Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 324-novies D.Lgs. 209/2005

    Art. 324-novies D.Lgs. 209/2005

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini dell'irrogazione alle imprese delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 324-bis, 324-quater nei confronti delle imprese e 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4, , si applica la disciplina di cui all'articolo 311-septies. (45)

  • Art. 398 DPR 495/1992 – (Art. 215 Cod. Str.) Blocco del veicolo

    Art. 398 DPR 495/1992 – (Art. 215 Cod. Str.) Blocco del veicolo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nell'ipotesi del blocco dei veicoli, di cui all'articolo 215, comma 3, del codice, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede, anche a mezzo di personale specializzato, ad applicare alle ruote gli attrezzi descritti nell'articolo 355, con le modalità di applicazione indicate nello stesso articolo.

    2. Per la rimozione del blocco l'avente diritto, dimostrando il suo titolo, deve farne richiesta all'organo di polizia di cui al comma 1, versando le spese di intervento, bloccaggio e rimozione secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario della strada. Se il versamento è effettuato direttamente al suddetto organo di polizia, questi ne rilascia quietanza. La rimozione avviene secondo le modalità di cui al comma 1. Della rimozione è redatto verbale, di cui una copia è rilasciata all'avente diritto.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.L.30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.

  • Art. 25 quater D.Lgs. 231/2001 – (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione d…

    Art. 25 quater D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

    2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

    3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma

    3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre

    1999. ))

  • Art. 327 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 327 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 328-bis D.Lgs. 209/2005 – (Impegni)

    Art. 328-bis D.Lgs. 209/2005 – (Impegni)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Per le violazioni di competenza dell'IVASS, entro sessanta giorni dalla notificazione della contestazione degli addebiti, i soggetti destinatari possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di violazione. L'IVASS, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi può renderli obbligatori per i destinatari della contestazione. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e comporta la chiusura del procedimento sanzionatorio.

    2. La tempestiva presentazione di una proposta di impegni sospende il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, fino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o di riapertura del procedimento sanzionatorio nei casi di cui al comma 4.

    3. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, l'IVASS può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, i cui limiti edittali massimi sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188 e 189.

    4. 4. L'IVASS può d'ufficio riaprire il procedimento se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.

    5. L'IVASS pubblica sul proprio sito internet istituzionale gli impegni assunti ai sensi del presente articolo. 82

  • Art. 22 D.Lgs. 74/2000 – Modalità di documentazione dell’avvenuta estinzione…

    Art. 22 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Modalità di documentazione dell’avvenuta estinzione dei debiti tributari

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Con decreto del Ministero delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabilite le modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari indicati nell'articolo 13 e di versamento delle somme indicate nell'articolo 14, comma 3.

  • Art. 22 CAD – (Copie informatiche di documenti analogici)

    Art. 22 D.Lgs. 82/2005 CAD – (Copie informatiche di documenti analogici)

    In vigore dal 01/01/2006

    1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile , se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

    1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

    2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.

    3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

    4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma

    5. 4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad ((assolvere agli obblighi)) di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.

    5. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

    6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

  • Art. 32 CTS – Organizzazioni di volontariato

    Art. 32 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Organizzazioni di volontariato

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

    1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

    2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

    3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

    4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30 . ((Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile)) .

  • Art. 1223 Codice della Navigazione – Assegnazione indebita di funzioni

    Art. 1223 Codice della Navigazione – Assegnazione indebita di funzioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore, l'esercente o il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, assegna a bordo determinate funzioni a persone che non hanno i requisiti prescritti per esercitarle, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

  • Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 – (Reati societari)

    Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Reati societari)

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile ((o da altre leggi speciali)) , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall' articolo 2621 del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall' articolo 2621-bis del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall' articolo 2622 del codice civile , la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69 ; d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall' articolo 2623, primo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9) e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall' articolo 2623, secondo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; (9) f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall' articolo 2624, primo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9) g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall' articolo 2624, secondo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9) h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall' articolo 2625, secondo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9) i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9) l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall' articolo 2626 del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9) m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall' articolo 2627 del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9) n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall' articolo 2628 del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9) o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall' articolo 2629 del codice civile , la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9) p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall' articolo 2633 del codice civile , la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9) q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall' articolo 2636 del codice civile , la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9) r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall' articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall' articolo 2629-bis del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (9) s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall' articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9) s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile , la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 ((;)) ((s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 , la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.))

  • Art. 167 D.Lgs. 42/2004 – Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

    Art. 167 D.Lgs. 42/2004 – Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

    2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

    3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalita previste dall' articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.

    4. 4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 .

    5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

    6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell' articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 , sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

  • Art. 21 ter D.Lgs. 74/2000 – (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e…

    Art. 21 ter D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative)

    In vigore dal 15/04/2000

    ((

    1. Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva. ))

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.