In sintesi
- Alle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 e da altre leggi, per le quali è prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda oppure la sola ammenda, si applica il meccanismo di prescrizione ed estinzione del reato del D.Lgs. 758/1994 (artt. 20 e ss.).
- Il meccanismo consente all’organo di vigilanza di impartire una prescrizione per regolarizzare la violazione: l’adempimento e il pagamento di un quarto dell’ammenda massima estinguono il reato.
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Art. 301 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
In vigore dal 15/05/2008
1 . Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ((ovvero la pena della sola ammenda)) , si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 .
Stesso numero, altri codici
- Art. 301 Codice Civile: Potestà e amministrazione dei beni
- Articolo 301 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 301 Codice di Procedura Civile: Morte o impedimento del procuratore
- Articolo 301 Codice di Procedura Penale: Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie
- Articolo 301 Codice Penale: Concorso di reati
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il meccanismo di prescrizione-estinzione: lo strumento deflattivo del sistema penale della sicurezza
L’art. 301 D.Lgs. 81/2008 estende a tutte le contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro il meccanismo di prescrizione e di estinzione del reato previsto dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758. Il D.Lgs. 758/1994 è stata una riforma epocale del sistema sanzionatorio nella sicurezza sul lavoro: ha sostituito un sistema prevalentemente repressivo (basato sul processo penale che spesso si concludeva anni dopo la violazione, quando le situazioni erano già cambiate) con un sistema misto che privilegia la regolarizzazione effettiva delle violazioni rispetto alla punizione formale.
Il meccanismo funziona in quattro fasi: (1) l’organo di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro) accerta la violazione e impartisce una «prescrizione» con un termine per la regolarizzazione (non superiore al massimo di sei mesi, prorogabile per giustificati motivi); (2) il trasgressore regolarizza la violazione entro il termine; (3) l’organo di vigilanza verifica l’avvenuta regolarizzazione; (4) il trasgressore paga una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la violazione. Se tutte e quattro le fasi si completano positivamente, il reato si estingue: il pubblico ministero è informato e archivia il procedimento penale.
Se il trasgressore non regolarizza entro il termine, o non paga la somma dovuta, il meccanismo decade e si procede normalmente con il processo penale. La mancata regolarizzazione è un elemento aggravante nella valutazione della colpevolezza: dimostra che il datore di lavoro ha consapevolmente mantenuto la situazione di pericolo anche dopo la prescrizione.
Il campo di applicazione: le contravvenzioni con arresto alternativo all’ammenda o sola ammenda
Il meccanismo si applica alle «contravvenzioni [...] per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda». L’inciso «ovvero la pena della sola ammenda» (aggiunto da un decreto correttivo rispetto alla formulazione originaria del D.Lgs. 758/1994) ha esteso il meccanismo anche alle violazioni punite con sola ammenda (es. le sanzioni amministrative trasformate in ammende penali). Sono escluse dal meccanismo le violazioni punite con la sola pena dell’arresto (art. 302 SIC) e le violazioni punite come delitti (non contravvenzioni).
Il significato sistematico dell’art. 301
L’art. 301 D.Lgs. 81/2008 trasforma il sistema sanzionatorio della sicurezza sul lavoro da un sistema prevalentemente punitivo a un sistema orientato alla regolarizzazione: la priorità non è punire il passato, ma correggere il presente e prevenire il futuro. Questa filosofia è coerente con il principio di effettività della tutela: un’azienda che ottiene una prescrizione e regolarizza la situazione di pericolo migliora concretamente la sicurezza dei propri lavoratori, il che è il risultato che il legislatore vuole effettivamente raggiungere.
Domande frequenti
Quanto tempo ha il datore di lavoro per regolarizzare la violazione dopo la prescrizione?
Il termine è fissato dall’organo di vigilanza nel verbale di prescrizione, ma non può superare i 6 mesi dal momento dell’accertamento. In casi di complessità tecnica (es. ristrutturazione di un impianto ATEX), può essere concessa una proroga per giustificati motivi. Il termine deve essere ragionevole in relazione alla gravità e alla complessità delle misure da adottare.
Quanto deve pagare il datore di lavoro per estinguere il reato dopo la regolarizzazione?
Deve pagare una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la violazione. Per le violazioni punite con ammenda massima di 6.400 euro (es. art. 282 D.Lgs. 81/2008), la somma da pagare è 1.600 euro. Per le violazioni punite con ammenda massima di 7.014,40 euro (es. art. 286-septies), la somma è circa 1.753,60 euro. Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino postale a favore della Cassa Ammende.
Il meccanismo di prescrizione-estinzione si applica anche alle violazioni commesse intenzionalmente?
Il meccanismo si applica alle contravvenzioni indipendentemente dall’elemento soggettivo (dolo o colpa): le contravvenzioni si perfezionano sia con dolo che con colpa (art. 42, comma 4 c.p.). Non è quindi rilevante se la violazione è stata commessa intenzionalmente o per negligenza: ciò che conta è l’avvenuta regolarizzazione e il pagamento della somma. La violazione intenzionale potrà incidere sulla valutazione in caso di recidiva o di procedimento per delitti (es. omicidio colposo).