- Obbligo di informazione preventiva: se il trasporto è effettuato da un vettore diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere informato prima dell'emissione del biglietto; in caso di prenotazione, al momento della conferma.
- In caso di mancata informazione, il passeggero ha diritto alla risoluzione del contratto, al rimborso del biglietto e al risarcimento dei danni.
- I vettori inadempienti agli obblighi di informazione previsti dal Regolamento CE n. 2027/97 (come modificato dal Reg. CE n. 889/2002) sono soggetti al divieto di atterraggio e decollo nel territorio nazionale.
- La norma tutela il diritto del passeggero di conoscere l'identità del vettore effettivo prima di acquistare il biglietto.
- L'aggiornamento DPR 201/1987 ha aumentato i massimali di risarcimento previsti dal primo comma, adeguandoli ai valori in lire dell'epoca.
Testo dell'articoloVigente
Art. 943 Codice della Navigazione — Obblighi d’informazione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l'informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione. In caso di mancata informazione, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni. Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono vietati l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale. ———— AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue: art. 943, primo comma, da lire cinquemilioniduecentomila a lire centonovantacinquemilioni".
In sintesi
Ratio e contesto europeo della norma
L'articolo 943 del Codice della navigazione disciplina gli obblighi di informazione del vettore aereo nei confronti del passeggero in caso di cosiddetto 'volo operato da vettore diverso da quello contrattuale' — la situazione che si verifica nei contratti di code sharing, di wet lease e in generale in tutti i casi in cui il vettore che ha venduto il biglietto (vettore contrattuale) non è il vettore che effettuerà fisicamente il trasporto (vettore effettivo). La norma risponde a una precisa esigenza di tutela del consumatore: il passeggero che acquista un biglietto ha il diritto di sapere chi opererà concretamente il volo, perché questa informazione è rilevante sia per valutare il profilo di sicurezza del vettore effettivo sia per esercitare eventuali diritti in caso di inadempimento.
L'obbligo di informazione preventiva e i suoi presupposti
La norma distingue due fasi temporali. In caso di vendita diretta del biglietto (senza prenotazione separata), l'informazione deve essere fornita al passeggero prima dell'emissione del biglietto: il passeggero deve poter decidere se acquistare il titolo di viaggio sulla base della conoscenza dell'identità del vettore effettivo. In caso di prenotazione (tipica nella vendita online, nelle agenzie di viaggio e nei contratti di pacchetto turistico), l'informazione deve essere fornita al momento della conferma della prenotazione. L'obbligo non è quindi meramente informale: deve essere adempito in una fase processuale precisa, così da consentire al passeggero di valutare la propria scelta prima che si consolidi il rapporto contrattuale.
Le conseguenze della mancata informazione
Il secondo comma dell'articolo 943 attribuisce al passeggero non informato tre rimedi cumulabili: la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni. La risoluzione opera per inadempimento di un obbligo precontrattuale o contrattuale del vettore, ai sensi dei principi generali del codice civile in materia di risoluzione per inadempimento (articolo 1453 c.c.) e di responsabilità precontrattuale (articolo 1337 c.c.). Il rimborso del biglietto è la conseguenza naturale della risoluzione. Il risarcimento del danno copre il pregiudizio ulteriore subito dal passeggero — ad esempio i costi di un biglietto alternativo, il danno da viaggio non effettuato, il danno morale in caso di inadempimento grave — secondo le regole generali della responsabilità contrattuale.
Il coordinamento con il Regolamento CE n. 2027/97 e il divieto di atterraggio
Il terzo comma dell'articolo 943 introduce una sanzione di carattere pubblicistico di rilevante effetto deterrente: il divieto di atterraggio e decollo nel territorio nazionale per i vettori che non adempiano agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del Regolamento CE n. 2027/97, come modificato dal Regolamento CE n. 889/2002. Questi regolamenti comunitari, ora in parte sostituiti dal Regolamento CE n. 261/2004 per quanto riguarda i diritti dei passeggeri, prevedono che i vettori aerei debbano comunicare al passeggero l'identità del vettore operativo e i diritti connessi. Il divieto di atterraggio e decollo è una misura di polizia aerea che può essere irrogata dall'ENAC nei confronti delle compagnie inadempienti, con conseguenze operative molto severe. Questa disposizione manifesta la scelta del legislatore di presidiare gli obblighi di informazione non solo con rimedi privatistici (a tutela del singolo passeggero) ma anche con strumenti di regolazione pubblica del mercato aeronautico.
L'aggiornamento DPR 201/1987 e i massimali di responsabilità
La nota di aggiornamento contenuta nel testo dell'articolo 943 richiama il DPR 7 marzo 1987, n. 201, che ha adeguato i massimali di responsabilità originariamente previsti dal codice in lire. L'aggiornamento aveva modificato il massimale del primo comma da lire 5.200.000 a lire 195.000.000. Questi massimali sono oggi del tutto superati dalla disciplina europea e convenzionale (Regolamento CE n. 889/2002 e Convenzione di Montréal del 1999) che hanno eliminato i limiti di responsabilità per i danni alla persona, rendendo la responsabilità del vettore illimitata per i danni fino a 128.821 DSP e superata tale soglia imponendo la presunzione di responsabilità con possibilità di esonero.
Casi pratici
Caso 1: Tizio scopre a bordo che il vettore effettivo è diverso da quello sul biglietto
Tizio acquista un biglietto da un vettore italiano per un volo da Roma a New York, ma al momento dell'imbarco scopre che il volo è operato da un vettore nordamericano in forza di un accordo di code sharing, senza essere stato informato al momento dell'acquisto. Tizio ha diritto alla risoluzione del contratto, al rimborso del biglietto e al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 943.
Caso 2: Caio viene informato al momento della conferma della prenotazione
Caio prenota online un volo low cost: al momento della conferma della prenotazione, il sito comunica chiaramente che il volo sarà operato da un vettore terzo in wet lease per conto del vettore contrattuale. Poiché l'informazione è stata fornita nei tempi prescritti dall'articolo 943, l'obbligo è assolto e Caio non ha diritto ai rimedi previsti per la mancata informazione.
Caso 3: Sempronio subisce il divieto di atterraggio per inadempimento sistematico
La compagnia di Sempronio opera sistematicamente voli su rotte italiane senza informare i passeggeri dell'identità del vettore effettivo, in violazione dell'articolo 6 del Regolamento CE n. 2027/97. L'ENAC, accertata la violazione, irroga il divieto di atterraggio e decollo nel territorio nazionale previsto dall'articolo 943 terzo comma, con gravi conseguenze per la continuità operativa della compagnia.
Domande frequenti
Il passeggero ha diritto di sapere chi opererà il suo volo prima di acquistare il biglietto?
Sì, l'art. 943 impone al vettore di informare il passeggero dell'identità del vettore effettivo prima dell'emissione del biglietto o, in caso di prenotazione, al momento della conferma.
Cosa può fare il passeggero se non è stato informato del cambio di vettore?
Il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento di tutti i danni subiti, ai sensi dell'art. 943 comma 2.
Quali sanzioni rischiano i vettori che non informano i passeggeri del vettore effettivo?
Ai sensi dell'art. 943 comma 3, i vettori inadempienti agli obblighi del Regolamento CE n. 2027/97 possono essere soggetti al divieto di atterraggio e decollo nel territorio nazionale, irrogato dall'ENAC.
L'obbligo di informazione si applica anche ai voli in code sharing?
Sì: il code sharing è il caso tipico in cui il vettore contrattuale (che ha venduto il biglietto) differisce dal vettore effettivo (che opera il volo); l'art. 943 impone in ogni caso l'informazione preventiva al passeggero.
I massimali di risarcimento previsti dall'art. 943 sono ancora in vigore?
I massimali originari del codice (aggiornati dal DPR 201/1987 in lire) sono stati superati dalla Convenzione di Montréal del 1999 e dal Regolamento CE n. 889/2002, che hanno eliminato i limiti per i danni alla persona e previsto soglie in DSP per le altre tipologie di danno.