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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 15-ter del DPR 602/1973 disciplina le conseguenze degli inadempimenti nei piani di pagamento rateale concordati in esito ai controlli dell'Agenzia delle entrate (liquidazione ex art. 3-bis D.Lgs. 462/1997 e accertamento con adesione ex art. 8 D.Lgs. 218/1997). La norma stabilisce che il mancato pagamento della prima rata entro il termine, o di una rata successiva entro il termine della rata seguente, comporta la decadenza dal piano e l'iscrizione a ruolo dell'intero residuo con sanzioni in misura piena. È previsto però un regime di lieve inadempimento: si esclude la decadenza per insufficienze di versamento entro il 3% (e comunque fino a 10.000 euro) o per tardività della prima rata fino a sette giorni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 15-ter DPR 602/1973 — Inadempimenti pagamenti da controllo Agenzia entrate

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

2. In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche’ della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta’ e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

3. E’ esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro; b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a: a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

5. Nei casi previsti dal comma 3, nonche’ in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

6. L’iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non e’ eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Commento

Ratio della norma

L'art. 15-ter tutela sia l'Erario sia il contribuente: l'Erario ottenendo la reiscrizione a ruolo automatica in caso di inadempimento delle rate (senza bisogno di un nuovo procedimento di accertamento), il contribuente attraverso la clausola di lieve inadempimento che evita la decadenza per irregolarità minime. La norma risponde all'esigenza di certezza nelle procedure di definizione agevolata: il contribuente che si impegna a pagare in rate deve rispettare il piano; se non lo fa, decade dal beneficio e torna alla situazione originaria, con sanzioni piene.

Analisi e struttura

Il comma 1 disciplina la decadenza dalla rateazione ex art. 3-bis D.Lgs. 462/1997 (rate sulle somme da comunicazione di irregolarità e da controllo formale): il mancato pagamento della prima rata o di una rata successiva entro il termine della rata seguente comporta decadenza e iscrizione del residuo a titolo di imposta, interessi e sanzioni piene. Il comma 2 disciplina la decadenza dalla rateazione in accertamento con adesione ex art. 8 D.Lgs. 218/1997, con l'aggiunta della sanzione ex art. 13 D.Lgs. 471/1997 aumentata della metà sul residuo imposta. Il comma 3 introduce la clausola di lieve inadempimento: non decadenza per insufficienza di versamento entro il 3% (massimo 10.000 euro) o per tardività della prima rata entro sette giorni. Il comma 5 prevede l'iscrizione a ruolo della sola parte non pagata con sanzione proporzionata nei casi di lieve inadempimento. Il comma 6 esclude l'iscrizione se il contribuente effettua il ravvedimento entro certi termini.

Quando si applica

L'art. 15-ter si applica quando il contribuente ha ottenuto una rateazione delle somme da controllo automatizzato (comunicazione di irregolarità) o da accertamento con adesione, e poi non rispetta il piano. Non si applica alla rateazione delle somme iscritte a ruolo (quella è disciplinata dall'art. 19) né alle dilazioni accordate in sede di autotutela o mediazione. I termini di decadenza decorrono in modo diverso per la prima rata (termine espresso) e per le rate successive (scadenza della rata successiva come ultima chance).

Confronto e norme correlate

L'art. 15-ter interagisce con: il D.Lgs. 462/1997 (liquidazione automatica e controllo formale, art. 3-bis), il D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione, art. 8), il D.Lgs. 471/1997 (sanzioni per omesso versamento, art. 13), il D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso, art. 13). I termini di notifica della cartella da decadenza sono fissati dall'art. 25, comma 1, lett. c-bis) DPR 602/1973: entro il terzo anno dalla scadenza dell'ultima rata del piano decaduto.

Problemi applicativi

Il profilo più delicato riguarda l'interazione tra la clausola di lieve inadempimento (comma 3) e la sanzione proporzionata (comma 5): il contribuente che paga la prima rata con sette giorni di ritardo non decade, ma subisce comunque l'iscrizione a ruolo della sanzione ex art. 13 D.Lgs. 471/1997 commisurata ai giorni di ritardo. Non è quindi immune da conseguenze, solo da quella drastica della decadenza. Il ravvedimento operoso (comma 6) consente di evitare anche quest'ultima sanzione se si regolarizza entro i termini previsti. Un secondo profilo critico riguarda la determinazione del «residuo importo dovuto» su cui si applica la sanzione aumentata della metà in caso di decadenza da adesione: il calcolo non è sempre immediato, specie se alcune rate erano già state pagate in anticipo.

Casi pratici

Caso 1: Decadenza dalla rateazione in adesione per rata non pagata

Caso 2: Lieve inadempimento: prima rata pagata con cinque giorni di ritardo

Caso 3: Insufficienza del versamento entro il 3%

Domande frequenti

Cosa succede se non pago una rata dell'accertamento con adesione?

Se non paghi una rata entro il termine di quella successiva, decadi automaticamente dal piano. L'Agenzia iscrive a ruolo l'intero residuo dovuto con sanzioni piene aumentate della metà. Puoi però avvalerti del ravvedimento operoso se regolarizzi entro il termine di pagamento della rata successiva.

Esiste una tolleranza per i piccoli ritardi?

Sì. Il comma 3 dell'art. 15-ter prevede la clausola di lieve inadempimento: non si decade per insufficienza del versamento entro il 3% (max 10.000 euro) né per tardività della prima rata entro sette giorni. Nelle ipotesi di lieve inadempimento si iscrive a ruolo solo la parte mancante con sanzione proporzionale.

Se decado dalla rateazione in adesione, posso fare ricorso?

L'adesione implica rinuncia al ricorso per le questioni definite. Una volta decaduto, puoi contestare solo eventuali vizi procedurali (es. errato calcolo del residuo o degli interessi) nella cartella da decadenza, ma non riaprire il merito dell'accertamento.

Entro quando arriva la cartella in caso di decadenza dall'adesione?

Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza dell'ultima rata del piano decaduto (art. 25, comma 1, lett. c-bis DPR 602/1973). Se la cartella arriva oltre quel termine, il credito è decaduto e puoi eccepirlo nel ricorso.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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