Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 305 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Clausola finanziaria
In vigore dal 15/05/2008
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 11, commi 1 e 2, dall’esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
Vedi anche
→T.U. Sicurezza art. 304 - Art. 304 SIC - Abrogazioni→T.U. Sicurezza art. 306 - Art. 306 SIC - Disposizioni finali→CTS art. 1 - Art. 1 CTS - Finalità ed oggetto→Statuto Lavoratori art. 1 - Art. 1 L. 300/1970 - Libertà di opinione→L. 104/1992 art. 1 - Art. 1 L. 104/1992 - Finalità→Caso pratico: Clausola finanziaria PA: casi pratici art. 305 TUS→Art. 303 SIC – Articolo abrogato→Art. 302 bis SIC – (Potere di disposizione)→Art. 302 SIC – (Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arr…→Art. 301 bis SIC – (Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di re…→Art. 301 SIC – Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti…→Art. 300 SIC – Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
La clausola finanziaria: invarianza degli oneri per la pubblica amministrazione
L’art. 305 D.Lgs. 81/2008 contiene la clausola finanziaria standard, «clausola di invarianza», che accompagna la maggior parte dei decreti legislativi italiani: l’esecuzione del decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche devono quindi adempiere agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 (es. gli enti pubblici devono elaborare il DVR, nominare il medico competente, formare i propri lavoratori) utilizzando le risorse già disponibili, senza richiedere stanziamenti aggiuntivi.
La clausola di invarianza si riferisce specificamente alle amministrazioni pubbliche, non ai datori di lavoro privati. Per i privati, il D.Lgs. 81/2008 impone ovviamente costi (formazione, valutazione del rischio, DPI, misure strutturali), che il legislatore ha considerato giustificati dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il costo complessivo dell’adeguamento per i datori di lavoro privati è stato oggetto di numerose analisi di impatto regolamentare, che hanno generalmente concluso che i costi della sicurezza sono inferiori ai costi degli infortuni e delle malattie professionali.
Le uniche eccezioni alla clausola di invarianza sono l’art. 11, commi 1 e 2 SIC, che prevedono specifici finanziamenti per le attività di informazione, formazione, promozione della sicurezza e la partecipazione al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa. Questi finanziamenti sono coperti con risorse già stanziate nel bilancio dello Stato (INAIL, Ministero del lavoro) e non costituiscono nuovi oneri.
Domande frequenti
Un comune che adegua i propri uffici al D.Lgs. 81/2008 puo' chiedere fondi aggiuntivi?
No: l'art. 305 impone l'invarianza degli oneri; l'ente deve provvedere con una diversa allocazione delle risorse gia' in dotazione.
Cosa prevede la clausola finanziaria dell'art. 305?
Che dall'esecuzione del decreto non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La clausola riguarda anche i datori di lavoro privati?
No: riguarda le amministrazioni pubbliche; per i privati il decreto comporta costi, giustificati dalla tutela della salute e sicurezza.
Ci sono eccezioni alla clausola di invarianza?
Si': le previsioni dell'art. 11, commi 1 e 2 (finanziamenti per informazione, formazione, promozione e sostegno alle PMI).
Come adempiono gli enti pubblici agli obblighi?
Con una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche gia' a disposizione.