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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 60 GDPR disciplina la cooperazione tra LSA e Autorità interessate.
  • Scambio di informazioni continuo durante l'istruttoria (par. 1).
  • La LSA propone progetto di decisione alle Autorità interessate (par. 3).
  • Obiezione pertinente e motivata possibile dalle Autorità interessate (par. 4).
  • Se non risolvibile, meccanismo di coerenza (art. 65): EDPB decide.
  • Decisione finale notificata allo stabilimento principale.

Testo dell'articoloVigente

Articolo 60 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) — Cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate.

Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

Commento

Il cuore del meccanismo cooperativo

L'art. 60 GDPR disciplina la cooperazione tra l'Autorità capofila (LSA) e le altre Autorità di controllo interessate per i trattamenti transfrontalieri. È il cuore del meccanismo del one-stop-shop: la LSA conduce il caso ma cooperazione con altre Autorità garantisce che la decisione finale rifletta le preoccupazioni di tutti gli SM coinvolti. La procedura è articolata in fasi: scambio di informazioni, progetto di decisione, obiezioni, decisione finale o coerenza. Il considerando 124-127 e 130-133 spiegano il funzionamento.

Scambio di informazioni (par. 1)

Il par. 1 prevede che l'Autorità capofila collabori con le altre Autorità di controllo interessate per raggiungere il consenso. La LSA e le altre Autorità si scambiano tutte le informazioni rilevanti tra loro. Le Autorità interessate sono quelle che hanno uno stabilimento del titolare/responsabile sul proprio territorio o gli interessati sono significativamente colpiti. Lo scambio di informazioni è continuo durante l'istruttoria.

Progetto di decisione della LSA (par. 3)

Il par. 3 prevede che, dopo aver consultato le Autorità interessate, la LSA sottoponga loro un progetto di decisione, tenendone debitamente conto. Il progetto è la sintesi dell'istruttoria della LSA, con qualificazioni giuridiche, accertamenti, misure proposte. Le Autorità interessate ricevono il progetto e possono presentare un'obiezione pertinente e motivata. La tempistica è regolata (4 settimane per obiezioni dopo consultazione).

Obiezione delle Autorità interessate (par. 4)

Il par. 4 disciplina l'obiezione pertinente e motivata: è dichiarazione che indica preoccupazioni sul progetto di decisione o richieste di modifiche. Deve essere pertinente (riguarda il caso, ha rilievo giuridico) e motivata (con argomenti). Se l'LSA non intende seguire l'obiezione pertinente e motivata, può sottoporre la questione al meccanismo di coerenza (art. 65): l'EDPB decide.

Decisione condivisa (par. 6-7)

Il par. 6-7 prevedono la decisione finale: se la LSA decide di seguire l'obiezione, sottopone nuovo progetto. Se non ci sono obiezioni o se le obiezioni sono state accolte, la decisione è adottata dalla LSA e notificata allo stabilimento principale del titolare/responsabile. La decisione include il provvedimento, l'iter procedurale, la motivazione. È pubblicata e impugnabile davanti al giudice nazionale dello SM della LSA.

Casi paradigmatici di cooperazione

Casi paradigmatici di cooperazione: investigazione DPC irlandese su Meta (con cooperazione del Garante italiano, francese, tedesco, etc.) per profilazione pubblicitaria, conclusasi con sanzione di 1,2 miliardi €; investigazione DPC su Google Analytics, con cooperazione di molte Autorità; cooperazione tra Garante italiano e CNIL francese su cookies. La giurisprudenza CGUE ha confermato la natura cooperativa: nessuna Autorità decide in isolamento per i transfrontalieri.

Regola pratica e checklist operativa

Compliance art. 60: per operatori transfrontalieri: (i) identificare LSA e Autorità interessate; (ii) preparazione per istruttoria coordinata; (iii) interlocuzione con LSA e Autorità interessate via DPO; (iv) gestione transfrontaliera unitaria; (v) preparazione per impugnazione presso giudice nazionale LSA.

Accountability e documentazione

Tutti gli adempimenti relativi a questa disposizione devono essere documentati ai fini del principio di accountability di cui all'art. 5, par. 2 GDPR: integrazione nel registro dei trattamenti (art. 30), valutazione del rischio in DPIA quando applicabile (art. 35), formazione del personale autorizzato al trattamento (art. 29), audit periodici e tracciamento delle decisioni. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 83 GDPR e la responsabilità civile dell'art. 82 presuppongono la dimostrazione, da parte del titolare, di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate. La consulenza del DPO, ove designato, è strumento prezioso per la corretta declinazione operativa.

Coordinamento con il Codice Privacy italiano

L'applicazione di questa disposizione in Italia avviene in coordinamento con il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR. Il Codice integra il Regolamento europeo nelle materie specifiche lasciate alla discrezionalità degli Stati membri: lavoro (art. 88 D.Lgs. 196/2003), sanità (artt. 75 ss.), ricerca scientifica e statistica (artt. 99-110), giornalismo (art. 137), archivi (artt. 99-103), trattamento di categorie particolari (art. 2-septies), dati di condanne penali (art. 2-octies), limitazioni (art. 2-undecies). I provvedimenti generali e le regole deontologiche approvati dal Garante per la protezione dei dati personali hanno valore precettivo e devono essere considerati. La giurisprudenza della Cassazione e del Tribunale di Roma (competente per ricorsi ex art. 152 D.Lgs. 196/2003) ha consolidato la prassi interpretativa nazionale, coerente con la giurisprudenza CGUE. Per il consulente privacy, l'approccio sistematico richiede integrazione di GDPR, Codice Privacy e provvedimenti del Garante in un framework unitario di compliance.

Casi pratici

Caso 1: Tizio: investigazione su piattaforma social

Tizio, piattaforma social con sede UE in Irlanda: DPC LSA. Garante italiano coopera ex art. 60 per profili che riguardano utenti italiani.

Caso 2: Caio: obiezione del Garante italiano

Caio, Garante italiano, riceve progetto di decisione dalla LSA. Obiezione pertinente: richiede sanzione più alta per profilazione minori italiani. Se LSA non accoglie, art. 65.

Caso 3: Sempronio: decisione transfrontaliera

Sempronio, gruppo, è oggetto di decisione transfrontaliera. La LSA decide dopo cooperazione. Il provvedimento è notificato allo stabilimento principale, applicabile in tutta l'UE.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 60 è la procedura. Per multinazionali, conoscere il meccanismo (chi è LSA, quali sono le Autorità interessate, fasi procedurali) facilita la gestione. La cooperazione tra Autorità riduce frammentazione.

Domande frequenti

Cosa fa la LSA?

Conduce l'istruttoria, scambia informazioni con altre Autorità, propone progetto di decisione, decide finale dopo cooperazione.

Cosa è l'obiezione pertinente e motivata?

Dichiarazione di Autorità interessata che esprime preoccupazioni o richieste di modifiche sul progetto. Deve essere pertinente (con rilievo giuridico) e motivata (argomentata).

Se LSA non accoglie l'obiezione?

Può sottoporre la questione al meccanismo di coerenza (art. 65): l'EDPB decide con maggioranza 2/3. La decisione è vincolante per le Autorità.

Chi notifica la decisione?

La LSA notifica allo stabilimento principale del titolare/responsabile. Le altre Autorità sono informate. La decisione è applicabile in tutta l'UE.

Posso impugnare?

Sì, davanti al giudice nazionale dello SM della LSA. Per Meta vs DPC, il foro è Irlanda. Il ricorso non sospende la decisione salvo provvedimento giudiziale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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