Art. 91 Reg. (UE) 2023/1114 – Divieto di manipolazione del mercato
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. A nessuno è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.
2. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le attività seguenti:
a) salvo che per motivi legittimi, concludere un’operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che: i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività; ii) fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale; i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività; ii) fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale;
i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività;
ii) fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale;
b) concludere un’operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più cripto-attività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;
c) diffondere informazioni attraverso i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o è probabile che forniscano, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una o più cripto-attività, o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti.
3. Sono considerate manipolazione del mercato, tra l’altro, le condotte seguenti:
a) l’acquisizione di una posizione dominante sull’offerta o sulla domanda di una cripto-attività, che abbia o possa avere l’effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita oppure crei, o possa creare, altre condizioni commerciali inique;
b) l’inoltro di ordini a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, mediante qualsiasi mezzo di negoziazione disponibile, e che produca uno degli effetti di cui al paragrafo 2, lettera a), attraverso: i) la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività o l’esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto; ii) l’esecuzione di azioni intese a ostacolare l’individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l’inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività; iii) la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività, in particolare mediante l’inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l’esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto; i) la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività o l’esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto; ii) l’esecuzione di azioni intese a ostacolare l’individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l’inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività; iii) la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività, in particolare mediante l’inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l’esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;
i) la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività o l’esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;
ii) l’esecuzione di azioni intese a ostacolare l’individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l’inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività;
iii) la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività, in particolare mediante l’inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l’esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;
c) l’uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su una cripto-attività, nella quale si sono prese posizioni in precedenza, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sul prezzo di detta cripto-attività, senza avere nel contempo reso pubblico detto conflitto di interesse in modo adeguato ed efficace.