Testo dell'articoloVigente
Art. 100 Reg. (UE) 2023/1114 – Segreto d’ufficio
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali od operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all’obbligo del segreto d’ufficio, salvo quando l’autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che è consentita la divulgazione di tali informazioni o che la stessa è necessaria a fini di procedimenti giudiziari o per casi disciplinati dal diritto tributario o penale nazionale.
2. L’obbligo del segreto d’ufficio si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche che prestano o hanno prestato la loro opera per le autorità competenti. Le informazioni coperte dal segreto d’ufficio non possono essere divulgate ad alcuna altra persona fisica o giuridica o autorità se non in forza di atti legislativi dell’Unione o nazionali.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione e collocazione sistematica del segreto d'ufficio in MiCA
L'articolo 100 del Regolamento MiCA disciplina il segreto d'ufficio nell'ambito della cooperazione tra autorità competenti. La norma si inserisce nel Titolo VII, dedicato alle autorità competenti, e svolge una funzione trasversale essenziale: garantire che lo scambio di informazioni tra supervisori avvenga in un quadro di riservatezza che tuteli sia gli operatori vigilati sia la stabilità del sistema di vigilanza stesso.
Il segreto d'ufficio nelle normative di vigilanza finanziaria non è una curiosità arcaica ma uno strumento operativo di primario rilievo. Senza di esso, le autorità competenti sarebbero riluttanti a condividere informazioni sensibili con le autorità di altri Stati membri, temendo che dati riservati sugli operatori vigilati possano diventare pubblici o essere utilizzati in modo improprio. La riservatezza dello scambio informativo è dunque la precondizione della cooperazione transfrontaliera effettiva su cui si fonda l'intero modello di vigilanza MiCA.
Ambito oggettivo: le informazioni coperte da segreto
Il paragrafo 1 delimita l'ambito oggettivo con una formula ampia: «informazioni relative ad aspetti commerciali od operativi e ad altre questioni di natura economica o personale». La genericità è intenzionale: include non solo i dati contabili e patrimoniali degli operatori vigilati, ma anche informazioni sui processi interni, sulle strategie commerciali, sulle strutture proprietarie, sui clienti e sui collaboratori. Qualsiasi informazione scambiata tra autorità competenti nell'applicazione di MiCA è presunta riservata, salvo i casi di deroga espressamente previsti.
Questa presunzione di riservatezza non richiede una classificazione caso per caso: opera automaticamente al momento dello scambio, indipendentemente dal fatto che l'informazione sia stata o meno designata come confidenziale dall'autorità che la trasmette.
Le deroghe all'obbligo di riservatezza
Il paragrafo 1 prevede tre condizioni in presenza delle quali l'obbligo di segreto non opera:
Ambito soggettivo: chi è vincolato dal segreto
Il paragrafo 2 estende l'obbligo a tutte le persone fisiche e giuridiche che prestano o hanno prestato la propria opera per le autorità competenti. L'uso del tempo passato («hanno prestato») è significativo: il vincolo persiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione. Un ex funzionario dell'autorità di vigilanza resta vincolato al segreto d'ufficio relativamente alle informazioni acquisite durante il proprio incarico.
Il divieto di divulgazione opera nei confronti di «qualsiasi altra persona fisica o giuridica o autorità», salvo che atti legislativi dell'Unione o nazionali non lo consentano. Questa formula residuale copre sia le situazioni in cui specifiche norme di settore impongono la condivisione di informazioni (es. con l'Unità di informazione finanziaria nell'ambito della normativa antiriciclaggio), sia le ipotesi in cui diritto dell'Unione o normativa nazionale lo permettano espressamente.
Coordinamento con le disposizioni di vigilanza transfrontaliera
Il segreto d'ufficio dell'art. 100 si raccorda con il sistema di cooperazione tra autorità delineato dagli artt. 97-99 MiCA (cooperazione tra autorità competenti, con l'ESMA e con le autorità di paesi terzi). In questo contesto, le informazioni ricevute nell'ambito di accordi di cooperazione - comprese quelle provenienti da autorità di paesi terzi ai sensi dell'art. 126 - sono soggette alle stesse regole di riservatezza, riflettendo il principio di reciprocità che caratterizza gli accordi di vigilanza internazionali. L'art. 100 costituisce quindi la norma-quadro sulla riservatezza che presidia l'intero sistema di scambio di informazioni di vigilanza previsto da MiCA.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Le informazioni scambiate tra autorità competenti MiCA sono sempre riservate, anche senza una specifica classificazione?
Sì. Il paragrafo 1 dell'art. 100 stabilisce una presunzione di riservatezza automatica per tutte le informazioni scambiate tra autorità nell'applicazione del Regolamento. Non è necessaria una classificazione caso per caso: la riservatezza opera dal momento della comunicazione, salvo i casi di deroga espressamente previsti.
Un ex funzionario dell'autorità di vigilanza può parlare delle informazioni acquisite durante il proprio incarico?
No. Il paragrafo 2 estende l'obbligo di segreto anche a chi ha prestato la propria opera per l'autorità nel passato. Il vincolo persiste dopo la cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione. La violazione espone l'ex funzionario a responsabilità ai sensi del diritto nazionale (penale e civile).
In quale caso un'autorità può condividere informazioni riservate con un giudice o un magistrato?
Quando la divulgazione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari, come previsto dall'art. 100, paragrafo 1. La necessità deve essere valutata concretamente: l'informazione deve essere rilevante e necessaria per lo specifico procedimento, non sufficiente che un procedimento sia genericamente in corso.
Il segreto d'ufficio impedisce la condivisione di informazioni con l'Unità di informazione finanziaria (UIF) per finalità antiriciclaggio?
No, se la condivisione è prevista da atti legislativi nazionali o dell'Unione. Il paragrafo 2 fa salva la divulgazione consentita da tali atti. La normativa antiriciclaggio europea e nazionale prevede espressamente la condivisione di informazioni con le FIU (Unità di informazione finanziaria), consentendo all'autorità di derogare al segreto d'ufficio.
Le informazioni ricevute da autorità di paesi terzi nell'ambito di accordi di cooperazione MiCA sono soggette al segreto d'ufficio?
Sì. Le informazioni ricevute nell'ambito di accordi amministrativi con autorità di paesi terzi ai sensi dell'art. 126 MiCA sono soggette alle stesse regole di riservatezza. Il principio di reciprocità impone che le informazioni ricevute da partner internazionali siano trattate con lo stesso livello di riservatezza richiesto ai sensi del diritto dell'Unione.