In sintesi
- Se l'esercente risolve il contratto a tempo indeterminato senza preavviso, al lavoratore è dovuta — oltre all'indennità di fine rapporto ex art. 920 — un'ulteriore indennità sostitutiva pari alle giornate di preavviso non godute.
- Se il preavviso è dato ma in misura inferiore a quella prevista dall'art. 913, il lavoratore ha diritto a un'indennità pari alle giornate di preavviso mancanti.
- L'indennità sostitutiva del preavviso non è dovuta se la risoluzione avviene per colpa del lavoratore.
- La norma garantisce al lavoratore aeronautico il pieno valore economico del preavviso, indipendentemente dal fatto che esso venga prestato in natura o compensato in denaro.
- Il calcolo si basa sulle giornate di retribuzione, con rinvio implicito ai criteri dell'art. 923 per la determinazione della base di calcolo.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 922 Codice della Navigazione — Indennità in caso di risoluzione del contratto
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Se l'esercente si avvale della facoltà di risoluzione del contratto a tempo indeterminato senza preavviso, ai sensi dell'articolo 916, è dovuta al lavoratore, oltre l'indennità prevista nell'articolo 920, un'altra indennità pari a tante giornate di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso. Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso è dato in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 913, è dovuta un'indennità pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti. L'indennità non è dovuta se la risoluzione del contratto avviene per colpa del lavoratore.
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Commento
Ratio e struttura della disposizione
L'art. 922 del Codice della navigazione disciplina le indennità spettanti al lavoratore aeronautico quando l'esercente risolve il contratto a tempo indeterminato senza rispettare il preavviso o rispettandolo in misura inferiore a quella dovuta. La norma si affianca all'art. 920 — che tutela il lavoratore con l'indennità di fine rapporto — aggiungendo un rimedio specifico per la violazione dell'obbligo di preavviso, che nel settore della navigazione aerea ha caratteristiche peculiari legate alla mobilità del personale e alla programmazione operativa delle compagnie.
Il preavviso assolve a una duplice funzione: consente al lavoratore di organizzarsi per trovare una nuova occupazione e garantisce all'esercente il tempo necessario per provvedere alla sostituzione del personale. La sua violazione produce quindi un danno immediato per il lavoratore, che deve essere compensato in modo rapido e certo. L'art. 922 realizza questa compensazione attraverso un'indennità predeterminata, evitando il ricorso alla prova del danno effettivamente subito.
L'indennità sostitutiva del preavviso integrale (primo comma)
Il primo comma dell'art. 922 disciplina l'ipotesi più grave: l'esercente risolve il contratto senza alcun preavviso, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 916 cod. nav. In questo caso, il lavoratore ha diritto a due voci distinte: l'indennità di fine rapporto ex art. 920 (oggi TFR) e un'ulteriore indennità 'pari a tante giornate di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso'.
L'espressione 'avrebbero dovuto essere' rinvia alla durata del preavviso determinata ai sensi dell'art. 913 cod. nav., che rimette alle norme corporative — oggi contrattazione collettiva — la fissazione dei termini di preavviso in relazione alla qualifica, all'anzianità di servizio e ad altri parametri. L'indennità viene quindi calcolata moltiplicando la retribuzione giornaliera per il numero di giorni di preavviso che avrebbe dovuto essere concesso.
L'indennità per preavviso parziale (secondo comma)
Il secondo comma prevede una fattispecie distinta: l'esercente concede effettivamente il preavviso, ma in misura inferiore a quella dovuta. In questo caso l'indennità non è pari all'intero preavviso ma solo alla 'differenza' — ovvero alle giornate di preavviso mancanti rispetto alla misura piena. La ratio è che il lavoratore ha già beneficiato parzialmente del preavviso e la sua posizione è meno pregiudicata rispetto a chi non ha ricevuto preavviso alcuno.
Il diritto all'indennità differenziale è autonomo rispetto al primo comma e può operare indipendentemente da esso: se l'esercente ha concesso 15 giorni di preavviso laddove ne erano dovuti 30, il lavoratore ha diritto a un'indennità pari a 15 giornate di retribuzione (i giorni mancanti), cumulandola con l'indennità di fine rapporto ex art. 920.
La clausola di esclusione per colpa del lavoratore
Il terzo comma dell'art. 922 replica la regola già presente nell'art. 920: l'indennità non è dovuta se la risoluzione del contratto avviene per colpa del lavoratore. La ratio è identica: chi con il proprio comportamento ha determinato la rottura del rapporto non può lamentare la mancanza di preavviso, poiché la sua condotta ha reso impossibile o non dovuta la dilazione temporale che il preavviso avrebbe assicurato.
In caso di licenziamento per giusta causa, il fondamento del recesso immediato risiede proprio nella gravità della condotta del lavoratore: sarebbe contraddittorio imporre all'esercente di concedere preavviso — e quindi tenere in servizio il lavoratore per ulteriori settimane o mesi — a fronte di un inadempimento che giustifica la risoluzione immediata.
Coordinamento con l'art. 913 e la contrattazione collettiva
La quantificazione dell'indennità dipende dalla durata del preavviso stabilita dall'art. 913 cod. nav. e dalle norme corporative (oggi contrattazione collettiva). I contratti collettivi del settore del trasporto aereo fissano termini di preavviso diversificati per categoria (piloti, assistenti di volo, personale tecnico) e per anzianità di servizio, con termini più lunghi per le figure di maggiore responsabilità o con maggiore anzianità.
La retribuzione giornaliera da utilizzare come base di calcolo deve essere determinata ai sensi dell'art. 923 cod. nav., che include nello stipendio base le indennità di carattere fisso e continuativo indicate nelle norme corporative, escludendo gli emolumenti variabili o non continuativi. Questa determinazione è rilevante praticamente perché il personale aeronautico spesso percepisce indennità di volo o premi di produttività che potrebbero incidere significativamente sull'entità dell'indennità.
Casi pratici
Caso 1: Tizio licenziato immediatamente senza alcun preavviso
L'esercente licenzia Tizio senza concedergli alcun preavviso: Tizio ha diritto sia all'indennità di fine rapporto ex art. 920 (oggi TFR) sia a un'ulteriore indennità pari a tutte le giornate di preavviso previste dal contratto collettivo, calcolata sulla retribuzione giornaliera ai sensi dell'art. 923.
Caso 2: Caio che riceve un preavviso dimezzato rispetto a quello dovuto
Il contratto collettivo prevede 30 giorni di preavviso per la categoria di Caio, ma l'esercente ne concede soltanto 15: Caio ha diritto a un'indennità pari a 15 giornate di retribuzione (i giorni mancanti), cumulata con il TFR.
Caso 3: Sempronio licenziato per giusta causa senza preavviso
Sempronio abbandona ingiustificatamente il proprio posto durante un volo e viene licenziato per giusta causa: la risoluzione è per colpa del lavoratore e l'esercente non è tenuto a corrispondere alcuna indennità sostitutiva del preavviso ai sensi del terzo comma dell'art. 922.
Domande frequenti
Se vengo licenziato senza preavviso, ho diritto a un'indennità aggiuntiva rispetto al TFR?
Sì. L'art. 922 riconosce un'indennità sostitutiva del preavviso pari al numero di giornate di retribuzione corrispondenti al preavviso non goduto, in aggiunta all'indennità di fine rapporto.
Se ricevo un preavviso di 15 giorni invece dei 30 previsti dal contratto, cosa mi spetta?
Un'indennità pari ai 15 giorni di preavviso mancanti (differenza tra il dovuto e il concesso), calcolata sulla retribuzione giornaliera determinata ai sensi dell'art. 923.
Se vengo licenziato per giusta causa, ho diritto all'indennità sostitutiva del preavviso?
No. Il terzo comma dell'art. 922 esclude l'indennità se la risoluzione avviene per colpa del lavoratore, incluso il licenziamento per giusta causa.
Come si calcola la retribuzione giornaliera per l'indennità sostitutiva del preavviso?
Si applica l'art. 923 cod. nav.: la base di calcolo comprende lo stipendio base e le indennità di carattere fisso e continuativo, escluse le voci variabili come i premi di produzione.
L'indennità sostitutiva del preavviso si cumula con il TFR?
Sì. Sono due voci distinte: il TFR (ex art. 920, sostituito dalla L. 297/1982) rappresenta la liquidazione per il servizio prestato, mentre l'indennità ex art. 922 compensa la violazione dell'obbligo di preavviso.
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