In sintesi
- L’esecuzione del D.Lgs. 81/2008 non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (salvo quanto previsto dall’art. 11, commi 1 e 2 SIC).
- Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche in dotazione.
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Art. 305 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Clausola finanziaria
In vigore dal 15/05/2008
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 11, commi 1 e 2, dall’esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
Stesso numero, altri codici
- Art. 305 Codice Civile: Revoca dell'adozione
- Articolo 305 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 305 Codice di Procedura Civile: Mancata prosecuzione o riassunzione
- Articolo 305 Codice di Procedura Penale: Proroga della custodia cautelare
- Articolo 305 Codice Penale: Cospirazione politica mediante associazione
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La clausola finanziaria: invarianza degli oneri per la pubblica amministrazione
L’art. 305 D.Lgs. 81/2008 contiene la clausola finanziaria standard, «clausola di invarianza», che accompagna la maggior parte dei decreti legislativi italiani: l’esecuzione del decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche devono quindi adempiere agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 (es. gli enti pubblici devono elaborare il DVR, nominare il medico competente, formare i propri lavoratori) utilizzando le risorse già disponibili, senza richiedere stanziamenti aggiuntivi.
La clausola di invarianza si riferisce specificamente alle amministrazioni pubbliche, non ai datori di lavoro privati. Per i privati, il D.Lgs. 81/2008 impone ovviamente costi (formazione, valutazione del rischio, DPI, misure strutturali), che il legislatore ha considerato giustificati dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il costo complessivo dell’adeguamento per i datori di lavoro privati è stato oggetto di numerose analisi di impatto regolamentare, che hanno generalmente concluso che i costi della sicurezza sono inferiori ai costi degli infortuni e delle malattie professionali.
Le uniche eccezioni alla clausola di invarianza sono l’art. 11, commi 1 e 2 SIC, che prevedono specifici finanziamenti per le attività di informazione, formazione, promozione della sicurezza e la partecipazione al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa. Questi finanziamenti sono coperti con risorse già stanziate nel bilancio dello Stato (INAIL, Ministero del lavoro) e non costituiscono nuovi oneri.
Domande frequenti
Un comune che deve adeguare i propri uffici ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 può richiedere finanziamenti statali aggiuntivi?
No, salvo le eccezioni previste dall’art. 11 SIC per la formazione. La clausola di invarianza dell’art. 305 impone che il comune provveda agli adempimenti con le risorse già disponibili nel proprio bilancio. Solo per le attività di informazione e formazione finanziate dall’INAIL (art. 11, commi 1 e 2 SIC) sono disponibili risorse aggiuntive, a cui anche gli enti pubblici datori di lavoro possono accedere.