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Ultimo aggiornamento: 24 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 15-ter del D.Lgs. 502/1992 disciplina le modalità di attribuzione, durata e revoca degli incarichi dirigenziali nel Servizio sanitario nazionale. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato dal direttore generale, con durata compresa tra tre e sette anni (cinque-sette per le strutture complesse), e possono essere rinnovati. L'attribuzione tiene conto delle valutazioni triennali del Collegio tecnico e deve rispettare i limiti stabiliti dall'atto aziendale. La revoca è possibile per inosservanza delle direttive, mancato raggiungimento degli obiettivi, responsabilità grave e reiterata o altri casi previsti dai contratti collettivi. I dirigenti senza incarico di struttura svolgono funzioni professionali anche di alta specializzazione, consulenza, studio, ricerca, ispezione e controllo. In caso di assenza del responsabile di struttura complessa, la sostituzione non dà diritto alla disciplina delle mansioni superiori prevista dall'articolo 2103 del codice civile.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 15-ter D.Lgs. 502/1992 — Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. Gli incarichi di cui all’articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all’articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica l’ articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.29 del 1993 e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell’incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico.

2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il dirigente non confermato alla scadenza dell’incarico di direzione di struttura complessa è destinato ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del relativo profilo.

4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di strutture svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive, di verifica e di controllo.

5. Il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della struttura stessa; alle predette mansioni superiori non si applica l’ articolo 2103, primo comma, del codice civile.

In sintesi

L'articolo 15-ter del D.Lgs. 502/1992 disciplina le modalità di attribuzione, durata e revoca degli incarichi dirigenziali nel Servizio sanitario nazionale. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato dal direttore generale, con durata compresa tra tre e sette anni (cinque-sette per le strutture complesse), e possono essere rinnovati. L'attribuzione tiene conto delle valutazioni triennali del Collegio tecnico e deve rispettare i limiti stabiliti dall'atto aziendale. La revoca è possibile per inosservanza delle direttive, mancato raggiungimento degli obiettivi, responsabilità grave e reiterata o altri casi previsti dai contratti collettivi. I dirigenti senza incarico di struttura svolgono funzioni professionali anche di alta specializzazione, consulenza, studio, ricerca, ispezione e controllo. In caso di assenza del responsabile di struttura complessa, la sostituzione non dà diritto alla disciplina delle mansioni superiori prevista dall'articolo 2103 del codice civile.
Indice dei contenuti

La natura giuridica degli incarichi dirigenziali nel SSN

L'articolo 15-ter del D.Lgs. 502/1992 governa il ciclo di vita degli incarichi dirigenziali sanitari: dalla loro attribuzione, alla durata, fino alle modalità di revoca e alle conseguenze della mancata conferma. La norma è il raccordo necessario tra la cornice organizzativa dell'articolo 15 — che delinea il modello unitario della dirigenza sanitaria — e l'atto aziendale, che individua strutture e incarichi disponibili. Gli incarichi dirigenziali nel SSN hanno natura contrattuale: non si tratta di provvedimenti amministrativi unilaterali, ma di atti adottati nell'esercizio del potere organizzativo del datore di lavoro pubblico, con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Il richiamo all'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 29/1993 (ora D.Lgs. 165/2001) conferma che i principi generali sulla valutazione comparativa delle capacità e dei risultati si applicano anche alla dirigenza sanitaria, con gli adattamenti resi necessari dalle peculiarità del settore.

La procedura di attribuzione e il ruolo del Collegio tecnico

Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4 — che comprende sia gli incarichi di struttura semplice sia quelli di struttura complessa — sono attribuiti dal direttore generale a tempo determinato. L'attribuzione deve rispettare tre vincoli concorrenti: le modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale, la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili e i limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale. Il direttore generale deve altresì tenere conto delle valutazioni triennali del Collegio tecnico, il che introduce un elemento di continuità valutativa nel processo di conferimento degli incarichi.

Questo sistema di attribuzione bilanciata — tra potere discrezionale del direttore generale e vincoli procedurali e finanziari — mira a evitare che gli incarichi siano assegnati per ragioni non meritocratiche, pur riconoscendo all'organo di vertice aziendale un margine di apprezzamento necessario in relazione alle esigenze organizzative contingenti.

Durata degli incarichi: regola generale e strutture complesse

Il comma 1 stabilisce che gli incarichi dirigenziali hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo. Il comma 2 introduce una regola specifica per gli incarichi di struttura complessa, la cui durata è compresa tra cinque e sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve. La forbice temporale più ampia per le strutture complesse riflette la maggiore rilevanza strategica di questi incarichi e la necessità di garantire continuità gestionale nelle unità operative di maggior peso organizzativo.

Il contenuto dell'incarico — oggetto, obiettivi, durata e trattamento economico — deve essere definito contrattualmente nel rispetto dei parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale per ciascuna tipologia di incarico. Questo vincolo garantisce che la determinazione delle condizioni dell'incarico non sia lasciata alla negoziazione individuale tra il direttore generale e il singolo dirigente, ma avvenga entro cornici predeterminate dalla contrattazione collettiva.

La revoca dell'incarico: cause e procedura

Il comma 3 elenca le cause di revoca anticipata dell'incarico: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; e tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi. L'elenco ha carattere tendenzialmente tassativo per le prime tre fattispecie, mentre la clausola di chiusura «altri casi previsti dai contratti» riconosce alla contrattazione collettiva un ruolo integrativo nella definizione delle cause di revoca.

Nei casi di maggiore gravità il direttore generale può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali: si tratta quindi di un licenziamento disciplinare, soggetto alle regole generali del diritto del lavoro e non di una semplice revoca dell'incarico. La distinzione è rilevante: la revoca dell'incarico lascia intatta la qualifica dirigenziale, mentre il recesso risolve l'intero rapporto di lavoro.

Le conseguenze della mancata conferma alla scadenza

Il comma 3, terzo periodo, disciplina la situazione del dirigente non confermato alla scadenza di un incarico di struttura complessa: questi è destinato ad altra funzione con il trattamento economico previsto per la funzione di destinazione dal contratto collettivo. Contestualmente, il posto di organico corrispondente all'incarico scaduto viene reso indisponibile. Questa previsione è importante perché esclude che la mancata conferma si traduca in un licenziamento: il dirigente mantiene il proprio rapporto di lavoro e la qualifica, ma è ricollocato in una funzione diversa, tipicamente professionale non direttiva, con il corrispondente trattamento economico inferiore.

Funzioni dei dirigenti senza incarico di struttura e sostituzione del responsabile

Il comma 4 chiarisce che i dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di strutture svolgono funzioni professionali, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, nonché funzioni ispettive, di verifica e controllo. Non si tratta di una posizione di attesa o di parcheggio, ma di un ruolo professionale specifico che valorizza le competenze tecniche del dirigente al di fuori dell'esercizio di responsabilità gestionali dirette.

Il comma 5 disciplina la sostituzione del dirigente di struttura complessa in caso di assenza o impedimento: il sostituto è individuato dallo stesso responsabile tra i dirigenti della struttura o del dipartimento. La norma precisa espressamente che a tali mansioni superiori non si applica l'articolo 2103, primo comma, del codice civile — che nel diritto del lavoro ordinario comporta il diritto del lavoratore a conservare le mansioni superiori o a ricevere il relativo trattamento economico dopo un certo periodo. La deroga è giustificata dalla natura temporanea e fisiologica della sostituzione nell'ambito di strutture sanitarie complesse.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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