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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il lavoratore che, dopo la perdita dell'aeromobile, presti opera per il recupero dei relitti ha diritto a uno speciale compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione ordinaria.
  • Il compenso si determina in base alle norme corporative o, in mancanza, ai rischi corsi, alle fatiche compiute e alla retribuzione percepita.
  • Il presupposto è che il lavoratore abbia prestato la propria opera «a norma dell'articolo 812», ossia nell'ambito delle operazioni di recupero disciplinate da quella disposizione.
  • La norma riconosce la straordinarietà delle prestazioni rese in situazione di emergenza, assimilandole a un'attività ulteriore rispetto al normale contratto.
  • Il compenso ha natura di emolumento speciale, distinto e aggiuntivo rispetto alla retribuzione contrattuale ordinaria.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 911 Codice della Navigazione — Compenso per prestazioni in caso di perdita dell’aeromobile

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il lavoratore, che, in seguito alla perdita dell'aeromobile abbia prestata la propria opera per il ricupero di relitti a norma dell'articolo 812, ha diritto a uno speciale compenso nella misura fissata dalle norme corporative, o, in mancanza, stabilita sulla base dei rischi corsi, delle fatiche compiute, nonché della retribuzione percepita. Della cessazione e della risoluzione del contratto

Commento

Ratio e contesto normativo

L'art. 911 del Codice della navigazione regola il diritto del lavoratore aeronautico a un compenso speciale per le prestazioni rese nelle operazioni di recupero dei relitti conseguenti alla perdita dell'aeromobile. La norma si inserisce in un sistema coordinato di disposizioni che regolano le conseguenze della perdita del velivolo sia sul piano economico (artt. 909, 910, 911) sia su quello della sorte del contratto (artt. 912 e ss.). La ratio è riconoscere la straordinarietà dell'attività svolta in una situazione di emergenza: chi, dopo la perdita dell'aeromobile, si adopera per recuperare i relitti compie uno sforzo che va ben al di là delle normali prestazioni contrattuali, affrontando rischi fisici e psicologici aggiuntivi.

Il presupposto: il rinvio all'articolo 812

La norma subordina il diritto al compenso alla condizione che il lavoratore abbia prestato la propria opera «a norma dell'articolo 812» del Codice della navigazione. L'art. 812 disciplina il recupero dei relitti dell'aeromobile, stabilendo gli obblighi e le condizioni entro cui tale attività deve svolgersi. Il rinvio ha una duplice funzione: circoscrive l'ambito applicativo ai soli recuperi svolti nel rispetto della disciplina codicistica; e assicura che il compenso spetti solo quando l'attività è giuridicamente qualificata come tale, con i connessi obblighi di rendiconto e consegna all'avente diritto. Il lavoratore che intervenga al recupero al di fuori delle condizioni dell'art. 812 non potrà rivendicare il compenso speciale.

Determinazione del compenso: norme corporative e criteri legali

La misura segue la consueta gerarchia di fonti: in primo luogo le norme corporative (contratti collettivi di settore); in loro assenza, il compenso si stabilisce sulla base di tre parametri legali: i rischi corsi, le fatiche compiute e la retribuzione percepita. I rischi corsi riguardano la pericolosità concreta dell'operazione (condizioni meteorologiche, instabilità del relitto, presenza di materiali pericolosi, profondità delle acque o altitudine). Le fatiche compiute riguardano l'intensità fisica e l'impegno temporale. La retribuzione percepita costituisce un parametro di commisurazione proporzionale. La combinazione di questi criteri mira a garantire un compenso equo che tenga conto della straordinarietà della prestazione e della posizione contrattuale del lavoratore.

Natura giuridica e distinzione dalla retribuzione ordinaria

Il compenso dell'art. 911 ha natura di emolumento speciale, distinto e aggiuntivo rispetto alla retribuzione ordinaria. Non si tratta di una voce retributiva ordinaria ma di un corrispettivo per una prestazione straordinaria resa in circostanze eccezionali. Il compenso non rientra automaticamente nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti (TFR, tredicesima) salvo diversa previsione contrattuale; la sua eventuale non corresponsione costituisce inadempimento specifico dell'esercente; il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario dei crediti di lavoro (cinque anni dalla cessazione del rapporto, ex art. 2948 n. 4 c.c.).

Profili pratici e soggetto obbligato

Sul piano operativo, il diritto al compenso nasce nel momento in cui il lavoratore presta effettivamente l'opera di recupero, indipendentemente dall'esito. Anche il recupero parziale o infruttuoso, se svolto nel rispetto dell'art. 812 e con effettivo impegno, dà diritto al compenso in misura proporzionalmente ridotta. Il soggetto obbligato è in linea di principio l'esercente dell'aeromobile perduto, nella sua qualità di parte del contratto di lavoro. Nelle situazioni più complesse (liquidazione della compagnia, assicurazione, intervento di soggetti terzi) possono sorgere questioni sulla soggettività passiva dell'obbligazione che richiedono un'analisi caso per caso.

Casi pratici

Caso 1: Equipaggio che recupera materiali dopo un atterraggio di emergenza

Tizio, meccanico di bordo, sopravvive all'atterraggio di emergenza in una zona montuosa e partecipa alle operazioni di recupero dei relitti e del carico, esponendosi a temperature rigide e terreno impervio per tre giorni. In assenza di previsione collettiva specifica, il compenso speciale è determinato tenendo conto dei rischi affrontati, delle fatiche eccezionali e della sua retribuzione mensile ordinaria.

Caso 2: Assistente di volo che partecipa al recupero di relitti in mare

Caio, assistente di volo, dopo l'ammaraggio di emergenza del velivolo, collabora con i soccorritori al recupero dei bagagli e delle attrezzature ancora galleggianti, rimanendo in acqua per ore con rischio per la propria incolumità. Il CCNL applicabile prevede un compenso minimo garantito per ogni ora di attività di recupero: Caio ha diritto a percepirlo senza necessità di dimostrare analiticamente il valore dei rischi corsi.

Caso 3: Lavoratore che interviene al recupero senza rispettare l'art. 812

Sempronio, tecnico di terra presente al momento dell'incidente, recupera autonomamente alcuni componenti del relitto senza coordinarsi con l'esercente e senza rispettare le modalità previste dall'art. 812. Il suo intervento, pur meritorio, non è avvenuto nei modi prescritti: il diritto al compenso speciale ex art. 911 non sorge, e Sempronio potrà tutt'al più agire per un equo indennizzo in via generale.

Domande frequenti

A chi spetta il compenso speciale previsto dall'art. 911?

Spetta al lavoratore aeronautico che, dopo la perdita dell'aeromobile, presti la propria opera per il recupero dei relitti nelle condizioni previste dall'art. 812 del Codice della navigazione.

Come si calcola il compenso speciale in assenza di contratto collettivo?

Si tiene conto dei rischi corsi durante il recupero, delle fatiche fisiche sostenute e della retribuzione ordinaria percepita come parametro di commisurazione proporzionale.

Il compenso speciale si aggiunge alla retribuzione ordinaria?

Sì, è un emolumento aggiuntivo e distinto rispetto alla retribuzione contrattuale. Non è una voce retributiva ordinaria ma un corrispettivo per una prestazione straordinaria e rischiosa.

Il compenso spetta anche se il recupero è parzialmente infruttuoso?

In linea di principio sì, purché il lavoratore abbia effettivamente prestato la propria opera con impegno di risorse e fatiche. La misura potrà essere proporzionalmente ridotta in base ai risultati ottenuti.

Qual è il termine per richiedere il compenso?

Si applica la prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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