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Ultimo aggiornamento: 2 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 15 del D.Lgs. 502/1992 definisce l'assetto organizzativo della dirigenza sanitaria nel Servizio sanitario nazionale. La dirigenza è collocata in un unico ruolo e un unico livello, differenziato per profili professionali e responsabilità. Il trattamento economico accessorio è correlato alle funzioni assegnate e ai risultati raggiunti. Alla prima assunzione il dirigente opera in affiancamento al responsabile della struttura; dopo cinque anni con valutazione positiva acquisisce funzioni più ampie e può ricevere incarichi di struttura semplice. I dirigenti sono sottoposti a verifica annuale e a valutazione al termine di ogni incarico tramite Collegio tecnico. L'accesso avviene per concorso pubblico; gli incarichi di struttura complessa sono conferiti con procedura selettiva pubblica, commissione sorteggiata e pubblicazione dei curricula.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 15 D.Lgs. 502/1992 — Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. Fermo restando il principio dell’invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l’assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato.

2. La dirigenza sanitaria è disciplinata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.

3. L’attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall’autonomia tecnico- professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. L’autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell’ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati all’efficace utilizzo delle risorse e all’erogazione di prestazioni appropriate e di qualità. Il dirigente, in relazione all’attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito.

4. All’atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici.

5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonché a una valutazione al termine dell’incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l’uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell’incarico. L’esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell’incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l’azienda, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l’adozione delle rela- tive decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l’appropriatezza degli interventi con finalità pre- ventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione.

7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato con regolamento da adottare ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 SETTEMBRE 2012, N. 158, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2012, N. 189. 7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l’azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi: a) la selezione è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all’esito del sorteggio di cui al secondo o al terzo periodo la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l’effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente. In deroga alle disposizioni di cui al primo periodo, nella provincia autonoma di Bolzano la selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, dei quali almeno un responsabile di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto; b) la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell’azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. L’azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l’incarico, si procede alla sostituzione conferendo l’incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati; c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d’intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare; d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati e la relazione della commissione sono pubblicati nel sito internet dell’azienda prima della nomina. I curricula dei candidati e l’atto motivato di nomina sono pubblicati nei siti internet istituzionali dell’ateneo e dell’azienda ospedaliero-universitaria interessati. 7-ter. L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5. 7-quater. L’incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico. L’incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. 7-quinquies. Per il conferimento dell’incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all’articolo 15-septies.

8. L’attestato di formazione manageriale di cui all’ articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall’articolo 16-quinquies, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione; i dirigenti confermati nell’incarico sono esonerati, dal possesso dell’attestato di formazione manageriale.

9. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità di salvaguardia del trattamento economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,.

In sintesi

L'articolo 15 del D.Lgs. 502/1992 definisce l'assetto organizzativo della dirigenza sanitaria nel Servizio sanitario nazionale. La dirigenza è collocata in un unico ruolo e un unico livello, differenziato per profili professionali e responsabilità. Il trattamento economico accessorio è correlato alle funzioni assegnate e ai risultati raggiunti. Alla prima assunzione il dirigente opera in affiancamento al responsabile della struttura; dopo cinque anni con valutazione positiva acquisisce funzioni più ampie e può ricevere incarichi di struttura semplice. I dirigenti sono sottoposti a verifica annuale e a valutazione al termine di ogni incarico tramite Collegio tecnico. L'accesso avviene per concorso pubblico; gli incarichi di struttura complessa sono conferiti con procedura selettiva pubblica, commissione sorteggiata e pubblicazione dei curricula.
Indice dei contenuti

Il modello unitario della dirigenza sanitaria

L'articolo 15 del D.Lgs. 502/1992, nel testo risultante dalle successive modifiche apportate dal D.Lgs. 229/1999 e dal D.L. 158/2012 (convertito dalla legge 189/2012), costituisce la norma cardine dell'intera disciplina della dirigenza medica e sanitaria nel Servizio sanitario nazionale. Il legislatore ha scelto di collocare tutti i dirigenti sanitari — medici, veterinari, farmacisti, biologi, psicologi, fisici, chimici, ingegneri biomedici — in un unico ruolo articolato per profili professionali e in un unico livello. Questa scelta, coerente con i principi della dirigenza pubblica di cui al D.Lgs. 165/2001, supera la precedente bipartizione tra primo e secondo livello dirigenziale, sostituendola con un sistema basato sulla progressione delle responsabilità attraverso l'attribuzione di incarichi differenziati.

Il trattamento economico accessorio non è più legato a posizioni automatiche nella carriera, bensì alla qualità e quantità delle funzioni effettivamente svolte e ai risultati conseguiti. Questo meccanismo, che si raccorda con le disposizioni in materia di contrattazione collettiva del pubblico impiego, mira a introdurre elementi di selettività meritocratica in un comparto tradizionalmente caratterizzato da progressioni automatiche.

Il percorso del neo-dirigente: dalla prima assunzione all'incarico

Il comma 4 disciplina con precisione il percorso professionale del dirigente sanitario dalla prima assunzione. All'inizio del rapporto il neo-assunto opera con autonomia limitata, nell'ambito degli indirizzi del responsabile della struttura, e partecipa in modo collaborativo alla gestione delle attività. Il responsabile della struttura è tenuto a elaborare un programma individuale di attività, finalizzato al raggiungimento di obiettivi prefissati e al progressivo sviluppo delle competenze tecnico-professionali e gestionali.

Trascorsi cinque anni con esito positivo delle verifiche, il dirigente acquisisce automaticamente funzioni di natura professionale più elevata — di alta specializzazione, consulenza, studio e ricerca, nonché ispettive, di verifica e controllo — e può ricevere incarichi di direzione di struttura semplice. Si tratta di una soglia temporale che richiede non solo l'anzianità anagrafica nel ruolo, ma anche la conferma positiva delle valutazioni periodiche, secondo un principio di selettività che attraversa l'intero articolo.

Il sistema di valutazione: verifica annuale e Collegio tecnico

Il comma 5 introduce un doppio livello di valutazione. La verifica annuale è correlata alla retribuzione di risultato e segue le modalità definite dalle regioni, le quali devono tener conto dei principi del D.Lgs. 150/2009 (cosiddetta riforma Brunetta) in materia di misurazione e valutazione della performance. A questa si affianca la valutazione al termine di ogni incarico, affidata al Collegio tecnico nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento.

Gli strumenti di verifica per i titolari di struttura semplice, complessa e per i direttori di dipartimento devono rilevare quantità e qualità delle prestazioni sanitarie erogate, il grado di conseguimento degli obiettivi assistenziali concordati in sede di budget, gli indici di soddisfazione degli utenti e le strategie di contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. L'esito positivo della valutazione determina la conferma nell'incarico o il conferimento di un incarico di pari rilievo, fermo restando il blocco delle retribuzioni previsto da successive disposizioni di finanza pubblica.

Le funzioni del dirigente di struttura complessa

Il comma 6 riserva ai dirigenti titolari di struttura complessa un nucleo aggiuntivo di funzioni direttive e organizzative, che si aggiungono alle competenze clinico-professionali proprie della disciplina di appartenenza. Il responsabile di struttura complessa dirige e organizza la propria struttura, impartisce direttive a tutto il personale operante, adotta le decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e garantisce l'appropriatezza degli interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi. È personalmente responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse assegnate — umane, tecnologiche, finanziarie — e i risultati gestionali sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione aziendale.

L'accesso per concorso e il conferimento degli incarichi di struttura complessa

Il comma 7 stabilisce che l'accesso alla dirigenza sanitaria avviene esclusivamente mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato con regolamento ministeriale previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il comma 7-bis, introdotto dalla legge 189/2012, introduce una procedura selettiva specifica per gli incarichi di struttura complessa: avviso pubblico, commissione composta dal direttore sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella stessa disciplina (almeno due di regioni diverse) sorteggiati da un elenco nazionale, valutazione comparativa dei curricula e colloquio, attribuzione di un punteggio complessivo e nomina del candidato con il punteggio più elevato da parte del direttore generale.

La trasparenza della procedura è garantita dall'obbligo di pubblicare sul sito internet aziendale, prima della nomina, il profilo professionale richiesto, i curricula di tutti i candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria e la relazione della commissione. Per le unità operative a direzione universitaria la nomina avviene d'intesa tra direttore generale e rettore, sentito il dipartimento universitario competente.

La formazione manageriale obbligatoria

Il comma 8 impone ai dirigenti con incarico di struttura complessa l'obbligo di conseguire l'attestato di formazione manageriale, previsto dal D.P.R. 484/1997, entro un anno dall'inizio dell'incarico. Il termine decorre dal primo corso attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico. Il mancato superamento di tale primo corso determina la decadenza dall'incarico stesso, senza possibilità di reintegra. La norma riflette la consapevolezza che la direzione di una struttura complessa in ambito sanitario richiede competenze gestionali e organizzative che non si esauriscono nel bagaglio tecnico-clinico del dirigente.

Contrattazione collettiva e coordinamento con la disciplina del pubblico impiego

L'articolo 15 non è una norma autoapplicativa: rinvia sistematicamente alla contrattazione collettiva nazionale per la definizione dei criteri di graduazione delle funzioni dirigenziali, del trattamento economico accessorio, delle modalità di valutazione e della salvaguardia del trattamento retributivo pregresso. Il comma 2 stabilisce che la dirigenza sanitaria è disciplinata dal D.Lgs. 29/1993 (ora D.Lgs. 165/2001) salvo quanto specificamente previsto dal D.Lgs. 502/1992, delineando un rapporto di specialità tra la disciplina generale del pubblico impiego e quella settoriale del SSN. Il comma 9 affida ai contratti collettivi nazionali il compito di disciplinare le modalità di salvaguardia del trattamento economico fisso dei dirigenti già in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 229/1999, garantendo la continuità dei diritti acquisiti nella transizione al nuovo ordinamento.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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