Autore: Andrea Marton

  • Art. 272 D.Lgs. 209/2005 – Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli

    Art. 272 D.Lgs. 209/2005 – Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'azione di annullamento, di nullità o di inopponibilità, fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, è improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato dell'atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello dove ha sede legale l'impresa e che la legge applicabile alla fattispecie non consente di impugnare l'atto con alcun mezzo.

  • Arbitrato abrogato: casi pratici art. 833 c.p.c.

    L’articolo 833 del Codice di Procedura Civile è stato abrogato dal legislatore nell’ambito del riassetto organico della disciplina dell’arbitrato, oggi interamente concentrata negli articoli 806-840 c.p.c. Comprendere il significato pratico di questa abrogazione è utile per chi si trovi a esaminare atti, clausole compromissorie o lodi arbitrali che richiamino ancora la vecchia numerazione. Le indicazioni che seguono illustrano come orientarsi in situazioni concrete alla luce della normativa attualmente vigente.

    Quadro normativo

    Il Codice di Procedura Civile del 1940 dedicava il Titolo VIII del Libro IV all’istituto dell’arbitrato. Nel corso dei decenni, le successive riforme – in particolare il D.Lgs. 40/2006 e successivi interventi correttivi – hanno profondamente riorganizzato la materia, spostando, accorpando e talvolta sopprimendo intere disposizioni. L’articolo 833 c.p.c. rientrava in quest’ultima categoria: la norma originaria è stata eliminata perché il suo contenuto è stato assorbito in altre disposizioni o ritenuto superfluo alla luce del quadro sistematico rinnovato. Oggi la disciplina dell’arbitrato rituale è contenuta negli articoli 806-840 c.p.c., che regolano in modo organico la convenzione arbitrale, la costituzione del collegio, il procedimento, il lodo e le relative impugnazioni.

    Chi opera in ambito contrattuale o si trovi a gestire controversie arbitrali deve dunque orientarsi esclusivamente sugli articoli attualmente in vigore, avendo cura di verificare la versione applicabile ratione temporis quando si tratti di atti o clausole stipulati prima delle riforme.

    Ambito di applicazione della disciplina vigente

    Sebbene l’art. 833 c.p.c. sia abrogato, il tema cui apparteneva mantiene piena rilevanza pratica. Gli articoli 806 e seguenti disciplinano l’arbitrato rituale, il cui lodo assume efficacia equivalente a una sentenza (art. 824-bis c.p.c.) e può essere depositato per l’esecutorietà ai sensi dell’art. 825 c.p.c. Accanto ad esso esiste l’arbitrato irrituale, di natura contrattuale, che produce un atto avente valore di transazione tra le parti. La distinzione incide sulle modalità di impugnazione e sull’efficacia esecutiva del lodo: chiunque rediga o interpreti una clausola compromissoria deve qualificare correttamente il tipo di arbitrato scelto.

    Profili operativi: clausole compromissorie e richiami alla vecchia numerazione

    Un profilo delicato riguarda i contratti stipulati prima delle riforme che contengano richiami all’art. 833 nella versione allora vigente. La parte interessata non deve considerare la clausola automaticamente nulla: il principio di conservazione degli atti giuridici impone di interpretarla in modo utile, riferendola alla disposizione corrispondente oggi in vigore. L’operazione ermeneutica va compiuta caso per caso, tenendo conto del contenuto materiale che la clausola intendeva disciplinare.

    Per i procedimenti arbitrali in corso al momento dell’abrogazione si applica il regime intertemporale: occorre verificare le disposizioni transitorie di ciascuna riforma per stabilire quale versione del c.p.c. governa il caso concreto.

    Caso 1: Contratto commerciale con clausola che richiama l’art. 833 c.p.c.

    Scenario. Tizio e Caio hanno stipulato nel 2003 un contratto di distribuzione esclusiva contenente una clausola compromissoria che, per la procedura arbitrale, rinviava genericamente alle disposizioni «degli artt. 806 e seguenti, incluso l’art. 833, del c.p.c.». Insorta una controversia nel 2025, Caio eccepisce che il riferimento a una norma abrogata invalida la clausola.

    Come si legge l’art. 833. L’art. 833 è abrogato e non produce effetti, ma la clausola compromissoria non è per questo nulla: il richiamo va interpretato in senso conservativo, attribuendo ad esso il significato corrispondente alle disposizioni vigenti che disciplinano l’oggetto cui la clausola si riferiva. La clausola è valida nella misura in cui individua con sufficiente chiarezza la volontà delle parti di devolvere la controversia ad arbitri.

    Cosa fare in pratica:

    • Verificare il testo integrale della clausola per identificare l’oggetto dell’arbitrato e il tipo (rituale o irrituale).
    • Applicare la disciplina degli artt. 806-840 c.p.c. attualmente in vigore per la costituzione del collegio e lo svolgimento del procedimento.
    • In caso di dubbi interpretativi, le parti possono concordare per iscritto un’integrazione della clausola che aggiorni i riferimenti normativi.
    • Rivolgersi a un professionista abilitato se la validità della clausola è contestata in giudizio.

    Caso 2: Lodo arbitrale emesso prima dell’abrogazione e sua efficacia attuale

    Scenario. Sempronia ha ottenuto nel 2004 un lodo arbitrale che la condannava controparte al pagamento di una somma di denaro. Il lodo fu depositato e reso esecutivo ai sensi delle norme allora vigenti, tra cui un richiamo esplicito all’art. 833 c.p.c. nel provvedimento di esecutorietà. Nel 2025 Sempronia vuole procedere all’esecuzione forzata, ma teme che il richiamo alla norma abrogata possa minare il titolo esecutivo.

    Come si legge l’art. 833. L’abrogazione di una norma processuale non travolge gli atti già compiuti in conformità alla stessa. Il lodo depositato ed esecutoriato nella vigenza della norma conserva la propria efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1. Il richiamo testuale all’art. 833 nel decreto di esecutorietà è un dato storico che non ne inficia la validità.

    Cosa fare in pratica:

    • Conservare la copia autentica del lodo e del decreto di esecutorietà emesso dal tribunale.
    • Procedere all’esecuzione forzata secondo le regole ordinarie del Libro III del c.p.c., notificando il titolo e il precetto.
    • In caso di opposizione all’esecuzione da parte del debitore fondata sull’abrogazione della norma, eccepire che il regime intertemporale preserva gli atti già compiuti.
    • Verificare i termini di prescrizione del diritto accertato nel lodo (ordinariamente 10 anni dall’esecutorietà).

    Caso 3: Redazione di una nuova clausola compromissoria in un contratto societario

    Scenario. Tizio, Caio e Sempronio intendono costituire una società a responsabilità limitata e vogliono inserire nello statuto una clausola compromissoria che deferisca agli arbitri le controversie tra soci e tra soci e società, come consente l’art. 34 del D.Lgs. 5/2003. Uno dei soci chiede se occorra ancora menzionare l’art. 833 c.p.c.

    Come si legge l’art. 833. La norma è abrogata: qualsiasi riferimento ad essa in un atto di nuova formazione è inutile e potenzialmente fuorviante. La clausola deve richiamare le disposizioni vigenti, in particolare gli artt. 806 e ss. c.p.c. per l’arbitrato rituale e, per le controversie societarie, il D.Lgs. 5/2003 (artt. 34-37) che prevede regole specifiche sulla nomina degli arbitri.

    Cosa fare in pratica:

    • Redigere la clausola richiamando espressamente gli artt. 806 e ss. c.p.c. e, se pertinente, gli artt. 34-37 D.Lgs. 5/2003.
    • Specificare se l’arbitrato è rituale o irrituale, il numero degli arbitri e le modalità di nomina.
    • Indicare la sede dell’arbitrato, che determina il tribunale competente per l’exequatur e le impugnazioni.
    • Sottoporre la bozza a un professionista abilitato prima dell’iscrizione al Registro delle Imprese.

    Caso 4: Impugnazione di un lodo per motivi attinenti alle norme abrogate

    Scenario. In un procedimento arbitrale conclusosi nel 2024, Caio ritiene che gli arbitri abbiano applicato erroneamente disposizioni processuali dell’arbitrato. Il difensore di Caio, esaminando i vecchi testi, riscontra che il provvedimento citava – evidentemente per errore – l’art. 833 c.p.c. come base giuridica di una decisione procedurale. Caio valuta se impugnare il lodo per nullità.

    Come si legge l’art. 833. La mera citazione erronea di una norma abrogata non costituisce di per sé causa di nullità del lodo: occorre verificare se la decisione sostanziale degli arbitri sia conforme alle disposizioni vigenti, indipendentemente dall’erroneo riferimento normativo. I motivi di nullità del lodo sono tassativamente elencati nell’art. 829 c.p.c. e non comprendono il generico errore nell’indicazione della fonte normativa.

    Cosa fare in pratica:

    • Esaminare il lodo per verificare se sussista uno dei motivi di nullità previsti dall’art. 829 c.p.c. (violazione della convenzione arbitrale, vizi del contraddittorio, violazione di norme di ordine pubblico, ecc.).
    • Valutare se la decisione procedurale adottata dagli arbitri, al di là del riferimento normativo errato, sia comunque conforme alla disciplina vigente degli artt. 806-840 c.p.c.
    • Rispettare il termine di 90 giorni dalla notifica del lodo per proporre l’impugnazione per nullità dinanzi alla corte d’appello (art. 828 c.p.c.).
    • Consultare un professionista abilitato per valutare la concreta fondatezza del motivo di nullità.

    Caso 5: Ricerca storico-giuridica su atti anteriori all’abrogazione

    Scenario. Sempronia, studiosa di diritto processuale, deve ricostruire la ratio di una sentenza della corte d’appello del 1998 che faceva ampio riferimento all’art. 833 c.p.c. per risolvere una questione di compatibilità tra clausola compromissoria e giurisdizione statale. Intende verificare se quella giurisprudenza sia ancora citabile come precedente.

    Come si legge l’art. 833. Le pronunce emesse in applicazione dell’art. 833 c.p.c. nella versione vigente all’epoca conservano valore storico-giuridico e possono essere richiamate come precedenti nella misura in cui il principio enunciato sia compatibile con la disciplina attuale. Il mutamento del dato normativo formale non cancella automaticamente la valenza interpretativa delle decisioni fondate su disposizioni abrogate, purché si verifichi la corrispondenza sostanziale con le norme ora vigenti.

    Cosa fare in pratica:

    • Identificare la norma attualmente vigente che disciplina la medesima fattispecie affrontata dall’art. 833 abrogato.
    • Verificare se la ratio decidendi della pronuncia storica sia compatibile con il testo e lo spirito delle disposizioni vigenti (artt. 806-840 c.p.c.).
    • Segnalare sempre nel testo accademico o nell’atto giudiziario che il precedente si riferisce a una norma abrogata, indicando la corrispondente disposizione attuale.

    Quando intervenire

    La parte interessata deve attivarsi tempestivamente in tutte le situazioni in cui un atto giuridico – contratto, statuto societario, clausola arbitrale autonoma – contenga riferimenti all’art. 833 c.p.c. o, più in generale, a disposizioni del c.p.c. nella numerazione antecedente alle riforme. Un controllo preventivo è opportuno prima di avviare un procedimento arbitrale, prima di depositare un lodo per l’esecutorietà e prima di impugnare un lodo: in questi momenti, la verifica della disciplina applicabile ratione temporis può fare la differenza tra un atto valido e uno inficiato da vizi procedurali. È altresì consigliabile aggiornare le clausole compromissorie presenti nei contratti di durata (locazione, distribuzione, appalto) che risalgano a epoche anteriori alle riforme, inserendo un riferimento aggiornato alla disciplina vigente.

    Norme e fonti

    • Art. 806-840, Codice di Procedura Civile (R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443) – disciplina vigente dell’arbitrato rituale.
    • D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – riforma organica dell’arbitrato e rinumerazione delle disposizioni del c.p.c.
    • Artt. 34-37, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 – arbitrato nelle controversie societarie.
    • Art. 824-bis c.p.c. – efficacia del lodo arbitrale.
    • Art. 825 c.p.c. – deposito del lodo e decreto di esecutorietà.
    • Art. 828-829 c.p.c. – impugnazione per nullità del lodo e motivi tassativi.
    • Art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1 – titoli esecutivi giudiziali (lodo esecutoriato incluso).

    Domande frequenti

    L’art. 833 c.p.c. è stato abrogato: la clausola compromissoria che lo richiama è nulla?

    No, non automaticamente. Il principio di conservazione degli atti giuridici impone di interpretare il riferimento in modo utile, riconducendolo alla disciplina vigente corrispondente. La clausola è valida se individua con sufficiente chiarezza la volontà delle parti di ricorrere all’arbitrato e l’oggetto della controversia devoluta.

    Un lodo reso esecutivo prima dell’abrogazione conserva la sua forza esecutiva?

    Sì. L’abrogazione di una norma processuale non travolge gli atti già perfezionati nella sua vigenza. Il decreto di esecutorietà emesso dal tribunale prima dell’abrogazione costituisce titolo esecutivo valido e azionabile secondo le regole ordinarie dell’esecuzione forzata.

    Quali sono oggi i motivi per cui si può impugnare un lodo arbitrale?

    I motivi di nullità del lodo sono elencati tassativamente nell’art. 829 c.p.c. e comprendono, tra gli altri: vizi della convenzione arbitrale, violazione del contraddittorio, pronuncia fuori dai limiti della convenzione, inosservanza di norme di ordine pubblico. La mera citazione di una norma abrogata nel testo del lodo non costituisce, di per sé, motivo di nullità.

    Dove si trova oggi la disciplina dell’arbitrato nel codice di procedura civile?

    La disciplina dell’arbitrato rituale è contenuta nel Titolo VIII del Libro IV del c.p.c., agli articoli 806-840. Per le controversie societarie si applicano inoltre le norme speciali degli artt. 34-37 del D.Lgs. 5/2003.

  • CCNL Aziende Termali: livelli, qualifiche e mansioni 2024-2027

    CCNL Aziende Termali

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Aziende Termali

    Il CCNL Aziende Termali articola l’inquadramento in sette livelli e nove parametri retributivi, distinguendo tra personale sanitario, tecnico-amministrativo e addetti ai servizi generali. Conoscere il proprio livello è essenziale per verificare trattamento economico, periodo di prova e progressione di carriera.

    In sintesi

    Il CCNL Terme prevede 7 livelli (dal 6 al 1 Super A) e 9 parametri retributivi. Il personale sanitario con qualifica abilitante (infermieri, fisioterapisti, medici) è inquadrato nei livelli 1-3 a seconda delle responsabilità. I medici responsabili accedono al livello 1 Super A. Gli addetti alle cure e i servizi generali si collocano nei livelli 4-6.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    8 ottobre 2024
    Vigenza
    1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027
    Scala classificatoria
    7 livelli, 9 parametri retributivi

    Tabella riepilogativa dei livelli

    Scala classificatoria CCNL Aziende Termali
    Livello Caratteristiche generali Profili tipo nel termale
    1 Super A Funzioni direttive di maggior rilievo, ampia autonomia e discrezionalità Medico responsabile sanitario, direttore dell’azienda
    1 Super B Alta professionalità, funzioni direttive rilevanti Responsabile del personale, responsabile amministrativo senior, responsabile tecnico
    1 Specifica preparazione tecnico-amministrativa, limitata discrezionalità Impiegato tecnico o amministrativo qualificato, contabile
    2 Particolare responsabilità, coordinamento di un gruppo di lavoratori Capo reparto cure, capo-sala benessere, responsabile front-desk
    3 Lavori di rilevante difficoltà con personale competenza tecnica Infermiere professionale, fisioterapista, bagnino esperto
    4 Super / 4 Specifica preparazione professionale e particolare esperienza Addetto cure termali qualificato, cameriere esperto, barista senior
    5 Normale conoscenza professionale acquisita con semplice pratica Cameriere, guardarobiere, operatore di sala
    6 Mansioni esecutive non richiedenti specifiche capacità Inserviente, addetto alle pulizie, fattorino

    Il livello 4 Super costituisce un parametro intermedio tra il livello 4 e il livello 3, riservato a profili con esperienza consolidata e responsabilità specifiche che non raggiungono la piena autonomia tecnica del livello 3.

    Personale sanitario: inquadramento specifico

    Il settore termale presenta una componente di personale sanitario con specifiche peculiarità di inquadramento. Le principali figure sono:

    • Medico responsabile: svolge funzioni di responsabile sanitario dello stabilimento, coordina l’attività medica e para-medica, gestisce i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni in convenzione. È inquadrato al livello 1 Super A. Se presente come collaboratore medico, senza responsabilità di direzione, può essere inquadrato al livello 1 Super B.
    • Fisioterapista: svolge attività riabilitativa e di trattamento fisioterapico, tipicamente in ambito idroterapia, fangoterapia assistita e balneoterapia. Con titolo abilitante (laurea triennale in fisioterapia) e autonomia professionale: livello 3. Con funzioni di coordinamento di un gruppo: livello 2.
    • Infermiere professionale: in possesso di laurea abilitante, svolge attività di assistenza infermieristica nelle cure termali e nelle strutture sanitarie annesse. Inquadramento tipico: livello 3.
    • Operatore di cure termali (bagnino, addetto fanghi, addetto idroterapia): figura tecnico-assistenziale che esegue le cure termali sotto supervisione medica, senza titolo sanitario abilitante. Inquadramento: livello 4 o 4 Super in ragione dell’esperienza.

    La distinzione tra personale sanitario abilitante e personale tecnico-assistenziale è rilevante sia ai fini dell’inquadramento che per l’applicazione delle norme sul lavoro in convenzione con il SSN.

    Personale tecnico-amministrativo e dei servizi

    Accanto al personale sanitario, le aziende termali impiegano un’ampia platea di lavoratori in area amministrativa, commerciale e dei servizi:

    • Addetti front-desk e prenotazioni: livello 3 (con complessità relazionale e conoscenze informatiche) o 4 (mansioni più esecutive).
    • Personale di sala e ristorazione: camerieri e baristi dal livello 4 (esperti) al livello 5 (base).
    • Addetti alle pulizie e servizi generali: livello 6.
    • Manutentori e tecnici impianti: inquadramento variabile in relazione alla complessità tecnica, tipicamente livelli 3-4.
    • Impiegati amministrativi e contabili: livelli 1-2 in base all’autonomia e alle responsabilità.

    Come avviene l’inquadramento

    L’inquadramento è effettuato dal datore di lavoro al momento dell’assunzione, con indicazione espressa del livello nella lettera di assunzione. L’inquadramento deve corrispondere alle mansioni effettivamente svolte, non al titolo di studio o alle pregresse esperienze lavorative. Ai sensi dell’art. 2103 c.c. (modificato dal D.Lgs. 81/2015), il lavoratore può essere assegnato a mansioni dello stesso livello o di livello equivalente; l’assegnazione definitiva a mansioni superiori determina il diritto al livello corrispondente.

    Nei casi di lavoratori che già prestarono servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni e con identiche qualifiche entro tre anni, il periodo di prova può non essere richiesto.

    Progressione e passaggi di livello

    Il CCNL non prevede progressioni automatiche di livello legate all’anzianità (queste sono riservate agli scatti biennali che impattano solo sulla retribuzione). Il passaggio di livello avviene per accordo tra le parti, in genere quando le mansioni svolte evolvono verso quelle previste dalla declaratoria di livello superiore. Il lavoratore che ritiene di svolgere stabilmente mansioni di livello superiore può richiederne la formale attribuzione, ricorrendo eventualmente alle rappresentanze sindacali o all’Ispettorato del Lavoro in caso di disaccordo.

    Casi pratici

    Tizio — Fisioterapista neoassunto
    Tizio è laureato in fisioterapia e viene assunto da uno stabilimento termale per erogare trattamenti di idrokinesiterapia e riabilitazione in acqua. Il datore di lavoro lo inquadra al livello 3, correttamente, poiché Tizio opera con autonomia professionale abilitata. La lettera di assunzione indica espressamente «livello 3 — fisioterapista» con i relativi minimi tabellari.
    Caia — Addetta alle cure, livello 4, richiede rivalutazione
    Caia è inquadrata al livello 4 come addetta ai fanghi, ma da sei mesi forma i nuovi colleghi e coordina il reparto in assenza del capo-reparto. Ritiene di svolgere mansioni da livello 2. Si rivolge al sindacato (Filcams-Cgil) per verificare se la sua situazione rientra nei presupposti di una mansione superiore stabile, che obbligherebbe il datore a riconoscerle il livello 2.
    Sempronio — Manutentore, inquadramento in discussione
    Sempronio gestisce la manutenzione degli impianti termali (pompe, filtri, caldaie). Il datore lo ha inquadrato al livello 4. Sempronio ritiene che la complessità tecnica delle mansioni, che richiedono competenze di idraulica e impiantistica, corrisponda al livello 3. La questione viene esaminata dalla commissione paritetica di interpretazione del CCNL, istituita tra le parti firmatarie.

    Domande frequenti

    A quale livello si inquadra un fisioterapista nelle terme?
    Un fisioterapista con titolo abilitante che opera con autonomia professionale è inquadrato al livello 3. Se coordina altri lavoratori, può accedere al livello 2.
    Dove si collocano i medici termali nella classificazione?
    Il medico responsabile dello stabilimento con funzioni direttive e di coordinamento rientra nel livello 1 Super A. Il medico collaboratore senza responsabilità direttive è inquadrato al livello 1 Super B.
    Un bagnino termale a quale livello appartiene?
    Il bagnino e l’addetto alle vasche termali con specifica preparazione professionale è generalmente inquadrato al livello 4 o 4 Super, in base alle mansioni effettive e all’esperienza.
    Cosa succede se svolgo mansioni superiori al mio livello?
    Se si è adibiti stabilmente a mansioni di livello superiore, si ha diritto al trattamento economico e normativo del livello corrispondente, ai sensi dell’art. 2103 c.c. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato o all’Ispettorato del Lavoro.
    L’inquadramento deve essere indicato per iscritto?
    Sì. Il livello di inquadramento deve essere indicato nella lettera di assunzione. In assenza di indicazione espressa, il lavoratore ha diritto all’inquadramento corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024. Le declaratorie riportate si basano sulla struttura storica del contratto; per il testo completo aggiornato consultare le parti firmatarie (Federterme Confindustria, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o un consulente del lavoro.

  • Art. 1300 Codice della Navigazione – Dichiarazione di esercente

    Art. 1300 Codice della Navigazione – Dichiarazione di esercente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi ha assunto l’esercizio di aeromobili alla data dell’entrata in vigore delle norme del codice è tenuto a fare la dichiarazione prescritta nell’articolo 874 entro sei mesi dalla data stessa.

  • Art. 24 D.Lgs. 286/1998 – Lavoro stagionale

    1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero deve presentare richiesta nominativa di nulla osta allo sportello unico per l’immigrazione.
  • Art. 886 Codice della Navigazione – Assunzione di comandante straniero all’estero

    Art. 886 Codice della Navigazione – Assunzione di comandante straniero all’estero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    54 Il comando di un aeromobile nazionale può, all'estero, essere affidato ad uno straniero nei casi e con le modalità previste nell'articolo 294. 54 ————— AGGIORNAMENTO La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".

  • Art. 870 Codice della Navigazione – Esecuzione della pubblicità

    Art. 870 Codice della Navigazione – Esecuzione della pubblicità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per l'esecuzione della pubblicità si applica l'articolo 256. Il contenuto della nota è trascritto nel registro ove l'aeromobile è immatricolato … . Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sul certificato d'immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono provvisti.

  • Articolo 19 bis.1 del T.U.IVA

    Articolo 19 bis.1 del T.U.IVA

    Art. 19 bis.1 T.U.IVA – Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi

    In vigore dal 13/12/2014 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175 Articolo 30

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19:

    a) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi e’ ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attivita’ propria dell’impresa ed e’ in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

    b) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione dei beni elencati nell’allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonche’ dei relativi componenti e ricambi e’ ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa ed e’ in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

    c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi e’ ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa nonche’ per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e’ superiore a otto;

    d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonche’ alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, e’ ammessa in detrazione nella stessa misura in cui e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;(1)

    e) salvo che formino oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa, non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa a prestazioni di trasporto di persone;

    f) non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa;

    g) (lettera abrogata);

    h) non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta;

    i) non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa ne’ quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attivita’ esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attivita’ che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell’articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5, e dell’articolo 19-bis.”

    —————-(1) Comma così modificato dal comma 923 dell’art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017. Per la sua applicazione vedi il comma dal 916 della Legge 205/2017.

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  • Art. 10 D.Lgs. 36/2023 – Principio della tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione

    1. Le cause di esclusione di un operatore economico dalla procedura di gara sono soltanto quelle previste dal codice.
  • Art. 106 TUIR: Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti

    Art. 106 TUIR: Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti

    Art. 106 TUIR – Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti (ex art.71)

    In vigore dal 12/01/2019

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 Articolo 12

    “1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell’articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non e’ piu’ ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.

    2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell’articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso

    3. Per gli intermediari finanziari, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio (1).

    3-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’art. 1, comma 160, lett. c), n. 2) legge 27 dicembre 2013 n. 147)

    4. Per gli intermediari finanziari nell’ammontare dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria.

    5. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’art. 1, comma 160, lett. c), n. 2) legge 27 dicembre 2013 n. 147)”

    ____________________

    (1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 16, comma 1 decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83. Per l’applicazione di tale disposizione vedasi i commi 2, 3, 4 e 5 del citato art. 16 decreto-legge n. 83 del 2015. Vedi comma 1067 art. 1 L. 145 30/12/2018.

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  • Art. 48 DPR 445/2000 – Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

    Art. 48 DPR 445/2000 – Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

    2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all' articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 .

    3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

  • Art. 892 Codice della Navigazione – Limiti della rappresentanza del comandante

    Art. 892 Codice della Navigazione – Limiti della rappresentanza del comandante

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'esercente o un suo rappresentante munito dei necessarii poteri, il comandante può far eseguire le riparazioni e provvedere agli acquisti necessarii per la continuazione del viaggio, e, ove occorra, può prendere a prestito il danaro per far fronte a tali esigenze. Parimenti può congedare persone dell'equipaggio ed assumerne per la residua durata del viaggio. La presenza dell'esercente o di un suo rappresentante munito dei necessari poteri è opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell'esercente nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati, si presumono note agl'interessati fino a prova contraria.