Indice
In sintesi
- L'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 disciplina «servizi in rete e domicilio digitale dei soggetti economici» nell'ambito del Libro II Parte I del Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1° luglio 2023.
- La disposizione fa parte dell'architettura di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, asse strategico del nuovo Codice.
- Si raccorda con il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e con la piattaforma e-procurement gestita da ANAC.
- L'uso obbligatorio degli strumenti digitali è entrato a regime dal 1° gennaio 2024, completando la transizione disposta dall'art. 19.
- Per la lettura coordinata si rinvia ai principi generali del Libro I e alle disposizioni transitorie e finali dell'art. 229.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Collocazione sistematica nell'art. 32 del Codice del 2023
L'art. 32 del D.Lgs. 36/2023 si colloca nel Libro II Parte I dedicato a «Pianificazione, programmazione, progettazione» del nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1° luglio 2023 in attuazione della delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78. La disposizione, rubricata «servizi in rete e domicilio digitale dei soggetti economici», sostituisce le corrispondenti previsioni del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016) e va letta in coerenza con i principi generali enunciati nei primi dodici articoli del Codice, in particolare il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio di accesso al mercato. Il nuovo testo, frutto del lavoro del Consiglio di Stato in sede consultiva, persegue obiettivi di semplificazione, certezza giuridica e auto-esecutività, contenendo nel corpo del Codice (e nei suoi allegati) gran parte delle disposizioni un tempo demandate al regolamento attuativo.
Digitalizzazione e architettura della BDNCP
L'art. 32 si inserisce nell'architettura della digitalizzazione integrale del ciclo di vita dei contratti pubblici, asse portante del nuovo Codice. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita da ANAC e il fascicolo virtuale dell'operatore economico assicurano la circolazione delle informazioni essenziali in modalità once only, riducendo gli oneri documentali a carico degli operatori. L'utilizzo delle piattaforme di e-procurement certificate è diventato obbligatorio dal 1° gennaio 2024; le procedure svolte al di fuori delle piattaforme sono affette da nullità o inefficacia, a seconda dei casi. La materia si raccorda con il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e con il regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014 sulla firma digitale e l'identità europea.
Raccordo con il codice civile, con la L. 241/1990 e con il vecchio Codice
L'applicazione dell'art. 32 richiede un costante raccordo con il codice civile, soprattutto nelle parti che disciplinano l'obbligazione (artt. 1173 ss.), il contratto in generale (artt. 1321 ss.) e l'appalto (artt. 1655 ss.); con la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, applicabile ai contratti pubblici come disciplina di principio (cfr. art. 29 L. 241/1990); e con il previgente D.Lgs. 50/2016, le cui regole continuano ad applicarsi alle procedure indette anteriormente al 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226. Per gli interventi PNRR e PNC restano operative le disposizioni speciali di accelerazione, salvo quanto eventualmente modificato dal cd. correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024). Il giudice amministrativo, nell'interpretare la disposizione, fa applicazione dei principi di continuità interpretativa rispetto all'orientamento maturato sul Codice del 2016, ove compatibile.
Prassi e linee guida
Linee guida · Programmazione e progettazione
ANAC
ANAC fornisce indicazioni su programmazione triennale, progettazione e qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice.
Leggi il documento su www.anticorruzione.itDisposizioni attuative · Codice contratti pubblici
MIT
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emana disposizioni attuative e correttive in materia di progettazione e programmazione.
Leggi il documento su www.mit.gov.itCasi pratici
Caso 1: Caio e la piattaforma di e-procurement
Caio, RUP di una stazione appaltante non qualificata, intende affidare una fornitura sotto soglia. Utilizza la piattaforma certificata della centrale di committenza regionale per indire la procedura, gestire le offerte e disporre l'aggiudicazione. La piena tracciabilità dell'iter assicura il rispetto dell'art. 32 e degli obblighi di trasparenza.
Domande frequenti
Da quando si applica l'art. 32 del D.Lgs. 36/2023?
L'art. 32 del Codice dei contratti pubblici si applica dalle procedure avviate dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice (art. 229). Le procedure indette prima di tale data restano disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.
L'uso delle piattaforme di e-procurement è obbligatorio?
Sì, dal 1° gennaio 2024 le procedure devono essere gestite tramite piattaforme certificate. Le procedure svolte fuori dalle piattaforme sono inefficaci o nulle nei casi previsti dal Codice.
Il fascicolo virtuale dell'operatore economico sostituisce le dichiarazioni sostitutive?
In larga parte sì. Per i dati presenti nelle banche dati nazionali (camera di commercio, AdE, INPS, INAIL) opera il principio del «once only»: l'operatore economico non deve allegare documenti già nella disponibilità della P.A.
Vedi anche