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Ultimo aggiornamento: 20 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito sono quelle indicate nell'allegato n. 24 al Codice.
  • Il Ministero può riservare ulteriori coppie di frequenze con proprio provvedimento, da reperire nelle bande previste per tali applicazioni dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, in accordo con la decisione CEPT/ERC/DEC 04.
  • La norma definisce il quadro spettrale dedicato ai sistemi TETRA autogestiti, distinto dalle bande per i sistemi analogici di cui all'articolo 131.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 132 D.Lgs. 259/2003 — Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito, di cui all’articolo 130, le frequenze indicate nell’allegato n. 24.

2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di frequenze previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione CEPT/ERC/DEC 04. articolo precedente articolo successivo

Commento

Le frequenze riservate al TETRA autogestito

L'articolo 132 disciplina la pianificazione delle frequenze per il servizio radiomobile professionale numerico TETRA (Terrestrial Trunked Radio) autogestito, definito come la tecnologia di riferimento per il servizio digitale dal comma 4 dell'articolo 130. Le frequenze riservate al TETRA sono elencate nell'allegato n. 24 al Codice: si tratta tipicamente di porzioni delle bande 380-400 MHz (per i servizi di sicurezza pubblica e forze dell'ordine) e 410-430 MHz, coordinate a livello europeo nell'ambito delle decisioni CEPT per i sistemi PMR digitali.

La distinzione dal regime analogico

La separazione tra le bande per i sistemi analogici trunking (allegati n. 21 e 22, disciplinati dall'articolo 131) e quelle per il TETRA (allegato n. 24) riflette una scelta di pianificazione dello spettro coerente con il quadro europeo: in Europa, le bande TETRA sono state armonizzate per garantire l'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di sicurezza pubblica e facilitare il roaming dei dispositivi TETRA in Paesi diversi. Questa separazione protegge il TETRA dalle interferenze dei sistemi analogici e viceversa, garantendo la coesistenza di tecnologie diverse nel medesimo ecosistema radio.

La decisione CEPT/ERC/DEC 04 come riferimento europeo

Il comma 2 richiama espressamente la decisione CEPT/ERC/DEC 04 come cornice entro la quale il Ministero può individuare ulteriori coppie di frequenze per il TETRA. La CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni) attraverso il suo Comitato ERC (Electronic Communications Committee, poi trasformato in ECC) ha adottato decisioni di armonizzazione spettrale per i sistemi PMR digitali: la CEPT/ERC/DEC 04 ha stabilito le bande di frequenza da destinare ai sistemi TETRA nei Paesi europei. Il rispetto di questa decisione è obbligatorio per gli Stati membri CEPT e garantisce che le frequenze italiane per il TETRA siano compatibili con quelle degli altri Paesi europei, consentendo l'uso transfrontaliero dei dispositivi senza interferenze.

Il potere ministeriale di integrazione

Il comma 2 attribuisce al Ministero la facoltà di riservare, con proprio provvedimento, ulteriori coppie di frequenze al TETRA autogestito, da reperire nelle bande previste dal PNRF per tali applicazioni in accordo con la decisione CEPT. Questo potere di integrazione è necessario per rispondere alla crescita della domanda di sistemi TETRA da parte di organizzazioni private (aziende di trasporto, operatori di infrastrutture critiche, gestori di impianti industriali) che si affiancano agli enti pubblici e alle forze dell'ordine nel richiedere questo tipo di servizi. Il TETRA è oggi adottato da un numero crescente di operatori privati per la qualità e la sicurezza delle sue comunicazioni, e la disponibilità di frequenze aggiuntive è una condizione necessaria per soddisfare questa domanda.

Casi pratici

Caso 1: Assegnazione di frequenze TETRA per un sistema di trasporto pubblico locale

Un'azienda di trasporto pubblico locale intende realizzare una rete TETRA autogestita per la comunicazione tra i conducenti degli autobus e il centro operativo. Tizio, il responsabile tecnico, verifica nell'allegato n. 24 le frequenze disponibili per il TETRA autogestito, conformi alla decisione CEPT/ERC/DEC 04. Presenta la domanda al Ministero indicando le frequenze richieste nell'ambito di quelle elencate nell'allegato, richiedendo le coppie necessarie per coprire l'intera rete urbana.

Caso 2: Ampliamento del sistema TETRA con frequenze aggiuntive

La rete TETRA di un'azienda petrolchimica, originariamente dimensionata per duecento utenti, deve essere estesa a seguito dell'acquisizione di un nuovo stabilimento. Le frequenze assegnate inizialmente non sono sufficienti per il sistema ampliato. Caio, il responsabile delle comunicazioni, presenta al Ministero una richiesta di assegnazione di coppie aggiuntive nell'ambito del potere di integrazione del comma 2 dell'articolo 132. Il Ministero verifica la disponibilità di coppie nelle bande PNRF per il TETRA in quella zona geografica e assegna le frequenze aggiuntive con provvedimento specifico.

Caso 3: Interoperabilità transfrontaliera di un sistema TETRA europeo

Sempronio è responsabile tecnico di una società di sicurezza privata che opera in Italia e in Germania. L'azienda dispone di terminali TETRA per le proprie guardie, con frequenze italiane nell'allegato n. 24. Sempronio verifica che, grazie all'armonizzazione della decisione CEPT/ERC/DEC 04 recepita tanto dall'Italia quanto dalla Germania, i dispositivi TETRA omologati per le frequenze italiane funzionano anche nel territorio tedesco con le opportune autorizzazioni, garantendo la continuità del servizio radio nelle operazioni transfrontaliere.

Domande frequenti

Quali frequenze sono riservate al TETRA autogestito?

Le frequenze sono elencate nell'allegato n. 24 al Codice. Si tratta di bande armonizzate a livello europeo secondo la decisione CEPT/ERC/DEC 04. Il Ministero può riservare ulteriori frequenze con proprio provvedimento.

Le frequenze del TETRA sono le stesse dei sistemi analogici trunking?

No. I sistemi analogici trunking utilizzano le frequenze degli allegati n. 21 e 22 (VHF e UHF). Il TETRA ha un piano di frequenze separato nell'allegato n. 24, che riflette l'armonizzazione europea per i sistemi digitali PMR.

Cosa significa che le frequenze TETRA sono armonizzate secondo la decisione CEPT?

Significa che le stesse bande di frequenza sono riservate al TETRA in tutti i Paesi europei aderenti alla CEPT. Questo garantisce l'interoperabilità dei dispositivi TETRA tra Paesi diversi e previene interferenze transfrontaliere.

Se le frequenze TETRA disponibili nel mio territorio sono esaurite, posso richiedere frequenze aggiuntive?

Il Ministero ha la facoltà di individuare frequenze aggiuntive con proprio provvedimento, nell'ambito delle bande PNRF per il TETRA, in accordo con la decisione CEPT/ERC/DEC 04. La disponibilità dipende dalla situazione locale dello spettro.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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