoratore.
La locuzione «altro aeromobile» implica che si tratti di un aeromobile diverso da quello su cui il lavoratore stava prestando servizio, appartenente allo stesso esercente o a un terzo con cui l'esercente si coordina. Il Codice non limita questa possibilità ai soli aeromobili dello stesso operatore, lasciando spazio a accordi di interoperabilità tra compagnie diverse, purché l'occupazione offerta sia effettivamente retribuita e conveniente.
L'ipotesi di destinazione prossima e le spese residue
La norma contempla espressamente il caso in cui l'aeromobile di reimpiego non si diriga esattamente verso il luogo di rimpatrio, ma verso una località vicina. In tal caso, le spese per la prosecuzione del viaggio — dal punto di arrivo dell'aeromobile al luogo di rimpatrio effettivo — rimangono a carico dell'esercente originario. Si tratta di un'applicazione del principio per cui l'esercente non può scaricare sul lavoratore alcun costo derivante dall'adempimento del proprio obbligo di rimpatrio.
Il criterio della «vicinanza» della località non è definito dalla norma in termini metrici o temporali assoluti: si tratterà di una valutazione caso per caso, tenendo conto della situazione geografica, dei mezzi di trasporto disponibili e dei costi della prosecuzione. In ogni caso, l'esercente rimane obbligato a coprire le spese residue, senza che il lavoratore debba anticiparle.
Il conguaglio retributivo
Il terzo capoverso dell'articolo 928 introduce una tutela economica essenziale: se la retribuzione percepita dal lavoratore a bordo del nuovo aeromobile è inferiore all'indennità che gli spetterebbe ai sensi del secondo comma dell'articolo 925, l'esercente originario è tenuto a corrispondergli la differenza.
Il richiamo all'articolo 925, secondo comma, radica il calcolo dell'indennità nelle disposizioni specifiche sul rimpatrio forzoso. Il meccanismo del conguaglio garantisce che il lavoratore, accettando l'imbarco su altro aeromobile, non subisca una perdita economica rispetto a quanto avrebbe ricevuto se l'esercente avesse provveduto al rimpatrio diretto. In sostanza, il reimpiego su altro aeromobile non può diventare uno strumento per eludere le garanzie economiche del lavoratore.
Il conguaglio deve essere calcolato sulla base della differenza tra l'indennità ex art. 925, c. 2, e la retribuzione effettivamente percepita durante il periodo di imbarco sull'altro aeromobile. Se la retribuzione è superiore o uguale all'indennità, nessun conguaglio è dovuto.
Profili pratici e coordinamento normativo
Nella pratica operativa, la modalità di rimpatrio prevista dall'articolo 928 è particolarmente rilevante nelle situazioni di emergenza operativa — scioperi, problemi tecnici, cancellazioni di rotte — in cui l'esercente non è in grado di organizzare prontamente un rimpatrio diretto. La possibilità di reimpiegare il lavoratore su un altro aeromobile consente di coniugare le esigenze operative con l'adempimento dell'obbligo legale.
La norma deve essere coordinata con l'articolo 929 in materia di applicazione agli stranieri, e con le disposizioni generali del codice civile sull'adempimento delle obbligazioni (art. 1180 c.c. — adempimento del terzo) e sulla sostituzione nel contratto di lavoro. Il lavoratore che accetti il reimpiego non rinuncia ai propri diritti economici verso l'esercente originario: l'articolo 928 costruisce un rapporto trilaterale in cui l'obbligo di garanzia del trattamento economico resta in capo all'esercente che ha originariamente stipulato il contratto.
Casi pratici
Caso 1: Reimpiego diretto verso il luogo di rimpatrio
Tizio, membro dell'equipaggio sbarcato a Dubai, viene reimpiegato dall'esercente su un volo cargo di un vettore partner diretto a Roma Fiumicino, suo luogo di assunzione. La retribuzione percepita sul nuovo aeromobile è pari all'indennità ex art. 925: l'obbligo di rimpatrio è integralmente soddisfatto senza ulteriori oneri per l'esercente.
Caso 2: Reimpiego verso una località vicina e spese di prosecuzione
Caio, assunto a Milano Linate, viene reimpiegato su un aeromobile diretto a Bergamo Orio al Serio. L'esercente rimane obbligato a farsi carico delle spese del tragitto Bergamo-Milano, che Caio ha diritto di ricevere anticipate o rimborsate senza dover sostenere alcun esborso.
Caso 3: Conguaglio retributivo per retribuzione inferiore
Sempronio viene reimpiegato su un volo charter con una retribuzione giornaliera inferiore all'indennità che avrebbe ricevuto ai sensi dell'art. 925, c. 2. L'esercente originario è tenuto a versargli la differenza al termine del periodo di reimpiego, garantendo l'integrale copertura economica prevista dalla legge.
Domande frequenti
L'esercente può rimpatriare il lavoratore facendolo imbarcare su un altro aeromobile?
Sì. L'art. 928 del Codice della navigazione consente all'esercente di soddisfare l'obbligo di rimpatrio procurando al lavoratore un'occupazione retribuita e conveniente su un altro aeromobile diretto al luogo di rimpatrio o a una località vicina.
Chi paga le spese di prosecuzione se l'aeromobile di reimpiego arriva in una località vicina al luogo di rimpatrio?
Le spese per la prosecuzione del viaggio dalla località di arrivo fino al luogo di rimpatrio restano a carico dell'esercente originario, che non può trasferire tali oneri sul lavoratore.
Cosa succede se la retribuzione sul nuovo aeromobile è inferiore all'indennità spettante?
L'esercente deve corrispondere al lavoratore la differenza tra la retribuzione effettivamente percepita e l'indennità prevista dall'art. 925, c. 2, garantendo il trattamento economico minimo previsto dalla legge.
L'occupazione offerta su altro aeromobile deve essere adeguata alle qualifiche del lavoratore?
Sì. La norma richiede che l'occupazione sia 'conveniente', il che implica compatibilità con le mansioni e la qualifica professionale del lavoratore. Non è ammissibile proporre un impiego incompatibile con le competenze del personale navigante.