Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 36 CTS – Risorse

    Art. 36 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Risorse

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al ((venti)) per cento del numero degli associati ((, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati)) .

  • Art. 23 quater CAD – (Riproduzioni informatiche)

    Art. 23 quater D.Lgs. 82/2005 CAD – (Riproduzioni informatiche)

    In vigore dal 01/01/2006

    ((

    1. All' articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" è inserita la seguente: ", informatiche". ))

  • Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 – (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime comme…

    Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione al delitto di cui all' articolo 589 del codice penale , commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

    2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all' articolo 589 del codice penale , commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

    3. In relazione al delitto di cui all' articolo 590, terzo comma, del codice penale , commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. ))

  • Art. 224 TULPS – Disposizioni finali e abrogazione

    Art. 224 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    L'art. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1058 , è abrogato.

    I ricorsi, che all'atto di pubblicazione del testo unico approvato col R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848 fossero stati già presentati alla Giunta provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi, sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del prefetto.

    Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

    Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno :

    Mussolini.

  • Art. 25 D.Lgs. 74/2000 – Abrogazioni

    Art. 25 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Abrogazioni

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Sono abrogati: a) l' articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; b) l' articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249 ; c) l' articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 ; d) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 ; e) l' articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649 ; f) l' articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1984, n. 17 ; g) l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 60 ; h) l' articolo 2, commi 27 e 28 , e l' articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 ; i) l' articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ; l) l' articolo 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ; m) l' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 .

    2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

  • Art. 35 CTS – Associazioni di promozione sociale

    Art. 35 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Associazioni di promozione sociale

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ((o delle persone aderenti agli enti associati.)) . ((

    1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo. ))

    2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

    3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

    4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.

    5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

  • Art. 23 ter CAD – (Documenti amministrativi informatici)

    Art. 23 ter D.Lgs. 82/2005 CAD – (Documenti amministrativi informatici)

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. ((

    1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia. ))

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle ((Linee guida)) ; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico. ((

    4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. ))

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all' articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 .

    6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22 , 23 e 23-bis.

  • Articolo 67 TU Giustizia Tributaria: Termine per la proposizione del ricorso

    Art. 67 D.Lgs. 175/2024 – Termine per la proposizione del ricorso

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

    2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'articolo 65, comma 1, lettere i) e l), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

  • CCNL Grafici Editoriali: Orario

    CCNL Grafici Editoriali

    In sintesi

    Orario CCNL Grafici: 40h/sett standard, rotative 24/7, redazione 38h. Straordinari frequenti per chiusura giornali/periodici (deadlines).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ASIG (Associazione Stampatori Italiana Grafica) · ANES · CGIL SLC · CISL FISTEL · UIL UILCom
    Ultimo rinnovo
    15 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~30.000 (tipografi, grafici, redattori, addetti rotative, addetti pre-stampa, post-produzione editoriale)

    Tabella riepilogativa

    Orario
    Voce Dettaglio
    Orario standard Vedi sezione
    Rotative 24/7 Vedi sezione
    Redazione Vedi sezione
    Deadline e straordinari Vedi sezione
    Smart working Vedi sezione

    Orario standard

    40h/sett distribuite su 5 giorni × 8h.

    Rotative 24/7

    Per quotidiani: turni 3×8h continui. Per periodici: turni a cicli.

    Redazione

    38h/sett con flessibilità ore di punta (chiusura giornale).

    Deadline e straordinari

    Frequente straordinario per chiusura editoriale. Maggiorazione +25%/+50%/+60%.

    Smart working

    Diffuso per ruoli editoriali (redattori, grafici): 50-70% smart working in molte case editrici.

    Casi pratici

    Tizio – tipografo Orario
    Tizio (tipografo offset livello 4) applica regole CCNL su orario.
    Caia – grafica Orario
    Caia (grafica livello 5) gestisce orario in casa editrice.
    Sempronio – direttore Orario
    Sempronio (direttore produzione livello 8) supervisiona orario.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Orario?
    Risposta su orario CCNL Grafici.
    Domanda 2 Orario?
    Approfondimento orario per tipografie/case editrici.
    Domanda 3 Orario?
    Caso specifico orario settore stampa.
    Domanda 4 Orario?
    Differenze orario tradizionale vs digitale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, Ferie e permessi, Maternità, Tredicesima e premi e Malattia.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Grafici Editoriali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001 – (Abusi di mercato)

    Art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Abusi di mercato)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

    2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto))

  • Handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104): cosa cambia

    Nei verbali della legge 104 si legge spesso il riferimento all’articolo 3, comma 3: è la formula che indica l’handicap in situazione di gravità, la condizione che “sblocca” le tutele più importanti, a partire dai permessi e dai congedi. Vediamo la differenza con l’handicap semplice e come avviene l’accertamento.

    Handicap semplice e handicap grave

    L’art. 3 della legge 104 definisce persona con handicap chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione (comma 1). Quando però la minorazione ha ridotto l’autonomia personale in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, la situazione assume connotazione di gravità (comma 3). È questa la soglia che conta per la maggior parte dei benefici.

    Cosa sblocca l’handicap grave

    Il riconoscimento dell’handicap grave (art. 3, comma 3) è il presupposto per:

    • i permessi mensili retribuiti (tre giorni o due ore al giorno);
    • il congedo straordinario retribuito fino a due anni;
    • le tutele su sede di lavoro e trasferimento;
    • la priorità in vari ambiti (ad esempio nei programmi di assistenza).

    L’handicap “semplice” (comma 1), invece, dà accesso a tutele più limitate, soprattutto in ambito scolastico e di integrazione sociale.

    L’accertamento

    La condizione di handicap, e la sua gravità, sono accertate da una commissione medica presso l’azienda sanitaria, integrata da un medico dell’INPS (art. 4 della legge 104). La domanda segue un iter analogo a quello dell’invalidità civile, e spesso le due valutazioni vengono effettuate nella stessa sede. Il verbale indica espressamente se sussiste o meno la connotazione di gravità del comma 3.

    Handicap e invalidità civile non coincidono

    È importante non confondere i due piani: l’handicap della legge 104 riguarda lo svantaggio sociale e il bisogno di assistenza; l’invalidità civile misura in percentuale la riduzione della capacità. Si può avere una percentuale di invalidità elevata senza l’handicap grave, e viceversa, anche se nella pratica le due condizioni spesso coesistono.

    La rivedibilità

    Il riconoscimento può essere soggetto a revisione periodica quando la condizione è suscettibile di evoluzione; in caso di patologie stabilizzate o ingravescenti, invece, il verbale può essere definitivo, senza necessità di nuove visite. Conoscere se il proprio verbale prevede una revisione è utile per non perdere i benefici alla scadenza.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Cosa significa “art. 3 comma 3” nel verbale 104?

    Indica l’handicap in situazione di gravità: la condizione che richiede assistenza permanente e che dà accesso ai permessi, al congedo straordinario e alle tutele sul lavoro.

    Che differenza c’è tra handicap grave e invalidità civile?

    L’handicap grave riguarda lo svantaggio sociale e il bisogno di assistenza (legge 104); l’invalidità civile misura in percentuale la riduzione della capacità. Sono valutazioni distinte, pur spesso coesistenti.

    Chi accerta l’handicap grave?

    Una commissione medica dell’ASL integrata da un medico dell’INPS, su domanda dell’interessato. Il verbale specifica se sussiste la connotazione di gravità del comma 3.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 301 D.Lgs. 209/2005 – Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada

    Art. 301 D.Lgs. 209/2005 – Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l'organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonché delle spese dirette e indirette di cui all'articolo 300, comma 3, nei seguenti casi: a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non è possibile identificare l'impresa di assicurazione; b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.

    2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l'organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso prevista dall'articolo 292.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.