Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 266 DPR 495/1992 – Dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle macchine agricole

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Le macchine agricole semoventi di cui all'articolo 104, commi 7 ed 8, del codice, debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C., o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU, recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione,, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi.

2. Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a 10°, verso il basso e verso l'alto, su un arco di 360°.

3. Sono ammesse zone di mascheramento dovute alla presenza di attrezzi o particolari costruttivi e funzionali della macchina, a condizione che tali zone non superino il valore massimo complessivo di 60°, con un valore massimo di 30 per ogni singola zona, misurato su un piano orizzontale passante per il centro del dispositivo. L'angolo tra due zone di mascheramento non deve risultare inferiore a 20°. Più zone contigue di mascheramento possono essere considerate come unica zona di mascheramento se il loro valore totale, inclusi gli angoli tra di esse, non supera i 30°.

4. Il dispositivo deve essere montato di norma nella parte più alta del corpo della macchina e può essere amovibile.

5. Il centro ottico del dispositivo deve essere collocato ad almeno 2,00 metri da terra e, comunque, ad altezza non inferiore a quella degli indicatori di direzione.

6. Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.

In sintesi

  • Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 104, commi 7 e 8, del Codice della Strada devono essere dotate di uno o più dispositivi a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato o conforme a direttive CEE/regolamenti ECE-ONU.
  • Il dispositivo deve garantire un campo di visibilità di 360° con angolo non inferiore a 10° sopra e sotto l'orizzontale, salvo zone di mascheramento dovute alla struttura della macchina, comunque limitate.
  • Le zone di mascheramento totale non possono superare i 60°, con un massimo di 30° per singola zona, e l'angolo tra due zone contigue non deve essere inferiore a 20°.
  • Il dispositivo va montato nella parte più alta della macchina, ad almeno 2 metri da terra e non più in basso degli indicatori di direzione; può essere amovibile.
  • Il lampeggiante deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei normali dispositivi di illuminazione, garantendo così la visibilità continua della macchina agricola sulla strada.
Indice dei contenuti

Perché le macchine agricole hanno bisogno di un lampeggiante speciale

L'articolo 266 del DPR 495/1992 disciplina il dispositivo supplementare di segnalazione visiva obbligatorio per le macchine agricole semoventi. La norma risponde a un'esigenza di sicurezza stradale concreta e pressante: le macchine agricole - trattrici, mietitrebbiatrici, irroratrici semoventi - sono veicoli di grandi dimensioni che circolano sulle strade pubbliche a velocità ridotte e che possono avere sagome irregolari, sporgenze laterali e profili non immediatamente percepibili di notte o in condizioni di scarsa visibilità. Il lampeggiante giallo o arancione sul punto più alto della macchina è il segnale visivo che allerta da lontano gli altri utenti della strada della presenza di un ostacolo lento e ingombrante.

Il riferimento normativo primario è all'articolo 104, commi 7 e 8, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplina le caratteristiche delle macchine agricole e le condizioni per la loro circolazione su strade pubbliche. L'art. 266 del regolamento ne attua le disposizioni tecniche, specificando le caratteristiche costruttive e di installazione del dispositivo lampeggiante.

Il tipo di dispositivo ammesso: approvazione e conformità

Il comma 1 prescrive che il dispositivo lampeggiante debba essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti (Direzione generale della M.C.T.C., oggi MIT-Motorizzazione civile) oppure conforme a direttive CEE o regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero. Questa doppia via - approvazione ministeriale o conformità a standard internazionali - è la soluzione adottata dal regolamento per la maggior parte dei dispositivi di illuminazione e segnalazione: consente sia l'omologazione nazionale sia l'utilizzo di prodotti certificati secondo standard europei e internazionali armonizzati.

Il colore prescritto è il giallo o arancione, il colore convenzionalmente associato ai segnali di attenzione e di pericolo generico. Non è il blu (riservato ai veicoli di emergenza) né il rosso (segnale di stop o pericolo immediato): il giallo/arancione comunica «attenzione, veicolo lento ingombrante» senza implicare un'emergenza.

Il campo di visibilità: 360° con tolleranze di mascheramento

Il comma 2 è la disposizione tecnicamente più complessa e merita un'analisi dettagliata. Il dispositivo deve assicurare un campo di visibilità non inferiore a 10° sopra e sotto l'orizzontale su un arco di 360°. In pratica: il lampeggiante deve essere visibile da qualsiasi direzione intorno alla macchina, sia da chi la segue, sia da chi la precede, sia da chi la incrocia lateralmente. Gli angoli di 10° sopra e sotto l'orizzonte assicurano che il segnale sia percepibile anche da chi guarda da un'altezza leggermente diversa rispetto al piano del dispositivo (ad esempio dal finestrino di un camion più alto o dal punto di vista di un ciclista più basso).

Il campo di visibilità circolare a 360° è il requisito ideale, ma la norma è realistica: le macchine agricole hanno strutture complesse - bracci, attrezzi, cabine, serbatoi - che possono mascherare fisicamente il fascio luminoso in alcune direzioni. Per questo il comma 3 ammette zone di mascheramento, fissandone però i limiti massimi.

Le zone di mascheramento: limiti quantitativi precisi

Il comma 3 introduce una disciplina precisa delle zone di mascheramento tollerabili. Le prescrizioni sono tre:

1. Il valore totale delle zone di mascheramento non deve superare 60° complessivi, misurati sul piano orizzontale passante per il centro del dispositivo.

2. Ogni singola zona di mascheramento non può superare 30°.

3. L'angolo tra due zone di mascheramento contigue non può essere inferiore a 20°: cioè tra due zone buie deve esserci almeno una zona luminosa di 20°.

Il comma aggiunge che più zone contigue possono essere considerate come un'unica zona di mascheramento se il loro valore totale - inclusi gli angoli tra esse - non supera i 30°. Questa regola di calcolo previene l'aggiramento della norma attraverso una frammentazione formale di una zona buia unica in più zone contigue.

La posizione di montaggio: altezza e amovibilità

I commi 4 e 5 stabiliscono le regole di posizionamento del dispositivo. La regola principale è il montaggio nella parte più alta del corpo della macchina: il lampeggiante deve essere il punto visivamente più elevato, per garantire la massima percezione da lontano e da tutte le direzioni, superando eventuali ostacoli visivi laterali (siepi, muri, altri veicoli). Il comma 5 fissa anche un limite minimo assoluto di 2 metri da terra, con la condizione ulteriore che non sia posizionato più in basso degli indicatori di direzione.

La possibilità che il dispositivo sia amovibile è una concessione pratica alla realtà del lavoro agricolo: molte macchine devono entrare in capannoni o sotto tettoie basse, e un lampeggiante fisso sul punto più alto potrebbe interferire. L'amovibilità è consentita purché, quando la macchina circola su strada, il dispositivo sia regolarmente installato e funzionante.

Il funzionamento anche fuori dalle condizioni di obbligo delle luci

Il comma 6 contiene una prescrizione spesso sottovalutata: il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione. In pratica: il lampeggiante giallo deve essere acceso anche di giorno, anche con buona visibilità, anche quando per le normali luci di marcia non vi è ancora obbligo di accensione. Questo perché la funzione del lampeggiante è segnalare la presenza di un veicolo lento e ingombrante in qualunque condizione atmosferica e di luce, non solo di notte o con scarsa visibilità.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Tutte le macchine agricole devono avere il lampeggiante giallo?

L'obbligo si applica alle macchine agricole semoventi di cui all'art. 104, commi 7 e 8, del Codice della Strada. Il dispositivo deve essere giallo o arancione, di tipo approvato dal MIT o conforme a direttive CEE o regolamenti ECE-ONU.

Il lampeggiante della macchina agricola va tenuto acceso anche di giorno?

Sì. L'art. 266, comma 6, prescrive che il dispositivo debba rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei normali dispositivi di illuminazione. Il lampeggiante deve essere acceso ogni volta che la macchina circola su strada pubblica.

A che altezza va montato il lampeggiante sulle macchine agricole?

Deve essere montato nella parte più alta del corpo della macchina, ad almeno 2 metri da terra e comunque non più in basso degli indicatori di direzione. Può essere amovibile per consentire l'ingresso in strutture basse.

Cosa si intende per zone di mascheramento del dispositivo lampeggiante?

Sono le direzioni nelle quali il fascio luminoso del dispositivo è interrotto da parti della macchina (bracci, attrezzi, strutture). La norma tollera mascheramenti complessivi fino a 60°, con un massimo di 30° per singola zona e almeno 20° di separazione tra zone contigue.

Un lampeggiante non conforme espone il conducente a sanzioni?

Sì. La mancanza del dispositivo o la sua non conformità ai requisiti dell'art. 266 espone alle sanzioni previste dal Codice della Strada. In caso di incidente, l'assenza o il malfunzionamento del dispositivo può rilevare nella determinazione delle responsabilità civili.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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