Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 342 D.Lgs. 209/2005 – Partecipazioni già autorizzate

    Art. 342 D.Lgs. 209/2005 – Partecipazioni già autorizzate

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni qualificate o di controllo già consentite in applicazione dell' articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20 .

  • Art. 45 CAD – Valore giuridico della trasmissione

    Art. 45 D.Lgs. 82/2005 CAD – Valore giuridico della trasmissione

    In vigore dal 01/01/2006

    1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la ((…)) provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (28)

    2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

  • Art. 38 D.Lgs. 231/2001 – Riunione e separazione dei procedimenti

    Art. 38 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Riunione e separazione dei procedimenti

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

    2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell' articolo 71 del codice di procedura penale ; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale , ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario. Nota all'art. 38: – Si riporta il testo degli articoli 71 e 444 del codice di procedura penale : "Art. 71 (Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato). –

    1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

    2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale.

    3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all'imputato.

    4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 70, comma

    2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.

    5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 70, comma

    3. 6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3.". "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). –

    1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

    2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma

    3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.".

  • Art. 64 D.Lgs. 79/2011 – Caratteristiche dell’attestazione

    Art. 64 D.Lgs. 79/2011 – Caratteristiche dell’attestazione

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. L’attestazione di cui all’articolo 63 comprende tre livelli crescenti: medaglia di bronzo, medaglia d’argento e medaglia d’oro.

    2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

    3. Il contingente annuale di attestazione è fissato in 10 medaglie d’oro, 25 medaglie d’argento e 50 medaglie di bronzo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 61 CTS – Accreditamento dei Centri di servizio per il volonta…

    Art. 61 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito CSV, gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile , ed il cui statuto preveda: a) lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore; b) il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse; c) l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN; d) l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile , che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie; e) il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente, salvo quanto previsto dalle lettere f), g), ed h); f) l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato; g) misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati; h) misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV; i) specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per: 1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti; 2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all' articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 3) i parlamentari nazionali ed europei; 4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici; j) un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni; k) il diritto dell'organismo territoriale di controllo, di seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV; l) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale; m) misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti.

    2. L'organismo nazionale di controllo, di seguito ONC stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione e provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal fine, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'ONC accredita: a) un CSV per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 ; b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province di cui alla lettera a).

    3. I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere derogati, con atto motivato dell'ONC, in presenza di specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi. In ogni caso, il numero massimo di CSV accreditabili, in ciascuna regione o provincia autonoma, non può essere superiore a quello dei CSV istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base della previgente normativa.

    4. L'accreditamento è revocabile nei casi previsti dal presente decreto. Note all'art. 61: – Si riporta l' art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). –

    1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile .

    2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma

    2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.

    3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

    4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.

    5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

    5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

    6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

    7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

    8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; c) il bilancio di esercizio; d) il piano degli indicatori di bilancio.

    8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione; b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, completo dei relativi allegati; c) le variazioni di bilancio; d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.».

  • Art. 44 bis CAD – Articolo abrogato

    Art. 44 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 29

  • Art. 37 D.Lgs. 231/2001 – Casi di improcedibilità

    Art. 37 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Casi di improcedibilità

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

  • Art. 66 D.Lgs. 79/2011 – Standard dell’offerta di servizi turistici pubblici sul territorio nazionale

    Art. 66 D.Lgs. 79/2011 – Standard dell’offerta di servizi turistici pubblici sul territorio nazionale

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Al fine di aumentare la qualità e la competitività dei servizi turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito delle attività istituzionali adottano la carta dei servizi turistici da esse erogati.

    2. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare, con quali modalità e quali standard di qualità si intendono garantire.

    3. Le carte dei servizi di cui al comma 1 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

    4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali, sulla base di parametri stabiliti con legge dello Stato. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 324-septies D.Lgs. 209/2005 – (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle società di intermediazione assicurativa o riassicurativa)

    Art. 324-septies D.Lgs. 209/2005 – (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle società di intermediazione assicurativa o riassicurativa)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la responsabilità delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate nell'articolo 324-bis, comma 1, si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro settecentomila nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sul bene giuridico tutelato.

    2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine previsto nell'articolo 324-quater da parte dell'impresa, si applica nei confronti dei soggetti stessi la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a settecentomila euro.

    3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 324-sexies, l'IVASS può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione e di riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

    4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.

    5. Quando le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 riguardano l'inosservanza delle norme richiamate all'articolo 324, comma 1, da parte di società di intermediazione assicurativa o riassicurativa, si applica la sanzione amministrativa dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni di gestione dei componenti dell'organo di amministrazione considerati responsabili, per il periodo di cui al comma 3.))

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  • CCNL Pompe Funebri: livelli e mansioni

    CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri)

    In sintesi

    Il CCNL Pompe Funebri classifica i lavoratori in 7 livelli. Mansioni-chiave: Necroforo (2-3), Addetto onoranze funebri (3-4), Autista carro funebre (3-4), Addetto cremazione (4-5), Tanatopratico/Tanatoesteta (5-6), Capi servizio (6-7). Settore con reperibilità H24 7/7 e disponibilità in ogni momento dell’anno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federcofit (Federazione Cooperative e Imprese Funebri Italiane) · ANIDIF · CGIL · CISL · UIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025 (ipotesi di accordo), per il quadriennio 2025-2028, sottoscritta da FE.N.I.O.F. con l’assistenza di Confcommercio e da Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti (il precedente era dell’8 febbraio 2022)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028. Aumento strutturale di 200 euro al 4° livello in quattro tranche (agosto 2025, agosto 2026, settembre 2027, ottobre 2028); contributo al Fondo EST +3 euro al mese dal 1° luglio 2025; indennità domenicale da 4,65 a 6,15 euro. Le imprese funebri pubbliche e i servizi cimiteriali seguono un contratto distinto, la cui ipotesi di rinnovo 2025-2027 è stata siglata con Utilitalia il 7 luglio 2026
    Platea
    ~20.000 (necrofori, addetti onoranze funebri, autisti carri funebri, addetti cremazione, cimiteriali, addetti tanatoprassi)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Pompe Funebri
    Livello Profili tipo
    1-2 Ausiliari, addetti pulizia, manovali
    3 Necrofori, autisti junior
    4 Addetti onoranze, autisti carri, addetti vestizione
    5 Addetti cremazione, tanatopratici
    6 Capi servizio, capi reparto
    7 Quadri, direttori operativi

    Caratteristiche del settore

    Il settore Pompe Funebri ha specificità uniche: reperibilità H24 7/7 (servizio mai sospeso), impatto psicologico elevato, contatto con defunti con tutela sanitaria specifica, relazione con famiglie in lutto che richiede competenze umane.

    Necroforo: livelli 2-3

    Il necroforo esegue movimentazione salme, vestizione, composizione bara. Lavoro fisicamente impegnativo. Vaccinazioni obbligatorie. Lavoro su chiamata o reperibilità.

    Addetto onoranze funebri

    L’addetto onoranze (livello 3-4) è il contatto con famiglie: raccolta documenti, organizzazione cerimonia, coordinamento fornitori (fiori, chiesa, cimitero, stampatori manifesti). Competenze relazionali cruciali.

    Tanatoprassi e tanatoestetica

    Il tanatopratico (livello 5-6) esegue tecniche di conservazione e ricostruzione estetica del defunto. Formazione specialistica (12-18 mesi). Mercato in crescita.

    Addetto cremazione e cimiteriale

    L’addetto cremazione (livello 4-5) opera forni crematori. Patentino specifico. L’addetto cimiteriale (livello 3-4) gestisce tumulazioni, esumazioni, manutenzione cimiteri.

    Casi pratici

    Tizio – Necroforo livello 3
    Tizio (necroforo) stipendio €1.450/mese × 13 mens + indennità rischio biologico €100 + reperibilità weekend €40.
    Caia – Addetta onoranze livello 4
    Caia (addetta onoranze funebri) stipendio €1.620/mese + indennità contatto famiglie €80 + supporto psicologico aziendale.
    Sempronio – Tanatopratico livello 6
    Sempronio (tanatopratico) stipendio €1.950/mese + indennità specializzazione €150. Servizio chiamata H24 7/7.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Pompe Funebri?
    Sette livelli (1-7). Necrofori 2-3, addetti onoranze 3-4, autisti carri 3-4, addetti cremazione 4-5, tanatopratici 5-6, capi servizio 6-7.
    Cos'è la tanatoprassi?
    Tecnica di conservazione e ricostruzione estetica del defunto. Richiede formazione specialistica (12-18 mesi). Permette esposizione del defunto per cerimonie. Mercato in crescita (es. tanatoesteti su corpi traumatizzati).
    I servizi funebri sono attivi nei festivi?
    Sì, H24 7/7 365 giorni/anno. Reperibilità rotante con indennità maggiorata festivi/notturni. Pronta uscita per decessi a casa entro 1-2 ore.
    Servono vaccinazioni per lavorare nelle pompe funebri?
    Sì, obbligatorie: antitetanica, antiepatite B. Raccomandate: COVID-19, influenza, antitubercolare. Tutela sanitaria attraverso visite periodiche medico competente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, indennita H24 e minimi per figura, Preavviso, Ferie, Maternità, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 122 TU Giustizia Tributaria: Procedimento

    Art. 122 D.Lgs. 175/2024 – Procedimento

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della presente sezione.

  • Art. 60 CTS – Attribuzioni

    Art. 60 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Attribuzioni

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti: a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore; b) esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 72 e seguenti; c) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore ((nonché sulla definizione dei modelli di bilancio degli enti del Terzo settore;)) ; d) designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia Sociale; e) è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali; f) designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936 .

    2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, il Consiglio nazionale del Terzo settore si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    3. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale del Terzo settore sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.