- Dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 sono stati abrogati i principali decreti di sicurezza sul lavoro preesistenti: DPR 547/1955 (sicurezza impianti), DPR 164/1956 (cantieri), DPR 303/1956 (igiene lavoro, tranne l’art. 64), D.Lgs. 277/1991, D.Lgs. 626/1994, D.Lgs. 493/1996, D.Lgs. 494/1996, D.Lgs. 187/2005.
- Sono abrogati anche alcune disposizioni del D.L. 223/2006 e della legge 123/2007.
- I rinvii a norme abrogate si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 81/2008, fino all’emanazione dei decreti legislativi di armonizzazione.
Art. 304 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Abrogazioni
In vigore dal 15/05/2008
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, e dall’articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 , il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 , fatta eccezione per l’ articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 , il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 , il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187 ; b) l’ articolo 36-bis , (( commi 1 , 2 , 3 , 4 e 5,)) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ; c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 ; d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso. d-bis) la lettera c) del terzo comma dell’articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628 ; d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 ; d-quater: il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 .
1-bis. Le funzioni attribuite all’ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , e successive modificazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, individuata in sede regolamentare nell’ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell’ articolo 74 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
2. Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall’ articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123 , si provvede all’armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma
1. 3. Fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 304 Codice Civile: Diritti di successione
- Articolo 304 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 304 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’interruzione
- Articolo 304 Codice di Procedura Penale: Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare
- Articolo 304 Codice Penale: Cospirazione politica mediante accordo
Le abrogazioni del D.Lgs. 81/2008: la rivoluzione normativa della sicurezza sul lavoro
L’art. 304 D.Lgs. 81/2008 elenca le norme abrogate dall’entrata in vigore del decreto. Si tratta di un elenco di straordinaria importanza storica: con l’abrogazione del D.Lgs. 626/1994 (il principale decreto di sicurezza degli anni Novanta, che aveva recepito le direttive europee del 1989 e che aveva rivoluzionato la sicurezza sul lavoro italiana) e dei decreti presidenziali degli anni Cinquanta (DPR 547/1955, DPR 164/1956, DPR 303/1956), il D.Lgs. 81/2008 ha operato una vera e propria codificazione della materia della sicurezza sul lavoro: ha riunito in un unico testo organico le disposizioni che erano frammentate in decine di fonti normative diverse.
Il DPR 547/1955 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) era la pietra miliare della sicurezza ante-626: conteneva obblighi dettagliatissimi su macchinari, impianti, attrezzature, protezioni personali. Molte delle sue disposizioni sono confluite nel D.Lgs. 81/2008, in particolare nel Titolo III (uso delle attrezzature di lavoro). Il DPR 164/1956 (norme di prevenzione degli infortuni nei cantieri) ha trovato il suo erede nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei e mobili). Il DPR 303/1956 (norme generali per l’igiene del lavoro) è stato quasi interamente abrogato, con la sola eccezione dell’art. 64 (requisiti degli ambienti di lavoro per quanto riguarda l’altezza, il cubaggio e la superficie dei locali).
La norma di salvaguardia del comma 3, secondo cui i rinvii normativi alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle corrispondenti norme del D.Lgs. 81/2008, è fondamentale per garantire la continuità dell’ordinamento: tutte le norme regolamentari, contrattuali, amministrative e giurisprudenziali che richiamavano il D.Lgs. 626/1994 continuano a valere, con il rinvio che opera automaticamente alle disposizioni corrispondenti del D.Lgs. 81/2008.
La parziale abrogazione del DPR 303/1956: l’art. 64 rimane in vigore
Il DPR 303/1956 è stato abrogato «fatta eccezione per l’articolo 64»: questa norma, che fissa i requisiti minimi di altezza (3 metri nei locali adibiti al lavoro), cubaggio (10 m³ per lavoratore nei locali chiusi) e superficie (2 m² per lavoratore) dei locali di lavoro, è rimasta in vigore perché non trovava un equivalente specifico nel D.Lgs. 81/2008. L’art. 64 DPR 303/1956 continua quindi a essere una norma vigente e vincolante per tutti i datori di lavoro.
Domande frequenti
Il D.Lgs. 626/1994 è ancora applicabile per i procedimenti penali avviati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008?
No, in quanto il D.Lgs. 81/2008 ha abrogato il D.Lgs. 626/1994. Per i procedimenti penali relativi a violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 si applica il principio del favor rei (art. 2 c.p.): si applica la norma più favorevole al reo tra quella vigente al momento del fatto (D.Lgs. 626/1994) e quella vigente al momento del giudizio (D.Lgs. 81/2008).
Le norme tecniche (UNI, CEI) emanate con riferimento al D.Lgs. 626/1994 sono ancora valide?
Sì, quelle non sostituite da versioni aggiornate. La norma di salvaguardia del comma 3 dell’art. 304 prevede che i rinvii a norme abrogate si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 81/2008. Le norme tecniche emanate per il D.Lgs. 626/1994 continuano a essere applicabili nei limiti in cui le disposizioni di riferimento corrispondono a quelle del D.Lgs. 81/2008.
L’art. 64 del DPR 303/1956 è stato abrogato dal D.Lgs. 81/2008?
No, l’art. 64 del DPR 303/1956 è espressamente escluso dall’abrogazione dell’art. 304 D.Lgs. 81/2008 ('fatta eccezione per l’art. 64'). Rimane in vigore come norma autonoma e vincola tutti i datori di lavoro al rispetto dei requisiti minimi di altezza (3 m), cubaggio (10 m³ per lavoratore) e superficie (2 m² per lavoratore) dei locali di lavoro chiusi.